Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Università, l’AFAM e per la Ricerca
Direzione generale per l'Università, lo Studente e il Diritto allo Studio – Ufficio V
(versione PDF)
nota miur 7 2011 Allegato (versione PDF)
Prot. 7 - Roma, 28 gennaio 2011
Ai Rettori
Ai Direttori amministrativi
LORO SEDI
Al Presidente del CUN
SEDE
Al Dirigente dell'Ufficio II
NDG
Al CINECA
e p.c. Al Presidente della CRUI
Al Presidente del CNSU
Al Presidente del CNVSU
Al Presidente del CODAU
Loro Sedi
Oggetto: Attuazione DM 22 settembre 2010, n. 17. Indicazioni operative su offerta formativa 2011-2012.
Facendo seguito alla nota dell'Ufficio n. 130 del 20 dicembre 2010, con la presente vengono fornite nell'apposito allegato tecnico le indicazioni operative che si ritengono necessarie al fine di consentire alle Università una efficace organizzazione delle operazioni relative all'attuazione di quanto previsto dal DM 22 settembre 2010, n. 17, che è stato registrato dalla Corte dei Conti in data 20 gennaio 2011, reg. 1, fgl. 222.
Come già indicato nella ministeriale n. 130/2010, non sarà possibile dare attuazione per l'a.a. 2011/2012 a quanto previsto dal § 26 al § 29 del DM 23 dicembre 2010, n. 50, relativo alle linee generali d'indirizzo della programmazione 2010-2012.
Per tale anno accademico, pertanto, come indicato al § 30 dello stesso DM n. 50/2010, “le Università non possono procedere alla istituzione di nuovi corsi di studio”; è stato conseguentemente bloccato l'inserimento di nuovi corsi nella sezione RAD della Banca dati dell'offerta formativa1). Con riferimento alle eccezioni previste al § 31, nel richiamare la necessità che gli Atenei valutino preventivamente l'opportunità di dar corso a iniziative che dovranno comunque essere successivamente sottoposte alle procedure di adeguamento di cui al § 28 dello stesso DM, si fa presente che l'indicazione di tali iniziative dovrà essere preventivamente sottoposta via e-mail2) allo scrivente ufficio (con congruo anticipo rispetto al termine del 15 marzo) al fine di consentire lo “sblocco” della sezione RAD3). Per tali corsi dovrà comunque essere acquisita la relazione tecnica favorevole del Nucleo di valutazione e il parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento competente per territorio, in coerenza con quanto indicato al § 32, lett. C, del DM. n. 50/2010.
Con riferimento alle sedi didattiche, secondo quanto indicato al § 36 del medesimo DM n. 50/2010, i corsi di studio potranno essere attivati esclusivamente “nella stessa sede ove gli stessi sono stati attivati nell'a.a. precedente, ovvero… nei comuni sedi legali e amministrative degli Atenei4)…(e) nei comuni confinanti” con le stesse.
IL DIRETTORE GENERALE
dott. Marco Tomasi