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Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Università, l’AFAM e per la Ricerca
Direzione generale per l'Università, lo Studente e il Diritto allo Studio – Ufficio V

(versione PDF)

Prot. 17 - Roma, 16 febbraio 2011

Ai Rettori
Ai Direttori amministrativi
LORO SEDI

Al Presidente del CUN
SEDE

Al Dirigente dell'Ufficio II
NDG

Al CINECA

e p.c. Al Presidente della CRUI
Al Presidente del CNSU
Al Presidente del CNVSU
Al Presidente del CODAU
Loro Sedi


Oggetto: Attuazione DM 22 settembre 2010, n. 17. Indicazioni operative su offerta formativa 2011-2012. Percorsi di studio “cd. internazionali”.

Facendo seguito alla nota n. 7 del 28 gennaio c.a., e in relazione alle numerose richieste di chiarimento pervenute dagli Atenei con riferimento alle modalità di inserimento nella Banca dati dell’offerta formativa (e conseguente modalità di calcolo dei requisiti necessari di docenza) dei percorsi di studio cd. internazionali, si ritiene necessario precisare quanto segue.

I predetti percorsi cd. internazionali possono essere distinti essenzialmente in due tipologie:

  • a) corsi di studio interateneo, che prevedono il rilascio a tutti gli studenti iscritti di un titolo di studio congiunto (anche attraverso la predisposizione di una doppia pergamena – doppio titolo). In tal caso, gli Atenei partecipanti stipulano una convenzione finalizzata a disciplinare direttamente gli obiettivi e le attività formative di un unico corso di studio, che viene attivato congiuntamente dagli Atenei1) coinvolti, i quali si accordano altresì sulla parte degli insegnamenti che viene attivata da ciascuno;
  • b) corsi di studio d’Ateneo, che prevedono il rilascio agli studenti interessati, oltre che del titolo di studio “nazionale”, anche di un titolo di studio rilasciato da Atenei stranieri. In tal caso, l’Ateneo italiano istituisce e attiva i corsi di studio singolarmente, provvedendo ad erogare integralmente tutti gli insegnamenti necessari per il conseguimento del titolo di studio. Gli Atenei partecipanti stipulano convenzioni con Atenei stranieri, finalizzate essenzialmente a disciplinare programmi di mobilità internazionale degli studenti (generalmente in regime di scambio). L’Ateneo italiano, eventualmente, può individuare (ove possibili2)) specifici curricula per gli studenti coinvolti in tali programmi.

Con riferimento alla possibilità di conteggiare docenti di altri Atenei prevista dal DM 22 settembre 2010, n. 17 (v. allegato B, punto 4), e alle indicazioni operative fornite agli Atenei con la ministeriale n. 7/2011 (v. allegato tecnico, punto 3), si fa pertanto presente che tali punti riguardano esclusivamente i corsi di studio interateneo di cui alla predetta lettera a).

I corsi di studio di cui alla lettera b), invece, in quanto corsi di studio dell’Ateneo, continuano ad essere inseriti come tali nella Banca dati dell’offerta formativa, utilizzando ai fini della verifica del possesso dei requisiti di docenza esclusivamente docenti dell’Ateneo stesso, anche con riferimento ad eventuali specifici curricula, destinati agli studenti (del nostro o degli altri Paesi) che partecipano ai programmi di mobilità internazionale, per i quali valgono le stesse regole previste dal DM n. 17/2010 per tutti gli altri curricula.

Attesa peraltro la particolare rilevanza dei predetti percorsi, verranno individuate nella Banca dati dell’offerta formativa apposite modalità operative per la pubblicità degli stessi nella Off.F-pubblica e nella Anagrafe nazionale degli studenti.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Marco Tomasi

1)
Con un singolo Ateneo che cura la gestione amministrativa del corso.
2)
V. DM n. 17/2010, allegato B, punto 2.1, ultimo periodo.
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