Wiki-Off.f: sito sull'offerta formativa, sulla programmazione didattica e sull'accreditamento dei corsi di studio - Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento per l'Università, l’AFAM e per la Ricerca
Direzione generale per l'Università, lo Studente e il Diritto allo Studio

(versione PDF)

Prot. 169 - Roma, 31 gennaio 2012

Al Rettore
Al Direttore Amministrativo
Università ed Istituzioni Universitarie
LORO SEDI

e p.c.
Al Presidente dell'ANVUR
Al Presidente della CRUI
Al Presidente del CUN
Al Presidente del CNSU
Al Presidente del CODAU
Al CINECA


Oggetto: Offerta formativa 2012 - 2013. Indicazioni operative

Facendo seguito alla nota n. 105 del 16 gennaio u.s., con la presente si riportano le indicazioni operative al fine di consentire agli atenei la programmazione dell'offerta formativa dell'a.a. 2012/13. Preliminarmente si rileva che tali indicazioni tengono conto del particolare e complesso momento di transizione che caratterizza il sistema universitario impegnato nel processo di modifica statutaria, regolamentare e di organizzazione della didattica previsto dalla Legge 240/10. Va altresì evidenziata l'importanza di accompagnare questo percorso attraverso una adeguata considerazione del quadro che va delineandosi anche in relazione a quanto contenuto nel decreto legislativo sull'accreditamento delle sedi e dei corsi di studio approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 20/1 u.s. e di prossima pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Con l'obiettivo della massima semplificazione delle procedure richieste agli atenei e compatibilmente con il quadro normativo vigente, si riportano di seguito le specifiche indicazioni relative all'a.a. 2012/13.

1. Strutture didattiche competenti per l'offerta formativa

Gli atenei che già in questa fase sono in grado di ricondurre tutti i corsi di studio programmati per l'a.a.2012/13 ai dipartimenti ai sensi della legge 240/10, dovranno procedere alle coerenti proposte di modifica del regolamento didattico d'Ateneo, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 341/1990. Soltanto successivamente all'approvazione delle modifiche dei regolamenti didattici d'Ateneo da parte del Ministero, sentito il CUN, potranno essere adottati i decreti rettorali di modifica del RAD e si potrà procedere all'aggiornamento delle Banche dati ministeriali. A tal fine è stata predisposta una apposita procedura informatizzata all'interno della banca dati dell'offerta formativa, strutturata secondo i criteri indicati al successivo Allegato 1 alla presente nota.

Al fine di consentire il completamento delle procedure di trasformazione in tempo utile per l'avvio delle attività didattiche relative all'a.a. 2012/2013, le Università dovranno inserire in banca dati le proposte di modifica relative alle strutture didattiche previste nel regolamento didattico d'Ateneo non oltre il 15 aprile 2012. Si precisa inoltre che le proposte dovranno riferirsi al complesso delle nuove strutture didattiche (Dipartimenti ed eventuali strutture di raccordo cui afferiscono gli stessi) dell'Ateneo, evitando pertanto soluzioni miste che riconducano i corsi di studio in parte alle Facoltà e in parte ai Dipartimenti.

Tenuto altresì conto dell'esigenza di consentire l'adeguato percorso di transizione, gli atenei che non hanno ancora completato la riorganizzazione della didattica secondo il modello dipartimentale, sono tenuti a istituire e attivare l'offerta formativa dell'a.a. 2012/13 confermando il modello vigente nell'a.a. 2011/12.

Si sottolinea comunque che il processo di trasformazione dovrà concludersi in tempo utile per la programmazione dell'a.a. 2013/2014 (gennaio 2013) quando, a regime, andrà adottato da tutti gli atenei il nuovo modello dipartimentale.

Tenuto conto che gli atenei stanno gradualmente adeguando la propria organizzazione didattica a quanto previsto dai nuovi Statuti, il Ministero, sentiti i principali soggetti istituzionali coinvolti, valuterà l'opportunità di rendere disponibile anche successivamente alle scadenze stabilite con la presente nota, le procedure per consentire un progressivo passaggio al nuovo modello dipartimentale e il puntuale aggiornamento delle banche dati ministeriali.

2. Istituzione di nuovi corsi di studio e modifica degli ordinamenti didattici

Considerato che il decreto legislativo relativo all'accreditamento delle sedi e dei corsi di studio prevede temi strettamente correlati con quanto contenuto nel DM n. 50/2010, nelle more della completa attuazione del processo di revisione dell'offerta formativa, si precisa quanto segue.

  • a) Sono confermati e quindi operativi con riferimento all'a.a. 2012/13:
    • il § 30 dell'allegato B del DM n. 50/2010, in cui si dispone che ordinariamente non si dia luogo alla istituzione di nuovi corsi (con l'eccezione di quelli indicati al § 31, finalizzati in particolare alla razionalizzazione dell'offerta formativa esistente). Si precisa comunque che, al fine di consentire un maggior grado di flessibilità agli Atenei, saranno prese altresì in considerazione proposte di istituzione di nuovi corsi di studio correlate alla cancellazione dal RAD di almeno due corsi di studio indipendentemente dalle classi di appartenenza degli stessi. Nei casi di istituzione di corsi finalizzati al rilascio di titoli congiunti tra Atenei italiani, la stessa dovrà essere correlata alla soppressione di almeno un corso di studio da parte di ciascuna delle Università interessate;
    • le indicazioni operative fornite lo scorso anno con note ministeriali n. 7 del 28 gennaio 2011, n. 17 del 16 febbraio 2011, e n. 21 del 25 febbraio 2011 finalizzate a minimizzare in questa fase il processo di revisione degli ordinamenti didattici dei corsi di studio.
  • b) Si possono invece considerare superati i contenuti previsti nell'allegato B, § 27, del DM n. 50/2010. Eventuali proposte di integrazione degli ordinamenti didattici, nel rispetto delle disposizioni sopraindicate, dovranno essere inserite nella banca dati dell'offerta formativa, entro il 9 marzo 2012.

3. Verifica del possesso dei requisiti necessari per l'attivazione dei corsi di studio

Nelle more dell'avvio del processo di accreditamento, l'attivazione dei corsi continua ad essere subordinata al possesso dei requisiti di cui al DM n. 17/2010 (ferme restando le indicazioni operative fornite lo scorso anno)1).

Anche al fine di favorire il passaggio al nuovo modello di organizzazione della didattica, con riferimento all'a.a. 2012/13 la verifica del possesso dei requisiti di docenza (quantitativi e qualitativi) farà riferimento alle dotazioni complessive dell'Ateneo piuttosto che di ogni singola struttura didattica.

La verifica del possesso dei requisiti necessari e il conseguente inserimento nella Off.F. dei corsi che le Università intendono attivare per l'a.a. 2012/2013 dovranno essere ultimati entro il 31 maggio 2012.

Nei termini previsti per l'inserimento nella Banca dati dell'offerta formativa delle informazioni relative ai requisiti di trasparenza 2), seppur con effetti non vincolanti ai fini dell'offerta formativa dell'a.a. 2012/13, e tenuto conto dell'esigenza di favorire una adeguata programmazione della didattica e un confronto della situazione di fatto con i requisiti teorici di docenza è richiesto agli atenei, avvalendosi dei propri Nuclei di valutazione, di indicare l'effettivo utilizzo dei docenti programmato per l'a.a. 2012/13 nei diversi corsi distudio. A tal fine sarà messa a disposizione un'apposita procedura nella banca dati ministeriale.

4. Sistema informativo sulle "professioni".

Tenuto conto che è stato definito un protocollo d'intesa MIUR- ISTAT, con l'obiettivo di integrare il progetto “Sistema informativo sulle professioni” con le informazioni inserite nella Banca dati dell'offerta formativa, al fine di fornire un più efficace strumento di orientamento per gli studenti e considerata la rilevanza dell'argomento, si ritiene fondamentale che l'integrazione della Banca dati con il Sistema informativo delle professioni venga attuata, a decorrere dall'a.a. 2012/2013, avviando preliminarmente un confronto con gli Atenei e il CUN3).

A tal fine, è stata predisposta nella sezione RAD una apposita procedura di controllo e aggiornamento. Gli Atenei potranno pertanto proporre le conseguenti modifiche del RAD entro il 9 marzo 2012 e secondo le indicazioni riportate nella Banca dati. Al riguardo il CUN ha messo a disposizione apposite linee guida per gli Atenei (disponibili sul sito http://www.cun.it e all'interno della Banca dati dell'offerta formativa) in modo da rendere operativo quanto sopra indicato4).

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Daniele Livon)


Allegato 1 - Procedura informatizzata per la trasformazione delle strutture didattiche di riferimento per l’offerta formativa degli Atenei

Indicazione delle strutture: dipartimenti ed eventuali strutture di raccordo.

Gli Atenei provvedono a inserire i principali elementi informativi relativi ad ogni singolo dipartimento (denominazione, sede, telefono, e-mail istituzionale del dipartimento; nominativo, email, codice fiscale del direttore) e (se presenti) le analoghe informazioni di ogni singola struttura di raccordo.

Si ricorda che nel DM 23 dicembre 2010, n. 50 sono stati riportati gli elenchi delle sedi legali e amministrative degli Atenei (elenco n. 1) e delle sedi delle facoltà in Comuni diversi da quello sede dell’Ateneo o dei Comuni a queste confinanti (elenco n. 2). A tale riguardo si precisa che la sede indicata per ciascun dipartimento dovrà pertanto fare riferimento a una di quelle riportate nell’elenco 1 (o nei comuni alle stesse confinanti), ovvero a una di quelle dell’elenco 2 limitatamente ai casi in cui al dipartimento afferiscano corsi che in precedenza afferivano a facoltà riportate in tale ultimo elenco. La sede indicata per ciascuna struttura di raccordo dovrà fare parimenti riferimento a quelle indicate all’elenco 1, ovvero alla sede di uno dei dipartimenti alla stessa afferenti.

Afferenze dei corsi di laurea ai dipartimenti e dei dipartimenti alle eventuali strutture di raccordo.

Le Università provvedono ad individuare le afferenze di tutti i corsi presenti nel regolamento didattico d’Ateneo ai dipartimenti. Relativamente alla organizzazione della didattica di ogni ateneo e fatte salve le attribuzioni dei rispettivi consigli di corso, ogni corso di studio deve afferire ad un “dipartimento di riferimento” individuato di norma in quello responsabile della prevalenza degli insegnamenti del corso stesso. E’ ammessa la possibilità di prevedere una afferenza del singolo corso di studio anche a più dipartimenti tra cui andrà comunque individuato quello di riferimento e quelli associati, nel caso in cui gli stessi concorrano con i propri docenti in misura rilevante e significativa agli insegnamenti del corso di studio5).

Qualora sia adottato un modello organizzativo che prevede anche la presenza di strutture di raccordo si ricorda che, fatte salve le specificità relative all’area medica, le strutture di raccordo sono finalizzate al coordinamento, alla razionalizzazione e alla gestione di servizi comuni delle attività didattiche di almeno due dipartimenti raggruppati secondo criteri di affinità disciplinare. A tal fine sarà possibile indicare l’afferenza dei dipartimenti alle rispettive strutture di raccordo6).

1)
Ai fini dell'attuazione del DM 26 aprile 2011 (relativo alla stipula di convenzioni per consentire ai professori e ricercatori a tempo pieno di svolgere attività didattica presso altro Ateneo) nella Pre-Off.F. degli Atenei interessati sono riportati: il quadro sintetico della convenzione (Atenei convenzionati, data della stipula della convenzione, durata della convenzione, finalità di interesse comune perseguite con la convenzione) docenti coinvolti, nonché la proporzione di didattica svolta presso ciascuno degli Atenei. Ogni singolo docente verrà computato presso ciascuno di tali Atenei con peso pari alla predetta proporzione.
2)
Decreto Direttoriale 10 giugno 2008.
3)
Si fa presente che, già per l'a.a. 2011/2012, nella Off.F.- pubblica viene attivato, in corrispondenza di ciascuna professione, un link al Sistema Informativo che consente di visualizzare le informazioni disponibili relative a quella determinata professione. Per ragioni di opportunità, il predetto link verrà attivato solo in corrispondenza delle professioni afferenti al gruppo delle “professioni intellettuali” (gruppo 2) e delle “professioni tecniche” (gruppo 3), che si ritengono sicuramente coerenti con il conseguimento di un titolo di studio universitario. Verranno invece cancellate “d'ufficio” professioni regolamentate inserite in classi per le quali la normativa non ne consente l'accesso.
4)
Si precisa che con riferimento alla classe di laurea a ciclo unico in giurisprudenza (LMG-01), e nelle more dell'adozione del DM di adeguamento della stessa ai contenuti previsti per le altre classi al DM 16 marzo 2007, al fine di garantire, nell'interesse degli studenti, la completezza del sistema informativo delle professioni, vanno comunque indicati gli sbocchi attesi con la codifica ISTAT.
5)
Tali valutazioni devono essere adeguatamente considerate e riportate, in particolare, a livello di Regolamento didattico di ateneo.
6)
Tenuto conto che di norma ogni dipartimento fa riferimento ad una unica struttura di raccordo, eventuali eccezioni andranno adeguatamente motivate nel Regolamento didattico di ateneo
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