Statuto

DIRSTAT UNIVERSITA’

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI FUNZIONARI DIRETTIVI,DIRIGENTI E DELLE ELEVATE PROFESSIONALITA’ DELLE ISTITUZIONI UNIVERSITARIE.

 

                                                           STATUTO

 

                                                            TITOLO I

                                                       Caratteri e finalità

 

                                                                  Art. 1

                                                           Costituzione

 

E’ costituita l’associazione nazionale dei funzionari direttivi,dirigenti e delle elevate professionalità,in servizio e in quiescenza,delle istituzioni universitarie,denominata DIRSTAT Comparto Università e in breve DIRUNIV.

La DIRSTAT Comparto Università (DIRUNIV) aderisce alla DIRSTAT.

La sede sociale è quella del Segretario nazionale pro tempore.

 

                                                                   Art. 2

                                                           Composizione

 

Fanno parte dell’associazione gli iscritti appartenenti alle predette categorie.

Possono,inoltre,far parte dell’associazione e ricoprire incarichi negli organi statutari personalità del comparto universitario,dell’universo delle professioni,in servizio e in quiescenza,che abbiano maturato esperienze di alto livello nei settori correlati alle problematiche delle Pubbliche Amministrazioni,nonché altri soggetti appartenenti a categorie operanti nel comparto universitario,assimilate a quelle degli iscritti.

 

                                                                       Art. 3

                                                                        Autonomia

 

L’associazione non ha carattere politico ed è indipendente.

 

                                                                        Art. 4

                                                                      Compiti

 

L’associazione ha i seguenti compiti:

 

1 tutelare la libertà di pensiero e di opinione,la dignità,il prestigio,gli interessi giuridici,professionali ed economici delle categorie rappresentate,operando nelle sedi competenti per l’affermazione del ruolo gestionale delle stesse, da assolvere in autonomia e con responsabilità dei risultati, a fronte degli indirizzi ricevuti.

 

2 concorrere ad elevare la professionalità delle categorie rappresentate per migliorare la funzionalità delle istituzioni universitarie,creando le condizioni operative per il miglioramento continuo della performance di queste ultime,sì da porsi al servizio della didattica,della ricerca,del territorio.

 

3 operare per l’inserimento dei giovani nel settore del management universitario,della didattica e della ricerca,promuovendo la conoscenza delle norme e delle opportunità offerte dal settore universitario con riferimento ai percorsi formativi e professionali.

 

4 promuovere attività culturali,formative ed assistenziali nell’interesse degli iscritti.

 

                                                                       Art. 5

                                                                    Contributi

 

L’ammontare e le modalità di versamento,ove diverse da quelle della Federazione DIRSTAT, sono decise dall’assemblea generale,anche su proposta del segretario nazionale.

L’assemblea generale ha il potere di decidere,se del caso,l’ammontare e le modalità di versamento di contributi sindacali a carico degli iscritti da utilizzare per il perseguimento delle finalità dell’associazione.

Il segretario nazionale pro tempore cura l’acquisizione dalla Federazione nazionale DIRSTAT ,con cadenza annuale,della quota di competenza dell’associazione,dei contributi sindacali versati dagli iscritti.

 

                                                                        Art. 6

                                                                    Sanzioni

 

L’iscritto moroso nel pagamento di una annualità di contributo è sospeso dall’esercizio dei diritti sindacali e può essere dichiarato dimissionario con deliberazione della segreteria nazionale,qualora,dopo notifica scritta e diffida a firma del segretario nazionale,persista nella morosità.

Esso può,tuttavia,ottenere la riammissione all’associazione purchè effettui il pagamento dei contributi e giustifichi il suo operato.

La qualità di iscritto si perde,inoltre,per:

1 recesso

2 espulsione

Il provvedimento di cui al punto 2 è adottato su deliberazione della segreteria nazionale per atti e comportamenti contrari alle finalità dell’associazione o gravemente lesivi dell’immagine dell’associazione.

Detto provvedimento comporta la decadenza automatica da ogni eventuale incarico ricoperto.

Contro la deliberazione di espulsione della segreteria nazionale è possibile ricorrere entro 30 giorni all’assemblea generale che si pronuncia nella prima seduta utile.

Fino a tale pronuncia il provvedimento di espulsione è sospeso,ferma restando l’esecutività della decadenza da ogni incarico,che nelle more di tale pronuncia è svolto ad interim da altro componente della segreteria o designato dalla segreteria nazionale,ove il provvedimento riguardi il segretario nazionale o da altro iscritto incaricato dalla segreteria nazionale anche su proposta del segretario nazionale.

 

                                                                         TITOLO II

 

Organi statutari

        Art. 7

 

Sono organi dell’associazione:

1 L’assemblea generale

2 Il segretario nazionale

3 La segreteria nazionale

4 Il collegio dei sindaci

5 Il collegio dei probiviri

 

                                                                              Art. 8

                                                                    Assemblea generale

 

L’assemblea generale degli iscritti viene indetta dal segretario nazionale,in via ordinaria,ogni quattro anni,in via straordinaria,su deliberazione della segreteria nazionale o quando ne facciano richiesta i due terzi degli iscritti.

Spetta all’assemblea, i cui lavori sono diretti dal segretario nazionale o dal componente più anziano della segreteria,eleggere, a maggioranza dei presenti,salvo in caso di acclamazione:

 1 il segretario nazionale

 2 e su proposta di quest’ultimo, la segreteria nazionale

 3 e, laddove necessiti, il collegio dei sindaci e quello dei probiviri.

 

                                                                                   Art. 9

                                                                       Segretario Nazionale

 

Il segretario nazionale è eletto dall’assemblea generale che ne approva il programma,rappresenta ,a tutti gli effetti, l’associazione,detiene i rapporti con gli organismi rappresentativi dei Rettori,dei Direttori delle Università e delle altre istituzioni del comparto e con le Università e le altre Istituzioni del comparto,sovrintende alla segreteria nazionale,cura il funzionamento della sede sociale e di strumenti telematici di comunicazione e confronto in tempo reale,sì da creare una comunità virtuale del management universitario, tra e per gli associati ( sito web – posta elettronica ),ordina gli incassi e i pagamenti ed  instaura rapporti di collaborazione e/o affida incarichi professionali a terzi per il perseguimento dell’azione associativa,fissandone il compenso,in linea con le tariffe professionali e nei limiti delle risorse finanziarie esistenti e disponibili in base al programma .

Il segretario nazionale dura in carica 4 anni e può essere rieletto per non più di 2 volte.

 

                                                                                   Art. 10

                                                                       Segreteria Nazionale

 

La segreteria nazionale organizza l’azione sindacale in sintonia con il programma e le conseguenti linee d’azione presentate dal segretario nazionale,si riunisce su convocazione del segretario nazionale o su iniziativa di almeno 2 componenti della segreteria,con preavviso di almeno 3 giorni.

Fanno parte della segreteria nazionale il segretario nazionale,i vicesegretari,il direttore del periodico/sito web,se diverso.

 

                                                                                   Art. 11

                                                                               Vicesegretari

 

Il segretario nazionale propone all’assemblea la nomina di vicesegretari,in numero non superiore a 4, sì da rappresentare le diverse aree territoriali e/o funzionali d’interesse delle istituzioni universitarie ( Nord-Centro-Roma-Sud-Isole/Dirigenti-direttivi-elevate professionalità-aree amm.va contabile-tecnico-scientifica-didattica-ricerca-biblioteche ).

Possono essere attribuiti  dal segretario nazionale incarichi specifici ai singoli vicesegretari o, su sua iniziativa ,soggetta a ratifica della segreteria nazionale,ad altri iscritti all’associazione,in relazione alla necessità di copertura del territorio e delle diverse problematiche correlate alle molteplici aree funzionali presenti nel comparto,nonché di gestione dell’associazione.

 

                                                                                     Art. 12

                                                                           Collegio dei sindaci

 

Il collegio dei sindaci,ove proposto dal segretario nazionale o dalla segreteria nazionale,viene eletto dall’assemblea generale.

E’ composto da 3 iscritti in possesso delle relative competenze.

Esamina la gestione amministrativo-contabile dell’associazione,riferendone alla segreteria nazionale e all’assemblea generale.

Ove il collegio dei sindaci non sia  nominato,responsabile della gestione è il segretario nazionale che deposita annualmente i risultati della gestione,perché possano essere esaminati dagli iscritti,ne presenta gli esiti alla segreteria nazionale e all’assemblea generale degli iscritti.

 

                                                                                      Art. 13

                                                                          Collegio dei probiviri

                                                                      

 

Il collegio dei probiviri è composto da 3 persone prescelte tra le categorie che possono far parte dell’associazione ai sensi del 2 capoverso dell’art. 2, ha il compito di dirimere eventuali controversie interne e di rilasciare pareri su materie di particolare rilevanza.

Il collegio dei probiviri,ove proposto dal segretario nazionale o dalla segreteria nazionale, viene eletto dall’assemblea generale.

 

                                                                                     Art. 14

                                                                                Ufficio studi

 

L’associazione può avvalersi della consulenza di un ufficio studi, direttamente collegato alla segreteria nazionale, frutto della collaborazione degli iscritti o di consulenze esterne,  per lo sviluppo delle tematiche professionali e/o sindacali di competenza dell’associazione.

 

                                                                                       Art. 15

                                                                              Periodico/Sito web

 

 

L’associazione cura la pubblicazione di un periodico e/o l’attivazione di un sito web,quali strumenti  per l’ informazione e per il confronto,nonché per lo sviluppo professionale e culturale degli associati.

 

                                                                                       Art. 16

                                                                               Organi territoriali

 

L’associazione si articola sul territorio in organismi regionali e/o provinciali di coordinamento e rappresentanze sindacali di singola istituzione universitaria.

Le rappresentanze sindacali di singola istituzione universitaria sono create dalle assemblee degli iscritti che eleggono al proprio interno i propri rappresentanti in numero non superiore a 5,in rapporto al numero degli iscritti e alle aree funzionali. I rappresentanti eletti individuano al loro interno un responsabile/portavoce che detiene i rapporti con l’ amministrazione universitaria.

Il responsabile/portavoce della rappresentanza sindacale territoriale informa la segreteria nazionale dell’Associazione Dirstat Università,trasmettendo i verbali relativi alla propria costituzione.

In sede di prima applicazione e fino a quando le assemblee non avranno assunto le proprie deliberazioni le rappresentanze vengono organizzate dalla segreteria nazionale e gli incarichi da essa attribuiti.

I rappresentanti sindacali eletti delle singole istituzioni universitarie si riuniscono su convocazione del rappresentante/portavoce o per autoconvocazione secondo le esigenze. I rappresentanti eletti di ogni istituzione universitaria provvedono alla designazione del proprio rappresentante nell’organismo provinciale di coordinamento,ove attivato o da attivare e a sua volta i singoli organismi provinciali di coordinamento provvedono alla designazione del proprio rappresentante nell’organismo regionale di coordinamento,ove attivato o da attivare.

In caso di esclusiva presenza di rappresentanze di posto di lavoro viene ad esse delegata dalla segreteria nazionale dell’associazione la gestione dei rapporti con le altre istituzioni universitarie presenti nell’ambito di riferimento e con le amministrazioni provinciali e regionali.

In caso di assenza di ogni struttura sul territorio,anche di rappresentanza sul posto di lavoro,i rapporti con le amministrazioni del comparto,in assenza del segretario nazionale non ancora eletto dall’assemblea generale o non nominato in via provvisoria dalla Federazione, possono essere delegati dalla Federazione alla struttura territoriale della stessa Federazione cui aderisce l’associazione.

 

                                                                        Disposizioni finali

 

                                                                                   Art. 17

                                                                                 Patrimonio

 

Il patrimonio dell’associazione è costituito :

1 dai beni mobili ed immobili che per acquisti,lasciti,donazioni e devoluzioni,vengono comunque in proprietà dell’associazione;

2 dalle eccedenze annue delle entrate sulle spese;

3 dalle rendite patrimoniali non destinate a far fronte a spese annuali di gestione.

Ogni anno deve essere fatto un inventario del patrimonio sociale da trascrivere in apposito registro.

 

                                                                                      Art. 18

                                                                             Gratuità delle cariche                 

                                                                                  

Le cariche sociali hanno durata quadriennale,con possibilità di rinnovo per non più di 2 volte e sono gratuite. E’ ammesso soltanto il rimborso delle spese autorizzate ed effettivamente sostenute.

 

                                                                                         Art. 19

                                                                                      Scioglimento          

 

L’associazione può essere sciolta con delibera dell’assemblea generale adottata a maggioranza dei due terzi.La delibera deve prevedere la nomina di uno o più commissari che condurranno,secondo le esplicite direttive dell’assemblea,le operazioni necessarie al materiale scioglimento dell’associazione.

 

                                                                                        Art. 20

                                                                       Rinvio alle norme di legge

 

Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme del codice civile.