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Creazione di un RAD - indicazioni generali

Il termine “RAD” sta per “Regolamento didattico di Ateneo”, in quanto gli ordinamenti didattici dei corsi di studio sono tecnicamente una parte di questo regolamento 1).
Un RAD è composto:

  1. da una scheda informativa
  2. da una serie di testi
  3. dallo schema delle attività formative, basato sui vincoli previsti dalle classi

Di seguito sono esaminate in dettaglio queste tre parti del RAD.
Per i decreti delle classi di Laurea e Laurea magistrale, e per i relativi schemi, vedi alla sezione: I decreti della riforma

RAD: scheda informativa

La scheda informativa contiene:

  • la classe del corso
  • la denominazione
  • gli eventuali Atenei in convenzione (italiani e esteri, per il rilascio di titoli doppi o congiunti)
  • le date di approvazione degli organi (Facoltà, Senato, Nucleo, consultazione Parti Sociali, Comitato Regionale)
  • la o le Facoltà di riferimento
  • la lingua e la modalità di svolgimento (convenzionale, teledidattica, doppia)

Vi vengono indicati inoltre:

  • il numero massimo di crediti riconoscibili derivanti da conoscenze professionali o attività formative di livello postsecondario (max 60 per le Lauree, 40 per le Lauree magistrali)
  • il numero del gruppo di affinità (solo Lauree): se vi sono più corsi di Laurea nella stessa classe, che appartengono allo stesso gruppo di affinità, devono condividere almeno 60 CFU di attività formative 2).
    A fronte di ciò, l'attuale normativa sui requisiti necessari (DM 544/07) per i corsi nello stesso gruppo di affinità prevede una riduzione del numero di docenti richiesti.

RAD: parte testuale

La parte testuale dei RAD prevede questi campi:

  1. Obiettivi formativi qualificanti della classe
  2. Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione
  3. Sintesi della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi, professioni
  4. Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento
  5. Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo
  6. Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio (Descrittori di Dublino):
  7. Conoscenze richieste per l'accesso
  8. Caratteristiche della prova finale
  9. Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati
  10. Motivi dell'istituzione di più corsi nella classe

1. Obiettivi della classe

Sono quelli previsti per la classe dal relativo DM. Questa scheda non va compilata.

2. Sintesi relazione Nucleo di valutazione

Questa scheda viene compilata direttamente dal Nucleo di valutazione.

Il parere del Nucleo è obbligatorio solo per le nuove istituzioni. È comunque opportuno anche nel caso di modifica degli ordinamenti un esame da parte del Nucleo, che terrà conto anche del quadro generale dell'offerta formativa della Facoltà e dell'Ateneo.

3. Sintesi consultazione Parti Sociali

La consultazione delle Parti sociali è obbligatoria solo per le nuove istituzioni.

Oltre alla sintesi, da inserire in questa scheda, va trasmesso al ministero il materiale cartaceo relativo alla consultazione (lettere, verbali o altro).

4. Sintesi Comitato regionale di coordinamento

Il Comitato Regionale di Coordinamento va consultato solo per le nuove istituzioni.

Anche in questo caso, l'estratto del verbale va trasmesso al ministero anche in forma cartacea.

5. Obiettivi formativi del corso

Gli obiettivi formativi del corso devono essere diversi da quelli della classe. Gli obiettivi e la descrizione del percorso formativo devono trovare riscontro nello schema delle attività formative.

6. Risultati di apprendimento attesi

Vengono espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio (DM 16/03/2007, art. 3, comma 7, Descrittori di Dublino):

  1. Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)
  2. Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)
  3. Autonomia di giudizio (making judgements)
  4. Abilità comunicative (communication skills)
  5. Capacità di apprendimento (learning skills)

7. Conoscenze richieste per l'accesso

È opportuno non vincolarsi già sul RAD a specifici criteri di accesso (es: minimo di CFU su settori rigidamente previsti), ma rimandare al regolamento didattico del corso di studio.

8. Prova finale

Le caratteristiche della prova finale devono essere coerenti col numero di CFU assegnati a tale attività.

9. Sbocchi occupazionali

Questa scheda prevede:

  • una parte descrittiva
  • un elenco delle professioni a cui il corso prepara, sulla base dell'elenco delle professioni codificate dall'ISTAT.

10. Motivi dell'istituzione di più corsi nella classe

Compare solo quando ci sono più corsi nella stessa classe.


RAD: schema attività formative

Le attività formative di un RAD sono le seguenti (vedi DM 270/2004, art.10)

TAF Lauree
A Attività di base (solo Lauree e Lauree magistrali a ciclo unico)
B Attività caratterizzanti
C Attività affini
Altre attività:
D A scelta dello studente
E Per la prova finale
F Ulteriori attività formative
S Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali

Tutti gli ambiti sono progettabili in forma di range, cioè con un intervallo minomo/massimo di CFU. In fase di attivazione del corso (Off.f) i range andranno sciolti. In sostanza i range servono a progettare diversi curricula del corso (anche se la presenza di range non obbliga di per sé a creare dei curricula, ma solo a scioglierli in fase di attivazione).

Le attività di base e caratterizzanti sono suddivise in ambiti.

Nelle attività affini e integrative si possono inserire i SSD che si vogliono. Un eccessivo numero di SSD porta a rilievi da parte del CUN.
È possibile raggruppare i SSD delle attività affini in diversi gruppi, indicando i CFU previsti per ciascuno, in modo da rendere più comprensibile il RAD.
Se si inseriscono nelle affini SSD già previsti dalla classe tra le di base e caratterizzanti, viene richiesto di giustificare tale ripetizione.

Per ciascuna tipologia di attività è possibile inserire una nota, a beneficio di chi deve esaminare la proposta.

Per i decreti delle classi di Laurea e Laurea magistrale, e per i relativi schemi, vedi alla sezione: I decreti della riforma

Le tabelle delle classi indicano i SSD e il minimo di CFU per le attività di base e caratterizzanti. Vedi lo Schema dei vincoli previsti dalla normativa per i RAD.

1)
DM 270/2004, art. 11: “1. Le università disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio nei regolamenti didattici di ateneo che sono redatti nel rispetto, per ogni corso di studio, delle disposizioni del presente regolamento e di successivi decreti ministeriali, e che sono approvati dal Ministero ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341.”
2)
DM 270/2004, art. 11, c. 7: “i regolamenti didattici di ateneo stabiliscono che tutti gli iscritti ai corsi di laurea, afferenti alla medesima classe o gruppi affini di essi così come definiti dai singoli ordinamenti di ateneo, condividano le stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti…”
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