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Indice

Fonte: Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca - versione PDF

Criteri e indicatori per i sistemi di accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari e di valutazione periodica dei risultati degli Atenei

Presentazione nelle news

Questo documento, che contiene le proposte degli indicatori e dei parametri da utilizzare per l’accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio e delle sedi, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs 27 gennaio 2012 n. 19, e per la valutazione periodica della qualità, dell’efficienza e dei risultati conseguiti dagli atenei, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 19/2012, intende proseguire il dialogo con il modo universitario per la costruzione del modello di valutazione nazionale degli atenei iniziato con la pubblicazione del documento A e relativi allegati sul sito dell’ANVUR.

Struttura

  • a. Criteri, indicatori e parametri per l’accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio e delle sedi universitarie
  • b. Criteri, indicatori e parametri per la valutazione periodica della qualità, dell’efficienza e dei risultati conseguiti dagli atenei

A. Criteri ed indicatori per l’accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari

A.1. - Basi normative

Le norme contenute nel Capo II del D.L. 19/2012 definiscono e regolano il sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio universitari, distinguendo tra accreditamento iniziale e accreditamento periodico. Per una più ampia visione delle basi normative dell’accreditamento si rimanda al documento A già pubblicato sul sito web dell’ANVUR (http://www.anvur.org/?q=ava-documenti).

A.1.1. - Gli indicatori e i requisiti per l’accreditamento iniziale

L’art. 5 del D.Lgs 19/2012 stabilisce che l’accreditamento iniziale comporta l’accertamento della rispondenza delle sedi e dei corsi di studio ad indicatori idonei a garantire qualità, efficienza e efficacia e volti a misurare e verificare requisiti:

  • a. didattici
  • b. strutturali
  • c. organizzativi
  • d. di qualificazione dei docenti
  • e. di qualificazione della ricerca
  • f. di sostenibilità economico-finanziaria delle attività

A.1.2. Gli indicatori e i requisiti per l’accreditamento periodico

L’art. 5 del DL 19/2012 stabilisce che l’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio sia volto a verificare requisiti di qualità, di efficienza e di efficacia delle attività svolte. L'accreditamento periodico avviene con cadenza almeno quinquennale per le sedi e almeno triennale per i corsi di studio ed è basato:

  • a. sulla verifica della persistenza in ogni fase dell’attività dei requisiti dell’accreditamento iniziale
  • b. su ulteriori indicatori specifici definiti ex-ante
  • c. sugli esiti della valutazione periodica degli atenei

A.1.3. Gli indicatori, le linee guida europee e la programmazione triennale

L’art. 6 del DL 19/12 stabilisce inoltre che gli indicatori:

  • siano elaborati in coerenza con le ESG (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Association for Quality Assurance in Higher Education - EHEA); tale coerenza con le ESG è garantita fin dall’origine dall’impianto generale del sistema della valutazione degli atenei proposto, che si basa sullo sviluppo di un adeguato sistema di assicurazione della qualità (AQ) verificato e monitorato dall’ANVUR anche attraverso i nuclei di valutazione interna e le visite in loco;
  • tengano conto delle linee generali di indirizzo della programmazione triennale delle università che, per il triennio 2010-2012, sono contenute nel DM 23 dicembre 2010 n. 50. L’allegato A del DM 50/2010 invita gli atenei ad operare azioni di razionalizzazione, per ottimizzare e bilanciare il rapporto tra il numero dei corsi e il numero degli studenti in relazione alle risorse disponibili e al bacino d’utenza, e qualificazione, per promuovere la qualità dell’offerta formativa e la sua coerenza con le potenzialità di ricerca, la tradizione scientifica dell’Ateneo e il suo inserimento nella comunità scientifica internazionale. Le esigenze di razionalizzazione e qualificazione espresse nel DM 50/2010 verranno tenute presenti nella formulazione degli indicatori.

L’utilizzo di indicatori di accreditamento ha un duplice significato:

  • rilevare la presenza di requisiti minimi soglia al di sotto dei quali non è possibile l’attività di sedi e corsi di studio (requisiti minimi autorizzativi);
  • contribuire al monitoraggio delle attività didattiche, dei servizi erogati dagli atenei e dei risultati ottenuti, promuovendo lo sviluppo di un adeguato sistema di AQ da parte degli atenei.

A.2. Criteri e indicatori per l’accreditamento iniziale

A.2.1. – Requisiti e indicatori didattici

I requisiti didattici per le sedi e i corsi di studio vengono suddivisi in:

  1. Requisiti di trasparenza
  2. Requisiti di docenza e di qualificazione della docenza
  3. Regole dimensionali relative agli studenti
  4. Requisiti organizzativi della didattica
  5. Requisiti di strutture
A.2.1.1. – I requisiti di trasparenza

I requisiti di trasparenza si traducono in un elenco chiaro ed esaustivo di informazioni riguardanti l’Ateneo, le strutture della didattica (dipartimenti e strutture di raccordo), il corso di studio, la sua articolazione interna, le attività formative erogate e i servizi per gli studenti per informare l’utenza, rappresentata da studenti, famiglie e portatori di interesse in genere, sulle caratteristiche strutturali e funzionali dei percorsi formativi attivati. Le informazioni, sempre disponibili per via informatica, devono quindi essere formulate in un linguaggio chiaro e poco specialistico, avendo ben presente che l’utenza è costituita da non addetti ai lavori, per consentire una comunicazione efficace con l’utente, adottando una veste grafica che agevoli l’accessibilità dei dati. Tali informazioni confluiranno nella Scheda Unica Annuale dei Corsi di Studio (SUA-CdS), che costituisce il documento informativo ufficiale del corso di studio, contiene tutte le notizie utili sul corso in relazione alla coorte di riferimento e include dunque anche i requisiti di trasparenza.

L’Allegato I fornisce l’elenco minimo di informazioni che ogni Ateneo deve rendere chiaramente accessibili all’esterno e che saranno inserite in ogni SUA-CdS.

Tra i requisiti di trasparenza di sede dovranno essere indicati anche i master di I e II livello e le Scuole di Specializzazione attivi presso l’Ateneo.

A.2.1.2. – I requisiti di docenza e di qualificazione della docenza

I requisiti di docenza attualmente previsti dal DM 17/10 verrebbero significativamente razionalizzati, riducendoli da cinque a tre:

  • a. Indicatore quali-quantitativo per corso di studio:
    4 docenti/anno. I docenti conteggiati ai fini dell’analisi quantitativa, indicati nominativamente e definiti “docenti di riferimento”, devono avere la responsabilità didattica di almeno una attività formativa/modulo all’interno del corso di studio. Ciascun docente di riferimento può essere conteggiato una sola volta in un solo CdS con peso 1, oppure due volte in due CdS distinti con peso 0,5 in ciascuno di essi. Così come previsto dall’attuale normativa, il numero dei docenti di riferimento verrà incrementato in misura proporzionale al superamento della numerosità massima della classe di laurea o di laurea magistrale degli immatricolati/iscritti al I anno (vedi Tabella 1, allegato C del DM 17/10). I docenti di riferimento devono appartenere a SSD di base, caratterizzante e, per un massimo 1/anno, agli SSD affini o integrativi della classe a cui afferisce il corso di studio. Le SUA-CdS presentate per la programmazione dovranno indicare i rispettivi docenti di riferimento per tutta la durata normale del corso (12 per i corsi di laurea, 8 per i corsi di laurea magistrale, 20 e 24 per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico quinquennali e sessennale rispettivamente).
  • b. Indicatore qualitativo per sede:
    deve essere presente la copertura dei SSD di base e caratterizzanti per almeno il 60% o il 70%1) dei corsi di studio di I e II livello attivi presso la sede
  • c. Indicatore quali-quantitativo di quantità massima di didattica assistita erogabile a livello di SSD per ogni sede.
    La quantità massima di didattica assistita (tutte le forme di didattica diverse dallo studio individuale) erogabile si calcola per ogni SSD attivato nei vari corsi di studio dell’Ateneo tenendo conto del:
    • numero di docenti di ruolo disponibili (professori e ricercatori a tempo indeterminato e determinato)
    • numero di ore di didattica assistita in media erogabili da ciascun docente (definite liberamente da ciascun Ateneo nell’intervallo 90-120 ore). Nell’allegato II sono indicate le modalità per il calcolo della quantità massima di didattica erogabile a livello di SSD per ateneo. In una fase ex ante, il monte ore così calcolato può essere incrementato di una quota non superiore al 30%.

L’Ateneo sviluppa la propria programmazione didattica senza superare i limiti di ore erogabili per ciascun SSD, e dispone un piano delle ore di didattica assistita che intende erogare, indicando le ore che saranno coperte con docenza di ruolo e le ore che saranno erogate con altra tipologia di copertura, e che andranno quindi a ricadere nel 30% aggiuntivo. Nella programmazione, che deve riguardare l’intero percorso della coorte di riferimento (tre anni per la laurea, due per la laurea magistrale; cinque o sei per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico), la didattica assistita da erogare è sempre espressa in termini di ore, includendo oltre alle ore relative alle lezioni frontali anche quelle riservate ad esercitazioni, laboratori, altre attività (incluse le ore dedicate alle “repliche” di queste attività formative rivolte a piccoli gruppi di studenti). Nel caso in cui, in fase di presentazione della SUA-CdS, vengano superati i limiti di ore erogabili, la sede e i relativi corsi di studio non otterranno l’accreditamento iniziale.

Ai fini dell’accreditamento periodico dei corsi di studio, si verificherà il rispetto di quanto dichiarato nelle SUA-CdS sulla base delle attività formative effettivamente erogate nel corso del triennio (corsi di I livello), del biennio (corsi di II livello) o del quinquennio/sessennio (lauree magistrali a ciclo unico). Il requisito si riterrà pienamente soddisfatto se il numero di ore di attività didattica assistita effettivamente erogate per ciascun SSD sarà stato inferiore o uguale al limite massimo previsto. Il requisito si riterrà soddisfatto anche nel caso in cui le ore di didattica assistita erogate superino il limite massimo in uno o più SSD, purché la somma di tutte le quote eccedenti rientri comunque nel limite delle ore addizionali calcolato complessivamente a livello di Ateneo (30%).

La previsione di quantità massima di didattica assistita erogabile può essere applicata anche in relazione alla formazione post laurea, con particolare riferimento, almeno in una fase di prima applicazione, ai corsi di perfezionamento, ai master universitari di I e II livello e ai corsi di dottorato di ricerca. Le modalità del calcolo sono riassunte nell’allegato II.

Il nuovo sistema di analisi dei requisiti di docenza permetterebbe uno snellimento significativo rispetto ad oggi. L’adozione del vincolo della quantità massima di didattica assistita erogabile a livello di SSD determinerebbe numerosi vantaggi:

  • una razionalizzazione dei diversi requisiti di sostenibilità legati alla docenza. Si eliminano i vincoli dell’analisi qualitativa “avanzata” e “super avanzata”, previste dal DM 17/10, con la concomitante eliminazione delle complesse procedure di calcolo per le varie tipologie di copertura richieste. I limiti alla diversificazione interna dei corsi di studio (ex requisiti organizzativi, DM 17/10) possono essere aboliti, dal momento che il rispetto del limite di quantità massima di didattica assistita erogabile per SSD garantirebbe già la sostenibilità dei corsi in termini di risorse di docenza. In una situazione a regime, e a seguito dell’analisi delle risultanze di simulazioni opportunamente condotte, si potrà inoltre pensare di eliminare anche l’analisi qualitativa, che in questa prima fase di avvio del nuovo sistema di requisiti di docenza è opportuno mantenere come filtro a garanzia della sostenibilità teorica dei corsi. In tal modo, dunque, si otterrebbe un quadro estremamente semplificato, legato al rispetto di due soli sub-requisiti;
  • una revisione del concetto di curriculum, ricondotto ad una maggiore flessibilità. Le Università potranno organizzare liberamente i percorsi formativi, dichiarando tutte le articolazioni in curricula/orientamenti/indirizzi che desiderano attivare, con l’eliminazione di tutte le alchimie create negli ultimi anni nella Sezione pre-Off.F della Banca dati ministeriale, dal momento che la definizione di curriculum si sposterebbe da un puro calcolo “meccanicistico”, al suo più vero significato didattico.

L’ANVUR si renderà parte attiva per identificare criteri e parametri che in modo più specifico siano in grado di indicare i requisiti di qualità dei diversi corsi di studio.

A.2.1.3. – Regole dimensionali relative agli studenti

In prima applicazione, si propone di non modificare quanto previsto dal DM 17/10 in quanto, come evidenziato dal CNVSU nel DOC 1/10 al quale si rinvia per gli approfondimenti del caso, la questione è delicata. Si suggerisce, quindi, di mantenere inalterati i livelli di numerosità (minimi, di riferimento e massimi) riportati nel DM 17/10 riservandosi in un secondo tempo di rivedere tali numerosità, soprattutto nel caso di classi di laurea molto simili tra loro ma appartenenti a gruppi di numerosità differenti. I Nuclei di Valutazione (NdV) sono chiamati ad esprimere un parere vincolante sull’attivazione di corsi di studio con un numero di immatricolati/iscritti al I anno dei corsi di studio di I e II ciclo rispettivamente inferiore alle numerosità minime specifiche della classe di laurea di appartenenza del corso di studio. Date le significative diversità esistenti tra i corsi di studio, è estremamente complesso e potenzialmente distorcente fornire ai NdV suggerimenti generali per un calcolo omogeneo degli indicatori di efficienza/costo e efficacia/costo (così come specificato nel DM 17/10) al fine della formulazione del parere per l’attivazione, o meno, del corso di studio. In ogni caso sarà fatto obbligo ai NdV di includere nelle proprie relazioni lo specifico riferimento al rapporto efficienza/costo e efficacia/costo.

In ogni caso, l’ANVUR valuterà la possibilità di non concedere l’accreditamento nelle situazioni in cui sono presenti più corsi di studio appartenenti alla medesima classe con numero di studenti inferiore a quello minimo previsto dal DM 17/10, attivati in sedi universitarie prossime (regionali), tenendo in considerazione anche la raggiungibilità delle sedi, suggerendo procedure di fusione.

A.2.1.4. – Requisiti organizzativi dei corsi si studio

La riformulazione dei requisiti di docenza rende superflua l’applicazione dei limiti/vincoli alla differenziazione interna dei corsi di studio e l’utilizzo della “formula DID” con i criteri precedentemente previsti dal DM 17/102): è pertanto più corretto parlare di limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche (minimo 6 o 5 CFU attribuiti a ciascuna attività formativa/modulo di base e caratterizzante) già collegato al vincolo di cui ai DDMM 16/03/07 (art. 4, comma 2) che prevede un numero massimo di prove di verifica del profitto (massimo 20 esami/12 esami). E’ necessario riflettere sull’organizzazione delle attività e sulle metodologie didattico-formative, per dare un’interpretazione univoca di “corso di insegnamento monodisciplinare”, “corso di insegnamento integrato” (strutturato in moduli) e rispettive “modalità di copertura” (un solo docente, e quindi un solo SSD, per ciascun corso di insegnamento/modulo oppure più docenti e quindi più SSD per lo stesso corso di insegnamento/modulo). In alternativa, si potrebbe implementare il concetto di “matrice unità didattiche/competenze”. In questo caso, ogni struttura potrebbe organizzare la propria didattica nella maniera più appropriata (anche frammentando le attività formative) in funzione delle specifiche competenze da assicurare agli studenti purché siano raggiunti i risultati di apprendimento previsti e si verifichi l’adeguato inserimento dei neolaureati nel mondo del lavoro.

A.2.2. – Requisiti e indicatori strutturali

I requisiti di struttura andrebbero più propriamente previsti fra i requisiti di accreditamento delle sedi, giacché si tratta generalmente di strutture (aule, laboratori, biblioteche, ecc.) messe a disposizione di più corsi di studio afferenti alla medesima struttura/Dipartimento. Tuttavia, è innegabile che sia necessario legare la valutazione dei requisiti strutturali alle specificità dei corsi di studio, dal momento che l'adeguatezza delle strutture va messa in relazione anche al numero di iscritti e all’entità degli insegnamenti/attività formative previste dal corso.

  • I. Aule adeguate alla numerosità degli iscritti al corso
  • II. Aule studio (mq/studente)
  • III. Laboratori, biblioteche, aule e servizi multimediali
  • IV. Indicatori di strutture specifiche (es. n. posti letto, n. riuniti, ospedale veterinario, aule informatiche specifiche, palestre, piscine, campi sportivi, etc)

Nell’accreditamento periodico delle strutture si potranno prevedere requisiti che verifichino non solo il persistere della sostenibilità delle dotazioni strutturali (in funzione dei fattori “variabili”), ma anche l’esistenza di interventi volti a migliorare le strutture, ad esempio in termini di servizi e accessibilità.

A.2.3. – Requisiti e indicatori organizzativi di sede

  • I. Indicatori delle strutture generali di ateneo (biblioteche, musei, etc)
  • II. Indicatori dei servizi generali di ateneo (segreterie studenti, diritto allo studio, servizi di trasporto, etc.)

A.2.4. – Requisiti e indicatori per la qualificazione dei docenti e della ricerca

  • a. Requisiti di sede

Per quanto riguarda la qualificazione della docenza, si propone di utilizzare i risultati della VQR riferiti alle varie aree o dipartimenti generando un fattore correttivo (kr) per cui moltiplicare DID (quantità massima di didattica assistita erogabile a livello di sede), ottenendo così la quantità massima di didattica assistita erogabile corretta in funzione della qualità della ricerca:

DID(r) = DID x kr

La proposta nasce dalla necessità di mettere in relazione didattica e ricerca, che non possono essere separate, quantomeno per i corsi di laurea magistrale. Il valore massimo che il fattore correttivo può assumere è 1,2 corrispondente a una valutazione positiva di eccellenza della ricerca che permette all’ateneo di incrementare la quantità massima di didattica erogabile.

È possibile prevedere un’applicazione del fattore correttivo anche alla didattica post lauream, attraverso la formula:

DIDp(r)= DIDp x kr

che esprimerebbe la quantità massima di didattica assistita erogabile nei dottorati o nei corsi post laurea corretta in funzione della qualità della ricerca. Anche in questo caso il fattore correttivo kr potrebbe assumere valori superiori a 1, dove la qualità della ricerca testimoniasse situazioni di eccellenza. In tal caso, all’Ateneo sarebbe consentito di aumentare il monte ore di didattica assistita erogabile nell’offerta formativa post lauream.

  • b. Requisiti di corso di studio

I docenti inattivi (nel cui sito docente non siano presenti pubblicazioni negli ultimi 5 anni) non potranno essere contati come docenti di riferimento per i corsi di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico.

A.2.5. – Requisiti e indicatori di sostenibilità economico-finanziaria

L’ANVUR ritiene che in fase iniziale non sia opportuno utilizzare ulteriori requisiti e indicatori di sostenibilità economico-finanziaria diversi da quelli già identificati nei D.Lgs 27 ottobre 2011, n. 199 e 29 marzo 2012, n.49.

A.2.6. – Requisiti e indicatori per l’Assicurazione della Qualità (QA)

A.2.6.1. – Presenza documentata di un sistema di Assicurazione della Qualità per la sede (indicatore di sede) e per il corso di studio (indicatore di Corso di studio)

In ogni ateneo e per ogni corso di studio deve essere dimostrata la presenza del sistema di Assicurazione di Qualità.

A.2.6.2. – Presenza di un Presidio di Qualità di Ateneo

In ogni sede universitaria e ai fini della AQ dei corsi di studio dovrà essere presente un Presidio della Qualità - o di una struttura con le stesse finalità - la cui complessità organizzativa sarà valutata sulla base della complessità dell’ateneo.

A.3. Criteri e indicatori per l’accreditamento periodico

Come precedentemente ricordato, l’art. 5 del DL 19/2012 stabilisce che l’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio è basato sulla verifica della persistenza in ogni fase dell’attività dei requisiti dell’accreditamento iniziale, su ulteriori indicatori specifici definiti ex-ante e sugli esiti della valutazione periodica degli atenei. In questa sezione vengono presentati gli indicatori specifici dell’accreditamento periodico mentre quelli dell’accreditamento iniziale e e della valutazione periodico sono proposti in altre sezioni.

A.3.1. Gli esiti degli apprendimenti effettivi

Tra i criteri e gli indicatori sviluppati per tener presente le esigenze di miglioramento della qualità dell’offerta formativa attraverso la valutazione dei suoi risultati, l’ANVUR ritiene sia opportuno inserire quelli atti a verificare ex post gli apprendimenti degli studenti, in forma specialistica per ogni corso di studio e in forma generalista per ogni sede (e, in una certa misura, anche per ogni corso). In ogni caso e a ogni livello, l’apprendimento effettivo, tanto nella componente specifica che in quella di carattere generalista, va confrontato con quello atteso.

Fermo restando che il monitoraggio delle competenze specifiche non può che essere diverso per ogni corso di studio, il dibattito è invece aperto fra coloro che considerano il test generalista come necessariamente diverso a seconda delle macro aree di appartenenza e coloro che lo ritengono, per le sue stesse caratteristiche trasversali, uguale in ogni campo disciplinare.

Nonostante siano ormai diverse le esperienze internazionali di valutazione degli esiti dell’apprendimento, non sono tuttavia disponibili ad oggi per tutte le aree, approcci consolidati in grado di misurare gli esiti effettivi dell’apprendimento sia specialistico (Descrittori di Dublino 1-2) che trasversale o generalista (Descrittori di Dublino 3-5) ed immediatamente applicabili al sistema universitario italiano.

Mentre lo sviluppo di test atti a misurare gli esiti effettivi degli apprendimenti specialistici non potrà che essere sviluppato all’interno del sistema di autovalutazione dei corsi di studio con azioni di raccordo l’ANVUR e con le “best practice” nazionali e internazionali, gli esiti degli apprendimenti di tipo trasversale saranno verificati grazie ad appropriati test di “generic skill” dall’ANVUR.

Date l’ambizione e la complessità del compito, un gruppo di esperti della valutazione dovrebbe presidiare e accompagnare la sua implementazione almeno durante tutta la fase sperimentale, che si protrarrà almeno fino alla fine del 2013. Un primo comitato di esperti italiani, già al lavoro per definire le questioni strategiche preliminari (test generalista diverso o uguale per aree o macroaree CUN, caratteristiche dei bandi di gara internazionali per l’individuazione del migliore prodotto, traduzione italiana, modalità di somministrazione e di valutazione dei risultati), sarà più avanti opportunamente integrato con un gruppo di lavoro più largo che procederà a:

  • identificare il produttore di test di “generic skill” e curarne la traduzione;
  • curare la fase sperimentale di applicazione del test tra le sedi universitarie autopromosse;
  • effettuare il training dei coordinatori locali e dei valutatori dei test (scorer);
  • divulgare presso le sedi universitarie coinvolte, e più specificamente nei confronti di chi ha responsabilità progettuali e gestionali dei corsi di studio, il significato e le implicazioni della verifica degli esiti dell’apprendimento;
  • valutare l’utilizzo di eventuali indicatori di contesto e/o di opportuni fattori correttivi nella valutazione degli esiti di apprendimento;
  • correggere e validare il test dopo la sperimentazione.

I criteri e le precise modalità di realizzazione del test saranno più puntualmente esposte in un documento che verrà pubblicato sul sito dell’ANVUR entro il mese di giugno 2012.

Quando il test di generic skill passerà i requisiti di robustezza necessari, esso entrerà in via permanente nel sistema dell’accreditamento periodico e della valutazione periodica (vedi tabella IV) italiana, secondo le modalità che verranno opportunamente individuate. La previsione è che il test potrà utilizzato a partire dal gennaio 2014.

A.3.2. Requisiti e indicatori per gli esiti degli apprendimenti

Le precise percentuali di studenti a cui deve essere somministrato il test rilevanti ai fini dell’accreditamento periodico indicate di seguito saranno in ogni caso riviste alla fine della fase di sperimentazione; in questa verrebbe anche deciso quando e come estendere alle lauree magistrali gli indicatori ed il peso dei risultati degli esiti effettivi degli apprendimenti di tipo generalista sulla valutazione periodica degli atenei.

  • I. Somministrazione del test generalista annualmente ad almeno il 50% degli studenti laureandi del I ciclo per sede universitaria e per corso di studio
  • II. Somministrazione del test generalista annualmente ad almeno il 50% degli studenti laureandi delle lauree magistrali e degli studenti a metà percorso delle laurea magistrali a ciclo unico

A.4. La permanenza dei requisiti di accreditamento iniziale e periodico

Ai sensi dell’art. 9, comma 1 del D.Lgs 19/2012, l’ANVUR si doterà di strumenti di monitoraggio volti a verificare il rispetto nel tempo degli indicatori stabiliti per l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi universitari. A tal fine e ai sensi dell’art. 9, comma 2 del D.Lgs 19/2012, l’ANVUR si avvarrà inoltre dell’attività dei nuclei di valutazione.

B. Criteri ed indicatori per la valutazione periodica della qualità dell’efficienza e dei risultati conseguiti dagli Atenei

B.1. Basi normative

Il capo III del D.Lgs 19/2012 contiene le norme che regolano il sistema di valutazione annuale degli atenei.

Le procedure per la valutazione periodica (VP) degli atenei sono rivolte a misurare l’efficienza, la sostenibilità economico-finanziaria delle attività e i risultati conseguiti dalle singole università nell’ambito della didattica e della ricerca e per l’assicurazione di qualità degli atenei. La VP è rivolta anche a misurare l’efficienza ed i risultati conseguiti nell’ambito della didattica e della ricerca dalle articolazioni interne (corsi di studio e dipartimenti) delle università.

La procedure ed i metodi della VP tengono in considerazione i seguenti principi:

  • a. uniformità, per il raggiungimento di un livello di qualità uniforme su tutto il territorio nazionale
  • b. capacità di riflettere tendenze di aggregazione dei corsi e delle strutture universitarie
  • c. diffusione dei risultati della ricerca nel contesto sociale e produttivo
  • d. coerenza tra la programmazione triennale degli atenei e le linee generali di indirizzo emanate dal MIUR

Criteri ed indicatori, elaborati dall’ANVUR in coerenza con le ESG, saranno soggetti a revisione periodica con cadenza almeno triennale. L’attività di monitoraggio sull’applicazione dei criteri e degli indicatori verrà operata dall’ANVUR con il supporto dei nuclei di valutazione interna degli atenei.

B.2. L’AQ come risultato

La normativa vigente e le ESG identificano l’introduzione e lo sviluppo di un sistema di AQ negli atenei come la base in grado di permettere un continuo miglioramento delle attività. La verifica del sistema di AQ negli atenei avverrà attraverso l’Accreditamento Periodico Istituzionale e il risultato ottenuto dalle singole istituzioni nello sviluppo dell’AQ sarà uno dei principali indicatori da utilizzare per la Valutazione Periodica dei risultati degli atenei. Nel corso del ciclo di accreditamento periodico istituzionale che partirà il 1 ottobre 2013 con l’avvio delle visite in loco di Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV), gli atenei si troveranno in condizioni di:

  • Accreditamento periodico istituzionale completo
  • Accreditamento periodico istituzionale condizionato
  • Accreditamento iniziale (in attesa delle visite in loco)

Il modello che si intende applicare ai fini della Valutazione Periodica prevede l’allocazione degli atenei in tre fasce:

  • Fascia A (atenei con accreditamento istituzionale completo)
  • Fascia B (atenei con accreditamento iniziale in attesa della visita in loco)
  • Fascia C (atenei con accreditamento periodico istituzionale condizionato)

La fascia in cui è collocato l’Ateneo condiziona i risultati della successiva applicazione degli altri indicatori di risultato (Allegato III e IV) prevedendo, in prima applicazione, il seguente sistema:

  • Fascia A: il risultato degli indicatori viene moltiplicato ad un fattore pari a 1,1.
  • Fascia B: il risultato degli indicatori viene moltiplicato ad un fattore pari a 1
  • Fascia C: il risultato degli indicatori viene moltiplicato ad un fattore pari a 0,9.

Il fattore di moltiplicazione dei risultati potrà essere progressivamente differenziato negli anni successivi al primo.

B.3. - Criteri ed indicatori per la valutazione dei risultati della ricerca

B.3.1. - I criteri per la valutazione dei risultati della ricerca degli Atenei e delle loro articolazioni interne

Come prerequisito per la valutazione dei risultati di ricerca, ogni ateneo è responsabile dell’inserimento di tutte le pubblicazioni scientifiche nell’anagrafe nominativa dei professori ordinari e associati e dei ricercatori di cui all’articolo 3-bis del decreto legge 10 novembre 2008 n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n.1.

Tutti i criteri di seguito elencati si riferiscono agli ultimi cinque anni precedenti alla data della valutazione e vanno applicati a docenti e ricercatori afferenti alla struttura.

  1. Qualità e impatto della produzione scientifica valutati, anche utilizzando parametri e indicatori riconosciuti dalla comunità scientifica di riferimento, nell’ambito del panorama internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;
  2. Responsabilità scientifica di progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
  3. Direzione di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;
  4. Partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;
  5. Partecipazione a comitati di programma di congressi internazionali di riconosciuto prestigio;
  6. Attribuzione di incarichi di insegnamento o fellowship ufficiale presso atenei e istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione;
  7. Direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale;
  8. Partecipazione ad accademie aventi prestigio nel settore;
  9. Conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica;
  10. Ove appropriato, risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di spin off, sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti, nonché altre attività di terza missione quali scavi archeologici, poli museali e altro;
  11. I risultati ottenuti nella VQR di riferimento.

B.3.2. – Indicatori e parametri

Gli indicatori e i parametri proposti sono riassunti nella tabella III.

B.4. Criteri ed indicatori per la valutazione dei risultati della didattica

B.4.1. – Indicatori e parametri

Gli indicatori e i parametri proposti sono riassunti nella tabella IV.


Allegato I

Informazioni che ogni Ateneo deve rendere chiaramente accessibili all’esterno.

a. Informazioni sull’Ateneo e sulle strutture didattiche

  • la sede/le sedi dell’Ateneo;
  • l’organizzazione generale (organigramma dell’Ateneo che presenti in forma schematica strutture didattiche e scientifiche, organi di governo, commissioni didattiche paritetiche, spiegandone sinteticamente e chiaramente composizione, articolazione e funzione);
  • il Regolamento didattico di Ateneo e gli altri Regolamenti di Ateneo di interesse per gli studenti (regolamento studenti full time e part-time, regolamento tasse e contributi, ecc.);
  • il calendario accademico;
  • i servizi generali per gli studenti (segreterie, procedure di immatricolazione, orientamento, tutorato, mobilità, diritto allo studio, tirocinio-stage, job-placement, ecc.);
  • i servizi per gli studenti con esigenze speciali;
  • i servizi di sostegno economico agli studenti (ivi incluse le attività di collaborazione a tempo parziale svolte dagli studenti);
  • i programmi di mobilità internazionale e i servizi per gli studenti che partecipano a programmi di mobilità internazionale;
  • i corsi di lingua, di informatica, o altri (non specifici dei singoli corsi di studio);
  • ulteriori servizi offerti agli studenti (attrezzature sportive, attività culturali e sociali, servizi medici, ecc.);

b. Informazioni sul corso di studio

  • la denominazione del corso di studio e la classe di appartenenza;
  • la denominazione e le specificità di eventuali curricula, le informazioni sui piani di studio (statutari/alternativi/individuale);
  • una sintesi degli obiettivi formativi specifici del corso, dei risultati di apprendimento attesi e degli sbocchi professionali, chiarendo la natura e il significato di ciascuna voce;
  • i docenti di riferimento;
  • i tutor suddivisi per tipologia;
  • le procedure di ammissione e programmazione/previsione della domanda o utenza sostenibile;
  • le tasse e i contributi universitari;
  • l’organizzazione (organi del corso di studio e loro composizione, inclusi i nominativi dei rappresentanti degli studenti);
  • gli eventuali servizi specifici offerti agli studenti (a livello di corso di studio);
  • la mappa delle strutture disponibili per le attività formative: aule, laboratori didattici, presidenza, servizi, ecc;
  • gli indicatori di performance (ad es., almeno: tasso di abbandono fra 1° e 2° anno, numero medio annuo CFU acquisiti per studente, percentuale di laureati nei tempi previsti, percentuale di laureati che trovano posto di lavoro come tali a 1, 3 e 5 anni dalla laurea…);
  • gli indicatori di qualità percepita (sintesi dei risultati dei questionari somministrati agli studenti frequentanti, sintesi dei risultati dei questionari sulla soddisfazione dei laureandi);

c. Informazioni sugli insegnamenti e le altre attività formative

  • denominazione/SSD di riferimento/CFU (eventuale articolazione in moduli) e obiettivi formativi specifici di ciascuno degli insegnamenti previsti dal corso di studio, ordinati per anno di corso;
  • docente/docenti aventi la responsabilità didattica di ciascuna attività formativa/modulo;
  • la lingua utilizzata per l’attività formativa (se diversa dall’italiano);
  • il programma, eventualmente suddiviso tra i vari moduli, e il materiale didattico consigliato;
  • calendario delle lezioni, orari e sede di svolgimento delle lezioni (aula, indirizzo, ecc.) ed indicazioni su eventuali attività di supporto alla didattica (specificandone il tipo e gli orari);
  • il calendario delle prove di esame e i metodi di valutazione utilizzati (prova scritta, orale, ecc.);
  • gli orari di ricevimento dei docenti.

Allegato II – Modalità di calcolo della quantità massima di didattica assistita erogabile a livello di SSD nella formazione del I e II ciclo e post-lauream

a. Formazione I e II ciclo.

Applicando la formula:

DID(SSD)= YxNdoc(SSD)

si ottiene un dato relativo al numero massimo di ore di didattica assistita erogabili per ciascun SSD in funzione dei docenti disponibili in quel SSD. Il dato complessivo, relativo alla quantità massima di didattica assistita erogabile complessivamente dall’Ateneo, si ottiene con la formula:

 n
DID= ∑ DID(SSD)k x (1+x) = [DID(SSD)1+DID(SSD)2+DID(SSD)3+....+DID(SSD)n] x (1+x)
k=1

in cui la somma del numero massimo di ore erogabili di tutti i SSD presenti in Ateneo è incrementata di una percentuale x, attualmente fissata al 30% dal DM 17/10, che esprime la quota convenzionale di didattica assistita erogabile per contratto, affidamento o supplenza da affidare a docenti di ruolo e non di ruolo nell’Ateneo, espressa in ore. La gestione di tale quota resta a discrezione dell’Ateneo, che è responsabile della sua ripartizione fra i SSD la cui copertura presenta delle criticità.

b. Formazione post-lauream

A tale scopo si può adottare la formula:

DIDp = Ndoc x Yp

dove la quantità massima di didattica assistita post lauream erogabile a livello di Ateneo (DIDp) è data dal numero di docenti di ruolo presenti in Ateneo (Ndoc) moltiplicato per un numero convenzionale di ore di didattica assistita post lauream erogabile pro capite (Yp, compreso nell’intervallo 10-20 ore). In funzione del totale ottenuto si può fissare un vincolo relativo al numero di corsi post lauream che all’Ateneo è consentito erogare.

Allegato III – Indicatori e parametri per la valutazione periodica della ricerca e delle attività di terza missione

  1. Percentuale docenti che non hanno pubblicato negli ultimi 5 anni (inattivi)
  2. Produzione scientifica media degli ultimi 10 anni
  3. Numero di premi nazionali e internazionali
  4. Fellow (o equivalenti) di società scientifiche
  5. Rapporto numero di progetti in bandi competitivi/docenti degli ultimi 10 anni
  6. Percentuale di prodotti con coautori internazionali negli ultimi 5 anni
  7. Numero tesi di dottorato/docenti
  8. Rapporto brevetti/docenti negli ultimi 10 anni
  9. Rapporto fatturato conto terzi/docenti negli ultimi 10 anni
  10. Numero di spin off degli ultimi 10 anni
  11. Numero di mesi/uomo di docenti/ricercatori stranieri trascorsi in ateneo
  12. Risultati della VQR

Allegato IV – Indicatori e parametri per la valutazione periodica delle attività formative

- Numero medio annuo CFU/studente - Percentuale di iscritti al II anno con X CFU - Numero di CFU studenti iscritti al II anno/numero di studenti iscritti al II anno - Tasso di laurea (percentuale di laureati all’interno della durata normale del corso di studio di I e II livello) - Tasso di abbandono tra il I e il II anno dei corsi di laurea - Quota di studenti lavoratori - Quota studenti fuori corso - Quota studenti inattivi - Tempo medio per il conseguimento del titolo - Rapporto docenti/studenti per aree formative omogenee (Tabella 2, allegato C, DM 17/10) - Percentuale di corsi di studio con test in ingresso - Rapporto tra numero di CFU acquisiti estero/studenti iscritti - Rapporto studenti in mobilità internazionale per più di tre mesi/studenti iscritti - Rapporto studenti con più di 15 CFU acquisiti all’estero/studenti iscritti - Docenti in mobilità internazionale (in entrata e in uscita) - Corsi di dottorato internazionali - Studenti iscritti con titolo per l’accesso non italiano/studenti iscritti - Fondi di ateneo (non Erasmus) per la mobilità internazionale - Corsi e insegnamenti in lingua straniera - Rapporto tra studenti provenienti da altro Ateneo/studenti laureati presso l’Ateneo iscritti ai corsi di laurea magistrali (in alternativa a punto 17)

  1. Indice di attrazione studenti esterni
  2. Domande degli studenti (scheda 1 – domande da 5 a 10 vedi allegati documento A)
  3. Esiti degli apprendimenti di tipo generalista
1)
In realtà, il requisito potrebbe risultare già assicurato in virtù dell’applicazione degli altri due Indicatori previsti. L’eventuale eliminazione dell’Indicatore di analisi qualitativa sarà valutata in base alle risultanze di una simulazione effettuata con l’Indicatore di analisi quantitativa e/o di una simulazione effettuata attraverso l’applicazione congiunta di Indicatore di analisi quantitativa e Indicatore di quantità massima di didattica assistita erogabile a livello di SSD.
2)
Una approfondita riflessione a parte sarebbe da dedicare ai corsi di studio interclasse, considerando le specificità che li caratterizzano.
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