Wiki-Off.f: sito sull'offerta formativa, sulla programmazione didattica e sull'accreditamento dei corsi di studio - Università Ca' Foscari Venezia

Promemoria sulla creazione di un ordinamento didattico

1. Contesto

L’attuale architettura prevede una distinzione tra istituzione e attivazione dei corsi di studio.

L’istituzione consiste nell’inserimento dell’ordinamento didattico del corso (RAD) nel Regolamento didattico di Ateneo, previa approvazione del MIUR. Una volta istituito, un ordinamento resta vigente fino alla sua modifica o estinzione. La scadenza per la trasmissione delle proposte al MIUR per l'a. a. 2011/2012 è il 15 marzo 2011 1).

L’attivazione consiste nell’indicare anno per anno, tra i corsi istituiti, quelli che vengono attivati, previa verifica del soddisfacimento dei requisiti necessari (OFF.F). La scadenza per la chiusura dell’offerta formativa per l'a. a. 2011/2012 è il 31 maggio 2011 2).

Per entrambe le operazioni ci si appoggia alla banca dati appositamente predisposta dal Cineca (https://ateneo.cineca.it/dm270/).

La struttura del corso definita nel RAD e nell’OFF.F, pur essendo vincolante, non arriva a un livello di dettaglio particolarmente significativo; non sono indicati, ad esempio, gli insegnamenti offerti e il relativo peso in CFU.

Il DM 50 del 23/12/2010 relativo alla programmazione triennale 2010-2012 disegna una architettura diversa da quella qui descritta, la cui attuazione è tuttavia subordinata all’emanazione di tale DM e di un ulteriore DM contenente specifiche linee guida.

2. Ordinamento didattico - RAD

È composto da:

  • una scheda informativa, con il nome del corso, la classe, la facoltà di riferimento etc, le date di delibera,
  • una parte testuale, con la descrizione degli obiettivi formativi del corso, le caratteristiche della prova finale, gli sbocchi occupazionali, i pareri acquisiti sulla proposta etc,
  • una parte contenente lo schema delle attività formative, in cui sono indicati, sulla base di quanto previsto dalla classe, i CFU assegnati a ciascun ambito (anche come range) e i SSD che si prevede di utilizzare.

In fase di attivazione, eventuali range andranno sciolti e potranno essere selezionati i SSD da attivare tra quelli previsti dall’ordinamento. Sempre in fase di attivazione saranno definiti eventuali curricula.

3. Istituzione di nuovi ordinamenti e modifica di ordinamenti già esistenti

3.1. Definizione

  • La modifica di un ordinamento già vigente è necessaria quando l’attuale ordinamento non consente di attivare il percorso formativo desiderato. Ad esempio:
    • deve essere aggiunto un SSD in un ambito;
    • deve essere variato il peso in CFU di una attività (es: crediti a scelta, esame finale) o di un ambito;
    • deve essere cambiata la denominazione del corso;
    • devono essere cambiate le parti descrittive dell’ordinamento (es: caratteristiche della prova finale, obiettivi formativi, eccetera).
  • L’istituzione di un nuovo ordinamento si rende necessaria quando:
    • il corso che si intende attivare non è la modifica di un ordinamento già vigente;
    • si deve cambiare classe del corso;
    • si deve creare un corso interclasse (anche se si intende fondere due corsi già esistenti);
    • si intende modificare un ordinamento vigente, ma le modifiche sono di tale entità da configurarlo come un nuovo corso.

3.2. Procedura

Il processo deliberativo richiesto per l’istituzione è più gravoso di quello previsto per la modifica:

Istituzione:

  1. consultazione delle Parti Sociali
  2. delibera del Consiglio di Facoltà
  3. relazione tecnica del Nucleo di Valutazione
  4. delibera del Senato Accademico
  5. parere favorevole del Comitato Regionale di Coordinamento

Modifica:

  1. delibera del Consiglio di Facoltà
  2. parere del Nucleo di Valutazione
  3. delibera del Senato Accademico

In entrambi i casi le proposte devono essere trasmesse al MIUR (tramite la banca dati RAD) entro il 15/03/20113).

La sola documentazione cartacea che questo ufficio deve trasmettere è quella relativa alla consultazione delle Parti sociali e l’estratto del verbale del Comitato regionale di coordinamento (per entrambi va comunque inserita anche una sintesi nel RAD).

3.3. Esempi

Si desidera cambiare il percorso formativo di un corso di studio (creare un nuovo curriculum, eliminare i curricula, accorpare più corsi nella stessa classe):

  • se l’ordinamento del corso è tale da consentire di attivare il nuovo percorso, e non si deve intervenire sul titolo o su altre parti dell’ordinamento, non è necessario operare alcun intervento;
  • se vanno apportati all’ordinamento adeguamenti limitati, è sufficiente una modifica (ad es: aggiunta di alcuni SSD, modifica dei CFU assegnati alle varie attività, adeguamento di alcuni passaggi testuali, modifica del nome);
  • se è necessario modificare sostanzialmente l’impianto del corso, è opportuno corredare la proposta di tutti i pareri richiesti da una nuova istituzione (ad es: consistenti modifiche al piano delle attività formative, agli obiettivi formativi del corso, alla denominazione, etc).
  • se si intende accorpare i corsi di due classi diverse e creare un corso interclasse, esso deve essere proposto come nuova istituzione.

3.4. Criticità

Rilievi del CUN

Gli ordinamenti, una volta trasmessi al MIUR, vengono sottoposti al CUN per un parere di merito. Il CUN può formulare dei rilievi e chiedere di adeguare l’ordinamento proposto con opportune modifiche.

I criteri per la valutazione delle proposte e le indicazioni per la scrittura degli ordinamenti didattici fornite dal CUN sono reperibili a questa pagina.

Le varie proposte sono esaminate preliminarmente dalle singole Commissioni di Area del CUN, che non sono omogenee nella loro valutazione (un range che a una Commissione può apparire ampio può non esserlo per un'altra).

Gli aspetti più frequentemente oggetto di rilievo da parte del CUN sono:

  • range di CFU eccessivamente ampi;
  • numero eccessivo di CFU riservato alle attività affini e integrative o alle attività a libera scelta;
  • eccessivo numero di SSD inseriti nelle attività affini e integrative;
  • inserimento nelle attività affini e integrative di SSD già previsti per le attività di base e caratterizzanti, non debitamente motivato;
  • incoerenza tra le parti descrittive dell’ordinamento e il piano delle attività formative; ad esempio:
    • previsione di attività di tirocinio obbligatorie, a cui non corrisponde una specifica previsione di CFU;
    • caratteristiche della prova finale incoerenti con i CFU ad essa riservati;
    • previsione di specifiche competenze linguistiche o informatiche, senza che siano riservati CFU ad attività o settori a ciò finalizzati.

Il CUN esamina non solo lo schema delle attività formative (settori e CFU), ma anche le parti testuali, che quindi vanno redatte con attenzione.

In particolare, viene prestata particolare attenzione alla coerenza globale del progetto, segnalando aspetti incongrui o poco chiari; conseguentemente alcuni rilievi possono essere evitati motivando adeguatamente gli aspetti più critici della proposta.

La modifica di un ordinamento in vista dell’accorpamento di più corsi può essere critica, perché richiede l’elaborazione di un ordinamento più flessibile, e di conseguenza maggiormente esposto ai rilievi del CUN (ad esempio in quanto il percorso di studio che ne emerge appare eccessivamente generico e conseguentemente risulta di difficile valutazione la coerenza tra obiettivi e attività formative).

In generale, sia gli uffici amministrativi che il Nucleo di Valutazione sono in grado di evidenziare gli aspetti critici di una proposta e suggerire opportuni interventi.

I corsi interclasse

:!: Appunti sulla costruzione dei corsi interclasse

I corsi interclasse non sono la coesistenza di due percorsi formativi distinti; essi devono essere il risultato di progetti formativi a tal punto interdisciplinari da poter essere attivati indifferentemente su due diverse classi di studio.

Si vedano anche le indicazioni nelle linee guida allegate al DM 386/2007 (par. 2, nota all'art.1.3 dei DDMM).

In particolare si tenga presente che:

  • si possono istituire corsi interclasse tra un massimo di due classi;
  • tutti i curricula e i percorsi devono essere interclasse; non è quindi corretto progettare un corso interclasse con il presupposto di attivare curricula distinti, uno per ciascuna classe;
  • lo studente potrà scegliere, fino all’ultimo anno di iscrizione, la classe in cui si intende laureare, indipendentemente dal curriculum seguito;
  • la progettazione di un corso interclasse è particolarmente complessa anche dal punto di vista della banca dati RAD. Pertanto è necessario che tali proposte vengano inserite sin dall’inizio della loro progettazione attraverso tale strumento;
  • a questi progetti, e alla motivazione della loro istituzione come interclasse, il CUN dedica particolare attenzione;
  • in fase di attivazione questi corsi devono soddisfare i requisiti qualitativi per entrambe le classi attivate; il DM 17/2010 prevede inoltre che siano richiesti per tali corso 3 docenti in più per ogni curriculum attivato.

Corsi interateneo

Per i corsi interateneo tutte le Università coinvolte dovranno inserire nella propria banca dati RAD lo stesso ordinamento e la relativa convenzione, indicando gli Atenei in convenzione. Inoltre va indicato se è previsto il rilascio del titolo congiunto, del doppio titolo o altro.

In fase di attivazione, il corso sarà inserito nell’OFF.F dalla sola sede amministrativa; andranno indicati nominalmente i docenti da utilizzare per la verifica dei requisiti necessari tra quelli dei diversi Atenei coinvolti; tali docenti saranno sottratti ai rispettivi Atenei per il calcolo dei requisiti sugli altri corsi di studio.

Nel caso di corsi inteateneo con atenei stranieri, finalizzati al rilascio di joint o double degrees, è possibile seguire analoga procedura. Il Cineca inserisce a richiesta i nomi degli Atenei stranieri. Anche in questo caso in fase di attivazione sarà possibile utilizzare i docenti dell’Ateneo straniero, indicandoli nominalmente.

3.5. Inserimento nella banca dati RAD

Per la complessità delle informazioni richieste, è opportuno che i proponenti provvedano quanto prima a implementare le proposte nella banca dati RAD, e non considerarlo un adempimento formale secondario.

In ogni caso, le deliberazioni di Facoltà, Nucleo, Senato accademico e Comitato Regionale si devono basare sui progetti risultati dalla banca dati RAD, nella loro formulazione definitiva.

Tra l’altro, la banca dati ha i seguenti vantaggi:

  • fornisce un promemoria su tutti i passaggi deliberativi richiesti e su tutti gli elementi necessari alla proposta;
  • consente di definire sin dall’inizio in maniera adeguata alcune parti del progetto comunque necessarie per l’esame della proposta (obiettivi del corso, caratteristiche della prova finale, sbocchi occupazionali);
  • verifica il rispetto dei vincoli previsti dai decreti ministeriali e dalle classi dei corsi di studio.

A tal fine i proponenti possono avvalersi del supporto delle Segreterie di Presidenza (manager didattici) e del settore Offerta formativa e banche dati.

1)
scadenza comunicata con la nota miur 130/2010; il DM 544/07 prevedeva come scadenza il 31 gennaio
2) , 3)
scadenza comunicata con la nota miur 130/2010
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