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Allegato A (vedi art. 4)


In relazione a quanto previsto all’art. 4 del presente decreto, ai fini della verifica del possesso dei requisiti che assicurano alle Università livelli di qualità, efficienza ed efficacia dei corsi di studio, si fa riferimento agli indicatori appresso indicati.

Indicatori di efficienza:

  • a. l’efficienza nell’utilizzo del personale docente, valutando l’impegno medio annuo effettivo per docente e il numero medio annuo di crediti acquisiti per studente;
  • b. l’efficienza in termini di numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio, secondo quanto indicato all’art. 7;
  • c. il sistema di qualità, attraverso l’adozione di un presidio d’Ateneo, volto ad assicurare la qualità dei processi formativi, riconosciuto dall’ANVUR;
  • d. la regolarità dei percorsi formativi, misurata, con riferimento a corsi di studio omogenei, attraverso il tasso di abbandono tra primo e secondo anno, il numero medio annuo di crediti acquisiti per studente e la percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio.

Indicatori di efficacia:

  • a. gli strumenti di verifica della preparazione ai fini degli accessi ai corsi di studio, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
  • b. il livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370;
  • c. il livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio, secondo le modalità indicate, in prima applicazione, nel doc. 3/04 del CNVSU;
  • d. la percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo, attraverso il rapporto tra occupati e laureati a 1, 3 e 5 anni.
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