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DM relativo alle linee generali di indirizzo per il triennio 2010-2012 - BOZZA

Allegato B) Indicazioni operative

(art. 1-ter, comma 1, del decreto legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43)

La versione definitiva del DM 50/2010 è stata pubblicata sulla GU n. 125 del 31-05-2011.
Versione definitiva dell'Allegato B)

1. Indicazioni generali su facoltà (o competenti strutture didattiche) e corsi di studio

§ 21) L’art. 1-ter, comma 1, della legge n. 43/2005 dispone che “i programmi delle Università individuano in particolare (anche) i corsi di studio da… sopprimere”. Le Università possono pertanto autonomamente disporre nei propri programmi triennali la disattivazione di corsi di studio, nonché di facoltà o competenti strutture didattiche, ancorché istituiti da leggi o da provvedimenti relativi alla programmazione del sistema universitario adottati in attuazione della previgente normativa. L’eventuale personale reclutato e/o le strutture acquisite per tali corsi e facoltà con le eventuali risorse dedicate al riguardo permangono nella disponibilità dell’Ateneo, per il perseguimento, comunque, dei propri fini istituzionali. Per favorire l’attuazione dei predetti processi di disattivazione di facoltà (o competenti strutture didattiche), sono altresì stabiliti appositi incentivi nella ripartizione del fondo di finanziamento ordinario delle Università statali, che tengano conto dei processi di trasferimento in altra sede universitaria del personale docente afferente alle stesse.

§ 21-bis) In relazione all’attuale fase di riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e tenuto conto della necessaria integrazione che tale sistema deve avere con quello della formazione universitaria (v. § 15), con apposito DM è costituito un gruppo di lavoro composto da esperti con il compito di:

  • individuare eventuali classi o corsi di studio attivati presso le Università i cui obiettivi formativi possono essere raggiunti più adeguatamente presso gli ITS;
  • valutare gli esiti complessivi della riforma degli ordinamenti didattici universitari basata sulla serialità dei percorsi formativi (cd. 3+2), in relazione alle diverse aree disciplinari, anche al fine di proporre (attraverso la modifica del DM 22 ottobre 2004, n. 270) la eventuale costituzione, in ambiti specifici, di classi “a ciclo unico” in sostituzione delle attuali classi di primo e di secondo livello.

2. Indicazioni particolari su facoltà e corsi di studio

§ 22) Attesa l’esigenza di procedere, in relazione a quanto previsto dalla Linee guida del Governo, preliminarmente ad una razionalizzazione complessiva dell’offerta formativa degli Atenei, nel presente triennio di programmazione, a decorrere dalla data di adozione del presente decreto, non si può procedere alla istituzione e alla attivazione di nuove facoltà (o competenti strutture didattiche), con l’eccezione di quelle derivanti dall’accorpamento di facoltà (o competenti strutture didattiche) esistenti, previa integrazione del regolamento didattico d’Ateneo secondo le procedure previste dall’art. 11 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270.

§ 23) Sentiti appositi gruppi di lavoro costituiti, con appositi DM, da esperti, sono stabiliti, con successivi decreti adottati di concerto con il Ministero per la Salute, i criteri per la razionalizzazione dei corsi di studio di medicina e chirurgia, di odontoiatria e protesi dentaria e di medicina veterinaria e delle relative facoltà (o competenti strutture didattiche) attivati dalle Università statali. Le Università statali, nelle quali sono attivi facoltà e corsi in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, che non soddisfano i criteri stabiliti dai predetti decreti, procedono alla graduale disattivazione di tali facoltà e corsi di studio, attraverso:

  • il blocco del turnover del personale docente nei relativi settori scientifico disciplinari;
  • l’adozione di politiche, finalizzate, d’intesa con le altre sedi universitarie, al sostegno dei processi di trasferimento del personale docente in servizio (con riferimento anche a quanto indicato al § 21);
  • la attivazione, nelle more, di corsi interateneo con le altre sedi universitarie. In carenza dell’adozione dei predetti interventi da parte delle Università statali, si provvede alla riduzione dell’importo annuale dei trasferimenti a valere sul fondo per il finanziamento ordinario attribuito a ciascuna delle Università interessate, nella misura stabilita nel decreto relativo ai criteri di ripartizione di tale fondo. Considerata l’esigenza di precedere preliminarmente alla razionalizzazione dell’attuale offerta formativa nelle predette classi, nel periodo della presente programmazione non possono essere istituiti e attivati ulteriori corsi nelle stesse classi da parte delle Università statali, fatti salvi i corsi indicati al successivo § 31.

§ 24) Anche tenuto conto degli esiti di quanto indicato al § 21-bis e in relazione alla operatività della Anagrafe dei laureati (v. § 16), con decreto del Ministro, sentita l’ANVUR, sono individuate, per il presente periodo di programmazione (con l’esclusione dei corsi con la programmazione nazionale degli accessi):

  • a) le classi dei corsi di studio per le quali l’offerta (sia attuale che prevista) dei laureati è da ritenere, più che sufficiente a soddisfare i relativi fabbisogni formativi del mondo del lavoro;
  • b) le classi dei corsi di studio per le quali l’offerta è da ritenere inferiore o in linea con i relativi fabbisogni formativi del mondo del lavoro.

Le Università non possono istituire nel presente periodo di programmazione nuovi corsi di studio nelle classi di cui alla predetta lettera a); con riferimento ai corsi nelle classi di cui alla lettera b), sono altresì individuati appositi coefficienti per incrementare il peso attribuito agli studenti iscritti in tali classi in sede di definizione dei criteri di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali e non statali.

§ 25) Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 2, comma 148, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, non si darà luogo alla istituzione e alla attivazione di nuovi corsi a distanza di cui all’art. 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Nelle more dell’entrata in vigore del predetto regolamento, possono tuttavia, per ragioni di equità, essere istituiti e attivati, previo accreditatamento secondo quanto previsto dal D.I. (Istruzione Università e Ricerca - Innovazione e Tecnologie) 17 aprile 2003, esclusivamente:

  • a) i corsi di laurea magistrale di Università telematiche strettamente correlati al completamento dell’offerta formativa di primo livello della stessa Università (nel numero massimo di uno per ogni corso di laurea);
  • b) i corsi di laurea e di laurea magistrale a distanza, non già accreditati, delle Università non telematiche che risultano istituiti e attivati nella Banca dati dell’offerta formativa alla data del presente decreto, tenuto conto che il DM 22 settembre 2010, n. 17 ha equiparato i requisiti di docenza di tali corsi a quelli più elevati dei corsi attivati con modalità convenzionale.

§ 25-bis) In attuazione dell'art. 1, commi 90, 91 e 92 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in deroga alle norme relative alla programmazione del sistema universitario, sono stati definiti gli interventi per il decongestionamento degli Atenei sovraffollati individuati con il DM 30 marzo 1998, che sono stati tutti ultimati, con l’eccezione di quelli previsti con il DM 11 marzo 2003 per l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”. Tenuto conto anche della nuova situazione caratterizzata dalla riduzione delle disponibilità finanziarie per il sistema universitario, l’Università può formulare - previa delibera dei competenti organi accademici e relazione tecnica del Nucleo di valutazione - una proposta di adeguamento del processo del proprio decongestionamento secondo principi di maggiore efficienza ed efficacia, ivi compreso l’utilizzo delle risorse alla stessa già assegnate per tale finalità, fermo restando il decentramento delle funzioni preordinato al conseguimento degli obiettivi di decongestionamento. Con decreto del Ministro, previa relazione favorevole dell’ANVUR, può essere prevista la rimodulazione degli interventi definiti con il predetto DM 11 marzo 2003.

3. Corsi di laurea e di laurea magistrale

3.1. Riordino dell’offerta formativa

§ 26) Come già indicato alle Università nella ministeriale n. 160 del 4 settembre 2009, la prima fase di applicazione della riforma relativa all’autonomia didattica ha determinato un ingiustificato aumento delle dimensioni dell'offerta formativa universitaria e dei costi sostenuti dal sistema universitario, rispetto a risultati dei processi formativi non completamente soddisfacenti. Si rende pertanto necessario, al fine di conseguire una effettiva razionalizzazione e qualificazione dell’offerta formativa, definire un più efficace quadro di regole per la istituzione dei corsi di studio, anche per il superamento del concetto di regolamento didattico d’Ateneo (RAD) quale “catalogo” dell’offerta formativa teorica1) (più ampia di quella effettiva). Tale quadro di regole costituisce la necessaria premessa dell’avvio del processo di accreditamento dei corsi stessi.

§ 27) Anche al fine di risolvere le criticità degli ordinamenti didattici dei corsi di studio rilevate dal Consiglio universitario nazionale nella mozione del 10 febbraio 2010, i nuovi ordinamenti didattici dei corsi di studio sono definiti - secondo criteri di maggiore determinatezza e trasparenza nei confronti degli studenti delle attività formative erogabili in ciascun corso - nel rispetto di linee guida stabilite con decreto del Ministro, da inviare alla Corte dei Conti, sentiti la CRUI, il CUN e il CNSU, in sostituzione di quelle definite con DM 26 luglio 2007, n. 386.

§ 28) Entro ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione del predetto D.M. sulla G.U., le Università provvedono all’adeguamento degli ordinamenti didattici di tutti i corsi inseriti nel RAD, indicando (fatto salvo che per i corsi relativi alle professioni sanitarie) nello stesso la sede didattica di ciascuno di tali corsi nel rispetto di quanto indicato al §29, previa la verifica del possesso dei requisiti di docenza e di strutture di cui al § 32, lett. A) e nel rispetto di quanto indicato al § 27. Entro tale termine, le Università procedono alla eliminazione dal RAD dei corsi non sottoposti alla predetta procedura, o che non l’abbiano superata (v. § 27, § 29, § 32, lett. A), pena la revoca per tali corsi dell’autorizzazione ministeriale al rilascio del relativo titolo di studio e la riduzione dell’importo annuale dei trasferimenti a valere sui fondi per il finanziamento da attribuire alle Università statali e non statali, nella misura stabilita nel decreto relativo ai criteri di ripartizione di tali fondi.

§ 29) Entro dodici mesi dalla pubblicazione sulla G.U. del presente decreto, l’ANVUR procede alla valutazione di tutti i corsi di studio già attivi presso sedi diverse sia da quelle che sono sedi legali e amministrative degli Atenei (secondo quanto riportato nell’unito “elenco 1”2), che è parte integrante del presente allegato B) sia da quelle ove hanno sede le rispettive facoltà, o competenti strutture didattiche (secondo quanto riportato nell’unito “elenco 2”, che è parte integrante del presente decreto). Sono fatti salvi i corsi autorizzati dal Ministero in attuazione della programmazione relativa al triennio 2004-2006 e 2007-2009 in quanto gli stessi sono stati già sottoposti a valutazione da parte del CNVSU nonché i corsi di studio delle professioni sanitarie.

A tal fine l’ANVUR valuta, in coerenza con quanto previsto dall’art. 2, comma, 1, lett. c) della legge n. 1/2009, la qualità, l’efficienza e l’efficacia di ciascun corso, nonché della sede nel suo complesso verificando in particolare (previa relazione favorevole al riguardo del Nucleo di valutazione e parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento, in ordine alla conservazione o meno dei singoli corsi e dell’insieme dei corsi attivi nelle predette sedi) la congruità sia delle risorse dedicate che del bacino d’utenza (con riferimento a quanto indicato al § 7) per ciascun corso e per la sede nel suo complesso.

I singoli corsi, ovvero l’insieme dei corsi attivi nelle predette sedi, che abbiano conseguito il giudizio negativo dell’ANVUR vengono disattivati dalle Università ed eliminati dal RAD; trovano al riguardo applicazione le stesse regole indicate al secondo periodo del § 28.

§ 30) Dalla data di adozione del presente decreto e fino al completamento dell’adeguamento degli ordinamenti didattici di tutti i propri corsi inseriti nel RAD di cui al § 28, le Università non possono procedere alla istituzione di nuovi corsi di studio. Nuovi corsi di studio possono essere successivamente istituiti secondo quanto previsto al successivo § 32.

§ 31) Al fine di favorire la internazionalizzazione delle attività didattiche, il divieto di cui al punto § 30 non trova applicazione nei riguardi dell’istituzione di corsi di studio omologhi a corsi già presenti nel RAD da attivare nella medesima sede didattica degli stessi, che prevedano la erogazione delle attività didattiche interamente in lingua straniera, anche in relazione alla stipula di convenzioni con Atenei stranieri per il rilascio del doppio titolo o del titolo congiunto. Il divieto di cui al § 30 non trova altresì applicazione per i corsi di laurea magistrale finalizzati alla formazione degli insegnanti della scuola, atteso che gli ordinamenti didattici degli stessi sono definiti sulla base di quanto stabilito dai relativi provvedimenti, nonché per i corsi di studio di cui al § 25 attesa la peculiarità degli stessi.

3.2 Istituzione dei nuovi corsi di studio

§ 32) Fermo restando quanto indicato al precedente § 24 (relativamente ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria) e § 25 (relativamente ai corsi di studio a distanza), successivamente al termine delle operazioni di adeguamento di cui al § 28, i corsi di laurea e di laurea magistrale possono essere istituiti secondo quanto previsto all’art. 9, comma 1, del DM 22 ottobre 2004, n. 270; a tal fine, ciascuna Università:

  • A. verifica il possesso dei requisiti complessivi strutturali e di docenza della facoltà o competente struttura didattica, necessari, oltre che alla attivazione dello stesso corso, anche di tutti i corsi già presenti nel Regolamento didattico d’Ateneo. In caso di esito negativo della verifica, la proposta di istituzione di un nuovo corso di studio è subordinata alla preventiva proposta di cancellazione dal RAD di altri corsi inseriti nello stesso (da attuare entro il termine di cui alla successiva lettera D), nella misura necessaria a soddisfare il possesso dei predetti requisiti complessivi da parte dei restanti corsi;
  • B. individua la sede didattica del corso3), nel rispetto di quanto previsto al § 33, fatti salvi i corsi relativi alle professioni sanitarie;
  • C. acquisisce la relazione tecnica favorevole del Nucleo di valutazione (con riguardo anche alla possibilità che le predette iniziative possano contribuire agli obiettivi di razionalizzazione e qualificazione dell’offerta formativa) e il parere favorevole del Comitato regionale (ovvero provinciale) di coordinamento competente per territorio (anche con riferimento alla coerenza degli obiettivi formativi con i fabbisogni delle relative competenze da parte del mondo del lavoro) ;
  • D. inserisce l’ordinamento didattico del corso nel regolamento didattico d’Ateneo, secondo quanto previsto dall’art. 11 del DM n. 270/2004, dai DD.MM. relativi alle classi di laurea e di laurea magistrale e dalle linee guida di cui al § 27.

§ 33) In ordine alla sede didattica, che deve essere indicata per ogni corso, l’istituzione dei corsi di laurea e di laurea magistrale può essere attuata, fatti salvi i corsi delle professioni sanitarie:

  • b.1) nei comuni sedi legali e amministrative degli Atenei, secondo quanto riportato nell’elenco n. 1 di cui al § 29;
  • b.2) nei comuni confinanti con quelli di cui al precedente punto b.1).

3.3. Attivazione dei corsi di studio

§ 34) Le Università attivano annualmente i corsi di laurea e di laurea magistrale subordinatamente al possesso dei requisiti necessari in termini di risorse strutturali ed umane stabiliti in attuazione dell’art. 9, comma 2, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione dell’Università, secondo quanto indicato al § 37,

§ 34-bis) Al fine di consentire il riordino complessivo dell’offerta formativa secondo criteri di economicità ed efficacia, i requisiti necessari, definiti con il DM 22 settembre 2010, n. 17 trovano applicazione a decorrere dalla data di adozione del D.M. di cui al § 27 4).

§ 35) L’attivazione dei corsi di studio in possesso dei requisiti necessari di cui al § 34 può essere attuata esclusivamente nelle sedi didattiche ove gli stessi sono istituiti secondo quanto previsto al § 33, ovvero per i corsi di studio nelle professioni sanitarie, presso le aziende ospedaliero-universitarie, le altre strutture del servizio sanitario-nazionale, e le istituzioni private accreditate, sulla base di protocolli di intesa fra Università e Regione, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 24 maggio 2001, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni.

§ 36) Nelle more del completamento del riordino della propria offerta formativa di cui al punto 3.1., resta ferma la facoltà da parte di ciascun Ateneo di attivare corsi di studio già presenti nel RAD, se in possesso dei requisiti necessari di cui al § 34, nelle stessa sede ove gli stessi sono stati legittimamente attivati nell’a.a. precedente, ovvero nelle sedi di cui al § 33, punti b.1) e b.2).

3.4. Inserimento dei corsi nella Banca dati dell’offerta formativa (sezione RAD e sezione Off.F.)

§ 37) Nel rispetto di quanto sopra indicato, le proposte di adeguamento e modifica degli ordinamenti didattici dei corsi esistenti (v. punto 3.1.), di istituzione di nuovi corsi (v. punto 3.2.) e di attivazione degli stessi di cui (v. punto 3.3.) sono trasmesse al Ministero mediante l’inserimento nella Banca dati dell’offerta formativa, rispettivamente, sezione RAD (v. punti 3.1. e 3.2) e sezione Off.F. (v. punti 3.3), secondo quanto indicato nei provvedimenti adottati in attuazione dell’art. 9, comma 3, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270; ciò al fine di consentire la definizione dell’offerta formativa da attivare in tempo utile per il corretto inizio dell’anno accademico.

4. Corsi di specializzazione e corsi di dottorato di ricerca

§ 38) Fermo restando quanto indicato ai §§ 12, 14 e 21, per l’istituzione e l’attivazione:

  • dei corsi di specializzazione, si applicano le disposizioni contenute nei provvedimenti attuativi delle norme di legge o delle direttive dell’Unione europea relative agli stessi, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
  • dei corsi di dottorato di ricerca, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e all’articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito nella legge 11 luglio 2003, n. 170.
1)
in relazione alle indicazioni operative fornite agli Atenei con nota del Ministero n. 781 del 16 ottobre 2001 in attuazione del DM 8 maggio 2001 (programmazione del sistema universitario 2001-2003).
2)
L’elenco 1 e l’elenco 2, in corso di predisposizione da parte dei competenti Uffici, non costituiscono oggetto di parere da parte di CRUI, CUN e CNSU.
3)
Per sede didattica del corso di studio, si intende quella nella quale viene svolta, in prevalenza, l’attività didattica relativa allo stesso.
4)
Al termine del processo di adeguamento dell’offerta formativa di cui al § 28, sono altresì fornite apposite indicazioni operative alle Università al fine di semplificare le procedure di verifica del possesso dei requisiti necessari nella fase di attivazione dei corsi di studio.
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