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ALLEGATO B (v. art. 5)


1. Requisiti necessari di docenza di ruolo

I requisiti necessari di docenza di ruolo (professori ordinari, professori associati, ricercatori) sono stabiliti, in relazione ai criteri, appresso indicati, definiti dal CNVSU nel doc. 7/07, nonché ai criteri e alle indicazioni metodologiche fornite al riguardo nei precedenti documenti dello stesso (doc. 17/01, doc. 12/02, doc. 3/03, doc. 3/04, doc. 19/05).

Sono altresì presi in considerazione, a pieno titolo, in relazione al loro effettivo impegno nelle attività didattiche dei corsi di studio, i soggetti:

  • a.) di cui all’art. 1, commi 12 e 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230;
  • b.) di cui all’art. 1, comma 10, della legge n. 230/2005, limitatamente agli incarichi di insegnamento conferiti a professori e ricercatori universitari a riposo:
    • per le Università statali, in relazione al completamento delle procedure di valutazione comparativa attualmente in atto, fino all’a.a. 2013/2014 ed entro il limite massimo di 2 per ogni corso di laurea, 1 per ogni corso di laurea magistrale e 3 per ogni corso di laurea magistrale a ciclo unico. I predetti incarichi sono conteggiati per tutta la loro durata, non oltre il compimento del 72-esimo anno di età per i professori e del 67-esimo anno di età per i ricercatori;
    • per le Università non statali, attese le minori dotazioni della docenza di ruolo e la minore entità dei trasferimenti statali, senza limiti temporali ed entro il limite massimo di 3 per ogni corso di laurea, 2 per ogni corso di laurea magistrale e 4 per ogni corso di laurea magistrale a ciclo unico. I predetti incarichi sono conteggiati per tutta la loro durata, non oltre il compimento del 72-esimo anno di età per i professori e del 67-esimo anno di età per i ricercatori.

Analogamente a quanto previsto per tutti i professori di ruolo, lo stesso soggetto non può essere preso in considerazione per più di un singolo corso di studio tra quelli complessivamente inseriti da tutti gli Atenei nella Off.F.

2. Numerosità dei docenti

Il numero di docenti di ruolo complessivamente necessari, calcolato ipotizzando una situazione teorica di impegno nelle attività didattiche esclusivamente di un singolo corso di studio, è definito, con riferimento esclusivamente ai docenti effettivamente in servizio nell’Ateneo entro i termini per la chiusura della Off.F, nel modo indicato in tabella 1.

Tabella 1

Tipologia di corsi Numero di docenti necessari per corso di studio
Corsi di laurea 12
Corsi di laurea magistrale 8
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico di durata pari a 5 anni 20
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico di durata pari a 6 anni 24

Per i corsi di studio organizzati con modalità di svolgimento in teledidattica, diversi da quelli di cui all’art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il numero di docenti necessari è il medesimo dei corsi organizzati con modalità di svolgimento tradizionale.

2.1. Corsi di studio organizzati in curricula

Per i corsi di studio (diversi dai corsi interclasse) organizzati in curricula 1), il numero dei docenti necessari viene adeguato per ogni percorso curriculare attivato, successivo al primo, come riportato nella Tabella 2-A.

Tabella 2.a

Tipologia di corsi Numero di docenti necessari in corsi di studio organizzati in curricula
Corsi di laurea 12 + (NCUR -1) × 2
Corsi di laurea magistrale 8 + (NCUR -1) × 2
NCUR = numero di curricula attivati

Per i corsi di studio interclasse di cui all’art. 1, comma 3, dei DD.MM. 16 marzo 2007 organizzati in curricula, il numero dei docenti necessari viene adeguato per ogni percorso curriculare attivato, successivo al primo, come riportato nella Tabella 2-B.

Tabella 2.b

Tipologia di corsi Numero di docenti necessari in corsi di studio interclasse organizzati in curricula
Corsi di laurea 12 + (NCUR -1) × 3
Corsi di laurea magistrale 8 + (NCUR -1) × 3
NCUR = numero di curricula attivati

Resta fermo che - attesa la specificità dei corsi di studio regolati dalle normative comunitarie o finalizzate all’accesso alle professioni legali - non sono organizzabili in curricula i corsi di laurea magistrale a ciclo unico.

2.2. Dimensioni dei corsi di studio

Nei casi in cui il numero di immatricolati a ciascun corso di studio superi le numerosità massime teoriche riportate nell’Allegato C, occorre aumentare la docenza necessaria in proporzione alla numerosità di tali immatricolati 2), secondo quanto indicato: nella tabella 3 per i corsi non organizzati in curricula; nella tabella 4-A per i corsi (diversi dai corsi interclasse) organizzati in curricula; nella tabella 4-B per i corsi interclasse organizzati in curricula3):

Tabella 3 – Corsi non organizzati in curricula

Tipologia di corsi Numero di docenti necessari
Corsi di laurea 12 + [9 × W]
Corsi di laurea magistrale 8 + [6 × W]
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico di durata pari a 5 anni 20 + [15 × W]
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico di durata pari a 6 anni 24 + [18 × W]

Tabella 4-A – Corsi di studio (diversi dai corsi di studio interclasse) organizzati in curricula

Tipologia di corsi Numero di docenti necessari
Corsi di laurea 12 + (NCUR - 1) × 2 + [9 × W]
Corsi di laurea magistrale 8 + (NCUR - 1) × 2 + [6 × W]

Tabella 4-B – Corsi di studio interclasse organizzati in curricula

Tipologia di corsi Numero di docenti necessari
Corsi di laurea 12 + (NCUR - 1) × 3 + [9 × W]
Corsi di laurea magistrale 8 + (NCUR - 1) × 3 + [6 × W]
     /          0                     se immatricolati <= numerosità massima
     |
W = <    Immatricolati corso
     | ----------------------- - 1    altrimenti
     \   numerosità  massima 

Per i corsi di studio interclasse, il numero di docenti necessari è calcolato con riferimento alla classe in cui lo stesso risulta più elevato.

3. Copertura dei settori scientifico-disciplinari

Per ciascun corso di studio deve essere assicurata la copertura teorica dei settori scientifico-disciplinari da attivare relativi alle attività formative di base e caratterizzanti (così come individuati nei decreti relativi alle classi di laurea e di laurea magistrale), in percentuale almeno pari al 60 %, per i corsi di laurea e per i corsi di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico. Tale percentuale viene incrementata al 70% a decorrere dall’a.a. 2013/2014.

A tal fine, si assume che un settore-scientifico disciplinare si intende coperto quando nella facoltà (o competente struttura didattica) è presente un numero di docenti di ruolo almeno pari al numero delle classi in cui il settore viene attivato. Nei casi intermedi, in cui il numero di docenti afferenti al settore è superiore a zero, ma inferiore al numero di volte in cui il settore compare nelle diverse classi, il settore in oggetto viene considerato parzialmente coperto, con grado di copertura pari al rapporto fra il numero di docenti afferenti al settore e il numero di docenti necessari alla sua totale copertura. La verifica viene inoltre effettuata separatamente per i corsi di laurea e di laurea magistrale, computando una seconda volta per i corsi di laurea magistrale anche i docenti utilizzati per i corsi di laurea.

Per i corsi di studio interclasse, il grado di copertura dei settori scientifico disciplinari viene verificato, distintamente, per entrambe le classi di riferimento del corso stesso.

4. Docenti di altri Atenei

Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di docenza, possono essere considerati anche docenti di ruolo di altro Ateneo, anche straniero, sulla base di convenzioni finalizzate, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 10, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, ad attività didattiche svolte in collaborazione per il rilascio del doppio titolo o dei titoli congiunti, fermo restando che, in tali casi, ciascun docente non può essere conteggiato più di due volte ai fini indicati, una volta nel proprio e una seconda volta nell’altro Ateneo, con peso pari in ognuno a 0,5.

In attesa della definizione delle procedure di reclutamento del personale docente e ricercatore e, comunque, almeno fino all’a.a. 2013/2014, per le Università non statali si può tenere conto dell’impegno didattico di docenti di ruolo incardinati in altre Università (previo nulla osta delle stesse), nel numero massimo di 3 per corso di studio; ciascuno di tali docenti può essere conteggiato al massimo due volte per insegnamenti comunque tenuti in corsi di laurea e di laurea magistrale, ivi compreso l’Ateneo di appartenenza nel quale comunque lo stesso è tenuto a svolgere la normale attività di didattica e di ricerca.

5. Corsi di studio delle Università non statali che derivano dalla trasformazione dei corsi di laurea e di diploma degli ordinamenti previgenti al D.M. 3 novembre 1999, n. 509

Fermi restando i requisiti necessari di docenza di cui ai precedenti punti, attese le minori dotazioni della docenza di ruolo delle Università non statali, la minore entità del trasferimento statale e le particolari modalità di istituzione dei corsi di studio che derivano dalla trasformazione dei corsi di laurea e di diploma degli ordinamenti previgenti al D.M. 3 novembre 1999, n. 509, istituzione che è stata autorizzata dal Ministero secondo le procedure previste dai provvedimenti relativi alla programmazione del sistema universitario, ovvero (precedentemente alla legge 7 agosto 1990, n. 245) dagli artt. 200 e 201 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 (Testo unico dell’Istruzione superiore)4), si fa presente che, per tali corsi, può essere fatto riferimento - ai fini del computo del numero dei docenti minimi necessari - anche al personale docente non di ruolo, o di ruolo in altro Ateneo, storicamente utilizzato per il funzionamento degli stessi. In relazione a quanto sopra, esclusivamente per i predetti corsi delle Università non statali:

  • possono essere presi in considerazione, tra i soggetti di cui di cui all’art. 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230, anche gli incarichi di insegnamento conferiti - previo espletamento di procedure che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti - a soggetti italiani e stranieri in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, fermo restando il numero complessivo indicato per le Università non statali al punto 1 lettera b), anche in deroga ai limiti di età ivi indicati;
  • quanto indicato al punto 4, secondo periodo, deve intendersi applicabile senza alcun limite temporale.

Le numerosità minime, massime e di riferimento per gruppi di corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché i relativi raggruppamenti delle classi definite in attuazione del D.M. n. 270/2004 sono definiti nell’Allegato C.

1)
Per curriculum si intende, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera p), del D.M. n. 270/2004, “l’insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo”. In linea con la predetta definizione, ogni “indirizzo” o “orientamento” deve essere considerato un curriculum e va, pertanto, inserito come tale nella Banca dati dell’offerta formativa.
2)
Ai fini dell’inserimento nell’Off.F. il numero di immatricolati viene stimato dalle Università, sulla base di quanto indicato nel doc. 19/05 del CNVSU, facendo riferimento:
  • per i corsi già attivi nei precedenti anni accademici (anche se con diverso ordinamento, o in sostituzione di precedenti già attivati), al valore inferiore tra la media degli immatricolati nel triennio precedente ed il valore dell’ultimo anno accademico;
  • per i corsi di nuova attivazione, alla numerosità massima teorica della classe;
  • per i corsi ad accesso programmato (nei casi previsti dalla legge n. 264/1999), al numero dei posti disponibili nello stesso.
3)
Con il simbolo [ ] viene indicato in tabella 3 l’operatore “arrotondamento all’intero superiore”.
4)
Fra i predetti corsi non possono essere compresi quelli istituiti dagli Atenei, in autonomia, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del d.p.r. 27 gennaio 1998, n. 25 e quelli attivati sperimentalmente negli a.a. 1997/1998 e 1998/1999 sulla base delle note n. 2079 del 5 agosto 1997 e n. 1 del 16 giugno 1998 e istituiti ai sensi dell’art. 17, comma 101, della legge 15/5/1997, n. 127, come integrato dall’art. 1, comma 15, lettera b) della legge 14 gennaio 1999, n. 4.
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