Wiki-Off.f: sito sull'offerta formativa, sulla programmazione didattica e sull'accreditamento dei corsi di studio - Università Ca' Foscari Venezia

Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca1)

(versione PDF)
nota miur 7 2011 (versione PDF)

Prot. 7 - Roma, 28 gennaio 2011 - Allegato tecnico

1. Dotazioni di docenza di ruolo

(rif. Allegato B, punto 1, del DM n. 17/2010)

Allo stesso modo che negli anni passati, la sostenibilità teorica dei corsi di studio da attivare viene verificata nella apposita sezione Pre-Off.F della Banca dati dell’offerta formativa, in relazione alle risorse di docenza complessivamente ed effettivamente disponibili calcolate a livello di facoltà (o competente strutture didattica2) ). Verrà presa in considerazione la possibilità di conteggiare docenti afferenti ad altre facoltà dell’Ateneo, per i corsi interfacoltà (risultanti come tali nel RAD); la verifica dei requisiti di docenza verrà effettuata in tal caso nell’ambito della facoltà responsabile amministrativa del corso, con l’eventuale indicazione del numero dei docenti e dei relativi settori scientifico-disciplinari da impegnare negli stessi, che andranno ovviamente sottratti, ai fini della verifica, dal computo della disponibilità della facoltà di afferenza3). Per la verifica verranno presi in considerazione i dati relativi alle dotazioni di docenza di ruolo risultanti dagli archivi CINECA entro il termine di chiusura della Pre.Off.F, con l’esclusione dei docenti fuori ruolo e in aspettativa4), nonché - in relazione al loro effettivo impegno nelle attività didattiche dei corsi di studio - i ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 (e, ad esaurimento, quelli di cui all’art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230), i professori straordinari di cui all’art. 1, commi 12, della legge n. 230/2005, e i professori e ricercatori collocati a riposo con i quali vengono stipulati contratti per le attività didattiche ai sensi dell’art. 23, comma 1, della legge n. 240/2010 nei limiti indicati dal DM n. 17/20105). Come indicato nel DM n. 17/2010 non sono in alcun caso conteggiabili procedure di valutazione comparativa in corso.

Sono state altresì eliminate nella Pre-Off.F tutte le possibilità di “sconto” precedentemente previste, mentre il sistema di calcolo dei docenti necessari è stato adeguato al fine di tenere conto della ulteriore docenza necessaria per i corsi di studio organizzati in curricula (indirizzi, orientamenti…). Si fa rinvio a quanto indicato al successivo punto 4 relativamente alle modalità di individuazione di ciascun curriculum all’interno della Banca dati.


Con riferimento sempre ai curricula, le Università sono pregate di prestare maggiore attenzione alle denominazioni inserite nelle Banca dati (evitando al esempio di individuare il nome di un curriculum attraverso un codice alfanumerico). Si ricorda infatti che le informazioni relative anche ai curricula sono rese pubbliche nella Off.F. pubblica e nella Anagrafe nazionale degli studenti, al fine di fornire, in particolare agli studenti, tutte le informazioni relative alle caratteristiche dei corsi di studio.

2. Copertura dei settori scientifico disciplinari di base e caratterizzanti

(rif. Allegato B, punto 2, del DM n. 17/2010)

La verifica del più elevato grado di copertura dei settori di base e caratterizzanti (60% per l’a.a. 2011/2012) viene effettuata con la medesima metodologia utilizzata nel passato, con un’unica differenza: come indicato dallo stesso DM n. 17/2010 potrà essere fatto riferimento esclusivamente ai settori di base e caratterizzanti presenti nel RAD (che fanno riferimento a quelli “individuati nei decreti relativi alle classi di laurea e di laurea magistrale”) e che l’Ateneo intende attivare, senza la possibilità di ricomprendere anche parte dei settori “affini e integrativi” previsti per il raggiungimento degli obiettivi formativi specifici del proprio corso di studio.

3. Corsi di studio interateneo

(rif. Allegato B, punto 3, del DM n. 17/2010)

Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di docenza, possono essere considerati anche docenti di ruolo di altro Ateneo, anche straniero, sulla base di convenzioni stipulate con altre Università, finalizzate, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 10, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, ad attività didattiche svolte in collaborazione esclusivamente per il rilascio del doppio titolo o dei titoli congiunti. Non viene pertanto più ammessa la possibilità di utilizzare ai fini della verifica del possesso dei requisiti necessari docenti di altri Atenei6) al di fuori di tali casi.

Il rilascio del doppio titolo o del titolo congiunto per i predetti corsi deve risultare nella sezione RAD, attraverso l’inserimento del:

  • testo della relativa convenzione, ai fini dell’esame della stessa da parte del CUN;
  • quadro sintetico della convenzione (che sarà reso disponibile nella Off.F. pubblica), con le seguenti informazioni:
    • Atenei convenzionati
    • data della stipula della convenzione
    • durata della convenzione (in anni accademici)
    • crediti da erogare da parte di ciascuno degli Atenei convenzionati
    • sedi di svolgimento della didattica

Si ricorda che per tali corsi i relativi ordinamenti didattici devono essere presenti nei RAD di tutti gli Atenei che rilasciano il titolo; gli stessi vanno inseriti invece nella sezione Off.F., esclusivamente da un solo Ateneo, il quale cura gli aspetti amministrativi e gestionali delle carriere degli studenti, ivi compreso l’inserimento delle stesse nell’Anagrafe degli studenti. Tale Ateneo provvede alla verifica del possesso dei requisiti necessari (acquisendo la relazione favorevole del proprio Nucleo) 7) 8)

Ai fini della verifica del possesso dei requisiti necessari (e per la successiva pubblicazione nella Off.F. – pubblica) vanno, come per il passato, inserite nella Pre-Off.F. le seguenti ulteriori informazioni relative alla docenza impiegata in tali corsi

  • cognome e nome
  • Ateneo di appartenenza
  • facoltà di appartenenza
  • qualifica
  • settore scientifico disciplinare di appartenenza9)

Con riferimento alle modalità di verifica del possesso dei requisiti di docenza, si fa presente che ciascun docente (nominativamente indicato) potrà essere conteggiato:

  • due volte (una volta nel proprio e una seconda volta nell’altro Ateneo), con peso 0,5;
  • oppure, una sola volta con peso 1. In tal caso, il docente verrà interamente sottratto, ai fini della verifica, dal computo della disponibilità della Ateneo/facoltà di afferenza;

per quanto riguarda i corsi finalizzati al rilascio di titoli congiunti o di doppi titoli con Atenei stranieri - attesa l’impossibilità di implementare nella Pre-Off.F lo stesso tipo di verifica utilizzato per i corsi interateneo tra Università italiane - i docenti dei predetti Atenei stranieri (nominativamente indicati) potranno essere conteggiati una sola volta:

  • con peso pari a 0,5;
  • oppure, con peso pari a 1, sulla base della loro dichiarata disponibilità (da evidenziare nell’Off.F pubblica) ad essere considerati docenti di riferimento per tali corsi per un numero di anni almeno pari alla loro durata normale dei corsi stessi.

4. Limiti alla diversificazione dei corsi di studio

(rif. Allegato D, punto 1, del DM n. 17/2010)

Come noto, il DM 26 luglio 2007, n. 386 prevede, all’allegato 1, punto 2, che “la differenziazione tra due corsi di studio della medesima classe sarà calcolata come somma dei valori assoluti delle differenze dei CFU per ciascun settore scientifico disciplinare. Nel caso in cui i corsi di studio siano articolati in curricula, la differenziazione dovrà essere garantita tra ciascun curriculum di un corso di studio e tra i curricula dell’altro”.

Considerato che tale formula è palesemente errata e che, come indicato all’allegato B, § 27, del DM n. 50/2010, si dovrà adottare un nuovo DM ad integrazione e modifica del DM. n. 386/2007 nel quale si procederà, fra l’altro, alla correzione della stessa, si fa presente che comunque già per il prossimo a.a. 2011/2012 verrà utilizzata nella Banca dati la seguente formula: somma dei valori assoluti delle differenze dei CFU per ciascun settore scientifico disciplinare, diviso due.

Tale formula sarà utilizzata sia per la verifica della differenziazione tra differenti corsi di studio nell’ambito della stessa classe (art. 1, comma 2, dei DDMM 16 marzo 2007), sia per la verifica della differenziazione tra i curricula all’interno dello stesso corso di studio (allegato D, punto 1, del DM n. 17/2010).

Considerato che, come sopra detto, si dovrà procedere alla modifica del DM n. 386/2007 e che, secondo quanto previsto indicato all’allegato B, § 28, del DM n. 50/2010, gli Atenei dal prossimo anno dovranno procedere “all’adeguamento di tutti i corsi presenti nel RAD”, si intende in ogni caso minimizzare quest’anno l’impatto relativo alle modifiche del RAD, consentendo margini di flessibilità alla individuazione dei percorsi di studio.

Per tale motivo, esclusivamente per l’a.a. 2011/2012, limitatamente ai settori scientifico disciplinari raggruppati in ambiti, le Università potranno considerare fra loro alternativi i settori compresi nello stesso ambito, indicando pertanto nella Banca dati il numero di crediti assegnato non al singolo settore ma all’ambito nel suo complesso10). In tal caso, la differenziazione tra curricula e tra corsi di studio potrà essere verificata nella Banca dati anche facendo riferimento (per i settori raggruppati in ambito) al valore assoluto delle differenze dei crediti assegnati complessivamente all’ambito. Si precisa in ogni caso che qualora l’Ateneo intenda procedere alla verifica della differenziazione tra curricula a livello di ambito, dovrà procedere con lo stesso criterio anche alla verifica della differenziazione tra gli eventuali corsi di studio che intende attivare nella stessa classe.

Resta comunque fermo che l’Ateneo dovrà indicare i crediti assegnati a ciascun settore al fine di verificare la condivisione dei 60 CFU11) tra i corsi di laurea appartenenti alla stessa classe (art. 11, comma 7, lett. a., del DM 22 ottobre 2004, n. 270), nonché, per i corsi interclasse, la condivisione dei 120 (60 per le lauree magistrali) CFU nelle due classi a cui gli stessi si riferiscono (allegato D, punto 1, del DM n. 17/2010). In ogni caso non è ammessa l’indicazione di intervalli di credito nella sezione Off.F.

Con riferimento infine ai limiti massimi di differenziazione previsti all’allegato D, punto 1, del DM n. 17/2010 per i curricula (39 CFU per i corsi di laurea; 29 CFU per i corsi di laurea magistrale), si deve evidenziare che il rispetto di tali limiti renderebbe difficoltoso il rispetto anche di quanto indicato al successivo punto 2 dell’allegato D relativamente a percorsi formativi interamente organizzati (sia per le attività di base e caratterizzanti che per quelle affini e integrative) su (almeno) 6 o 5 CFU (v. successivo punto 5). Al fine di limitare tale asimmetria, esclusivamente nei predetti casi, i limiti massimi di differenziazione tra i curricula devono intendersi incrementati a 42 (30 per i corsi di laurea magistrale) nei casi in cui tutte le attività formative siano organizzate su 6 CFU, ovvero a 40 (30 per i corsi di laurea magistrale) nei casi in cui tutte le attività formative siano organizzate su 5 CFU.

5. Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche

(rif. Allegato D, punto 2 del DM n. 17/2010)

Come noto, il DM n. 17/2010, all’allegato D, punto 2, prevede, fra l’altro, che “possono essere previsti insegnamenti di base e caratterizzanti, o moduli coordinati degli stessi con un numero di crediti inferiore ai… limiti (di 6 o 5) esclusivamente nei casi di oggettiva incompatibilità con l’ordinamento didattico delle classi di afferenza, previa relazione tecnica favorevole del Nucleo di valutazione”.

Al fine di individuare i predetti casi di oggettiva incompatibilità con l’ordinamento didattico delle classi di afferenza si ritiene che gli stessi vadano individuati esclusivamente:

  • a) nelle classi i cui contenuti sono stati definiti in conformità alla normativa comunitaria, secondo le indicazioni fornite dal CUN a tale riguardo (vv. pareri12) del: 23 febbraio 2010 - classe di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria; del 28 aprile 2010 - classi relative alle professioni sanitarie; del 29 aprile 2010 - classe di medicina-veterinaria)13);
  • b) nei casi in cui i valori minimi degli ambiti individuati nelle tabelle allegate ai DDMM 16 marzo 2007, risultano inferiori a 5/6 CFU. e l’assegnazione di un numero superiore di crediti sarebbe in contrasto con gli obiettivi specifici del corso.

In ogni caso, per le medesime motivazioni indicate al precedente punto, ritenendo di dovere minimizzare quest’anno l’impatto relativo alle modifiche del RAD da parte degli Atenei, si ritiene sufficiente che (esclusi i predetti casi di oggettiva incompatibilità) il predetto limite di 6/5 CFU, relativo alle attività di base e caratterizzanti, venga rispettato per almeno i due terzi dei corsi di studio inseriti nella Off.F. 2011/2012, fermo restando che dall’a.a. 2012/2013 il predetto limite dovrà essere rispettato per tutti i corsi di studio.

6. Limiti alla proliferazione degli insegnamenti e delle altre attività formative

(rif. Allegato E del DM n. 17/2010)

Con riferimento alla formula relativa al numero massimo di ore standard per la didattica assistita complessivamente erogabile da ciascun Ateneo, si precisa che la stessa non può che fare riferimento agli insegnamenti e alle altre attività formative attivate per i corsi di studio inseriti nella Off.F. a decorrere dall’a.a. 2011/2012, e non a quelle relative a “cicli” di corsi attivati negli a.a. precedenti. Il rispetto pertanto di tale limite potrà essere compiutamente verificato soltanto al momento in cui saranno ultimati i cicli di corso precedenti. In relazione alla loro specificità regolata da apposita normativa, non possono rientrare inoltre nel calcolo di tale formula le ore di didattica impartite, per i corsi delle classi relative alle professioni sanitarie, presso le strutture del servizio sanitario nazionale dal personale docente dipendente di tali strutture ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni.

Considerato infine che la legge 30 dicembre 2010, n. 240, all’art. 24, comma 1, ha creato una nuova figura di ricercatore a tempo determinato prevedendo che allo stesso siano affidati anche compiti di didattica, si ritiene che tali ricercatori vadano inseriti nel predetto calcolo.

7. Piani di raggiungimento dei requisiti di docenza delle Università non statali

(rif. art. 6 del DM n. 17/2010)

Con il DM n. 50/2010, all’allegato B, § 34-bis, nel far presente che il “D.M. n. 17/2010 troverà comunque applicazione dall’a.a. 2011/2012 anche per le Università non statali”… si prevede che ai fini dell’attuazione dell’art. 6 (piani di raggiungimento dei requisiti di docenza), comma 1, lett. B), del DM n. 17/2010, “alle Università non statali verrà data la possibilità di chiedere al Ministero la riapertura della Off.F. 2010/2011, per quei corsi di studio per i quali le stesse intendono sottoscrivere piani di raggiungimento dei nuovi requisiti necessari”.

Per l’attuazione di quanto sopra, si fa presente che le Università non statali interessate, entro il termine del 15 marzo c.a., potranno provvedere a indicare nella Pre-Off.F. dell’a.a. 2010/2011 (che verrà a tal fine riaperta, su richiesta degli Atenei interessati) gli eventuali ulteriori corsi di studio per i quali (ancorché risultanti in tale anno in possesso dei requisiti di docenza, sulla base della verifica effettuata lo scorso anno in base a quanto previsto dal DM 31 ottobre 2007, n. 544 e dalla ministeriale n. 91 del 5 maggio 2009) le stesse intendono sottoscrivere il piano di raggiungimento della durata, in coerenza con quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lett. B, del DM n. 17/2010, di 5 anni a decorrere dall’anno accademico di trasformazione del corso.

Come previsto dallo stesso art. 6, comma 1, lett. B. per tali corsi deve comunque permanere anche in tale periodo il possesso dei requisiti minimi di cui al DM n. 15/2005 e successive modificazioni.

Si sottolinea che quanto previsto dal presente punto riguarda soltanto i corsi di studio per i quali trovano applicazione i requisiti necessari e non quelli per cui trovano ancora applicazione i soli requisiti minimi (che devono comunque essere posseduti per tutti i corsi di studio). In particolare, i predetti piani di raggiungimento non potranno essere sottoscritti:

  • per “le classi riguardanti i corsi di studio relativi alle professioni sanitarie, al servizio sociale, alle scienze motorie, alla mediazione linguistica e alla traduzione e interpretariato”, atteso che per tali corsi, secondo quanto previsto dall’art. 12, comma 3, del DM n. 17/2010, “in attesa della definizione, sentita l’ANVUR, di appositi requisiti… sono confermati i requisiti di docenza di cui al DM n. 15/2005 e successive modificazioni…”;
  • per i corsi di studio delle Università Telematiche, atteso che per le stesse, come previsto dall’art. 12, comma 5, del DM n. 17/2010, “fino alla adozione del… regolamento (previsto dall’art. 2, comma 148, della legge n. 286/2006) continuano ad applicarsi per tali corsi i requisiti di docenza previsti dal DM n. 15/2005 e successive modificazioni”.
1)
[Ho inserito tra parentesi quadre, all'inizio di ogni nota, il numero che la nota stessa ha nell'originale, nel quale la numerazione prosegue dalla circolare accompagnatoria. Matteo Ferrini]
2)
[5] Esclusivamente per comodità di esposizione, si precisa che nel seguito verrà utilizzato sempre il termine facoltà.
3)
[6] Le Università potranno comunque prendere in considerazione nelle operazioni relative alla verifica del possesso complessivo dei requisiti di docenza all’interno di ogni facoltà, anche docenti di altre facoltà. Tali docenti, che svolgono significative attività didattiche per i corsi della facoltà nella quale l’Università desidera siano conteggiati, devono essere nominativamente indicati nella Pre-Off.F., e, analogamente a quanto avviene per i corsi interfacoltà, saranno sottratti, ai fini della verifica, dal computo della disponibilità della facoltà di afferenza.
4)
[7] Si potranno prendere in considerazione anche docenti che, al termine di chiusura della Pre.Off.F, risultano in aspettativa e fuori ruolo, ma che - riprendendo servizio presso l’Ateneo - svolgeranno per l’a.a. 2011/2012 attività didattica. Tali docenti dovranno essere nominativamente indicati dalle Università interessate nella Pre-Off.F
5)
[8] Per questi ultimi occorre naturalmente fare riferimento a contratti per attività didattiche relative all’a.a. 2011/2012. Per i cd. corsi storici delle Università non statali possono essere indicati, con le medesime modalità, anche gli incarichi di insegnamento conferiti ad altri soggetti, secondo quanto indicato all’allegato B punto 5 del DM n. 17/2010.
6)
[9] Fatto salvo quanto previsto per le Università non statali, allo stesso Allegato B, punto 3, del DM n. 17/2010, relativamente ai 3 docenti di altri Atenei.
7)
[10] Si precisa che nei casi in cui le Università intendano attivare il medesimo ordinamento didattico sia “singolarmente” (c.d. “di Ateneo”) che “interateneo”, le stesse potranno fare riferimento alla medesima scheda RAD indicando nella stessa che tale ordinamento potrà essere attivato con la predetta duplice modalità. Le stesse Università dovranno procedere nella Off.F. alla duplicazione della scheda RAD inserendo sia il corso attivato “singolarmente” che quello attivato come “interateneo,” procedendo alla verifica del possesso dei requisiti necessari distintamente per i due corsi.
8)
[11] Si evidenzia altresì che nella sezione Off.F. degli anni passati risultano del tutto impropriamente inseriti come “curricula” percorsi che prevedono il rilascio del doppio titolo o del titolo congiunto. Come sopra detto, tali percorsi vanno invece esplicitati nella Off.F. (e conseguentemente nella Anagrafe nazionale degli studenti) come distinti corsi di studio (benchè omologhi all’eventuale corso attivato dall’Ateneo “singolarmente”), al termine del quale viene rilasciato agli studenti iscritti il relativo titolo accademico (doppio o congiunto). Nel RAD deve naturalmente risultare che tali corsi possono essere attivati sia “singolarmente” che “interateneo”. Le Università interessate potranno richiedere al competente Ufficio II della Direzione che la sezione RAD per tali corsi venga coerentemente rettificata.
9)
[12] Nel caso di docenti di Atenei stranieri, indicare soltanto: cognome e nome, Ateneo nel quale gli stessi sono strutturati (con la relativa nazionalità) e settore scientifico disciplinare di impiego.
10)
[13] In relazione a quanto previsto all’allegato D, punto 2, del DM n. 17/2010 e fatte salve le eccezioni indicate al successivo punto 5, si fa presente che il totale dei CFU riportato per ogni ambito (almeno) di base e caratterizzante non potrà risultare inferiore a un multiplo di 5/6 CFU in relazione al numero di esami da sostenere nello stesso.
11)
[14] Nelle more della definizione delle linee guida di cui all’allegato B, § 27, del DM n. 50/2010, resta confermato al riguardo quanto previsto dal DM 3 giugno 2008 per le classi L-10; L11; L-12.
12)
[15] Disponibili sul sito internet dello stesso CUN, www.cun.it
13)
[16] Con riferimento ai corsi della classe di laurea magistrale di “Architettura ed ingegneria edile-architettura”, i predetti vincoli sulla numerosità minima dei crediti potrà non trovare applicazione per “i corsi applicativi di carattere interdisciplinare (denominati “laboratori” o “corsi integrati”)” secondo quanto indicato dalla CRUI nel proprio parere al Ministero in data 17 dicembre 2010.
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