Art. 16. Facolta’ di trasformazione in fondazioni delle universita’
- In attuazione dell”articolo 33 della Costituzione, nel rispetto delle leggi vigenti e dell’autonomia didattica, scientifica,organizzativa e finanziaria, le Universita’ pubbliche possono deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto privato. La delibera di trasformazione e’ adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta ed e’ approvata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro dell”economia e delle finanze. La trasformazione opera a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di adozione della delibera.
- Le fondazioni universitarie subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi e nella titolarita’ del patrimonio dell’ Universita’. Al fondo di dotazione delle fondazioni universitarie e’ trasferita,con decreto dell’Agenzia del demanio, la proprieta’ dei beni immobili gia’ in uso alle Universita’ trasformate.
- Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le operazioni ad essi connesse sono esenti da imposte e tasse.
- Le fondazioni universitarie sono enti non commerciali e perseguono i propri scopi secondo le modalita’ consentite dalla loro natura giuridica e operano nel rispetto dei principi di economicita’ della gestione. Non e’ ammessa in ogni caso la distribuzione di utili, in qualsiasi forma. Eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dallo svolgimento delle attivita’ previste dagli statuti delle fondazioni universitarie sono destinati interamente al perseguimento degli scopi delle medesime.
- I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalita’ a favore delle fondazioni universitarie sono esenti da tasse e imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque altro titolo e sono interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante. Gli onorari notarili relativi agli atti di donazione a favore delle fondazioni universitarie sono ridotti del 90 per cento.
- Contestualmente alla delibera di trasformazione vengono adottati lo statuto e i regolamenti di amministrazione e di contabilita’ delle fondazioni universitarie, i quali devono essere approvati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita” e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Lo statuto puo’ prevedere l”ingresso nella fondazione universitaria di nuovi soggetti, pubblici o privati.
- Le fondazioni universitarie adottano un regolamento di Ateneo per l”amministrazione, la finanza e la contabilita’, anche in deroga alle norme dell’ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall”ordinamento comunitario.
- Le fondazioni universitarie hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo.
- La gestione economico-finanziaria delle fondazioni universitarie assicura l’equilibrio di bilancio. Il bilancio viene redatto con periodicita’ annuale. Resta fermo il sistema di finanziamento pubblico; a tal fine, costituisce elemento di valutazione, a fini perequativi, l’entita’ dei finanziamenti privati di ciascuna fondazione.
- La vigilanza sulle fondazioni universitarie e’ esercitata dal Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Nei collegi dei sindaci delle fondazioni universitarie e’ assicurata la presenza dei rappresentanti delle Amministrazioni vigilanti.
- La Corte dei conti esercita il controllo sulle fondazioni universitarie secondo le modalita’ previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259 e riferisce annualmente al Parlamento.
- In caso di gravi violazioni di legge afferenti alla corretta gestione della fondazione universitaria da parte degli organi di amministrazione o di rappresentanza, il Ministro dell’istruzione,dell’universita’ e della ricerca nomina un Commissario straordinario senza oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato, con il compito di salvaguardare la corretta gestione dell’ente ed entro sei mesi da tale nomina procede alla nomina dei nuovi amministratori dell”ente medesimo, secondo quanto previsto dallo statuto.
- Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale amministrativo delle fondazioni universitarie si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore della presente norma.
- Alle fondazioni universitarie continuano ad applicarsi tutte le disposizioni vigenti per le Universita’ statali in quanto compatibili con il presente articolo e con la natura privatistica delle fondazioni medesime.
E’ un”opportunità o la fine dell’Università pubblica?
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La Segreteria Nazionale