Wiki-Off.f: sito sull'offerta formativa, sulla programmazione didattica e sull'accreditamento dei corsi di studio - Università Ca' Foscari Venezia

Guida esplicativa alle indicazioni operative 2011-2012

In questa pagina le indicazioni operative per la definizione dell'offerta formativa 2011/2012 vengono riprese e commentate analiticamente.

Nuova architettura ex DM 50/2010

…non sarà possibile dare attuazione per l'a.a. 2011/2012 a quanto previsto dal § 26 al § 29 del DM 23 dicembre 2010, n. 50, relativo alle linee generali d'indirizzo della programmazione 2010-2012.

Ci si riferisce all'introduzione di una nuova architettura per la definizione dell'offerta formativa, con superamento della doppia fase RAD/Off.f, la richiesta di informazioni più trasparenti e dettagliate sulle attività formative erogabili e la verifica già in fase di istituzione dei requisiti necessari.

Tale nuovo assetto è rinviato all'adozione di uno specifico DM sulle linee guida, ad integrazione e modifica del DM 386/2007.

Istituzione di nuovi corsi

“le Università non possono procedere alla istituzione di nuovi corsi di studio”; è stato conseguentemente bloccato l'inserimento di nuovi corsi nella sezione RAD della Banca dati dell'offerta formativa.
Con riferimento alle eccezioni previste al § 31, nel richiamare la necessità che gli Atenei valutino preventivamente l'opportunità di dar corso a iniziative che dovranno comunque essere successivamente sottoposte alle procedure di adeguamento di cui al § 28 dello stesso DM, si fa presente che l'indicazione di tali iniziative dovrà essere preventivamente sottoposta via e-mail allo scrivente ufficio (con congruo anticipo rispetto al termine del 15 marzo) al fine di consentire lo “sblocco” della sezione RAD.
Nota 3: Nel caso di proposte di nuova istituzione finalizzate “all'accorpamento di corsi già presenti nel RAD” dovranno essere contestualmente indicati un minimo di 2 corsi, anche di classi diverse, ma della stessa area disciplinare che si propone di accorpare, purché il nuovo corso afferisca ad una delle classi iniziali. Si fa in ogni caso presente che nella scheda RAD dovranno inoltre essere indicate, per il successivo esame da parte del CUN, le motivazioni che stanno alla base dell'accorpamento dei predetti corsi.
Con riferimento ad eventuali proposte di accorpamento finalizzate alla istituzione di corsi interclasse, si ricorda che, come già fatto presente nel DM 26 luglio 2007, n. 386 (v. Allegato del DM, punto 2) occorre evitare “l'eventuale espediente di offrire…(in tal modo) all'interno di un unico contenitore, due corsi” di studio. “A tal fine dovrà essere illustrato, il significato culturale e l'esigenza interdisciplinare del percorso formativo proposto e dovrà essere evidenziato negli obiettivi formativi specifici, come l'appartenenza ad entrambe le classi sia richiesto allo scopo di collocare il corso in posizione bilanciate tra le classi stesse”. Si prega il CUN di porre la dovuta attenzione a tale riguardo.

Questo passaggio, e le relative note, contengono l'importante conferma di quanto previsto dal § 30 del DM 50/2010: nel 2011/12 non si possono istituire nuovi corsi di studio, salvo:

  1. accorpamento di corsi:
    • vanno indicati almeno 2 corsi da disattivare;
    • il corso deve afferire a una delle classi iniziali;
    • i corsi interclasse non devono essere l’accostamento di due corsi distinti dentro un solo ordinamento;
  2. corsi omologhi a corsi esistenti, erogati in lingua straniera anche per il rilascio di joint o double degrees.
    • Per la definizione di corsi omologhi, vedi qua.
    • Sui joint e double, vedi le note 10 e 11 dell'allegato tecnico.
  3. Le proposte di nuove istituzioni vanno comunque sottoposte a specifica approvazione da parte del MIUR.

Verifica dei requisiti necessari

Sono confermate le modalità dell'anno passato riguardo a:

  • corsi interfacoltà;
  • ricercatori e straordinari a tempo determinato;
  • contratti a docenti collocati a riposo (il DM 17/2010 abbassa i limiti di età rispetto al passato;
  • docenti da altre facoltà, che svolgano significativa attività didattica nella Facoltà in cui si vogliono conteggiare (nota 6)
  • docenti in aspettativa e fuori ruolo che svolgeranno attività didattica nel 2011/12 (nota 7);
  • modalità di verifica dei requisiti qualitativi (salvo aumento percentuale di copertura e settori affini).

Cambiano i seguenti aspetti:

  • vengono eliminati tutti gli “sconti” per corsi nella stessa classe successivi al primo;
  • sono richiesti 2 docenti ogni curriculum successivo al primo. L'allegato tecnico precisa inoltre cosa intendere per curriculum: vedi infra;
  • viene aumentata a 60% la percentuale di copertura per i requisiti qualitativi
  • viene eliminata la possibilità di ricorrere a settori affini calcolandoli tra quelli di base e caratterizzanti ai fini dei requisiti qualitativi

Anche se non vi si fa riferimento, il DM 17/2010 mantiene invece le vecchie modalità di calcolo di cui al DM 15/2005 per i corsi di servizio sociale, mediazione linguistica e culturale, traduzione e interpretariato etc.

Corsi interateneo

È opportuno distinguere tra i corsi interateneo con Atenei italiani e quelli con Atenei stranieri.

Interateneo con Atenei italiani

Per gli interateneo italiani viene sostanzialmente confermata la prassi consueta. Entrambi gli Atenei inseriscono il RAD in banca dati, dopo di che è il solo Ateneo sede amministrativa ad attivare il corso; i docenti che concorrono al soddisfacimento dei requisiti necessari vengono indicati nominativamente tra quelli dei due Atenei e sottratti alla Facoltà di appartenenza.

A tal fine i docenti possono essere pesati 0.5 o 1 . Conseguentemente, verranno sottratti alla Facoltà di appartenenza in relazione al peso a loro attribuito.

La cosa importante da ricordare è che i corsi interateneo vengono gestiti a latere in banca dati Off.f, e che per essi non vengono verificati i requisiti necessari. Tuttavia, i docenti ad essi attribuiti vengono meno per la Facoltà di appartenenza ai fini del calcolo dei requisiti sia quantitativi che, soprattutto, qualitativi: il che può avere un impatto maggiore del previsto, dato che i qualitativi sono verificati distintamente per triennali e magistrali, prendendo in considerazione ogni volta tutti i docenti della Facoltà. Va ricordato anche che una volta istituito un corso come interateneo, la scelta è irrevocabile in fase di attivazione.

Rappresenta invece una novità il quadro sintetico della convenzione: in particolare attenzione al dato relativo ai crediti da erogare da parte di ciascun Ateneo.

Joint e double degrees

Da aggiornare!
Rispetto alle note che seguono sono intervenute alcune precisazioni:
  • da parte del MIUR e del Cineca, via email, precisazioni sulle modalità di istituzione e attivazione dei joint e double degrees come corsi omologhi;
  • da parte del MIUR, la nota 17 del 16 febbraio 2011, che dà nuove precisazioni rispetto a quanto indicato dalla nota 7/2011.

Gli interateneo con Atenei stranieri mutuano regole e modalità di quelli con Atenei italiani, salvo ovviamente il fatto che l'Ateneo partner non ha un RAD da inserire; inoltre i docenti dell'Ateneo straniero andranno indicati nominalmente e potranno essere pesati 0.5 o 1 solo se dichiaratamente disponibili ad essere considerati docenti di riferimento per un numero di anni almeno pari alla durata normale dei corsi1).

Tuttavia, per la prima volta, il MIUR dà indicazioni operative sulla gestione dei joint e double degrees. L'innovazione sostanziale è questa:

  • si introduce la possibilità che un corso sia attivato sia “di ateneo” che “interateneo”: in tal caso fa riferimento a un unico RAD;
  • in relazione a ciò, i corsi che attivano un percorso che porta al rilascio di un joint o double degree devono essere esplicitati nella Off.f “come distinti corsi di studio (benchè omologhi all’eventuale corso attivato dall’Ateneo 'singolarmente')”.

I joint e double degrees, attivati come distinti corsi di studio, andranno ad aggiungersi agli altri corsi, con il conseguente aggravamento dei requisiti necessari. Ciò porterà inevitabilmente ad abbandonare questo tipo di iniziative, o a gestirle in maniera non conforme alle disposizioni ministeriali. Su questo è auspicabile una richiesta di ripensamento.

La modalità usualmente adottata, da parte di Ca' Foscari e di molti altri Atenei, di attivare i joint degrees come curricula di un corso monoateneo, e di evidenziare tali curricula in Off.f, è qui definita “del tutto impropria” (nota 11) e deve essere, conseguentemente, abbandonata2).

Si potrà invece chiedere al MIUR che il RAD del corso di studio mono ateneo sul quale i curricula venivano attivati venga integrato con l’indicazione che potranno essere attivati Corsi di studio sia “singolarmente” che “interateneo”.

Corsi omologhi

La nota 11 è anche l'unica in cui si fa riferimento al concetto di “corsi omologhi”, confermando la definizione già fornita dal MIUR nella nota MiUR n. 25 del 23/01/2008:

per corsi di studio omologhi devono intendersi esclusivamente quelli con medesimo ordinamento didattico (e cioè con la medesima “scheda” nella sezione RAD della Banca dati dell’offerta formativa), che, in quanto tali, vengono replicati nella Off.F., subordinatamente, tra l’altro, al possesso dei requisiti di docenza riportati al predetto punto 1.1.

Da tutto ciò si può dedurre che i corsi omologhi hanno un solo RAD e vengono però duplicati in Off.f, con conseguente duplicazione anche dei requisiti necessari.

Da aggiornare!

:!: Come si duplicano? Inserendo due sedi nella sezione “Rilevazione Off.f”?:

:!: In tal caso, posso differenziare i curricula per le due sedi? Credo di no, dato che le due sedi fanno riferimento alla stessa off.f!
La collega Claudia Manfrin di Verona mi ricorda che lo scorso anno era comparsa in banca dati una indicazione sulla possibilità di differenziare i percorsi in base alla sede.

Limiti alla diversificazione dei corsi di studio

Calcolo della differenziazione

  1. Prima del DM 17/2010, due corsi di studio distinti nella stessa classe potevano essere attivati solo se si differenziavano per almeno 40 CFU (lauree) o 30 CFU (magistrali).
  2. Il DM 17/2010 rende il vincolo rendendolo biunivoco, limitando la differenziazione massima tra i curricula di uno stesso corso.

La banca dati Off.f, al fine del controllo di cui al punto 1, calcolava tale differenza in questi termini:

somma dei valori assoluti delle differenze dei CFU per ciascun settore scientifico disciplinare. … La differenziazione dovrà essere garantita tra ciascun curriculum di un corso di studio e tra i curricula dell’altro.

Se ipotizziamo due percorsi uguali, tranne per 6 CFU che nel percorso A gravano sul settore x e nel percorso B sul settore y, la differenza era così calcolata:

SSD percorso A percorso B differenza
a 6 6 0
b 6 6 0
c 6 6 0
x 6 0 6
y 0 6 6
Somma delle differenze: 12

Per questo motivo l'allegato definisce tale formula “palesemente errata”, e la modifica dividendo per 2 la somma delle differenze.

Va comunque ricordato che questo errore giocava a vantaggio degli Atenei in passato; la sua modifica potrebbe incidere negativamente in tutti i casi in cui si hanno più corsi di studio nella stessa classe.

Curricula

Dall'allegato tecnico emergono delle indicazioni chiare per la definizione del concetto di curriculum, anche se tali indicazioni valgono esclusivamente per l’a.a. 2011/2012:

Esclusivamente per l’a.a. 2011/2012, limitatamente ai settori scientifico disciplinari raggruppati in ambiti, le Università potranno considerare fra loro alternativi i settori compresi nello stesso ambito, indicando pertanto nella Banca dati il numero di crediti assegnato non al singolo settore ma all’ambito nel suo complesso.

Questo passaggio potrebbe implicitamente contenere una definizione di cosa si intende per curriculum:

  • dato che l'Ateneo può considerare “alternativi” i settori di uno stesso ambito, due percorsi che si differenziano solo nella scelta di diversi settori all'interno dello stesso ambito (o ambiti), possono essere considerati un unico curriculum. Questo purché i crediti totali dell'ambito restino gli stessi.
  • Sarà invece necessari inserire curricula diversi se i crediti acquisiti dagli studenti nei vari ambiti sono diversi (il che peraltro è ovvio).
  • Potrebbe restare scelta autonoma dell'Ateneo, ad esempio per trasparenza e chiarezza comunicativa, scegliere comunque di declinare come diversi curricula anche percorsi che non abbiano differenze tra gli ambiti (ad es. anche su ordinamenti costruiti senza range si possono creare curricula). E visto che ora tale scelta richiede 2 docenti per ogni curriculum aggiuntivo non è difficile prevedere che raramente gli Atenei opereranno in questa direzione.

Il curriculum pertanto corrisponderebbe a un livello di definizione più basso, all'interno del quale possono trovare posto più percorsi interni, che si differenziano per la scelta dei SSD3).

In tal caso, la differenziazione tra curricula e tra corsi di studio potrà essere verificata nella Banca dati anche facendo riferimento (per i settori raggruppati in ambito) al valore assoluto delle differenze dei crediti assegnati complessivamente all’ambito. Si precisa in ogni caso che qualora l’Ateneo intenda procedere alla verifica della differenziazione tra curricula a livello di ambito, dovrà procedere con lo stesso criterio anche alla verifica della differenziazione tra gli eventuali corsi di studio che intende attivare nella stessa classe.

A quanto pare, sarà lo stesso Ateneo a decidere se verificare la differenziazione a livello di ambito o a livello di SSD. In ogni caso, la scelta sarà vincolante per entrambe le verifiche:

  • differenziazione massima tra curricula di uno stesso corso;
  • differenziazione minima tra più corsi di una stessa classe.

Questa scelta verrà presa classe per classe, o varrà per tutti i corsi della Facoltà (o dell'Ateneo)?

Mi resta un ultimo dubbio su quanto questo modus operandi sia coerente, di fronte a una situazione di questo tipo:

Ambito delle attività xy
Curriculum A Curriculum B
SSD CFU SSD CFU
SECS-P/01 30 M-STO/01 30
SECS-P/02 M-STO/02
SECS-P/03 M-STO/03
SECS-P/04 M-STO/04

Il “valore assoluto delle differenze dei crediti assegnati complessivamente all’ambito” è pari a 0. Ma i 30 crediti assegnati all'ambito fanno riferimento nei due curricula a settori completamente diversi: la differenza tra i due curricula è palese!

[nota 13] In relazione a quanto previsto all’allegato D, punto 2, del DM n. 17/2010 e fatte salve le eccezioni indicate al successivo punto 5, si fa presente che il totale dei CFU riportato per ogni ambito (almeno) di base e caratterizzante non potrà risultare inferiore a un multiplo di 5/6 CFU in relazione al numero di esami da sostenere nello stesso.

Questa nota mette in relazione il numero di CFU assegnati all'ambito, il piede orario e il numero di esami (rectius: moduli?) da sostenere nello stesso.

Differenziazione massima

La differenziazione massima di due curricula dello stesso corso viene innalzata e posta in relazione con il numero minimo di CFU per modulo4):

  • nei casi in cui tutte le attività formative siano organizzate su 6 CFU:
    • 42 CFU per le Lauree;
    • 30 CFU per le Lauree magistrali.
  • nei casi in cui tutte le attività formative siano organizzate su 5 CFU:
    • 40 CFU per le Lauree;
    • 30 CFU per le Lauree magistrali.

Ciò vale solo se “tutte le attività formative siano organizzate su 6 CFU” (o 5 CFU): quali attività sono comprese nel tutte?

  1. solo le attività di base e caratterizzanti (vedi punto 2 dell'All. D del DM 17/2010: “Per quanto riguarda gli insegnamenti e le altre attività formative affini e integrativi è possibile prevedere un numero di crediti inferiore a 6, ovvero a 5, previa delibera motivata dei Consigli di facoltà.”)
  2. le attività di base e caratterizzanti + le affini (la nota tecnica fa riferimento a questa situazione: “…percorsi formativi interamente organizzati (sia per le attività di base e caratterizzanti che per quelle affini e integrative) su (almeno) 6 o 5 CFU”
  3. tutte le attività, comprese quelle a libera scelta, per la prova finale, e le ulteriori attività formative?

A mio avviso vale il punto 2.

Lauree triennali e corsi interclasse

Resta comunque fermo che l’Ateneo dovrà indicare i crediti assegnati a ciascun settore al fine di verificare la condivisione dei 60 CFU) tra i corsi di laurea appartenenti alla stessa classe (art. 11, comma 7, lett. a., del DM 22 ottobre 2004, n. 270),…

Si fa riferimento all'obbligo a che corsi di Laurea “affini” appartenenti alla stessa classe condividano almeno 60 CFU: tale vincolo viene verificato indicando tra i SSD attivati nei vari curricula quelli obbligatori e specificando i CFU ad essi attribuiti.

La verifica viene fatta su tutti i curricula di un corso e tra tutti i corsi della stessa classe appartenenti allo stesso “gruppo di affinità”. Il “gruppo di affinità” è indicato nel RAD, e di default è uguale per tutti i corsi della stessa classe: si possono indicare gruppi diversi, motivandolo.

Tale vincolo inoltre non sussiste per le Lauree nelle classi: L-10 - Lettere, L-11 - Lingue e culture moderne, L-12 - Mediazione linguistica (DM 03/06/2008).

Solo i corsi dello stesso gruppo di affinità usufruivano degli sconti sui requisiti quantitativi, che peraltro il DM 17/2010 ha eliminato.

nonché, per i corsi interclasse, la condivisione dei 120 (60 per le lauree magistrali) CFU nelle due classi a cui gli stessi si riferiscono (allegato D, punto 1, del DM n. 17/2010).

L'allegato D del DM 17/2010 precisa che tale condivisione deve riguardare “le attività formative di base, caratterizzanti, affini e integrative”.

Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche

Moduli di 5-6 CFU: Ca' Foscari comunque su questo non dovrebbe aver problemi.

Limiti alla proliferazione degli insegnamenti

Si intende calcolare il umero massimo di ore potenzialmente erogabili, con la formula di cui all'Allegato E del DM 50/2010, a decorrere dalla coorte 2011/12, pertanto in maniera non immediata e progressiva.

1)
il testo dell'allegato è sintatticamente infelice
2)
Nulla può essere peraltro rimproverato alle Università quanto a questo, mancando in precedenza di indicazioni da parte del MIUR sulla gestione di questo tipo di corso, indicazioni peraltro richieste già da molto tempo sia dalla nostra che da altre Università: vedi nostro prot. 12647 del 17/05/2007|qua.
3)
Questo a mio avviso trova riscontro anche nell'Allegato D del DM 17/2010, dove dice:
…Ogni percorso formativo (con riferimento anche ai corsi di studio monocurriculari)…
il che presuppone appunto la possibilità di percorsi all'interno di un curriculum.
Più vincolante invece la definizione dell'Allegato B dello stesso DM:
Per curriculum si intende, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera p), del D.M. n. 270/2004, “l’insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo”. In linea con la predetta definizione, ogni “indirizzo” o “orientamento” deve essere considerato un curriculum e va, pertanto, inserito come tale nella Banca dati dell’offerta formativa.
4)
L'allegato tecnico alla Nota n. 253 del 9 dicembre 2009 definisce il modulo “la articolazione minima della attività formativa cui corrisponde un unico docente e un unico settore scientifico disciplinare.”
Stampa/Esporta
QR Code
QR Code requisiti_minimi:dm_17_2010:nota_miur_7_2011_guida (generated for current page)