D.L. 25 Giugno 2008 n. 112 art. 16: Facoltà di trasformazione in fondazioni delle Università.

Art. 16.     Facolta’ di trasformazione in fondazioni delle universita’

  1. In attuazione dell”articolo 33 della Costituzione, nel rispetto delle   leggi   vigenti   e  dell’autonomia  didattica,  scientifica,organizzativa   e   finanziaria,  le  Universita’ pubbliche  possono deliberare   la  propria  trasformazione  in  fondazioni  di  diritto privato.  La  delibera  di  trasformazione  e’  adottata  dal  Senato accademico  a  maggioranza  assoluta  ed e’ approvata con decreto del Ministro   dell’istruzione,  dell’universita’  e  della  ricerca,  di concerto   con   il   Ministro  dell”economia  e  delle  finanze.  La trasformazione  opera a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di adozione della delibera.
  2. Le  fondazioni  universitarie  subentrano  in  tutti i rapporti attivi e passivi e nella titolarita’ del patrimonio dell’ Universita’. Al  fondo  di dotazione delle fondazioni universitarie e’ trasferita,con decreto dell’Agenzia del demanio, la proprieta’ dei beni immobili gia’ in uso alle Universita’ trasformate.
  3. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le operazioni ad essi connesse sono esenti da imposte e tasse.
  4. Le fondazioni  universitarie  sono  enti  non  commerciali  e perseguono  i propri scopi secondo le modalita’ consentite dalla loro natura  giuridica e operano nel rispetto dei principi di economicita’ della  gestione.  Non  e’  ammessa  in  ogni caso la distribuzione di utili,  in qualsiasi forma. Eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti  dallo  svolgimento  delle attivita’ previste dagli statuti delle   fondazioni   universitarie   sono  destinati  interamente  al perseguimento degli scopi delle medesime.
  5. I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalita’ a favore delle fondazioni  universitarie  sono  esenti  da  tasse  e  imposte indirette  e  da  diritti  dovuti  a  qualunque  altro  titolo e sono interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante. Gli onorari notarili  relativi  agli  atti di donazione a favore delle fondazioni universitarie sono ridotti del 90 per cento.
  6. Contestualmente alla delibera di trasformazione vengono adottati lo statuto e i regolamenti di amministrazione e di contabilita’ delle fondazioni universitarie, i quali devono essere approvati con decreto del Ministro dell’istruzione,  dell’universita” e della ricerca, di concerto  con  il  Ministro dell’economia e delle finanze. Lo statuto puo’ prevedere  l”ingresso  nella  fondazione universitaria di nuovi soggetti, pubblici o privati.
  7. Le fondazioni  universitarie adottano un regolamento di Ateneo per  l”amministrazione, la finanza e la contabilita’, anche in deroga alle  norme  dell’ordinamento  contabile  dello  Stato  e  degli enti pubblici,   fermo   restando   il   rispetto  dei  vincoli  derivanti dall”ordinamento comunitario.
  8. Le fondazioni   universitarie  hanno  autonomia  gestionale, organizzativa  e  contabile,  nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo.
  9. La gestione economico-finanziaria delle fondazioni universitarie assicura l’equilibrio  di  bilancio.  Il  bilancio viene redatto con periodicita’   annuale.  Resta  fermo  il  sistema  di  finanziamento pubblico;  a  tal  fine,  costituisce elemento di valutazione, a fini perequativi,   l’entita’  dei   finanziamenti  privati  di  ciascuna fondazione.
  10. La vigilanza sulle fondazioni universitarie e’ esercitata dal Ministro   dell’istruzione,   dell’universita’  e  della  ricerca  di concerto  con  il Ministro dell’economia e delle finanze. Nei collegi dei  sindaci delle fondazioni universitarie e’ assicurata la presenza dei rappresentanti delle Amministrazioni vigilanti.
  11. La Corte  dei  conti  esercita  il controllo sulle fondazioni universitarie  secondo  le  modalita’ previste  dalla legge 21 marzo 1958, n. 259 e riferisce annualmente al Parlamento.
  12. In caso  di gravi violazioni di legge afferenti alla corretta gestione  della  fondazione  universitaria  da  parte degli organi di amministrazione  o  di  rappresentanza,  il Ministro dell’istruzione,dell’universita’ e della ricerca nomina un Commissario straordinario senza  oneri  aggiuntivi  a  carico  del Bilancio dello Stato, con il compito  di salvaguardare la corretta gestione dell’ente ed entro sei mesi  da  tale  nomina  procede  alla nomina dei nuovi amministratori dell”ente medesimo, secondo quanto previsto dallo statuto.
  13. Fino alla  stipulazione  del  primo  contratto  collettivo di lavoro, al personale amministrativo delle fondazioni universitarie si applica  il  trattamento  economico  e giuridico vigente alla data di entrata in vigore della presente norma.
  14. Alle fondazioni universitarie continuano ad applicarsi tutte le disposizioni vigenti per le Universita’ statali in quanto compatibili con il presente  articolo e  con  la  natura  privatistica  delle fondazioni medesime.

E’ un”opportunità o la fine dell’Università pubblica?

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La Segreteria Nazionale

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