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Linee guida per la progettazione dei nuovi ordinamenti didattici dei corsi di Laurea e di Laurea Magistrale

1. Obiettivi generali

1.1. Le ragioni di una rifoma

La riforma dell'architettura didattica dei corsi di studio universitari, sia nella prima fase del 1999-2001, che nella nuova applicazione derivante dal decreto ministeriale 270/04 e dai conseguenti decreti 16 marzo 2007 sulle classi delle lauree e delle lauree magistrali (pubblicati sui SS.O. alle GG.UU. n. 155 del 6 luglio 2007 e n. 157 del 9 luglio 2007), si fonda sulla piena realizzazione dell'autonomia didattica delle Università, che ne è al tempo stesso obiettivo e criterio di valutazione, relativamente ai risultati. Il successo sarà conseguito se nel tempo si affermerà l'autonomia degli atenei nel proporre la propria offerta formativa agli studenti e al mondo del lavoro e, contemporaneamente, si sarà in grado di valutare la positività o la negatività dei risultati raggiunti in termini di qualità della formazione impartita ai laureati. Le innovazioni attese si collocano nel quadro di un netto aumento degli spazi di autonomia nella progettazione dei curricula. La nuova progettazione dei corsi di studio, che impegnerà il periodo 2008 – 2010, rappresenta un passaggio e un ulteriore avanzamento verso un sistema più libero e meno burocratizzato, dove le regole riguardanti le tabelle nazionali delle “classi”, con gli elenchi di settori scientifico-disciplinari e di attività formative potranno essere in futuro superate. La differenziazione delle offerte didattiche, le sperimentazioni innovative, la flessibilità dei percorsi sono per questa ragione punti di forza e obiettivi importanti della riforma che il Ministero intende valorizzare, nella direzione strategica che si impone per il futuro dell'organizzazione didattica universitaria.

La ridefinizione dell'offerta formativa, che inizia con l'anno accademico 2008-2009 e dovrà essere completata entro l'anno accademico 2010-2011, costituisce - unitamente agli altri passaggi previsti e richiamati più avanti - una occasione irripetibile e di straordinaria importanza:

a) per migliorare l'efficacia, la qualità e la coerenza dei corsi di studio, nell'ottica di una sempre maggiore convergenza entro il quadro europeo previsto dal Processo di Bologna;

b) per correggere e ribaltare alcune tendenze negative registrate nella prima applicazione della riforma dell'autonomia didattica di cui al DM n. 509/99;

c) per favorire una effettiva mobilità degli studenti e per generalizzare altre azioni di miglioramento del sistema;

d) per innescare una diversa dinamica nella competizione fra gli atenei.

1.2. Qualità, coerenza, convergenza nel quadro europeo

1.2.1. Nell'ambito del Processo di Bologna, di cui il nostro Paese è stato promotore fin dall'inizio (1999), i Ministri dell'Istruzione superiore dei paesi partecipanti - attualmente 45 - hanno fissato nel corso del tempo una serie di obiettivi tendenti a realizzare lo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore attraverso l'armonizzazione e una crescente convergenza delle architetture dei sistemi nazionali. Il perseguimento da parte del nostro Paese di tali obiettivi, che, insieme a scelte di carattere nazionale, ha motivato la riforma degli ordinamenti didattici, richiede ora adempimenti precisi per aderire alle indicazioni sulla qualità dei corsi di studio e sull'assetto generale dei tre cicli sottoscritte dai Ministri a Bergen (2005) e sviluppate nella Conferenza di Londra (maggio 2007). Tali indicazioni costituiscono un impegno prioritario per il Ministero e per le Università. In particolare la costituenda Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) avrà come riferimento il documento ENQA (European Network of Quality Assurance Agencies) che fornisce standard e linee guida sia per le attività di valutazione interna ed esterna dei corsi di studio sia per il funzionamento delle stesse agenzie di valutazione esterna, mentre per gli ordinamenti didattici occorre riferirsi al Quadro europeo dei titoli, che costituisce lo schema generale di riferimento per il nostro Quadro nazionale e fornisce anche descrittori generali di ciclo utili alla progettazione dei corsi di studio.

1.2.2. Sempre nel contesto dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore, il sistema universitario italiano è chiamato a ulteriori sfide relativamente ai processi di formazione, con la riqualificazione del dottorato di ricerca (il terzo livello) e un serio impegno per l'apprendimento permanente, inteso come nuova e specifica missione istituzionale degli atenei (sulla quale sono state presentate specifiche linee guida, visibili sul sito del Ministero). L'intervento operato sui corsi di laurea e di laurea magistrale va dunque considerato come parte di un più ampio processo di miglioramento della qualità e dell'efficacia dell'intero ventaglio dell'offerta formativa universitaria nel nostro Paese.

1.3. Obiettivi di sistema

1.3.1. Riguardo ai profili dei corsi di studio di primo livello, gli obiettivi generali delle azioni di miglioramento del nostro sistema, nel contesto europeo e internazionale, sono sul piano quantitativo quelli di assicurare un ulteriore incremento del numero dei laureati rispetto ai diplomati nelle scuole secondarie, di ridurre gli abbandoni durante il percorso formativo e di avvicinare il più possibile la durata reale a quella prevista dagli ordinamenti; occorre nel contempo raggiungere più elevati livelli qualitativi, assicurando, come previsto dall'art. 3, comma 4, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, “allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali”.

1.3.2. Riguardo ai profili dei corsi di studio di secondo livello, gli obiettivi generali delle azioni di miglioramento del nostro sistema, nel contesto europeo e internazionale, sono soprattutto di ordine qualitativo: garantire una specializzazione delle conoscenze e delle competenze rispetto ai corsi formativi di primo livello, e fornire una preparazione avanzata di valenza adeguata ai corrispondenti più impegnativi livelli di lavoro e di professionalità. Gli iscritti devono essere in possesso di solidi prerequisiti in termini di conoscenze e abilità.

1.3.3. Nei corsi di laurea magistrale possono essere realizzati curricula specificatamente dedicati alla formazione di particolari competenze e abilità funzionali ad alte professionalità ed alle attività di ricerca; ciò anche in raccordo con i dottorati nella stessa area scientifica. I requisiti di accesso a questo tipo di curricula devono essere elevati e gli ammessi devono essere in possesso, oltre che di una solida preparazione di base, di una effettiva attitudine alla ricerca. La frequenza di specifici curricula nei corsi di laurea magistrale non può, comunque, costituire requisito di ammissione ai corsi di dottorato.

1.3.4. Va dedicata una particolare cura ad assicurare occasioni e strumenti di orientamento e di accompagnamento al lavoro dei laureati. A questo fine possono essere proficuamente utilizzate nella fase di progettazione dei corsi di studio le indicazioni offerte da “tavoli tecnici” nazionali, regionali o di ateneo, con il confronto diretto tra responsabili universitari e esponenti del mondo del lavoro, delle professioni, delle pubbliche amministrazioni e delle imprese. In base a tali indicazioni possono essere opportunamente previsti all'interno dei percorsi di studio di primo e di secondo livello moduli di orientamento e accompagnamento al lavoro e tirocini curriculari.

1.3.5. Per assicurare strumenti di professionalizzazione più piena ai laureati, nonché per realizzare occasioni per l'apprendimento permanente, le università potranno promuovere corsi brevi di perfezionamento post-laurea e master annuali.

1.4. Correggere le tendenze negative

1.4.1. Nei decreti ministeriali sulle classi di laurea e di laurea magistrale sono contenuti importanti segnali di inversione di rotta relativamente ad alcune tendenze negative che si sono registrate nella prima applicazione della riforma. Per evitare la proliferazione di corsi di laurea e di laurea magistrale senza adeguata presenza di docenza stabile e responsabilizzata, si stabilisce che, rispettivamente, almeno 90 e 60 CFU corrispondano a insegnamenti tenuti da docenti di ruolo (professori ordinari, associati, ricercatori). Per evitare la parcellizzazione della formazione degli studenti si pone un limite al numero degli esami. Per evitare il mancato riconoscimento della carriera pregressa nel passaggio da un ateneo all'altro viene assicurato agli studenti il riconoscimento di almeno il 50% dei CFU maturati nella sede di provenienza. Altri elementi destinati ad operare nella medesima direzione sono previsti nella sezione 4 sui “requisiti minimi” che occorre rispettare ai fini della attivazione dei corsi di studio.

1.4.2. Per intervenire efficacemente sulle maggiori criticità della situazione attuale non è però sufficiente il rispetto delle norme. Il successo dell'azione di riforma dipende infatti dalla qualità dei progetti formativi delle università, e dai loro risultati effettivi, da sottoporre a continua valutazione i cui giudizi devono essere resi pubblici. In questo senso, coerentemente con gli orientamenti appena richiamati, vi sono obiettivi specifici da conseguire da parte degli atenei, sulla base dei quali verrà condotto uno specifico monitoraggio:

a) una riduzione complessiva dell'offerta di corsi di studio, particolarmente se non sostenuta da una adeguata domanda studentesca, per assicurare il contributo di un numero maggiore di docenti, un più solido impianto, una migliore qualità dell'offerta formativa e una effettiva stabilità nel tempo dei percorsi;

b) una maggiore articolazione in curricula dei percorsi formativi, in particolare di secondo livello, utile a garantire che l'offerta formativa rimanga ampia e variata e che l'accesso ad un medesimo corso di laurea magistrale risulti possibile a laureati provenienti da più corsi di laurea, anche afferenti a classi diverse, con effetti positivi anche quanto a valorizzazione dell'interdisciplinarità. Avvalendosi di una tale opportunità, occorrerà d'altra parte accertarsi che all'articolazione in curricula corrisponda un'ampia base comune, garantendo omogeneità e coerenza culturale nei laureati o laureati magistrali di una medesima classe. Risultati analoghi, tanto più in presenza di un numero non rilevante di studenti interessati, si potranno perseguire istituendo e attivando corsi interclasse, come consentito dalla nuova normativa;

c) una effettiva e realistica definizione degli obiettivi formativi di ciascun corso di studio, anche attraverso l'utilizzo degli strumenti concordati in sede europea in termini di apprendimento atteso (i cosiddetti “descrittori di Dublino” del dicembre 2004);

d) la collaborazione con il mondo del lavoro e delle professioni nella progettazione dei percorsi formativi e, se necessario o opportuno, nella messa in opera di parti del percorso medesimo; collaborazione in questo senso è stata assicurata a livello nazionale e locale dalle associazioni imprenditoriali, con impegni formali.

e) una chiara e coerente configurazione degli indirizzi generali dei progetti formativi riguardo alla loro collocazione al primo o al secondo livello, in modo da evitare la ripetizione delle medesime attività formative e collocando di norma gli insegnamenti di carattere più avanzato/specialistico al secondo livello; è inoltre necessario che l'istituzione delle lauree e specialmente delle lauree magistrali corrisponda a un'effettiva e significativa presenza di attività di ricerca coerenti con il profilo dei corsi.

f) una equilibrata distribuzione degli impegni didattici dei docenti in funzione di un'offerta formativa proporzionata agli organici effettivamente a disposizione, con un pieno utilizzo del tempo-docenza previsto per i docenti dalla normativa vigente, in modo da garantire la copertura degli insegnamenti nei corsi di studio con docenti di ruolo preferibilmente in una misura superiore ai livelli minimi stabiliti, anche come qualificazione della formazione;

g) l'introduzione di forme organizzative della didatica più compatte, anche attraverso soluzioni che prevedano una effettiva cooperazione di più docenti su aree di insegnamenti coordinati, con un'unica verifica conclusiva che comporti l'acquisizione di un numero congruo di CFU entro il limite massimo di esami stabilito dalla nuova normativa;

h) il riconoscimento delle conoscenze, delle competenze e abilità professionali o di esperienze di fomazione pregressa solo in termini rigorosamente individuali e attraverso puntuali procedure di accertamento e certificazione, entro i limiti fissati;

i) il raccordo con i percorsi formativi della scuola secondaria nell'ambito degli obiettivi indicati dalla legge n. 1/07 e dei relativi decreti di applicazione;

l) la sperimentazione di metodi didattici più avanzati e più interattivi, anche sulla base di una riflessione teorica e della diffusione delle migliori pratiche, che sarà oggetto di specifiche azioni del Ministero; tra le azioni da incentivare, va prevista la diffusione di corsi di studio e singoli insegnamenti in lingua straniera, in particolare in inglese.

1.4.3. L'introduzione dei nuovi percorsi può avvenire gradualmente. Nessun incentivo è previsto per una immediata applicazione della riforma; è preferibile – evidentemente – assicurare un tempo adeguato alle attività di progettazione, anche tenendo conto degli effetti prevedibili della valutazione ex-post sul livello dei finanziamenti statali in favore dei singoli Atenei. È anche possibile per le Università prevedere l'introduzione dei nuovi percorsi in tempi differenti per grandi aree, o in tempi successivi per i corsi dei due livelli.

1.4.4. Sulla base della segnalazione di evidenti incongruenze degli attuali SSD definiti nelle tabelle delle classi di laurea allegate ai predetti decreti ministeriali del 16 marzo 2007, è possibile richiedere al Ministero una eventuale revisione, con procedura semplificata.

1.5. Mobilità e altre azioni rivolte agli studenti

Per favorire una maggiore e più effettiva mobilità degli studenti e per generalizzare altre azioni di miglioramento si individuano inoltre come azioni da attuare:

a) l'adozione anche sulla base di accordi tra università di modalità di riconoscimento dei CFU nei passaggi fra corsi di studio nella misura maggiore possibile e comunque in misura normalmente e notevolmente superiore al minimo stabilito dai decreti ministeriali, in particolare quando si tratti di CFU pertinenti ai medesimi settori disciplinari;

b) l'adozione di sistemi di accertamento dei requisiti per l'iscrizione ai corsi di studio di secondo livello individuati in modo da evitare che l'ammissione sia di fatto riservata solo a chi proviene da una specifica classe di laurea o, addirittura, da un particolare corso di laurea, definendo con chiarezza le conoscenze e le competenze richieste, ed escludendo adozioni di fatto del numero chiuso;

c) l'adozione di una organizzazione della didattica fondata su principi di piena efficacia ed efficienza, privilegiando le legittime esigenze dell'utenza studentesca; in questo senso è orientata la “Carta dei diritti e doveri degli studenti” pubblicata dal Ministero nel maggio 2007 (visibile sul sito del MiUR) e proposta per la sperimentazione;

d) l'estensione delle reti dell'orientamento, in forte connessione – per quanto concerne il primo livello – con il sistema scolastico;

e) l'adozione di azioni specifiche volte a ridurre gli abbandoni, in particolare nei primi semestri dei corsi di studio di primo livello;

f) l'uso della rete Internet a supporto della didattica, sia per le esigenze amministrative e di segreteria, sia sul piano dell'informazione e del tutoraggio continuo e personalizzato:

g) l'adozione di azioni specifiche per migliorare i livelli di internazionalizzazione dei percorsi formativi, anche attraverso l'inserimento strutturato dei periodi di studio all'estero nei corsi di studio;

h) l'estensione dell'offerta di stages;

i) l'adozione di misure particolari per incoraggiare l'accesso e per favorire il successo degli studenti nelle lauree scientifiche;

l) la valorizzazione dei successi e delle buone pratiche.

1.6. Spostare la competizione dalla quantità alla qualità

1.6.1. L'autonomia implica una competizione regolata fra le Università. Il nostro paese ha necessità di formare un numero maggiore di laureati: a questo scopo occorre ancora migliorare l'efficienza del sistema, soprattutto per quanto riguarda il primo livello. Ma questo obiettivo non può e non deve essere il motore di una competizione tra le mirata principalmente ad attrarre numeri maggiori di iscritti in modo sostanzialmente indipendente dalla qualità dell'offerta o, addirittura, abbassandone il livello, o contravvenendo alla indispensabile serietà delle verifiche dell'apprendimento. Anche per contrastare ogni tendenza di questo tipo, il sistema di finanziamento ordinario degli Atenei, la dinamica di riequilibrio e incentivazione della qualità nella ripartizione del finanziamento medesimo e le relative percentuali di ordine premiale devono necessariamente concorrere a scoraggiare e penalizzare le strategie volte a una mera espansione quantitativa. Il baricentro della competizione va dunque spostato sulla qualità dell'offerta formativa, oltre che sulla produttività scientifica delle strutture, verificandole e misurandole, in entrambi i casi, mediante l'autovalutazione degli Atenei e la valutazione esterna dell'ANVUR, non appena costituita.

1.6.2. Il perseguimento degli obiettivi definiti ai punti precedenti e in generale della qualità nella formazione andrà monitorato anche attraverso sistemi locali di Assicurazione della Qualità, seguendo le migliori pratiche europee e internazionali. E coerentemente a questa impostazione, le procedure di valutazione esterna nazionali, in prospettiva, dovranno verificare l'esistenza di effettive strategie di miglioramento relativamente ai punti precedenti.

1.6.3. L'autonomia didattica, fondata su un principio di piena responsabilità, misurata e sollecitata dalle procedure di autovalutazione e di valutazione esterna, costituisce il fondamento per l'innovazione continua del sistema e per una conseguente maggiore aderenza dell'offerta formativa a necessità e bisogni, da un lato, a standard qualitativi via via più elevati, dall'altro. Rientra quindi nella prospettiva riformatrice che si intende perseguire considerare l'attuale normativa come una prima, e peraltro necessaria, fase di passaggio rispetto ad una situazione, di cui affrettare per quanto più possibile la realizzazione, fondata a pieno titolo e in maniera stabile sull'accreditamento dell'offerta formativa e sulla valutazione dei relativi risultati: una situazione nel cui contesto saranno da rivedere ulteriormente i vincoli e le rigidità.

2. Chiarimenti interpretativi dei DD. MM.

2.1. Si considera utile alla progettazione o alla riprogettazione secondo le nuove disposizioni dei percorsi di laurea e di laurea magistrale, anche per evitare difformità improprie di applicazione, eliminare le possibili incertezze su alcuni punti, riguardo ai quali sono state espresse osservazioni e richieste interpretative, anche a seguito della prima diffusione delle presenti Linee guida.

Il D.M. che definisce i requisiti minimi richiesti per l'attivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale secondo la nuova normativa provvede a risolvere una parte dei dubbi avanzati.

Le note che seguono forniscono inoltre una lettura chiarificatrice di alcuni commi del D.M. per la regolamentazione dei corsi di laurea di primo livello. I chiarimenti e le indicazioni operative possono trovare una parallela applicazione, senza necessità di ulteriori precisazioni, con riguardo ai corrispondenti commi del D.M. riguardante i corsi di laurea magistrale.

Art. 1, comma 2

Le ragioni che inducono a istituire più corsi di laurea nella medesima classe devono risultare in maniera chiara e convincente dalle declaratorie degli stessi. Su questo punto è richiesto il parere del CUN.

La differenziazione tra due corsi di studio della medesima classe sarà calcolata come somma dei valori assoluti delle differenze dei CFU per ciascun settore scientifico disciplinare. Nel caso in cui i corsi di studio siano articolati in curricula, la differenziazione dovrà essere garantita tra ciascun curriculum di un corso di studio e tutti i curricula dell'altro.

Nei casi nei quali l'ordinamento del corso di studio nel regolamento didattico d'ateneo non sia stato interamente organizzato su singoli SSD, non sarà sempre possibile stabilire se due corsi della stessa classe si differenzino per almeno 40 CFU. In tali situazioni la differenziazione dei 40 CFU dovrà essere garantita dagli Atenei con esplicita dichiarazione formale, contestualmente all'invio dell'Ordinamento didattico, e sarà verificata al momento della attivazione.

È opportuno osservare inoltre che la norma condiziona e disciplina l'istituzione di corsi di laurea “diversi” afferenti alla medesima classe. Essa conseguentemente non riguarda i corsi di laurea iterati nella medesima sede o replicati in altra sede dello stesso ateneo con il medesimo titolo e il medesimo ordinamento.

Art. 1, comma 3

Le ragioni che inducono a istituire un corso di studio come appartenente a due classi devono risultare chiare e convincenti dalle declaratorie. Nell'iter che porta alla istituzione dei corsi di laurea, è richiesto al CUN un parere nel merito di ciascuna proposta, che analizzi anche le motivazioni addotte a sostegno della richiesta.

A tale fine dovrà essere illustrato il significato culturale e l'esigenza interdisciplinare del percorso formativo proposto e dovrà essere evidenziato, negli obiettivi formativi specifici, come l'appartenenza ad entrambe le classi sia richiesta allo scopo di collocare il corso in posizione bilanciata tra le classi stesse. Appare viceversa non conforme allo spirito della norma l'eventuale espediente di offrire, utilizzando lo strumento dei curricula all'interno di un unico contenitore, due corsi sostanzialmente indipendenti tra loro.

Art. 1, commi 7 e 8

Ai fini dell'applicazione della norma le corrispondenze tra le classi relative al D.M. 509/99 e quelle relative al D.M. 270/04 sono riportate in allegato alle presenti linee-guida.

Art. 3, comma 2

Sarà garantita la possibilità di formulare gli ordinamenti nella modalità “a intervalli di CFU” per tutte le attività formative previste, comprese quelle di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 10, comma 5, del DM 270/04.

Gli intervalli devono essere di ampiezza non eccessiva e coerente con gli obiettivi formativi. Non sono ammessi intervalli ma valori precisi e interi nei regolamenti didattici di corso di studio e per ciascun curriculum.

Le attività di tipo b), non essendovi più limitazioni al riguardo nei prospetti allegati alle classi, ricomprendono quelle che precedentemente erano state collegate agli “ambiti di sede”; questi ultimi pertanto non hanno più motivo di essere previsti.

Art. 3, comma 4

Possono far parte delle attività affini o integrative tutte le attività formative relative a SSD non previsti nel D.M. per le attività di base e/o caratterizzanti. Qualora si ritenga di utilizzare come attività affini o integrative SSD previsti per attività di base o caratterizzanti, di ciò deve essere data adeguata motivazione.

Art. 4, comma 2

Ai fini del conteggio dei 20 esami o valutazioni finali di profitto vanno considerate le attività formative:

  1. di base;
  2. caratterizzanti;
  3. affini o integrative;
  4. autonomamente scelte dallo studente, nell'ambito delle attività di cui ai punti precedenti attivate dall'Ateneo. Considerata la possibile varietà e non omogeneità quanto a CFU corrispondenti, si ritiene che gli esami o valutazioni finali relativi possano essere conteggiati a tal fine nel numero di 1.

Le valutazioni relative alle attività formative di cui alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 10, comma 5 del D.M. 270/04, in ragione della loro natura e modalità e fatta salva diversa decisione assunta in autonomia dagli Atenei in relazione e specifiche esigenze, possono non essere considerate ai fini del conteggio.

Art. 5, comma 3.

Resta fermo che l'acquisizione dei CFU stabiliti per la prova finale è subordinata al superamento della relativa prova, che si può svolgere anche prima della conclusione dell'ultimo anno del corso di studio.

3. Raccomandazioni

L'applicazione della nuova normativa sulle classi di laurea e di laurea magistrale costituisce per il nostro sistema universitario un'occasione da non perdere per intervenire positivamente sui vari nodi critici che richiedono di essere affrontati. Le soluzioni più opportune e adeguate competono in piena autonomia alle Università. Sembra utile sollecitare una forte attenzione su alcuni temi particolari, perché siano presi in considerazione nel contesto della revisione dei vari progetti formativi:

a) tanto più considerando la separazione intervenuta fra i percorsi di primo e di secondo livello, le denominazioni dei corsi di laurea e di laurea magistrale dovrebbero essere il più possibile semplici e comprensibili, pienamente pertinenti sia alle classi di appartenenza sia alle caratteristiche specifiche dei percorsi proposti. La costruzione di questi ultimi deve d'altra parte configurarsi come il risultato di precise scelte progettuali: si tratti dell'eliminazione, ove consentito, di alcuni ambiti rispetto a tutti quelli previsti nelle tabelle delle classi o della scelta dei settori scientifico-disciplinari, ovvero dell'inserimento di altri settori come attività “affini e integrative”. Scelte progettuali che devono trovare un riscontro e una motivazione nelle declaratorie di ciascun corso di studio, anche per consentire una verifica meglio fondata dei risultati attesi. In particolare, con riferimento a quanto previsto all'articolo 3, comma 7, dei decreti sulle classi, gli obiettivi formativi saranno formulati: descrivendo in maniera precisa gli “obiettivi formativi specifici” del corso di studio offerto, evitando di riprodurre in maniera meccanica o di parafrasare gli “obiettivi formativi qualificanti” presenti nelle declaratorie delle classi allegate ai decreti;indicando i risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea (descrittori di Dublino); indicando il significato del corso di studio sotto il profilo occupazionale, individuando gli sbocchi professionali anche con riferimento alle classificazioni nazionali ed internazionali.

b) l'insieme dell'offerta formativa deve presentarsi con caratteristiche di chiarezza e coerenza, venendo corredata di elementi informativi sui quali si possano pienamente confrontare le motivazioni vocazionali e le opzioni individuali degli studenti. Andrebbero parallelamente previste forme di autovalutazione non vincolanti delle conoscenze e abilità collegate al percorso individuato.

c) è in ogni caso essenziale che nella riprogettazione dei corsi secondo la nuova normativa si considerino con attenzione caratteri e contenuti delle singole discipline, trasferendo dal corso di laurea triennale del precedente ordinamento a quello magistrale del nuovo gli insegnamenti di carattere avanzato/specialistico che trovino una migliore ragion d'essere se svolti nel corso di secondo livello, anche se nella fase di prima attuazione dei nuovi ordinamenti erano stati inseriti nel corso di primo livello.

d) nodo sicuramente delicato è quello della limitazione degli accessi, in particolare ai corsi di laurea di primo livello. È possibile che, al riguardo, si rendano opportuni ulteriori interventi normativi oltre alla revisione delle procedure di selezione uniformate a livello nazionale, nel caso in cui non risultino soddisfacenti. Ma va ribadita l'esigenza che, per quanto dipende da loro, gli Atenei si astengano dal procedere in contrasto con una larga apertura delle lauree di primo livello, e con gli obiettivi di sistema esplicitati anche nelle presenti linee guida, fissando limitazioni degli accessi che non risultino pienamente motivate da ragioni e vincoli oggettivi. L'individuazione di standard di conoscenze/competenze adeguati per poter seguire proficuamente il corso è non solo auspicabile, ma richiesta dalla normativa vigente (art. 6, comma 1 del D.M. 270/2004), che prevede l'obbligo di definire nei regolamenti didattici le conoscenze richieste per l'accesso e di determinarne le modalità di verifica, richiedendo anche che gli eventuali obblighi didattici aggiuntivi siano soddisfatti nel 1° anno di corso.

e) va tenuto presente che ai sensi della nuova normativa l'ammissione alle lauree di secondo livello avviene sulla base del possesso di ben definite conoscenze e competenze richieste in ingresso. Se vi sono carenze, di norma esse dovrebbero essere colmate in precedenza: è possibile che questo avvenga durante lo stesso percorso di primo livello, o anche – se è possibile – nei mesi intercorrenti tra la laurea di primo livello e la chiusura definitiva delle iscrizioni al corso di laurea di secondo livello, che non dovrebbe essere troppo procrastinata dalle Università, garantendo comunque il regolare svolgimento della attività didattica di entrambi i semestri di ciascun anno accademico. Ne consegue l'esigenza di esplicitare con chiarezza e in dettaglio (e senza eccessi indebiti) i requisiti curricolari richiesti per l'ammissione al secondo livello in modo che, per quanto possibile, essi vengano ottenuti entro il percorso di laurea. Per quel che riguarda l'ammissione e il relativo numero di CFU, sembrerebbe congruo indicare competenze ritenute indispensabili relativamente all'accesso a una laurea magistrale appartenente a una data classe in modo largamente condiviso da parte delle sedi universitarie; un siffatto criterio presenterebbe vari vantaggi anche ai fini degli eventuali trasferimenti e dei conseguenti riconoscimenti delle attività svolte. Inoltre, al fine di consentire l'accesso al secondo livello anche a laureati con elevata preparazione provenienti anche da percorsi formativi non perfettamente coerenti con i requisiti richiesti in ingresso, si può prevedere per tali laureati un diverso iniziale percorso di ingresso nella laurea di secondo livello, e/o specifiche prove di ammissione. Resta ferma comunque l'opportunità dell'esame del curriculum individuale del singolo candidato che richiede l'ammissione al secondo livello, in termini di conoscenze e competenze.

f) occorre istituire un rapporto costante con il mondo del lavoro, perché sia compreso il valore della riprogettazione in atto dell'offerta formativa e vi sia collaborazione nell'individuare le specificità dei curricula e delle professionalità attese in uscita dalla formazione di laurea e laurea magistrale, ovviando il più possibile alla persistente troppo scarsa visibilità della laurea di primo livello sul mercato del lavoro.

g) occorre valorizzare l'interdisciplinarità, base non di rado per gli sviluppi più promettenti della conoscenza e per contro spesso assente nei percorsi attuali “a cannocchiale”.

h) occorre contrastare la tendenza alla riduzione delle esperienze all'estero, garantendo serietà ma anche disponibilità nel riconoscimento dei CFU (in particolare riguardo al Programma Erasmus), ricercando la coerenza dell'intero piano di studio all'estero con gli obiettivi formativi del corso di studio di appartenenza piuttosto che la perfetta corrispondenza dei contenuti tra le singole attività formative.

i) occorre definire meglio il ruolo della prova finale nel percorso di laurea e in quello della laurea magistrale, tenendo conto della loro diversa funzionalità e del peso e del valore diverso che si deve attribuire loro. Alla prova finale della laurea va riconosciuto il ruolo di importante occasione formativa individuale a completamento del percorso, senza richiedere una particolare originalità. Ad essa va attribuito un numero di CFU misurato sul tempo effettivamente da impiegare per la sua preparazione. Dovrebbe comunque risultare condivisa la prassi che le commissioni preposte alle prove finali esprimano valutazioni riferite all'intero percorso di studi, i cui criteri potrebbero essere la coerenza tra obiettivi formativi e obiettivi professionali, la maturità culturale e la capacità di elaborazione intellettuale personale. Per la laurea magistrale i CFU da attribuire dovrebbero essere notevolmente superiori a quelli previsti per la laurea, con un punteggio di merito adeguato alla qualità del lavoro svolto, fermo restando che la tesi di laurea magistrale deve comunque essere elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.

l) occorre ovviare alle persistenti carenze di applicazione degli strumenti prescritti per la trasparenza delle esperienze formative, come il Diploma Supplement. Occorre inoltre verificare, con il contributo indispensabile delle commissioni didattiche paritetiche, che il numero di CFU attribuito ad ogni insegnamento o modulo di insegnamento o altra attività formativa corrisponda effettivamente all'impegno richiesto allo studente; al riguardo, la correttezza dell'attribuzione iniziale va poi sistematicamente monitorata al fine di provvedere ai necessari adeguamenti o del numero di CFU o dell'impegno richiesto. Sarebbe altresì opportuno uniformare la corrispondenza tra le ore di didattica in presenza e i CFU assegnati, individuando, per tenere conto delle diverse situazioni, una forbice di ridotta ampiezza alla quale attenersi.

m) per evitare un eccessivo frazionamento dei percorsi formativi, sarebbe opportuno, nel caso di articolazione degli insegnamenti in più moduli, che a questi ultimi siano comunque assegnati numeri congrui di CFU, prevedendo a livello di sede di non scendere per singoli insegnamenti al di sotto di una soglia consistente.

n) non sono ammissibili interpretazioni limitative o riduttive delle norme, in particolare di quanto stabilito dall'articolo 10, quinto comma, lettera a) del D.M. n. 270/04, dove si prevede che le attività a scelta degli studenti siano da loro scelte autonomamente. La successiva precisazione “purché coerenti con il progetto formativo” non può infatti comportare il diniego di autonomia nella scelta, come avverrebbe prevedendo una elencazione a priori di coerenze riconosciute; la coerenza si riferisce al singolo piano di studio presentato e andrà perciò valutata dal competente organo didattico con riferimento all'adeguatezza delle motivazioni eventualmente fornite.

o) occorre distribuire in modo razionale l'impegno complessivo annuo per ciascun docente, tenendo conto degli obblighi didattici minimi stabiliti dalle norme vigenti, e nello stesso tempo salvaguardando l'attività di ricerca.

p) occorre monitorare, analizzare e valutare per ciascun corso di studio i principali indicatori qualitativi e quantitativi tra i quali il livello di soddisfazione di studenti e laureati, l'incidenza degli abbandoni, il tempo di percorrenza; e occorre monitorare per ciascun corso di laurea il percorso post-laurea degli studenti e il loro accesso al mercato del lavoro.

p) sono possibili, e possono qualificare l'offerta formativa, intese tra atenei e gruppi di atenei relative a specifiche aree o classi di laurea. A tal fine può essere prezioso il riferimento a Tuning e ad altri progetti europei. Anche intese molto più limitate possono contribuire a favorire la mobilità studentesca, incentivando una competizione basata sulla qualità anziché su altri parametri. Principi applicativi coerenti con le linee guida possono essere opportunamente adottati anche attraverso accordi per grandi aree disciplinari volti a trasferire le migliori pratiche e a risolvere i punti critici.

q) occorre predisporre le procedure di autocorrezione degli ordinamenti in caso di esiti negativi del progetto o di esiti insoddisfacenti riguardo ai tempi reali di permanenza nel corso di studio da parte degli studenti. Le sedi dovrebbero tuttavia opportunamente impegnarsi a garantire ai regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale una generale stabilità.

4. L'attivazione dei nuovi percorsi formativi

4.1. La presente sezione delle Linee guida definisce il quadro generale dei nuovi requisiti necessari per l'attivazione dei corsi di studio di I e II livello, rivisti sulla base dei nuovi decreti sulle classi, che sarà oggetto di specifico decreto ministeriale adottato ai sensi dell'art. 9, comma 2, del riferito DM 270/04, una volta acquisito il parere del CNVSU.

4.2. In attuazione dei D.M. sui nuovi ordinamenti didattici e ai sensi della normativa vigente è necessario definire i requisiti necessari per l'attivazione annuale dell'offerta formativa degli Atenei. Essi riguardano:

a) le regole di trasparenza e le condizioni necessarie per una corretta comunicazione rivolta agli studenti e a tutti i soggetti interessati relativamente alle caratteristiche dei corsi di studio attivati;

b) le modalità di assicurazione della qualità dei processi formativi;

c)le risorse di docenza di ruolo che devono essere disponibili per sostenere i corsi e il grado di copertura necessario relativamente ai settori scientifico-disciplinari che li caratterizzano;

d) le regole dimensionali relative agli studenti sostenibili per ciascun corso;

e) le procedure che gli atenei e il Ministero devono attuare e le relative scadenze temporali;

f) le norme particolari riguardanti le università di nuova istituzione e le università non statali.

4.3. Tale insieme di norme rappresenta il necessario dispositivo per l'avvio e la prima applicazione della riforma. Il rispetto dei nuovi “requisiti minimi”, sia che si tratti di corsi preesistenti, ridefiniti secondo la nuova normativa, sia che si tratti di corsi di nuova istituzione, è condizione necessaria per l'attivazione e per l'inserimento nel quadro dell'offerta formativa accreditata dal Ministero.

4.4. Nel periodo previsto per la graduale attivazione dei corsi sulla base delle disposizioni dettate dai decreti sulle nuove classi, ai corsi di studio istituiti e attivati ai sensi del D.M. 509/99 continuano ad applicarsi i requisiti stabiliti dal D.M. 15 del 27/1/2005, aggiornato dai D.M. 203/2006 e 252/2006, l'osservanza dei quali sarà verificata dal Ministero. All'atto della attivazione dei corsi secondo la nuova disciplina, i corsi funzionanti ex D.M. 509 saranno disattivati, salvo quanto previsto a garanzia della continuità del percorso degli studenti ancora iscritti.

4.5. Nel rispetto della libertà di insegnamento, che non è interpretabile come scelta dei contenuti dei singoli insegnamenti non riferibile agli obiettivi formativi prefissati, e che è comunque vincolata al requisito della trasparenza, è indispensabile assicurare una corretta comunicazione rivolta agli studenti e a tutti i soggetti interessati relativamente alle caratteristiche dei corsi di studio. La pubblicità delle informazioni va assicurata almeno on line, attraverso gli strumenti appositi sul sito del Ministero e su quello di ciascuna Università, ciò che consente una più facile accessibilità e la tempestività negli aggiornamenti. In osservanza delle norme vigenti (art. 12 del DM n. 270/04), e allo scopo di migliorare la trasparenza e la comparabilità dell'offerta formativa, i regolamenti didattici dei corsi di studio debbono indicare con chiarezza:

a) gli obiettivi formativi specifici, includendo un quadro delle conoscenze da acquisire e delle competenze e abilità da acquisire e indicando ove possibile i profili professionali di riferimento;

b) l'elenco degli insegnamenti con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e l'eventuale articolazione in moduli;

c) i CFU assegnati per ogni insegnamento e le eventuali propedeuticità;

d) la tipologia delle forme didattiche adottate, anche a distanza e le modalità della verifica della preparazione;

e) le attività a scelta dello studente e i relativi CFU

f) le altre attività formative previste e i relativi CFU;

g) le modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere e i relativi CFU;

h) le modalità di verifica di altre competenze richieste e i relativi CFU;

i) le modalità di verifica dei risultati degli stages, dei tirocini e dei periodi di studio all'estero e i relativi CFU;

l) i CFU assegnati per la preparazione della prova finale, le caratteristiche della prova medesima e della relativa attività formativa personale;

m) gli eventuali curricula offerti agli studenti, e le regole di presentazione dei piani di studio individuali;

n) le altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti;

o) gli eventuali requisiti per l'ammissione e le modalità di verifica;

p) le modalità per l'eventuale trasferimento da altri corsi di studio;

q) i docenti del corso di studio, con specifica indicazione dei docenti di cui all'art. 1, comma 9 dei D.M. sulle classi di laurea, e dei loro requisiti specifici rispetto alle discipline insegnate;

r) le attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del corso di studio.

Altre informazioni, relative ai risultati raggiunti in termini di occupabilità, alla situazione del mercato del lavoro nel settore, al numero degli iscritti per ciascun anno e alle previsioni sull'utenza sostenibile, alle relazioni dei Nuclei di valutazione e alle altre procedure di valutazione interna ed esterna, alle strutture e ai servizi a disposizione del corso e degli studenti iscritti, ai supporti e servizi a disposizione degli studenti diversamente abili, all'organizzazione della attività didattica, ai servizi di orientamento e tutorato, ai programmi di ciascun insegnamento e agli orari delle attività, devono essere garantite agli studenti, di norma attraverso le stesse modalità.

4.6. Nella prospettiva di un progressivo miglioramento della qualità e della definizione di procedure di accreditamento dei corsi di studio, appare opportuno implementare i sistemi di assicurazione della qualità e i modelli informativi definiti dal CNVSU e dalla CRUI, e non limitarsi a fare riferimento a meri requisiti di idoneità dei processi formativi. Competerà poi all'ANVUR individuare nuove e più articolate forme di valutazione per l'accreditamento dell'offerta didattica degli Atenei, identificando, in aggiunta ai predetti requisiti, indispensabili per l'attivazione e il mantenimento dei corsi di studio, ulteriori requisiti di qualità dei quali tenere conto anche in sede di ripartizione delle risorse.

4.7. Riguardo alle risorse di docenza di ruolo necessarie per sostenere i corsi, e al grado di copertura necessario relativamente ai settori scientifico-disciplinari che caratterizzano ciascun corso si richiede la effettiva disponibilità di un numero di docenti di ruolo non inferiore a quattro per ciascun anno e per il numero di anni di corso attivi, e un livello di copertura dei settori scientifico-disciplinari previsti per le attività di base e caratterizzanti pari ad almeno il 50%, fermi restando i vincoli sui CFU stabiliti dai D.M. sulle classi di laurea. Eventuali riduzioni di una unità per anno sono previste per i corsi della medesima classe e con il medesimo ordinamento (corsi replicati) attivati nella stessa sede o in sedi limitrofe (a livello di provincia).

4.8. Le regole dimensionali relative agli studenti sostenibili per ciascun corso, con riferimento ai gruppi di classi di corsi di studio come indicati nell'allegato 3, consentono di individuare le ulteriori risorse da prevedere in termini di docenti e di strutture da rendere disponibili nei casi in cui il numero degli immatricolati a un corso di studio sia superiore ai limiti indicati. Le situazioni relative a corsi di laurea in condizioni di criticità o insostenibilità sono rese pubbliche dal Ministero e obbligatoriamente dalle stesse università. Esse provvedono alle opportune iniziative volte a diminuire i fattori di criticità o insostenibilità, anche attraverso l'orientamento degli studenti verso altri corsi di studio e una efficiente programmazione e distribuzione dei docenti. L'effettiva presenza e l'efficacia delle predette azioni è soggetta a valutazione ed è criterio tenuto in considerazione per la definizione di incentivi e disincentivi nella ripartizione delle risorse da parte del Ministero.

4.9. Tenuto conto dei tempi operativi necessari per la trasformazione dei corsi di studio nelle classi di cui ai DD.MM. 16 marzo 2007, per gli a.a. 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 i termini di cui al D.M. 27 gennaio 2005, n. 15 sono così ridefiniti:

- il termine di cui all'art. 1, comma 2, (inserimento nel RAD delle proposte di nuovi corsi di studio o di modifica di quelli già inseriti) è fissato al 15 dicembre;

- il termine di cui all'art. 1, comma 3, (chiusura delle procedure di esame da parte del CUN) è fissato al 15 aprile;

- il termine di cui all'art. 2, comma 4, (chiusura della Off.F) è fissato al 15 maggio.

4.10. Le università istituite da meno di dieci anni e le università non statali possono adeguarsi ai requisiti minimi richiesti di docenza e di strutture previa adozione di un piano triennale. Il piano in prima applicazione, nel caso decorra dal 2008-2009, è valutato dal CNVSU ed è sottoposto alla approvazione del MiUR. Il raggiungimento dei requisiti dovrà avvenire improrogabilmente entro un triennio dalla attivazione di ciascun corso, con verifica annuale.

4.11 Ai corsi di laurea on line si applica quanto disposto dal Regolamento sui Criteri e procedure di accreditamento dei corsi a distanza delle università statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di cui all'art. 3 del decreto 3 novembre 1999, n. 509, da emanare ai sensi dell'art. 2, comma 148, del DL 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

4.12. Appare opportuno richiamare compiti e responsabilità dei Nuclei di valutazione interna (NVA)anche alla luce di quanto indicato dall'allegato A.2 al DM 3 luglio 2007 sulla programmazione del sistema universitario per il triennio 2007/2009. Per quel che riguarda la fase di istituzione (ordinamenti), ai NVA sarà richiesto di esprimersi sulla congruità e sull'efficacia delle risorse complessive, di docenza e strutturali, destinate dagli atenei ai corsi di studio attivati secondo la vecchia normativa e di cui si progetta la trasformazione, commisurando le suddette risorse alla nuova programmazione e alle prospettive di una sua completa attuazione: pronunciandosi, conseguentemente, sulla loro adeguatezza o parziale inadeguatezza in questa prospettiva. I NVA procederanno in maniera analoga con riguardo alle proposte di corsi di nuova istituzione, indicando se, in via di ipotesi, sussistono oppure no tutte le risorse necessarie. I pareri dei NVA, ove richiesti, sono trasmessi ai Comitati regionali universitari per i passaggi di loro competenza, relativamente ai soli corsi di nuova istituzione.

4.13. Allorché le Università deliberano i corsi di laurea e di laurea magistrale da attivare nell'ambito di quelli per la cui istituzione sia intervenuta l'approvazione ministeriale, i NVA dovranno accertare e garantire, per ognuno dei corsi di studio dei quali si è decisa l'attivazione, l'effettiva sussistenza dei requisiti di docenza e strutturali e delle altre condizioni dichiarate. I Nuclei provvedono inoltre ad acquisire periodicamente le valutazioni degli studenti frequentanti e dei laureandi e le rendono disponibili.

4.14. Le banche dati nazionali del Ministero saranno opportunamente adeguate per l'immissione delle informazioni ai fini delle procedure di istituzione e attivazione dei nuovi percorsi e a garanzia della trasparenza dell'offerta formativa. Esse non introdurranno vincoli restrittivi rispetto a quanto disposto dalle norme. Va garantita infatti la flessibilità dei percorsi formativi, con riferimento al diritto degli studenti a scelte autonome e consapevoli, e alla possibilità che le Università costruiscano ordinamenti con pluralità di opzioni e possano modificare nel tempo i regolamenti dei corsi.

4.15. Si raccomanda agli atenei di dotarsi di adeguati sistemi e modelli informativi interni che prevedano descrizioni trasparenti dei corsi di studio e delle singole attività didattiche secondo schemi europei, al fine di rilasciare in tempi brevi il Diploma Supplement, richiesto dal DM 26 ottobre 2005 n. 49, e di fornire dati utili ad una valutazione qualitativa sia interna che esterna. Tali sistemi devono coordinarsi con i sistemi informatici e le attività di elaborazione del MiUR.

4.16. Attraverso il portale web del Ministero verrà offerto uno spazio interattivo dedicato all'approfondimento, alla documentazione, al confronto sull' applicazione dei nuovi ordinamenti, finalizzato a dare risposte, quando necessario, a docenti, studenti e altri soggetti interessati.

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