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Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Università, l’AFAM e per la Ricerca
Direzione generale per l'Università, lo Studente e il Diritto allo Studio – Ufficio V

(versione PDF)

Prot. 21 - Roma, 25 febbraio 2011

Ai Rettori
Ai Direttori amministrativi
LORO SEDI

Al Presidente del CUN
SEDE

Al Dirigente dell'Ufficio II
NDG

Al CINECA

e p.c. Al Presidente della CRUI
Al Presidente del CNSU
Al Presidente del CNVSU
Al Presidente del CODAU
Loro Sedi


Oggetto: Attuazione DM 22 settembre 2010, n. 17. Indicazioni operative su offerta formativa 2011-2012.

Si fa seguito alla ministeriale n. 7 del 28 gennaio c.a., relativa all’oggetto, al fine di tener conto delle difficoltà incontrate dagli Atenei nell’attuare, nei brevissimi tempi previsti, le modifiche dei RAD necessarie per rispettare i nuovi requisiti per l’attivazione dei corsi di studio, tenuto anche conto dei problemi tecnici emersi nel rendere da subito disponibili nella banca dati dell’offerta formativa idonei strumenti di simulazione.

Atteso che, come precisato nella stessa ministeriale n. 7/2011, si intende minimizzare per quest’anno l’impatto relativo alle modifiche dei RAD, consentendo margini di flessibilità alla individuazione dei percorsi di studio, ad integrazione di quanto contenuto nella predetta ministeriale si forniscono nell’allegato tecnico unito alla presente, indicazioni operative finalizzate esclusivamente a consentire la chiusura della banca dati dell’offerta formativa in tempi compatibili con il corretto avvio dell’a.a. 2011/2012.

In relazione a quanto sopra, il termine (già stabilito con la ministeriale n. 130 del 20 dicembre 2010) del 15 marzo c.a. è prorogato a venerdì 25 marzo p.v.1).

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Marco Tomasi

Allegato tecnico

1. Formula differenziazione percorsi di studio

Con riferimento alla formula per il calcolo del livello di differenziazione tra percorsi di studio, si fa presente che:

  • per la differenziazione tra curricula presenti allo stesso corso, verrà presa in considerazione la formula corretta, data dalla “somma dei valori assoluti delle differenze dei CFU …, diviso due”;
  • per la differenziazione tra corsi di studio presenti nella stessa classe, verrà presa in considerazione la formula formalmente indicata nel DM 26 luglio 2007, n. 386, data dalla “somma dei valori assoluti delle differenze dei CFU…”.

Per quanto riguarda le “altre attività formative” (diverse da quelle di base, caratterizzanti, affini e integrative) si farà riferimento al totale dei CFU assegnati complessivamente alle stesse.

2. Differenziazione attività affini e integrative.

Con riferimento alla possibilità prevista nella ministeriale n. 7/2011, “limitatamente ai settori scientifico disciplinari raggruppati in ambito (di)… considerare fra loro alternativi i settori compresi nello stesso ambito”, si evidenzia che i corsi di studio istituiti nelle classi previste in attuazione del DM n. 270/2004 non prevedono un raggruppamento in ambiti per i settori afferenti alle attività affini e integrative.

Pur tuttavia, le Università potranno considerare parimenti alternativi anche i settori ricompresi nelle attività affini e integrative, come se tale insieme costituisse un unico “ambito”, indicando (allo stesso modo che per i settori afferenti alle attività di base e caratterizzanti) il numero dei crediti attribuito al totale di tale “ambito” piuttosto che ai singoli settori.

Le Università potranno in ogni caso indicare i crediti attribuiti a quei settori compresi nel predetto “ambito”, che considerano peculiari del corso di studio, ai fini della verifica del livello di differenziazione (o di condivisione dei CFU) tra diversi corsi di studio della stessa classe2).

3. Corsi interclasse

Con riferimento alla verifica della condivisione dei CFU per i corsi interclasse (120 CFU per i corsi di laurea e 60 per i corsi di laurea magistrale), in relazione alle difficoltà operative, nel provvedere, nei ristretti tempi previsti, ad adeguate modifiche del sistema attualmente in uso per la definizione di tali percorsi, si fa presente che:

  • la predetta verifica verrà effettuata, prendendo in considerazione i CFU attribuiti al complesso delle attività di base e caratterizzanti comuni e al complesso di quelle affini e integrative;
  • non potrà essere sottoposto a verifica il rispetto dei predetti limiti di condivisione tra le eventuali articolazioni in curricula di tali corsi.
1)
Tali termini non trovano applicazione per i corsi di studio relativi alla formazione iniziale degli insegnanti di cui al DM 10 settembre 2010, n. 249, per i quali verranno date apposite indicazioni operative secondo quanto già indicato con la ministeriale (DGUS – Ufficio II) n. 405 del 17 febbraio c.a.
2)
In mancanza di tale indicazione, si farà riferimento al totale dei CFU assegnati alle attività affini e integrative anche per il calcolo dei CFU di differenziazione tra differenti corsi di studio della stessa classe.
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