Wiki-Off.f: sito sull'offerta formativa, sulla programmazione didattica e sull'accreditamento dei corsi di studio - Università Ca' Foscari Venezia

Allegato D (v. art. 9, comma 1)


1. Limiti alla diversificazione dei corsi di studio

Al fine di limitare la eccessiva diversificazione dei curricula presenti all’interno di ciascun corso di studio, e in coerenza con quanto previsto dall’art. 1, comma 2, dei DD.MM. 16 marzo 2007, le Università, statali e non statali, possono attivare percorsi formativi che si differenzino tra di loro, per 40 o più crediti per quanto riguarda le lauree, e per 30 o più crediti per quanto riguarda le lauree magistrali, esclusivamente procedendo alla attivazione di distinti corsi di studio.

A tal fine, ogni percorso formativo (con riferimento anche ai corsi di studio monocurriculari) deve essere univocamente individuato attraverso la indicazione nella Off.F - per ciascun ambito disciplinare di base, caratterizzante e affine/integrativo e in coerenza con l’ordinamento didattico del corso inserito nella sezione RAD – di tutti i settori scientifico disciplinari che vengono attivati in tale percorso con i crediti erogati per ciascuno di essi.

Per quanto riguarda i corsi interclasse delle Università statali e non statali, le attività formative di base, caratterizzanti, affini e integrative attivate nelle due classi a cui lo studente può scegliere di iscriversi, condividono almeno 120 crediti, per quanto riguarda le lauree, e 60 crediti, per quanto riguarda le lauree magistrali, al fine di garantire la possibilità allo stesso di modificare la propria scelta al momento della iscrizione all’ultimo anno di corso, secondo quanto previsto dal predetto art. 1, comma 3.

I Nuclei di valutazione verificano, con riferimento alle attività formative effettivamente attivate, che i livelli di differenziazione dei corsi di studio siano coerenti con i limiti sopraindicati, anche utilizzando i dati relativi agli eventi di carriera degli iscritti al medesimo corso di studio, periodicamente inseriti dalle Università nella Anagrafe nazionale degli studenti. Con analoga modalità, i Nuclei di valutazione verificano che “tutti gli iscritti ai corsi di laurea, afferenti alla medesima classe o gruppi affini di essi…, condividano le stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti”, secondo quanto previsto all’art. 11, comma 7, lettera a), del DM n. 270/2004.

2. Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche

Al fine di limitare la eccessiva parcellizzazione delle attività didattiche delle Università statali e non statali, gli insegnamenti e le altre attività formative di base e caratterizzanti erogabili in ciascun corso di studio nelle classi definite in attuazione del D.M. n. 270/2004, vengono organizzati in modo tale che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun modulo coordinato, corrispondano, di norma, non meno di 6 crediti, o, comunque, non meno di 5, previa delibera del Senato Accademico a livello di Ateneo. Possono essere previsti insegnamenti di base e caratterizzanti, o moduli coordinati degli stessi, con un numero di crediti inferiore ai predetti limiti, esclusivamente nei casi di oggettiva incompatibilità con l’ordinamento didattico delle classi di afferenza, previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione al riguardo, e per corsi di studio che prevedono il rilascio del doppio titolo o del titolo congiunto con Atenei stranieri.

Per quanto riguarda gli insegnamenti e le altre attività formative affini e integrativi è possibile prevedere un numero di crediti inferiore a 6, ovvero a 5, previa delibera motivata dei Consigli di facoltà (o delle altre strutture didattiche competenti).

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