Procedure di valutazione delle strutture e del personale delle Università alla luce del D.L. 150/09: la delibera della CIVIT

La Commissione Indipendente per la valutazione,la trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni pubbliche ha adottato la seguente delibera n. 9 dell’11 marzo 2010,sul tema in oggetto:

CiVIT – http://www.civit.it

Delibera n. 09/2010: In tema di applicabilità del decreto legislativo n. 150/2009 alle Università

All’esito dell’incontro dell’11 marzo 2010 con il Presidente ed il Segretario Generale della CRUI, il Presidente del CODAU ed il Direttore Generale per l’università, lo studente e il diritto allo studio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,

LA COMMISSIONE

CONSIDERATO che l’articolo 74, comma 4, del decreto legislativo n. 150/2009 subordina, con riferimento al personale docente della scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale nonché ai tecnologi e ai ricercatori degli enti di ricerca, l’applicazione delle disposizioni dei Titoli II e III del decreto legislativo n. 150/2009 all’adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro dell’economia e delle finanze, che ne determini i limiti e le modalità di applicazione,

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi dell’articolo 13, comma 12, del medesimo decreto le disposizioni per il raccordo tra le attività della Commissione e quelle delle esistenti Agenzie di valutazione sono dettate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con i Ministri competenti,

RILEVATO che l’articolo 6 della legge n. 168/1989 riconosce alle Università, in attuazione dell’articolo 33 della Costituzione, autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile e che a tal fine, secondo quanto previsto dalla medesima disposizione, le Università si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti;

RILEVATO che è in corso il procedimento finalizzato all’insediamento dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), costituita ai sensi dell’articolo 2, comma 138, del decreto legge n. 262/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286/2006;

CONSIDERATO altresì che le Università si sono già dotate, nell’esercizio della propria autonomia, di appositi strumenti di valutazione della propria attività;

                                                                         ESPRIME L’AVVISO  

che le Università non siano tenute ad istituire gli Organismi indipendenti di valutazione di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 150/2009,

che, a decorrere dal 30 aprile 2010, l’attività di valutazione continui ad essere svolta dai Nuclei di valutazione ai sensi della legge n. 537/1993, come integrata e modificata dalla legge n. 370/1999,

 che le Università siano comunque destinatarie della nuova disciplina dettata dal decreto legislativo n. 150/2009 in materia di contrattazione collettiva e che pertanto siano chiamate a svolgere, seppure in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, procedure di valutazione delle strutture e del personale al fine di promuovere, anche attraverso l’utilizzo di sistemi premianti selettivi, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale;

                                                                            AUSPICA

la celere definizione delle modalità di raccordo con l’attività affidata all’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), non appena sia adottato il Regolamento sulla struttura ed il funzionamento dell’Agenzia e si sia insediato l’organo direttivo,

 il prosieguo degli incontri con la CRUI per formulare possibili proposte sulle citate modalità di raccordo.

Roma, 11 marzo 2010

Il Presidente

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