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Cosa si intende per corsi di studio omologhi?

Il paragrafo 30 dell'Allegato B al DM 50/2010 (programmazione triennale 2010-12) prevede che

fino al completamento dell’adeguamento degli ordinamenti didattici di tutti i propri corsi inseriti nel RAD di cui al § 28, le Università non possono procedere alla istituzione di nuovi corsi di studio.

Il successivo paragrafo 31 prevede una deroga parziale a tale divieto:

Al fine di favorire la internazionalizzazione delle attività didattiche, il divieto di cui al punto § 30 non trova applicazione nei riguardi dell’istituzione di corsi di studio omologhi a corsi già presenti nel RAD da attivare nella medesima sede didattica degli stessi, che prevedano la erogazione delle attività didattiche interamente in lingua straniera, anche in relazione alla stipula di convenzioni con Atenei stranieri per il rilascio del doppio titolo o del titolo congiunto.

Il concetto di “corso di studio omologo” compare per la prima volta nell'allegato B del DM 544/2007:

1.1. Corsi di studio omologhi, corsi di studio in teledidattica

In relazione a quanto previsto dal D.M. n. 386/2007 (v. sezione 4.7 dell'allegato 1) e dall'art. 11, comma 7, lettera a) del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, per i corsi di studio omologhi, ovvero per i corsi di laurea afferenti alla stessa classe successivi al primo da attivare nella stessa sede della struttura didattica competente o nell'ambito della medesima provincia o delle province con la stessa confinanti, il numero di docenti necessari riportato in tabella 1 è ridotto (nella misura di una unità per anno) secondo quanto indicato in tabella 2.

Questo passo (che peraltro scompare nel successivo DM 17/2010, che come noto non prevede più tali riduzioni) è ambiguo, in quanto induce a pensare che per corsi di studio omologhi si possano intendere corsi nella stessa classe attivati nella stessa provincia (o province confinanti).

A indurre in questo errore, è quell'ovvero, che va però inteso in senso disgiuntivo (“oppure”), e non esplicativo (“cioè”).

La definizione di corsi di studio omologhi si può trarre in maniera non equivoca da questi due riferimenti:

Allegato al D.M. 386/2007 (sezione 4.7), citato nel passo del DM 544/07 sopra riportato:

Eventuali riduzioni di una unità per anno sono previste per i corsi della medesima classe e con il medesimo ordinamento (corsi replicati) attivati nella stessa sede o in sedi limitrofe (a livello di provincia).

nota MiUR n. 25 del 23/01/2008 (indicazioni operative a.a. 2008/2009)

…si precisa che per corsi di studio omologhi devono intendersi esclusivamente quelli con medesimo ordinamento didattico (e cioè con la medesima “scheda” nella sezione RAD della Banca dati dell’offerta formativa), che, in quanto tali, vengono replicati nella Off.F., subordinatamente, tra l’altro, al possesso dei requisiti di docenza riportati al predetto punto 1.1.

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