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DM relativo alle linee generali di indirizzo per il triennio 2010-2012

Allegato A) Obiettivi

(art. 1-ter, comma 1, del decreto legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43)

Linee generali d’indirizzo

§ 1) Le seguenti linee generali d’indirizzo per il periodo 2010-2012 individuano gli obiettivi da raggiungere e le possibili linee d’azione per il loro perseguimento, con le connesse indicazioni operative, con riferimento, in particolare, alle aree di attività di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell’art. 1-ter, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43. Nel sub allegato A) viene riportato un diagramma nel quale sono sintetizzate le fasi e i vari attori del processo di programmazione.

§ 2) Tenuto conto della restrizione delle risorse finanziarie disponibili per il sistema universitario nel corrente triennio 2010-2012, si sottolinea ancor più la necessità che le Università adottino, in coerenza con le predette linee d’indirizzo, un piano strategico, valutando attentamente al proprio interno le priorità degli interventi da attuare

§ 3) I risultati della attuazione dei programmi delle Università sono valutati ai fini della allocazione delle risorse relative agli anni 2011 e 2012 di cui all’art. 3, comma 4, del presente decreto, sulla base di parametri e criteri (Indicatori) da definire con apposito decreto.

§ 4) A tal fine, il Ministero, come per il precedente triennio, rende disponibili quadri informativi affidabili e costantemente aggiornati che consentano di monitorare l’andamento dei risultati conseguiti. Tali informazioni, da assumere a supporto delle azioni del Ministero e di ogni singolo Ateneo, sono rese pubblicamente consultabili.

§ 5) Sono pertanto ulteriormente potenziati gli strumenti di monitoraggio dell’andamento delle attività e dei risultati del sistema, provvedendo alla completa attivazione di tutte le Banche dati del Ministero, nonché alla integrazione e alla interoperatività delle stesse:

  • la Banca dati dell’offerta formativa;
  • l’Anagrafe nazionale degli studenti, da integrare, previa modifica del decreto ministeriale 30 aprile 2004, n. 9, con gli studenti iscritti ai corsi di dottorato;
  • l’Anagrafe dei laureati (v. anche § 16);
  • l’Anagrafe nominativa dei professori ordinari e associati e dei ricercatori, contenente per ciascun soggetto l’elenco delle pubblicazioni scientifiche prodotte;
  • gli Archivi del personale e delle spese correlate, nonché delle procedure concorsuali.

a) i corsi di studio da istituire e attivare nel rispetto dei requisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali ed umane, nonché quelli da sopprimere

§ 6) Le Università sono invitate a orientare i loro programmi, con interventi di razionalizzazione e qualificazione dell’offerta formativa - anche al fine di migliorare la qualità, l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche in coerenza con quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, nel rispetto delle indicazioni operative riportate nell’Allegato B.

§ 7) Per razionalizzazione si intende l’insieme degli interventi mirati a ottimizzare e bilanciare il rapporto tra il numero dei corsi e il numero degli studenti - in relazione alle risorse disponibili e al bacino d’utenza – in modo da:

  • rendere coerenti le dimensioni, in termini di studenti immatricolati, dei corsi di studio con le numerosità di riferimento delle rispettive classi, al fine di minimizzare il numero di corsi (non specifici) con basso numero di iscritti ed evitando altresì i casi di sovraffollamento. Le Università procedono, in ogni caso, alla disattivazione dei corsi con numerosità di studenti inferiori alle numerosità minime delle rispettive classi, nei termini indicati nel decreto ministeriale relativo ai requisiti necessari alla attivazione dei corsi di studio in coerenza con quanto indicato nella ministeriale n. 160 del 4 settembre 2009;
  • ridurre la disseminazione territoriale di sedi didattiche non coerenti col bacino d’utenza e in assenza di stabilità delle strutture necessarie per le attività didattiche secondo quanto indicato al § 29.

§ 8) Per qualificazione, si intende l’insieme degli interventi mirati a promuovere la qualità dell’offerta formativa e la sua coerenza con le potenzialità di ricerca, la tradizione scientifica dell’Ateneo e il relativo inserimento nella comunità scientifica internazionale, in modo da:

  • rafforzare i corsi di studio caratterizzati da più ampi margini di risorse di docenti di ruolo rispetto a quelle essenziali indicate quali “requisiti necessari” e in coerenza con i settori scientifico disciplinari di base e caratterizzanti dei corsi stessi;
  • incrementare il grado di attrattività dei corsi di laurea magistrale nei confronti dei migliori laureati in altri Atenei.

§ 9) Anche in relazione al perseguimento dei predetti obiettivi, si richiama l’attenzione degli Atenei (v. art. 1, comma 2, della legge 4 novembre 2005, n. 230) sulla necessità che i contenuti delle attività formative da erogare siano definiti dalle competenti strutture didattiche in modo:

  • coordinato, al fine di evitare ridondanze o carenze nello svolgimento dei programmi dei corsi di studio;
  • coerente con gli obiettivi formativi dichiarati nel RAD;
  • congruo, ove opportuno, con profili culturali e professionali richiesti dal mondo del lavoro e delle professioni.

b) il programma di sviluppo della ricerca scientifica

§ 10) Obiettivo fondamentale per le Università, quali sedi primarie della ricerca scientifica, è il perseguimento dell’avanzamento della conoscenza, la quale non può prescindere dal potenziamento dei risultati della ricerca libera e di base. Alle Università è inoltre richiesto di concorrere - in coerenza con le “Linee Guida del Governo per il settore della ricerca scientifica e tecnologica” e le priorità indicate nel Programma Nazionale per la Ricerca 2010-2012 - insieme al sistema delle imprese, all’incremento della competitività del Paese.

§ 11) A tal fine le Università sono invitate a porre particolare attenzione a promuovere e sostenere:

  • i rapporti tra Università ed impresa, anche attraverso il potenziamento degli Industrial liaison office (ILO) a livello regionale/provinciale, e, comunque, con il coinvolgimento, anche finanziario, di strutture territoriali/camere di commercio, al fine di assicurare una maggiore stabilità dell’iniziativa nel tempo e a servizio del territorio;
  • l’incremento delle risorse disponibili per la ricerca scientifica;
  • l’incremento della produttività scientifica dei professori e dei ricercatori. A tale riguardo va ricordato che è in corso di costituzione la Anagrafe nominativa dei professori ordinari e associati e dei ricercatori, contenente per ciascun soggetto l’elenco delle pubblicazioni scientifiche prodotte di cui all’art. 3-bis del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.

§ 12) Si ritiene in ogni caso assolutamente prioritario per lo sviluppo della ricerca scientifica in questa fase il potenziamento della formazione per la ricerca e in particolare del dottorato di ricerca. Al riguardo, è necessario che gli Atenei adottino interventi che favoriscano:

  • la riduzione dei corsi di dottorato, e delle eventuali articolazioni in curricula, con basso numero di iscritti e l’incremento del numero di borse di studio attribuite a ciascun corso;
  • l’incremento di corsi di dottorato di ricerca in ambiti scientifici di interesse del sistema produttivo, mantenendo il collegamento con le imprese anche attraverso l’istituzione di specifiche borse di studio.

§ 13) Si tiene conto dei risultati dell’attuazione degli interventi di cui al precedente paragrafo anche ai fini della attribuzione delle risorse per il conferimento delle borse di dottorato, nella misura e con le modalità definite nel decreto relativo ai criteri per la ripartizione di tale fondo.

§ 14) In relazione a quanto sopra, si sta inoltre procedendo alla definizione di criteri per la costituzione all’interno degli Atenei di scuole di dottorato (con esclusione, comunque, di un organico specifico della Scuola), attraverso la modifica del decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 (regolamento in materia di dottorato di ricerca), Le Università possono inoltre costituire, nel proprio ambito, scuole superiori (sempre con esclusione di un organico specifico della scuola), sulla base di criteri definiti con DM, sentita l’ANVUR.

c) le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti

§ 15) Le Università sono tenute ad adottare azioni specifiche per assicurare un più stretto rapporto con la scuola secondaria superiore. Gli Atenei sono in particolare invitati a sostenere la progettazione e la partecipazione agli Istituti tecnici superiori (ITS) secondo le linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, favorendo, tra l’altro, il successivo riconoscimento dei crediti acquisiti presso tali Istituzioni, per l’eventuale successiva integrazione e approfondimento della preparazione degli studenti nei corsi universitari, ai quali gli stessi possono successivamente immatricolarsi. A tale riguardo, le Università sono anche invitate, al fine di migliorare l’efficienza e l’efficacia dei propri processi formativi, a considerare la disattivazione di quei corsi di laurea con obiettivi formativi esclusivamente professionalizzanti che possono essere più appropriatamente conseguiti presso gli ITS.

Anche per tali finalità, vanno potenziati i servizi di orientamento agli studenti e attuate iniziative specifiche per sostenere e favorire:

  • la formazione integrativa degli studenti, in particolare mediante l’istituzione di corsi di recupero dei “debiti” iniziali;
  • l’incremento, la formazione e la selezione dei tutor;
  • i rapporti con il mondo del lavoro, in particolare attraverso le esperienze di stage sia durante il percorso di studi che dopo la laurea e la formazione permanente e/o riqualificazione di iscritti anche se già in possesso di titolo di studio universitario;
  • la progressiva “dematerializzazione delle procedure” relative ai servizi per gli studenti, mediante la digitalizzazione della documentazione relativa.

L’opportuna integrazione degli interventi sopraindicati è finalizzata, fra l’altro, al conseguimento dei seguenti obiettivi:

  • la riduzione dei tassi d’abbandono e del numero degli studenti che non concludono il percorso formativo nei termini, senza compromettere la serietà nella valutazione del profitto degli studenti;
  • l’inserimento nel mondo del lavoro dei laureati in minore tempo e in coerenza con le competenze acquisite.

§ 16) Nell’ottica del potenziamento degli strumenti di monitoraggio dell’andamento delle attività e dei risultati del sistema (v. § 5), anche al fine di consentire la valutazione dei risultati conseguiti dagli Atenei in relazione ai tempi di inserimento lavorativo dei propri laureati, il Ministero provvede inoltre alla completa attivazione dell’Anagrafe dei laureati, utilizzando le attività e le modalità di indagine svolte dal Consorzio interuniversitario Alma Laurea, secondo quanto previsto dall’art. 1-bis, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito dalla legge 11 luglio 2003, n. 170 e in coerenza con il Decreto ministeriale 30 aprile 2004.

d) i programmi di internazionalizzazione

§ 17) L’internazionalizzazione dell’Università italiana è da ritenersi obiettivo strategico da perseguire in coerenza con gli impegni assunti nella dichiarazione di Bologna e con gli indirizzi della Commissione europea.
Per questo motivo, i programmi degli Atenei dovrebbero mirare a:

  • rendere più attrattiva la loro offerta formativa per gli studenti stranieri, in particolare nei corsi di laurea magistrale e di dottorato;
  • sostenere la mobilità degli studenti italiani verso Atenei di altri Paesi anche nell’ambito del Programma Erasmus e Erasmus Mundus.

§ 18) Per quanto concerne la internazionalizzazione della ricerca, si ritiene che sia importante per le Università sostenere i programmi di collaborazione internazionale, anche favorendo gli scambi di ricercatori. Si ritiene in ogni caso indispensabile aumentare la competitività della ricerca condotta nel Paese, anche incrementando la acquisizione di risorse mediante contratti/convenzioni ottenuti in sede internazionale.

e) il fabbisogno di personale docente e non docente sia a tempo determinato che indeterminato, ivi compreso il ricorso alla mobilità.

§ 19) La programmazione del fabbisogno del personale di cui art. 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 deve intendersi ricompresa nell’ambito della programmazione triennale delle Università di cui all’art. 1-ter della legge n. 43/2005. Per la valutazione ex ante e il relativo monitoraggio della compatibilità finanziaria della programmazione del fabbisogno del personale universitario, il Ministero ha (già dal 2005) messo a punto una apposita procedura informatizzata (PROPER).

§ 20) La definizione dei programmi di fabbisogno di personale va strettamente correlata con i risultati da perseguire con il programma triennale e, a questo proposito, si ritiene opportuno indicare i seguenti obiettivi di sistema coerenti con quanto previsto dall’art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1:

  • la compatibilità finanziaria dei piani triennali del fabbisogno del personale universitario anche in rapporto con le entrate complessive dell’Ateneo;
  • il dimensionamento ottimale del rapporto studenti docenti, al fine di garantire la razionalizzazione delle facoltà (o competenti strutture didattiche);
  • la determinazione nella composizione per qualifica della docenza di una struttura a “piramide”, al fine di garantire nel tempo sia adeguate possibilità di accesso e di progressione nella carriera universitaria, sia la sostenibilità finanziaria del reclutamento.

Sub-allegato A)

Sub-allegato A - fasi e attori del processo

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