Le proposte della Dirstat Università di modifica del Disegno di legge del Governo in materia di Organizzazione e qualità del sistema universitario,di personale accademico e di diritto allo studio.

La Segreteria nazionale ha formulato le seguenti proposte di modifica all’Atto Senato n. 1905 all”esame in sede referente della 7 Commissione permanente Istruzione pubblica e beni culturali,inviandole al relatore di maggioranza e alla referente per l’Università del maggior partito di opposizione.

La Segreteria

Al Sen. Giuseppe Valditara                                    Alla Sen.Mariapia Garavaglia                                   

c/o 7 Commissione permanente Istruzione pubblica e beni culturali                                                    

Senato della Repubblica          Piazza Madama   00186 Roma

Oggetto: Proposte della Dirstat Università di modifica ai progetti di legge di riforma dell’Università all’esame di codesta Commissione in sede referente ( termine scadenza presentazione emendamenti 11 marzo 2010).

Gentili Senatori,

mi rivolgo a voi in quanto rispettivamente relatore del disegno di legge del Governo e presentatrice di una delle proposte di riforma all’esame nonchè referente in materia di Università del Partito Democratico,per segnalare le proposte di modifica al D.L. 1905 ritenute necessarie da questa Organizzazione Sindacale, espressione del management tecnico amministrativo degli Atenei italiani.

ART. 1

Va affermato che  l’Università è la sede primaria della libera elaborazione e trasmissione critica delle conoscenze,che opera,sviluppando e combinando armonicamente ricerca e didattica,per lo sviluppo complessivo della Repubblica in tutte le sue articolazioni territoriali.

Art. 2 c. 2

Va stabilito  che gli Statuti devono prevedere che :a) il Rettore formula le proposte definitive di sua competenza in tema di programmazione strategica triennale,acquisito il parere del Senato accademico;

  1. b) l’elezione del Rettore avviene da parte di tutte le componenti universitarie ( personale docente e non docente di ruolo e studenti ) ovviamente con voto ponderato;
  2. d) il Senato accademico ha competenza in tema di didattica e ricerca, formulando pareri in tema di programmazione;
  3. e) nel Senato accademico,che può articolarsi in commissioni per la trattazione in sede referente degli argomenti, trovano espressione tutte le componenti universitarie,su base elettiva,salva la maggioranza della componente docente; il numero dei componenti del Senato è proporzionato alle dimensioni e all’articolazione sul territorio dell’Ateneo e non può comunque superare le 35 unità;
  4. g) che il Rettore è di norma presidente del Consiglio di Amministrazione ,ma può proporre al Consiglio la nomina a Presidente di altro componente dello stesso Consiglio; che tutte le componenti universitarie hanno diritto alla designazione,tra personalità idonee, di almeno un componente del Consiglio di Amministrazione,secondo modalità trasparenti definite dagli stessi Statuti;
  5. i) il direttore generale viene scelto,ove non sia costituito l’albo nazionale, con una selezione pubblica tra personale che abbia già ricoperto per almeno 5 anni,riportando valutazioni positive, funzioni dirigenziali in ambito pubblico e/o privato adeguate all’incarico da ricoprire e che risulti in possesso di conoscenze o esperienze adeguate nell’ambito universitario; a regime il direttore generale viene scelto dall’ albo nazionale istituito con la presente legge,tenuto dal MIUR o dalla Crui, aggiornabile periodicamente,nel quale vanno inseriti a domanda le personalità in possesso dei requisiti verificati,richiesti da un decreto ministeriale,sentiti in proposito i pareri della Crui e del Codau;i curriculum dei candidati all’incarico,ove non sussista ancora l’albo nazionale , sono resi pubblici sul sito internet dell”Ateneo e le motivazioni della personalità prescelta dal Consiglio di Amministrazione sono in ogni caso rese pubbliche con le stesse modalità;
  6. l) la figura del vicario pro tempore del direttore generale,che garantisce la continuità della gestione in caso di assenza e/o impedimento del direttore generale,designato da quest’ultimo tra i dirigenti di ruolo in servizio nell’Ateneo,d’accordo con il Rettore,e incaricato della funzione dal Consiglio di Amministrazione;
  7. l) il Direttore generale partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Senato accademico;
  8. m) il collegio dei revisori dei conti ha tre componenti effettivi e due supplenti, da scegliere tra iscritti al registro dei revisori contabili,appartenenti ai ministeri dell’economia e dell’università. Il presidente del collegio è un magistrato della Corte dei Conti;
  9. n) il nucleo di valutazione è integrato per gli aspetti istruttori relativi alla valutazione della didattica e dei servizi agli studenti da una rappresentanza degli studenti;
  10. p) il divieto di far parte contemporaneamente di consiglio di amministrazione e senato accademico,fatta eccezione per il Rettore; il divieto di ricoprire contemporaneamente più cariche accademiche,fatta sempre eccezione per il Rettore,salvo per i soli componenti del Senato accademico quella di direttore di Dipartimento;è consentito ad un Rettore di altra Università far parte anche del Consiglio di Amministrazione; coloro i quali rivestono cariche accademiche non possono rivestire alcun incarico di natura politica durante il loro mandato;
  11. q) attuazione del principio di assoluta trasparenza per l’attività amministrativa e per l’erogazione della didattica e delle relative attività ausiliarie;

c.12) il rispetto dei principi di semplificazione,razionale dimensionamento e configurazione delle strutture didattiche, di ricerca,di servizio,e di quelle amministrative,efficienza ed efficacia rientra tra i criteri di valutazione delle università ai fini dell”allocazione delle risorse,secondo criteri e parametri definiti con decreto del Ministro,su proposta dell”Anvur;

Art 5 c. 4 alla fine della lettera c) il rispetto da parte di ciascun docente e ricercatore degli obblighi di docenza e di ricerca è reso noto alla comunità universitaria attraverso l’esposizione tempestiva nel sito internet dell”Ateneo delle attività programmate,delle eventuali modifiche e del consuntivo a cadenza annuale delle attività svolte;

Art. 9 c. 2 alla fine della lettera f) Gli esiti delle procedure di selezione del personale docente e ricercatore non appena approvati sono immediatamente resi pubblici sul sito internet dell”Ateneo.

Fiducioso di un attento esame delle modifiche proposte e disponibile ad ogni chiarimento, ringrazio per l’attenzione e porgo i migliori saluti

Venezia,5 marzo 2010                                      Il Segretario Nazionale                                                       

 Prof. Dr. Francesco Sorrentino

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *