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Autovalutazione, valutazione e accreditamento del sistema universitario italiano

Finalità del documento

Questo documento riassume il contesto normativo all’interno del quale l’ANVUR è chiamata a fornire il proprio contributo per lo sviluppo del sistema di valutazione delle università, e presenta le procedure che l’Agenzia intende elaborare per dar corso alle attività di valutazione delle sedi e dei Corsi di Studio ai sensi del D.Lgs 27 gennaio 2012, n.19.

La proposta del modello di valutazione è una prima formulazione provvisoria, che sottoponiamo all’esame e alla discussione della comunità accademica, per arrivare a un modello finale il più possibile condiviso.

Il testo presenta anche le linee dell’attività formativa che l’ANVUR intende sviluppare per uniformare le modalità di applicazione del modello di assicurazione interna della qualità nelle università italiane.

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A. Introduzione

A.1. Obiettivi

L‘obiettivo dell’ANVUR nelle attività che le competono è quello di fornire:

  • alle università un modello di Assicurazione della Qualità e la formazione del personale docente e tecnico-amministrativo per un suo adeguato sviluppo
  • alle università informazioni utili per meglio sviluppare le loro strategie nella formazione, nella ricerca e nelle attività di terza missione
  • ai corsi di studio e alle unità di ricerca elementi comparativi per un miglioramento della qualità delle loro attività
  • al MIUR le informazioni necessarie per la programmazione nazionale e per le decisioni relative all’allocazione delle risorse
  • agli studenti informazioni utili per le loro scelte
  • al mondo del lavoro informazioni sulla qualità dei programmi e dei laureati
  • alla società informazioni affidabili e trasparenti sulle attività del sistema universitario italiano

A.2. Definizione di alcuni termini rilevanti

Poiché talvolta, anche a livello internazionale, i termini utilizzati nei diversi sistemi di assicurazione e valutazione della qualità hanno significati non univoci, si ritiene necessario premettere le definizioni dei termini principali utilizzati in questo documento:
Qualità, Assicurazione della Qualità (AQ), Audit della AQ, Accreditamento.

Qualità

Il termine Qualità è un contenitore semantico che assorbe e rappresenta una molteplicità di concetti e di intenzioni che nell’uso comune indica sinteticamente un valore sempre positivo: un prodotto o un servizio “di qualità” hanno caratteristiche desiderabili e promettono soddisfazione a chi ne fruisce. Analogamente, il termine può indicare adeguatezza a uno scopo, utilità in relazione a una funzione prevista. Se si prende in considerazione il miglioramento continuo, qualità indica la capacità di “trasformare”, di incrementare, di aggiungere valore a un bene o a un servizio (qualità come “valore aggiunto”) o di raggiungere risultati al di sopra di standard-base di riferimento (qualità come “eccellenza”).

Per delimitare il concetto di Qualità e tradurlo in un insieme di criteri atti a metterla concretamente in pratica e a valutare il grado in cui è realizzata, intenderemo qui con Qualità la capacità dell’istituzione universitaria di scegliere obiettivi di valore e di raggiungerli, adottando i comportamenti necessari per misurare ed accrescere la vicinanza fra obiettivi e risultati. Il valore o l’adeguatezza degli obiettivi dell’università devono essere stabiliti tenendo conto delle priorità o aspettative della domanda di formazione e delle linee di programmazione emanate dal MIUR.

Assicurazione della Qualità

L’Assicurazione della Qualità (AQ1)) è l’insieme delle attività messe in opera per dare adeguata fiducia che gli obiettivi della Qualità verranno effettivamente raggiunti. Componente essenziale è la produzione di evidenze idonee a dimostrare il grado di corrispondenza tra i risultati ottenuti e quelli previsti.

L’Assicurazione della Qualità (AQ2)) della formazione e della ricerca è l’insieme di tutte le azioni necessarie a produrre adeguata fiducia che i processi per la formazione e per la ricerca siano nel loro insieme efficaci ai fini stabiliti. Per produrre una fiducia adeguata le azioni devono essere pianificate e sistematiche.

L’AQ di una istituzione, in questo caso un Ateneo, è un sistema attraverso il quale gli organi di governo realizzano la propria politica della qualità. Comprende azioni di progettazione, messa in opera, osservazione (monitoraggio) e controllo condotte sotto la supervisione di un responsabile.

Queste azioni hanno lo scopo di garantire che

  • ogni attore del sistema abbia piena consapevolezza dei suoi compiti e li svolga in modo competente e tempestivo
  • il servizio erogato sia efficace
  • siano tenute tracce del servizio con documentazioni appropriate, e
  • sia possibile valutarne i risultati.

Le azioni della AQ realizzano un processo di miglioramento continuo degli obiettivi e degli strumenti che permettono di raggiungerli.

Audit della AQ

Per Audit dell’AQ si intende il processo di verifica attraverso il quale si esaminano e valutano nel metodo le procedure di AQ (mentre non vengono esaminati nel merito gli obiettivi e i risultati) accertando che siano non solo adeguate ai fini previsti ma anche effettivamente e correttamente messe in opera. L’Audit viene realizzato da esperti (auditors) che non sono direttamente coinvolti nei processi da valutare e può essere svolto sia da elementi interni all’istituzione (Audit interno di Ateneo) sia da esterni (Audit esterno). I risultati devono essere documentati da un rapporto di Audit o rapporto di verifica.

Accreditamento e certificazione

Occorre preliminarmente distinguere l’Accreditamento dalla Certificazione.

La Certificazione3) è la garanzia di una “parte terza” ai clienti o utenti che l’organizzazione della quale intendono avvalersi applica sistematicamente le regole di comportamento che dichiara di seguire; soddisfa quindi le esigenze dell’organizzazione che fornisce il servizio o il prodotto.

L’Accreditamento4) è il procedimento con cui un organo esterno valuta la qualità di un Ateneo o di un Corso di Studio allo scopo di riconoscere formalmente la sussistenza o meno della capacità di raggiungere particolari livelli di qualità ovvero di soddisfare determinati requisiti o criteri. Attraverso l’Accreditamento si dà garanzia che le esigenze degli utenti siano soddisfatte e che i loro diritti fondamentali siano tutelati da un’autorità competente.

Il sistema di accreditamento viene sviluppato per raggiungere tre obiettivi fondamentali:

  • il controllo della qualità da parte di MIUR e ANVUR, per assicurare che le istituzioni di formazione superiore del paese soddisfino almeno il livello di soglia prestabilito di qualità
  • il miglioramento continuo della qualità delle attività formative e di ricerca
  • l’esercizio da parte degli Atenei di un’autonomia responsabile ed affidabile nell’utilizzo delle risorse pubbliche e nei comportamenti collettivi e individuali relativi alle attività di formazione e ricerca.

Il sistema di Accreditamento può considerare sia fattori organizzativi e strutturali (numero studenti, numero docenti, aule, biblioteche, aspetti finanziari, ecc) sia la definizione dei risultati attesi e effettivi nonché la loro corrispondenza con la domanda esterna di formazione o ricerca.

Il risultato dell’Accreditamento è un’autorizzazione ad operare, anche con limiti temporali di validità. Da questo punto di vista riveste particolare importanza l’Accreditamento Iniziale, che autorizza una sede universitaria o un Corso di Studio ad avviare le propria attività, in quanto in possesso almeno dei previsti livelli di soglia.

Il processo di Accreditamento include tre fasi:

  • la predisposizione, da parte dell’istituzione valutata, di una documentazione di Auto-Valutazione basata sulla propria AQ, con i contributi di competenza della Commissione Paritetica Docenti-Studenti e del Nucleo di Valutazione, avente come riferimento i livelli e i criteri stabiliti dall’organismo accreditante
  • una Valutazione Esterna, effettuata da esperti indipendenti, della documentazione di Auto-Valutazione con una verifica, anche tramite visita nella sede dell’istituzione valutata, condotta in base a linee guida prestabilite e conclusa con la redazione di un Rapporto di Valutazione Esterna contenente oltre al giudizio eventuali condizioni e raccomandazioni
  • l’analisi da parte dell’organismo accreditante del Rapporto di Valutazione Esterna e la decisione in merito alla concessione, al rinvio o alla revoca dell’accreditamento.
Revisione

La Revisione5) è un atto essenziale del sistema di AQ: è un processo, programmato e applicato con cadenza prestabilita dall’istituzione o da un sua parte (Dipartimento o Corso di Studio) per valutare l’idoneità, l’adeguatezza e l’efficacia della loro azione, per poter mettere in atto tutti gli opportuni interventi di correzione e miglioramento.

La Revisione può portare anche all’individuazione di esigenze di ridefinizione o di revisione del sistema di gestione.

L’attività di Revisione si conclude con la redazione di un Rapporto di Revisione.

B. Il contesto internazionale e il quadro normativo italiano

B.1. ontesto internazionale

Ai sensi dell’art.1, comma 4 e dell’art. 5, comma 3, lettera d) della legge 240/2010, e dell’art. 2 del DPR 76/2010, l’ANVUR contribuisce a definire e organizzare le attività connesse al sistema di accreditamento e di valutazione periodica e al potenziamento dell’autovalutazione, “anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello internazionale” in “coerenza con quanto concordato a livello europeo, in particolare secondo le linee guida adottate dai Ministri dell’istruzione superiore dei Paesi aderenti all’Area europea dell’istruzione superiore”. Sono presi in considerazione in particolare gli standard e le linee guida per l’assicurazione della qualità nell’area dell’educazione superiore europea (European Standards and Guidelines, ESG-ENQA, 2005) adottate nel 2006 con Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio Europei (2006/143/CE) in cui si raccomanda agli Stati membri:

  • di incoraggiare tutti gli istituti di formazione superiore operanti nel loro territorio a introdurre o sviluppare sistemi interni rigorosi di certificazione della qualità, conformemente alle norme e agli indirizzi in materia di certificazione della qualità nello Spazio europeo dell’istruzione superiore adottati a Bergen (2005) nell’ambito del processo di Bologna
  • di incoraggiare tutte le agenzie di certificazione della qualità o accreditamento ad applicare i criteri di certificazione della qualità definiti nella raccomandazione 98/561/CE e ad applicare la serie di norme generali e indirizzi comuni adottata a Bergen ai fini della valutazione.

Riportiamo di seguito alcune indicazioni del Rapporto di Bergen, fondamentali per l’introduzione e lo sviluppo in Italia di una cultura della valutazione, e della attività ad essa collegate:

  • Le linee guida e gli standard per l’assicurazione interna della qualità prevedono lo sviluppo di una cultura della valutazione in ogni istituzione accademica attraverso il perseguimento di politiche e di procedure di valutazione della qualità e dei risultati delle attività accademiche.
  • L’impegno per un miglioramento continuo di tali attività deve prevedere procedure formali di approvazione, revisione e monitoraggio, trasparenti ed adeguatamente pubblicizzate.
  • La AiQ deve comprendere la verifica dell’apprendimento degli studenti, della qualificazione e dell’impegno del corpo docente, e della presenza e della funzionalità delle strutture didattiche, dei servizi agli studenti e della ricerca.
  • Le procedure previste dalle linee guida e gli standard per la valutazione esterna devono essere indirizzati prima di tutto a valutare l’efficacia dei sistemi di AiQ delle università.
  • Criteri e obiettivi del processo ciclico di valutazione esterna, come pure le conseguenze previste, devono essere definiti e resi pubblici prima dell’inizio e ogni decisione formale presa a valle del processo di valutazione deve essere basata in modo coerente su tali criteri ed obiettivi.
  • Il rapporto finale di valutazione esterna, viene reso pubblico e deve contenere decisioni, indicazioni o raccomandazioni chiare e facilmente identificabili. Ogni procedura di revisione o di verifica di quanto suggerito nel rapporto finale deve essere chiaramente prevista prima dell’inizio del processo.
  • Le agenzie di valutazione esterna nell’area della formazione superiore devono essere formalmente riconosciute dalle competenti autorità pubbliche e devono agire seguendo le norme vigenti nei paesi dove operano. La presenza di risorse economiche adeguate e proporzionali all’attività che svolgono e l’indipendenza nelle procedure, nelle conclusioni e nelle raccomandazioni contenute nel rapporto finale sono condizioni essenziali per una organizzazione efficace ed efficiente delle attività delle agenzie.
  • Le procedure di valutazione esterna, definite ex-ante e adeguatamente pubblicizzate, devono essere conformi al seguente schema generale:
    • una procedura di autovalutazione da parte del soggetto responsabile della valutazione interna della struttura
    • una valutazione esterna da parte di un gruppo di esperti ivi incluso uno studente seguita da una visita on site dello stesso tema di esperti (audit) in base a linee guida comuni e predefinite e conclusa con la redazione di un rapporto di valutazione (esterna)
    • una discussione di tale rapporto di valutazione esterna con i responsabili interni dell’istituzione;
    • la pubblicazione della versione finale di tale rapporto che comprenda condizioni e raccomandazioni
    • una procedura di follow up per la verifica delle azioni intraprese dall’istituzione a seguito dei suggerimenti contenuti nel rapporto.
  • Le agenzie di valutazione esterna devono produrre periodicamente un rapporto che descriva ed analizzi i dati e le informazioni provenienti dalla propria attività valutativa e che abbia funzione di Auto-Valutazione della propria attività.

B.2 Quadro normativo italiano

B.2.1. Ruolo dell’ANVUR nella valutazione delle università

L’attivazione dei sistemi di accreditamento e di valutazione periodica delle università e il ruolo dell’ANVUR nelle attività ad essi connesse vengono enunciati tra i principi ispiratori della riforma del sistema universitario nella legge 30 dicembre 2010 n. 240, art. 1, comma 3: “Il Ministero, nel rispetto della libertà di insegnamento e dell'autonomia delle università, indica obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti e, tramite l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) per quanto di sua competenza, ne verifica e valuta i risultati secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello internazionale, garantendo una distribuzione delle risorse pubbliche coerente con gli obiettivi, gli indirizzi e le attività svolte da ciascun ateneo, nel rispetto del principio della coesione nazionale, nonché con la valutazione dei risultati conseguiti”.

In particolare, l’introduzione di un sistema di accreditamento trova i suoi riferimenti normativi all’art. 5, comma 3, della legge n.240/2010, che nell’esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a), prevede l’introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio universitari (articolo 3 del regolamento di cui al decreto del MIUR 22 ottobre 2004, n. 270), fondato sull'utilizzazione di specifici indicatori definiti ex ante dall'ANVUR per la verifica del possesso da parte degli atenei di idonei requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e delle attività di ricerca, nonché di sostenibilità economico-finanziaria.

Il sistema della valutazione periodica è previsto all’art. 5, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 che, nell’esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a), introduce un sistema di valutazione periodica basato su criteri e indicatori stabiliti ex ante dall'ANVUR, dell'efficienza e dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca dalle singole università e dalle loro articolazioni interne.

Infine, la legge n, 240, art. 5, comma 3, lettera e) prevede l’identificazione di meccanismi volti a garantire incentivi correlati al conseguimento dei risultati della valutazione periodica, nell'ambito delle risorse disponibili del fondo di finanziamento ordinario delle università allo scopo annualmente predeterminate.

L’art. 2, comma 2, l’art. 3, comma 1, lettera f) e l’art. 4 comma 1, del DPR 1 febbraio 2010 n. 76. definiscono il ruolo dell’ANVUR nei sistemi di accreditamento e di valutazione periodica e nell’elaborazione dei parametri di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali. Ai sensi dell’art. 4, comma 2, l’Agenzia è tenuta a rendere pubblici i risultati delle proprie valutazioni e a riesaminare, per una sola volta e sulla base di motivata richiesta dell’istituzione interessata, i rapporti di valutazione.

B.2.2. Decreto attuativo del sistema di autovalutazione, valutazione periodica e accreditamento (D.Lgs 27 gennaio 2012, n.19)

Il D.L. n. 19/2012 disciplina l’introduzione:

  • a. di un sistema di accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari;
  • b. di un sistema di valutazione e di assicurazione della qualità, dell’efficienza e dell’efficacia della didattica e della ricerca;
  • c. di un potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell’efficacia delle attività didattiche e di ricerca delle università;
  • d. di meccanismi volti a garantire incentivi, in misura proporzionale, alle università che abbiano conseguito risultati di eccellenza o significativi miglioramenti nell’ambito della didattica e della ricerca.

Ad eccezione dei meccanismi di cui al punto d) che riguardano solo le università statali, le disposizioni previste dal decreto si applicano:

  • a. alle istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, ivi compresi gli istituti universitari ad ordinamento speciale e le università telematiche, escluse le istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM);
  • b. ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e ai master universitari di I e II livello (articolo 3 del DM 2 ottobre 2004, n. 270).

B.2.3 Potenziamento dell’autovalutazione, nuclei di valutazione e commissioni paritetiche docenti-studenti

B.2.3.1 Nuclei di valutazione

Le norme contenute nel capo IV (potenziamento dell’autovalutazione) del D.Lgs 19/2012 prevedono per i nuclei di valutazione compiti di:

  • a. controllo annuale sull’applicazione dei criteri e degli indicatori per la valutazione periodica;
  • b. supporto all’ANVUR per il monitoraggio sull’applicazione dei criteri e degli indicatori per la valutazione periodica;
  • c. verifica dell’adeguatezza del processo di autovalutazione;
  • d. concorso alla definizione delle metodologie interne di monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi strategici programmati ogni triennio dai singoli atenei, volte a misurare, per ogni struttura, il grado di raggiungimento degli obiettivi nella didattica, nella ricerca, nell’organizzazione e nelle performance individuali, valutando analiticamente i risultati ottenuti in rapporto a ogni singolo compito o attribuzione;
  • e. verifica della rispondenza agli indicatori di accreditamento iniziale dei corsi di studio di nuova attivazione;
  • f. comunicazione tempestiva dell’eventuale intervenuta mancata rispondenza delle sedi o dei corsi agli indicatori di accreditamento attraverso la trasmissione di una relazione tecnica circostanziata e corredata di ogni elemento utile di valutazione, al MIUR e all’ANVUR.

La relazione annuale dei Nuclei di valutazione, redatta sulla base di specifiche indicazioni dell’ANVUR, dovrà tener conto degli esiti del controllo annuale, del monitoraggio degli eventuali ulteriori indicatori autonomi definiti al comma 4 dell’art. 12 e delle proposte inserite nella relazione delle commissioni paritetiche docenti-studenti.

I nuclei di valutazione dovranno inoltre stilare una relazione sui risultati dell’applicazione degli indicatori di accreditamento con cadenza quinquennale per le sedi e triennale per ogni corso di studio.

B.2.3.2 Commissioni paritetiche docenti-studenti

All’interno delle attività di monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della didattica e dell’attività di servizio agli studenti, individuate dalla legge 240/2010, art. 2, comma 2, lettera g), ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 19/2012 le Commissioni paritetiche docenti-studenti hanno compiti di:

  • a. proposta al nucleo di valutazione per il miglioramento della qualità e dell’efficacia delle strutture didattiche;
  • b. attività divulgativa delle politiche di qualità dell’ateneo nei confronti degli studenti;
  • c. monitoraggio degli indicatori che misurano il grado di raggiungimento degli obiettivi della didattica a livello di singole strutture.

Le commissioni paritetiche docenti-studenti redigono annualmente una relazione che contiene il resoconto delle attività di cui ai punti a, b e c.

B.2.4. Accreditamento delle Sedi e dei Corsi di Studio universitari

Le norme contenute nel Capo II del D.L. 19/2012 definiscono e regolano il sistema di accreditamento dei corsi di studio e delle sedi universitarie.

L’accreditamento è un atto ministeriale che autorizza o non autorizza (accreditamento iniziale), conferma o revoca (accreditamento periodico) l’attività delle sedi e corsi di studio universitari.

L’Accreditamento Iniziale (AI) comporta l’accertamento della rispondenza delle sedi e dei corsi di studio ad indicatori specifici stabiliti ex-ante dall’ANVUR; l’Accreditamento Periodico (AP) comporta la verifica della persistenza dei requisiti stabiliti per l’AI, e prevede la verifica su ulteriori indicatori definiti ex-ante dall’ANVUR e sugli esiti della valutazione periodica. L’AP avviene con cadenza almeno quinquennale per le sedi e almeno triennale per i corsi di studio.

Gli indicatori per l’accreditamento sono elaborati in coerenza con le ESG-ENQA e con le migliori pratiche internazionali ed europee, secondo le decisioni di Bergen (2005), e sono oggetto di revisione periodica con cadenza triennale, per gli indicatori definiti per i corsi di studio, e quinquennale, per gli indicatori relativi alle sedi.

Oltre alle proposte di nuove sedi e nuovi corsi di studio, le procedure di accreditamento interesseranno tutte le sedi e i corsi attivi all’entrata in vigore del decreto.

Il mancato conseguimento dell’Accreditamento Iniziale preclude l’attivazione della nuova sede o del nuovo corso di studio. Per le sedi ed i corsi già esistenti il mancato accreditamento comporta la soppressione della sede o del corso di studio.

B.2.5. Valutazione Periodica degli atenei

Il capo III del D.L. 19/2012 contiene le norme che regolano il sistema di valutazione annuale degli atenei (Valutazione Periodica, VP). Le procedure per la valutazione periodica (VP) degli atenei sono rivolte a misurare l’efficienza, la sostenibilità economico-finanziaria delle attività e i risultati conseguiti dalle singole università nell’ambito della didattica e della ricerca e per l’AQ degli atenei. La VP è rivolta anche a misurare l’efficienza e i risultati conseguiti nell’ambito della didattica e della ricerca dalle articolazioni interne (corsi di studio e dipartimenti) delle università.

La procedure ed i metodi della VP tengono in considerazione i seguenti principi:

  • a. uniformità, per il raggiungimento di un livello di qualità uniforme su tutto il territorio nazionale
  • b. capacità di riflettere tendenze di aggregazione dei corsi e delle strutture universitarie
  • c. diffusione dei risultati della ricerca nel contesto sociale e produttivo
  • d. coerenza della programmazione triennale degli atenei con le linee generali di indirizzo emanate dal MIUR

Criteri e indicatori, elaborati dall’ANVUR in coerenza con le ESG e con le altre decisioni prese a Bergen (2005), saranno soggetti a revisione periodica con cadenza almeno triennale. L’attività di monitoraggio sull’applicazione dei criteri e degli indicatori verrà operata dall’ANVUR con il supporto dei nuclei di valutazione interna degli atenei.

B.3 Auto-Valutazione, Valutazione Periodica, Accreditamento: processi integrati

In coerenza con il rapporto dell’ENQA e con le decisioni prese a Bergen (2005), e secondo il dettato del D.Lgs. 19/2012, il sistema della valutazione delle università italiane si basa su una struttura a tre livelli:

  • a. il potenziamento delle attività di Auto-Valutazione, da parte delle singole istituzioni universitarie, della qualità e dell’efficacia delle attività didattiche e di ricerca attraverso i sistemi di Auto-Valutazione della ricerca e di Assicurazione interna della Qualità della formazione, con i contributi di competenza del Nucleo di Valutazione e della Commissione Paritetica Docenti-Studenti.
  • b. il sistema di Accreditamento Iniziale e di Accreditamento Periodico6) delle sedi e dei Corsi di Studio universitari
  • c. il sistema di Valutazione Periodica dell’efficacia e dell’efficienza delle attività formative e di ricerca. L’ANVUR si propone di utilizzare indicatori sintetici che siano in grado di riassumere i requisiti identificati nel decreto. Gli indicatori sintetici verranno formulati in un documento successivo.

L’AQ, l’Auto-Valutazione, l’Accreditamento e la Valutazione Periodica non sono sistemi indipendenti, ma fasi successive di un processo integrato, e interagiscono costantemente, con lo scopo comune del miglioramento permanente delle singole istituzioni e del sistema.

Le basi di ogni sistema di accreditamento e di valutazione sono la costruzione e il continuo miglioramento di un sistema di AQ / Auto-Valutazione di ogni singolo Ateneo. In mancanza di tale sistema in ogni articolazione accademica, ma anche nel caso in cui esso non sia efficacemente messo in opera, il sistema Accreditamento / Valutazione Periodica sarebbe in larga parte inefficace e condurrebbe rapidamente ad una sorta di rigido sistema dualistico controllore / controllato di natura esclusivamente formale e di discutibile utilità. Il primo obiettivo dell’ANVUR, secondo le modalità ad essa attribuite dalla normativa vigente, sarà quindi quello di contribuire ad un adeguato sviluppo dei sistemi di AQ degli atenei italiani, anche proponendo un modello condiviso di sistema .

C. Il potenziamento dell’autovalutazione e il modello di AQ delle università

C.1. Tempi di attuazione

Ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 19/2012, il potenziamento delle attività di Auto-Valutazione e l’applicazione del sistema di AQ delle università dovranno prendere avvio a partire dall’Anno Accademico 2012-2013.

C.2. Qualità della formazione e della ricerca

Obiettivo centrale delle azioni di AQ è produrre adeguata fiducia che si disponga di strumenti necessari e sufficienti – ossia efficaci – a raggiungere gli obiettivi fondamentali delle attività di formazione e ricerca e a controllare il grado in cui sono stati effettivamente raggiunti. Tutte le azioni dell’AQ devono essere regolate da una pianificazione, applicate sistematicamente, ed essere documentate e verificabili.

All’interno di una utilizzazione razionale e proporzionata delle risorse finanziarie, delle infrastrutture e del personale (efficienza), la AQ opera per controllare:

  • la qualità della formazione che lo studente effettivamente riceve
  • il livello di qualificazione di cui lo studente è effettivamente in possesso al momento del conferimento del titolo di studio
  • le qualificazioni didattiche e scientifiche del personale che svolge attività di insegnamento, tenuto conto del posizionamento scientifico nazionale e internazionale.

L’accertamento della presenza effettiva della Qualità – cioè della vicinanza tra obiettivi e risultati – richiede che si adottino sistemi di valutazione o di misura appropriati, pertinenti e sostenibili: essi dovranno fondarsi su elementi di processo – ossia le premesse e i modi di operare che rendono probabile il raggiungimento dei risultati desiderati – e su elementi di risultato – ossia l’osservazione concreta dei risultati effettivamente ottenuti – combinati con pesi diversi per la formazione e per la ricerca che hanno differenti modi di operare e di realizzarsi.

C.3. AQ della formazione

C.3.1. AQ della formazione nei Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a ciclo unico

L’AQ della formazione nei corsi di studio del I e del II ciclo ha l’obiettivo di realizzare la Qualità della formazione, ed è compito della struttura che progetta e realizza il Corso di Studio e che ne verifica annualmente gli esiti redigendo il Rapporto annuale di Revisione. Essa richiede:

  • la definizione degli obiettivi da raggiungere
  • la messa in opera delle azioni che permettono di raggiungere gli obiettivi
  • l’utilizzo di modalità credibili di verifica del loro effettivo raggiungimento.

A questo scopo gli organi di governo della sede universitaria devono mettere in atto un sistema di AQ di Ateneo capace di promuovere, guidare, sorvegliare e verificare efficacemente le attività dei singoli Corsi di Studio.

Requisiti di sistema per la AQ della formazione sono:

  • a. l’adozione di una Scheda Unica Annuale del Corso di Studio (SUA-CdS), unica e consultabile in rete informatica, in cui ogni Corso di Studio deve raccogliere le informazioni sul Corso di Studio, da utilizzare per tutte le attività di comunicazione con le parti interessate e per tutte le attività di Auto-Valutazione, Revisione, valutazioni esterne;
  • b. la presenza di un Presidio della Qualità (come richiesto dal DM 22 settembre 2010 n. 17), a cui spetta la sorveglianza sul buon andamento delle attività di formazione e lo svolgimento di tutte le attività necessarie a tal fine.

C.3.2. La Scheda Unica Annuale del Corso di Studio (SUA-CdS)

La Scheda Unica Annuale del Corso di Studio (SUA-CdS; Allegato I), aggiornata e resa pubblica entro il 30 giugno di ogni anno, contiene le seguenti informazioni:

  • a. la domanda di formazione, definita attraverso le funzioni o i ruoli professionali che il Corso di Studio prende a riferimento, tenuto conto delle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, declinando le competenze richieste per ricoprirli;
  • b. i risultati di apprendimento attesi, al fine di garantire che il programma degli studi sia articolato in una progressione o in un accostamento di risultati di apprendimento coordinati e complementari che nel loro insieme consentano all’allievo di conseguire i requisiti posti dalla domanda di formazione; i risultati di apprendimento sono definiti per aree di formazione omogenee tramite i Descrittori di Dublino e con attenzione a quanto è previsto anche internazionalmente dai Corsi di Studio della medesima area disciplinare;
  • c. l’ambiente di apprendimento (gli insegnamenti, la qualificazione dei docenti individuati nominativamente, le aule, i laboratori, le attrezzature, i materiali e gli ausili didattici, i metodi, gli strumenti) messo a disposizione degli studenti per permettere loro di raggiungere gli obiettivi di apprendimento al livello desiderato; la descrizione deve consentire di osservare la corrispondenza tra i risultati di apprendimento attesi e l’effettivo contenuto del programma, i metodi utilizzati, le esperienze di apprendimento e le dotazioni effettivamente disponibili;
  • d. i metodi di accertamento con cui si verifica che i risultati di apprendimento attesi siano effettivamente acquisiti dagli studenti; questi metodi devono essere documentati in modo da produrre fiducia che il grado di raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi da parte dagli studenti sia valutato in modo credibile;
  • e. i dati di ingresso, percorso, uscita ed esiti lavorativi degli studenti e tutte le altre informazioni riguardanti i requisiti di trasparenza7);
  • f. tutte le necessarie indicazioni sul rispetto dei requisiti per l’accreditamento iniziale e periodico;
  • g. indicazioni sull’organizzazione e le responsabilità nella conduzione del Corso di Studio, nella gestione in AQ e nella Revisione annuale.

La SUA-CdS dovrà essere resa pubblica in modalità informatizzata e in forma effettivamente accessibile, così da soddisfare le “condizioni necessarie per una corretta comunicazione rivolta agli studenti e a tutti i soggetti interessati relativamente alle caratteristiche dei Corsi di Studio attivati8)”.

C.3.3. Presidio della Qualità

Il Presidio della Qualità per la formazione – istituito ed organizzato in modo proporzionato alla numerosità e alla complessità delle attività formative dell’Ateneo – organizza e monitora il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nelle SUA-CdS, di ciascun Corso di Studio dell’Ateneo, sovraintende al regolare svolgimento delle attività didattiche in conformità a quanto programmato e dichiarato, regola le attività periodiche di Revisione dei Corsi di Studio, con cadenza annuale e sulla base delle voci della SUA-CdS, assicura il corretto flusso di informazioni da e verso il Nucleo di Valutazione e la Commissione Paritetica Docenti-Studenti.

La composizione del Presidio della Qualità e le attività previste sono sintetizzate nell’Allegato II.

C.3.4 Revisione e Rapporto annuale di Revisione

La Revisione viene condotta annualmente dalla stessa commissione del Corso di Studio che elabora la SUA-CdS, convocata e presieduta dal docente Responsabile delle attività del Corso di Studio.

La Revisione comporta, da parte di ogni Corso di Studio, la redazione di un Rapporto annuale consuntivo e riepilogativo che costituisce una indispensabile componente delle attività di Auto-Valutazione. Il Rapporto annuale di Revisione viene approvato collegialmente dalla struttura che ha la responsabilità diretta della progettazione e messa in opera del Corso di Studio.

Il Rapporto annuale di Revisione e la SUA-CdS a cui si riferisce documentano l’attività di ciascun corso nell’anno accademico concluso; essi vengono conservati in un archivio informatizzato per documentare il complesso e l’evoluzione delle attività di gestione in AQ del Corso di Studio.

Il Rapporto annuale di Revisione è reso disponibile a soggetti autorizzati, e tra questi al Nucleo di Valutazione di Ateneo, alla Commissione Paritetica Docenti-Studenti e all’ANVUR per le attività che ad essi competono.

C.3.5. AQ della formazione nelle Scuole di Specializzazione

Sezione da sviluppare in seguito

C.3.6. AQ della formazione nei Master di I e II livello

Sezione da sviluppare in seguito

C.4. AQ della ricerca

Analogamente a quanto previsto per la Qualità della formazione, l’AQ della ricerca ha il fine di tenere sotto controllo le condizioni di svolgimento della ricerca, ovvero di stabilire gli obiettivi di ricerca da perseguire, di osservare il regolare svolgimento delle attività previste, di mettere in atto quanto occorre affinché tali obiettivi possano essere conseguiti rimuovendo – ovunque possibile – eventuali ostacoli, e di controllarne l’effettivo raggiungimento.

Essa è compito dei Dipartimenti che redigono:

  • la Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale (SUA-RD)
  • il Rapporto Annuale sulla Ricerca.

La SUA-RD e il Rapporto Annuale sulla Ricerca vengono elaborati da un’apposita commissione del Dipartimento, convocata e presieduta dal Direttore, e devono essere approvati dal Consiglio di Dipartimento.

C.4.1. Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale (SUA-RD)

La SUA-RD (Allegato III), aggiornata annualmente e resa pubblica entro il 31 dicembre, deve contenere:

  • a. obiettivi di ricerca del Dipartimento;
  • b. qualità e impatto della produzione scientifica dei docenti e dei ricercatori che afferiscono al Dipartimento, valutati, anche utilizzando parametri e indicatori riconosciuti dalla comunità scientifica di riferimento, nell’ambito del panorama internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;
  • c. responsabilità scientifica di progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
  • d. coordinamento di network internazionali di ricerca;
  • e. fondi per la ricerca disponibili nell’anno precedente;
  • f. direzione di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;
  • g. partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;
  • h. partecipazione a comitati di programma di congressi internazionali di riconosciuto prestigio;
  • i. attribuzione di incarichi di insegnamento o fellowship ufficiale presso atenei e istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione;
  • j. direzione o responsabilità scientifica/coordinamento di enti o istituti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione nazionale o internazionale;
  • k. partecipazione ad accademie aventi prestigio nel settore;
  • l. conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica;
  • m. risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di spin off, sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti, nonché altre attività di terza missione quali attività di servizio al territorio, scavi archeologici, poli museali e altro.

La SUA-CdS dovrà essere resa pubblica in modalità informatizzata e in forma effettivamente accessibile.

C.4.2. Rapporto Annuale sulla Ricerca

Il Rapporto annuale sulla Ricerca, documento consuntivo e riepilogativo elaborato annualmente come atto preliminare alla formulazione degli obiettivi per il successivo Anno Accademico, costituisce un indispensabile componente delle attività di autovalutazione.

Il Rapporto annuale sulla Ricerca viene conservato in un archivio informatizzato al fine di documentare nel tempo il complesso e l’evoluzione delle attività connesse. È reso disponibile a soggetti autorizzati, e tra questi al Nucleo di Valutazione di Ateneo e all’ANVUR per le attività che ad essi competono.

C.5. AQ dei Corsi di Dottorato

L’AQ nei corsi di dottorato si svolge con procedure e azioni analoghe a quelle previste per i CdS, ma in forma adattata al differente contesto che prevede forti interdipendenze con le attività di ricerca dei Dipartimenti. Dal momento che essa verrà normata da un decreto specifico, le modalità ed i relativi indicatori da utilizzare saranno oggetto di un documento specifico.

D. Il ruolo della Commissione Paritetica Docenti-Studenti

D.1. Relazione Annuale della Commissione Paritetica Docenti-Studenti

La Commissione Paritetica Docenti-Studenti, attingendo sia alla SUA-CdS sia ad altre fonti disponibili istituzionalmente, valuta annualmente se:

  • a. il progetto del Corso di Studio presti la dovuta attenzione alle funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo
  • b. i risultati di apprendimento attesi siano efficaci in relazione alle funzioni e competenze di riferimento
  • c. la qualificazione dei docenti, i metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità, i materiali e gli ausili didattici, i laboratori, le aule, le attrezzature, permettano potenzialmente di raggiungere gli obiettivi di apprendimento al livello desiderato
  • d. i metodi di esame consentano di accertare correttamente i risultati ottenuti in relazione ai risultati di apprendimento attesi
  • e. la Revisione annuale venga condotta in modo soddisfacente e se ne conseguano interventi correttivi sui Corsi di Studio negli anni successivi
  • f. i questionari relativi alla soddisfazione degli studenti (vedi sezione I del documento) siano correttamente gestiti, analizzati, utilizzati
  • g. l’istituzione universitaria renda effettivamente disponibili al pubblico, almeno mediante una pubblicazione regolare e accessibile delle parti visibili della SUA-CdS, informazioni aggiornate, imparziali, obiettive, sia quantitative sia qualitative, su ciascun Corso di Studio offerto.

La Commissione esprime le proprie valutazioni in una Relazione Annuale che viene trasmessa al Nucleo di Valutazione insieme alla SUA-CdS a cui si riferisce e al relativo Rapporto di Revisione. La Relazione Annuale viene trasmessa anche al senato accademico entro il 31 dicembre di ogni anno.

La Commissione Paritetica associa la propria Relazione Annuale alla/alle SUA-CdS a cui si riferisce e la pubblica con le stesse modalità informatiche.

Sulla base delle proprie valutazioni, la Commissione Paritetica comunica al Nucleo di Valutazione interna le proprie proposte per il miglioramento della qualità e dell’efficacia delle strutture didattiche e di ricerca.

Gli indicatori previsti per le Commissioni Paritetiche docenti-studenti sono contenuti nell’Allegato IV.

D.2. La valutazione dei risultati di apprendimento

Il D.Lgs 19/2012 affida alla Commissione Paritetica il compito di esprimere valutazioni e formulare proposte sui risultati di apprendimento nei singoli corsi di laurea. Si tratta di una tematica ancora largamente sperimentale, e impiegata, per quanto a nostra conoscenza, al solo scopo di introdurre miglioramenti nella didattica. L’ANVUR sta raccogliendo documentazione in proposito in ambito internazionale, e intende incoraggiare sperimentazioni presso gli Atenei o specifici corsi di studio, finalizzate alla definizione di indicatori generali e specifici sugli apprendimenti relativi alle aree di interesse dei Corsi di Studio.

E. Il ruolo del Nucleo di Valutazione

Per quanto riguarda le attività di formazione e di ricerca, il Nucleo di Valutazione interna effettua un’attività annuale di sorveglianza e di indirizzo volta a:

  • a. accertare se i Corsi di Studio e i Dipartimenti singolarmente e l’Ateneo nel suo complesso dispongano di Presidi della Qualità strutturati in modo efficace a mettere in atto l’AQ, rispettandone tutti i requisiti;
  • b. accertare se l’organizzazione dell’Ateneo e delle sue articolazioni interne (Dipartimenti, Corso di Studio, Strutture di raccordo) attraverso le proprie azioni concrete, opportunamente documentate, dimostri che quanto previsto e programmato dai Corsi di Studio è effettivamente messo in atto e tenuto sotto controllo in modo sistematico e documentato e compiendo tutte le azioni necessarie per raggiungere gli obiettivi
  • c. accertare, anche attraverso forme di audit interno, la persistenza dei requisiti quantitativi e qualitativi per l’accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio e delle sedi;
  • d. accertare se gli organi di governo dei Corsi di Studio e dell’Ateneo tengono conto delle valutazioni e delle proposte avanzate dalla Commissione Paritetica Docenti-Studenti ai fini della successiva Relazione Annuale;
  • e. proporre azioni e formulare raccomandazioni volte a migliorare la qualità dell’attività didattica e di ricerca dell’Ateneo.

Le schede della Relazione Annuale del NdV sono contenute nell’Allegato V.

La Relazione Annuale viene trasmessa al MIUR e all’ANVUR entro il 30 aprile di ogni anno, unitamente agli indirizzi informatici e alle password per l’accesso ai documenti di cui agli Allegati I, III, IV .

F. La formazione ANVUR per l’Auto-Valutazione

F.1. Attività di formazione per il potenziamento dell’Auto-Valutazione

La complessità delle azioni proposte richiede un adeguato supporto formativo per facilitare il passaggio dal vecchio al nuovo sistema: l’ANVUR avvierà entro il mese di ottobre 2012 un servizio di informazione e formazione per l’applicazione delle direttive previste dal Decreto Legislativo sul potenziamento dell’Auto-Valutazione, Valutazione e Accreditamento, destinato al personale docente e tecnico-amministrativo delle Università.

Il percorso formativo punterà a fornire le Linee Guida per la elaborazione e la redazione dei documenti che gli Atenei dovranno predisporre nell’ambito delle attività di Auto-Valutazione, di Accreditamento dei Corsi di Studio e delle Sedi Universitarie e di Valutazione Periodica. Il testo delle Linee Guida sarà, ovunque possibile, corredato da esempi di elaborazione.

A partire dalle Linee Guida e dai documenti ad esse collegati saranno organizzati cicli sintetici di seminari illustrativi assicurando agli Atenei la possibilità di usufruirne anche per via telematica, in streaming e in accesso differito.

I destinatari della formazione, opportunamente individuati e registrati, avranno a disposizione un gruppo di supporto che sarà incaricato di raccogliere ed esaminare domande di chiarimento e loro proposte. Per massimizzare l’efficienza di questo servizio, sarà chiesto agli Atenei che vogliano fruirne di individuare una figura di Responsabile per la Formazione sulla Qualità (RFQ) che agirà da referente verso ANVUR e verso i partecipanti alle attività di informazione e formazione.

Tutte le attività di formazione saranno coordinate e supervisionate da un Consiglio Scientifico formato da membri del Consiglio Direttivo dell’ANVUR e da un gruppo di esperti. Contenuti e tempi, inclusa l’articolazione temporale, sono in fase di elaborazione.

F.2. Destinatari della Formazione

  • Direttori di Dipartimento o loro delegati
  • Presidenti/Coordinatori dei Corsi di Studio
  • Delegati alla didattica e responsabili di Strutture di Raccordo
  • Personale Tecnico-Amministrativo incaricato delle attività di AQ e Auto-Valutazione
  • Componenti dei Nuclei di Valutazione e dei loro Uffici di Supporto
  • Componenti delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti

G. I nuovi indicatori per l’accreditamento iniziale dei corsi di studio e la semplificazione dei requisiti necessari

G.1. La semplificazione dei requisiti necessari

I requisiti necessari dei corsi di studio, attualmente previsti dal DM 22 settembre 2010 n, 17, saranno semplificati e suddivisi in:

  • Requisiti di trasparenza
  • Requisiti di docenza e di qualificazione della docenza
  • Regole dimensionali relative agli studenti
  • Requisiti organizzativi della didattica
  • Requisiti di struttura

La riformulazione dei requisiti avrà lo scopo di rendere più razionale e snella la progettazione e l’attivazione dei corsi di studio, e nel contempo di garantire delle soglie minime per le risorse strutturali, umane e finanziarie di sede e di corso di studio. Il soddisfacimento dei nuovi requisiti sarà indispensabile ai fini dell’accreditamento iniziale dei corsi di studio nonché per il mantenimento dell’accreditamento nel tempo (accreditamento periodico).

G.2. Gli indicatori per l’accreditamento iniziale

Per l’accreditamento iniziale, l’ANVUR propone di utilizzare indicatori sintetici che siano in grado di riassumere i requisiti identificati nel decreto nella prospettiva di una semplificazione degli attuali requisiti necessari.

Gli indicatori sintetici che sono allo studio verranno proposti nel successivo documento B.

H. Il modello di valutazione esterna delle Università: accreditamento e valutazione periodica

H.1. Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari

H.1.1. Premessa

Nella prima fase di applicazione del D.Lgs. 19/2012, ogni sede ed ogni CdS dovranno sottoporsi ad accreditamento iniziale.

La valutazione esterna del sistema di accreditamento concentra la propria attenzione sulla qualità dei singoli Corsi di Studio e ha come scopo principale la verifica della qualità della formazione messa a disposizione degli studenti.

Data la struttura del sistema italiano dell’istruzione superiore, l’ipotesi organizzativa più semplice sembra quella di assumere come unità di analisi principale per l’AQ gli atenei: all’A.A. 2011/2012 esistevano in Italia 96 atenei, di cui 11 telematici, articolati su 306 sedi e 3947 corsi (corsi di laurea, corsi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico), cui vanno aggiunti i corsi di specializzazione ed i master di I e II livello.

La valutazione esterna, finalizzata all’accreditamento della sede, razionalizza e rende più sostenibile il successivo esame della qualità di ogni singolo Corso di Studio: dove il sistema di AQ funziona in modo adeguato (accreditamento istituzionale), è infatti ragionevole attendersi che la qualità dei relativi Corsi di Studio sia adeguatamente controllata.

Questa procedura ha il vantaggio di lasciare i docenti di un Corso di Studio liberi di dedicare la loro attenzione agli aspetti che costituiscono il nocciolo dell’attività di formazione, lasciando che gli aspetti di carattere più generale siano garantiti ad altri livelli dall’Ateneo o da sue articolazioni.

In tal modo per ogni sede:

  • a. l’Ateneo garantisce l’efficacia del sistema di AQ (capacità di formulare e di raggiungere gli obiettivi, dimostrazione del loro grado di raggiungimento, introduzione di azioni miglioratrici – quality assurance);
  • b. a livello del Corso di Studio si garantiscono
    • l’efficacia della formazione effettivamente messa a disposizione degli studenti e
    • l’attenzione al suo miglioramento continuo, ovvero la tensione – documentata da azioni concrete di programmazione – a puntare verso risultati di sempre maggior valore (quality enhancement).

H.1.2. Le condizioni per l’accreditamento istituzionale

L’AQ istituzionale è effettiva quando gli organi di governo di un Ateneo garantiscono, tramite azioni concrete e documentate, che i Corsi di Studio predispongono e mettono in pratica azioni sistematiche e credibili atte a dimostrare che:

  • ogni persona coinvolta nelle attività formative svolge i suoi compiti in modo competente e tempestivo;
  • l’apprendimento degli studenti è sostenuto con attenzione ed efficacia;
  • tutte le attività tecniche e amministrative sono adeguatamente organizzate.

La valutazione esterna per l’accreditamento istituzionale non esamina quindi i contenuti formativi specifici di un singolo Corso di Studio ma accerta la rispondenza delle sedi e dei corsi di studio agli indicatori di cui all’art. 5, comma 2 del D.Lgs 19/2012 (“precondizioni”) e verifica il soddisfacimento delle “condizioni”, elencate più avanti.

La mancata rispondenza delle sedi alle precondizioni comporta il non accreditamento della sede e le relative conseguenze ai sensi del D.Lgs 19/2012, art. 7, commi 7 e 8.

La mancata rispondenza di un corso di studio alle precondizioni comporta il non accreditamento del corso di studio e le relative conseguenze ai sensi del D.Lgs 19/2012, art. 8, commi 9 e 10.

Una volta verificata la presenza delle precondizioni, il giudizio sulle condizioni sarà formulato a tre livelli:

  • A. giudizio positivo (condizione soddisfatta);
  • B. giudizio con riserva (condizione parzialmente sodisfatta con precisa e documentata formulazione delle riserve da parte del valutatore; implica una sospensione del giudizio finale e una revisione in tempi successivi);
  • C. giudizio negativo (condizione non soddisfatta)

La valutazione esterna si basa sul giudizio complessivo che tiene conto del grado di soddisfacimento delle condizioni; il loro completo soddisfacimento attesta la realizzazione effettiva di un sistema di AQ istituzionale e comporta lo stato di Accreditamento Istituzionale Completo. Il non soddisfacimento o il soddisfacimento parziale delle condizioni comporta lo stato di Accreditamento Istituzionale Condizionato e la successiva verifica, in tempi e modi chiaramente definiti, del superamento delle criticità segnalate. Se tali criticità non vengono superate nei tempi e nei modi concordati, l’ateneo non viene accreditato con le conseguenze di cui al D.Lgs 19/2012, art.7, commi 7 e 8.

H.1.2.1. Precondizioni (indicatori di accreditamento)

L’Ateneo garantisce la soddisfazione degli indicatori quali-quantitativi stabiliti per l’accreditamento delle sedi e dei corsi di studio.

Gli indicatori di cui all’art. 5, comma 2 del D.Lgs 19/2012 verranno identificati e proposti in un documento successivo e sono la precondizione per l’accreditamento iniziale delle sedi e dei corsi di studio già esistenti.

Le precondizioni per l’accreditamento periodico sono costituite dagli indicatori di accreditamento iniziale a cui si aggiungono quelli dell’accreditamento periodico (art. 5, comma 3 del D.Lgs 19/2012)

H.1.2.2. Condizione 1

L’Ateneo stabilisce, dichiara ed effettivamente persegue adeguate politiche volte a realizzare la propria visione della qualità della formazione.

Politiche adeguate presuppongono la formulazione chiara di obiettivi concreti e la disponibilità di risorse umane e materiali dimensionate in modo adeguato a garantire il raggiungimento dei risultati.

Queste politiche riguardano tra le altre cose: requisiti generali per la formulazione degli obiettivi di apprendimento previsti, requisiti generali per la verifica degli obiettivi di apprendimento raggiunti dagli studenti, reclutamento degli studenti, metodi e risorse per la formazione, personale docente e di supporto, infrastrutture e attrezzature, correlazione tra gli obiettivi formativi e destini professionali degli studenti, requisiti nazionali e internazionali – ove applicabili – di natura accademica e professionale, relazioni tra insegnamento e ricerca9) , requisiti organizzativi.

Viene inoltre richiesto ai Corsi di Studio di descrivere al pubblico le modalità con cui le politiche sono concretamente realizzate e di effettuare con regolarità autovalutazioni periodiche (rapporti di revisione) dei processi adottati e dei risultati ottenuti.

H.1.2.3. Condizione 2

L’Ateneo sa in che misura le proprie politiche sono effettivamente realizzate dai Corsi di Studio.

Esiste un sistema di valutazione interna che fornisce all’istituzione dati aggregati atti ad orientare le politiche.

Viene misurata e analizzata con regolarità la qualità dei programmi di formazione messi in atto dai Corsi di Studio tenendo conto di tutte le parti interessate (studenti, docenti, personale di supporto, ex allievi e rappresentanti del mondo del lavoro). Viene tenuta sotto controllo la qualità complessiva dei risultati della formazione.

H.1.2.4. Condizione 3

L’Ateneo chiede ai Corsi di Studio di praticare il miglioramento continuo della qualità, puntando verso risultati di sempre maggior valore.

Tenuto conto delle risorse effettivamente disponibili, esistono misure per orientare i Corsi di Studio al bilanciamento tra una AQ che si limita a soddisfare requisiti predeterminati e una tensione verso il miglioramento continuo inteso come la capacità di porsi obiettivi formativi allineati ai migliori esempi nazionali o internazionali.

H.1.2.5. Condizione 4

L’Ateneo possiede un’effettiva organizzazione con poteri di decisione e di sorveglianza sulla qualità dei Corsi di Studio e della formazione da loro messa a disposizione degli studenti.

Esiste un’organizzazione che definisce criteri per compiti, obiettivi, autorità e responsabilità a cui i Corsi di Studio si uniformano. Essa prevede la partecipazione di docenti, studenti e personale di supporto, e dimostra l’efficacia della sua presenza attraverso la documentazione di come analizza i rapporti di revisione dei Corsi di Studio e di come tiene conto delle raccomandazioni provenienti da docenti, studenti e personale di supporto ai Corsi di Studio.

H.1.2.6. Condizione 5

Il Nucleo di Valutazione e la Commissione Paritetica Docenti-studenti effettuano una adeguata e documentata attività annuale di controllo e di indirizzo dell’AQ da cui risultano pareri, raccomandazioni e indicazioni nei confronti degli organi di governo dell’Ateneo. Gli organi di governo dell’Ateneo sono a conoscenza dei pareri, delle raccomandazioni e delle indicazioni che il Nucleo di Valutazione e la Commissione Paritetica Docenti-studenti producono e sulla base di esse mettono in atto adeguate misure migliorative.

H.1.3. Le procedure per l’accreditamento delle sedi e dei corsi di studio già attivi

Ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 19/2012, le procedure per l’accreditamento dovranno iniziare a partire dall’A.A. 2012-2013 anche per tutte le sedi e i corsi di studio già attivi. Schematizziamo di seguito le fasi del processo.

  • Ai sensi del D.Lgs. 19/2012, art. 5 e 6, le procedure per l’accreditamento iniziale prevedono la compilazione di un primo Rapporto annuale di Revisione delle attività delle sedi e dei corsi di studio, che ha lo scopo di fornire, riconsiderando le attività di sedi e corsi di studio alla luce del modello di Assicurazione Interna della Qualità e dei criteri e metodologie per l’Accreditamento e la Valutazione Periodica stabiliti dall’ANVUR, le basi per una adeguata progettazione delle attività di sedi e corsi per l’A.A. 2013-2014.
  • Il primo Rapporto annuale di Revisione viene trasmesso entro il 31/01/2013 al nucleo di valutazione interna dell’ateneo e all’ANVUR.
  • Le Commissioni Paritetiche docenti-studenti entro il 31/12/2012, redigono la Relazione Annuale nella quale formulano, nell’ambito delle loro competenze (vedi sezione D), proposte al nucleo di valutazione interna ai fini del miglioramento della qualità delle attività di formazione.
  • I nuclei di valutazione interna controllano e verificano il Rapporto annuale di Revisione, anche attraverso attività di audit interno, tengono conto delle proposte contenute nella relazione annuale delle commissioni paritetiche docenti-studenti e forniscono indicazioni e pareri per il miglioramento della qualità delle attività (vedi sezione E). La relazione annuale contenente gli esiti delle loro attività per ogni corso di studio e per la sede viene trasmessa all’ANVUR e al Rettore dell’Ateneo entro il 30 aprile 2013.
  • Sulla base della valutazione interna operata dai nuclei di valutazione, i Consigli di corso di Studio/Dipartimenti/Strutture di Raccordo elaborano la loro prima SUA-CdS, relativa all’A.A. 2013-2014, che trasmettono al MIUR e all’ANVUR entro il 30 giugno 2013.

Sulla base della documentazione inviata, l’ANVUR:

  • a. proporrà l’accreditamento iniziale per le sedi e per i corsi di studio che hanno avuto una valutazione positiva del nucleo interno di valutazione e che hanno dimostrato il possesso dei requisiti di accreditamento iniziale;
  • b. programmerà, a partire dal 1 ottobre 2013, le visite in loco per l’accreditamento istituzionale delle sedi e di un campione dei corsi di studio per ogni ateneo (accreditamento periodico) operate da commissioni di esperti della valutazione.

L’accreditamento periodico completo avrà la durata di tre anni per i corsi di studio e di cinque per le sedi universitarie. Il periodo di validità dell’accreditamento condizionato varierà in relazione alle condizioni che lo hanno determinato (vedi punto H.1.2) e verrà definito sulla base delle risultanze della relazione della commissione di esperti della valutazione.

Oltre ai corsi di studio visitati all’interno delle procedure di accreditamento istituzionale, l’ANVUR programmerà annualmente visite a singoli corsi di studio scelti a campione da parte di commissioni di esperti della valutazione allo scopo di verificare la presenza o la permanenza dei requisiti di accreditamento e dell’efficacia ed efficienza del sistema di AQ.

Le procedure per l’accreditamento periodico saranno:

  • a. Durante l’A.A. 2013-2014, i nuclei di valutazione svolgeranno attività di controllo e monitoraggio del processo di assicurazione interna della qualità dei corsi di studio (vedi punto E.1), anche attraverso l’auditing interno, e presenteranno i risultati di tale attività con la loro relazione annuale da trasmettere all’ANVUR e al MIUR entro il 30 aprile 2014.
  • b. Le commissioni paritetiche docenti-studenti redigeranno la Relazione Annuale con proposte al nucleo di valutazione interna entro il 31/12/2013.
  • c. La SUA-CdS per l’A.A. 2014-2015 dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2014 e dovrà essere corredata dal Rapporto di Revisione per l’A.A. precedente e dalla Relazione Annuale della Commissione Paritetica Docenti-studenti.

Le procedure e le relative tempistiche di cui ai punti a), b) e c) si ripeteranno a regime per ogni A.A.

Le motivazioni delle eventuali modifiche ai corsi di studio proposte dagli atenei dovranno trovare riscontro nel Rapporto del Revisione allegato alla SUA-CdS.

Per l’A.A. 2013-2014 se tali modifiche comportano la variazione di dati contenuti nel relativo RAD dovranno essere preventivamente approvate dal CUN. Il CUN valuterà se i cambiamenti contenuti nella SUA-CdS negli anni successivi comportano o meno radicali scostamenti dal progetto iniziale.

H.1.4. La compilazione delle SUA-CdS e le attuali procedure annuali di presentazione dell’offerta formativa

In questa sezione dovrebbe trovare spazio una breve descrizione delle modalità con cui la presentazione della SUA-CdS sostituisce le attuali procedure di presentazione del RAD e dei vari OFF. Dovrebbe inoltre essere identificato il ruolo che rimane al CUN nella verifica delle variazioni tra le SUA-CdS di anni successivi.

H.1.5. Le procedure per l’accreditamento iniziale delle sedi e dei corsi di studio di nuova attivazione

H.1.5.1. Attivazione di nuove sedi
  • a. Fatte salve le procedure di cui al D.Lgs 19/2012, art. 7, i requisiti richiesti alle nuove sedi per l’accreditamento iniziale sono le stesse per l’accreditamento iniziale istituzionale, identificate nel punto H.1.2. Tuttavia, potranno essere attivate specifiche procedure mirate al progressivo raggiungimento delle precondizioni e delle condizioni di cui al punto H.1.2.
  • b. Fatte salve le procedure di cui al D.Lgs 19/2012, art. 7, i corsi di studio da istituire presso la nuova sede dovranno seguire procedure di accreditamento iniziale ridotto, se la nuova sede ha acquisito l’accreditamento completo, oppure di accreditamento iniziale esteso, se la nuova sede ha acquisito l’accreditamento condizionato. In ogni caso il corso di studio da istituire dovrà presentare la SUA-CdS.
H.1.5.2. Attivazione di nuovi corsi di studio

Fatte salve le procedure di cui al D.Lgs 19/2012, art. 8, i requisiti richiesti per l’attivazione di nuovi corsi di studio in sedi preesistenti dipendono dal tipo di accreditamento conseguito dalla sede che ne chiede l’attivazione: dovranno seguire procedure di accreditamento iniziale ridotto nel caso in cui la sede abbia acquisito l’accreditamento completo; dovranno seguire procedure di accreditamento iniziale esteso nel caso in cui la sede abbia acquisito l’accreditamento condizionato. In ogni caso il corso di studio da istituire dovrà presentare la SUA-CdS.

H.1.6. Le procedure per l’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio

Tutte le sedi ed i corsi che hanno ricevuto l’accreditamento iniziale dovranno adeguatamente predisporsi per la verifica dei criteri e degli indicatori dell’accreditamento iniziale e periodico e del sistema di AQ a partire dall’A.A. 2013-2014.

Le procedure e le metodologie seguite dalle commissioni di esperti della valutazione per le visite in loco verranno rese note in documenti e manuali successivi che conterranno le indicazioni su modalità e procedure di riconoscimento dell’attività di altre agenzie di accreditamento/valutazione che operano su specifici corsi di studio ai fini dell’applicazione del D.Lgs 17/2012.

H.2. Formazione nei Corsi di Dottorato

Viene valutata all’interno delle procedure di accreditamento dei dottorati.

H3. La Valutazione Periodica (VP) dell’efficienza, della sostenibilità economico-finanziaria e dei risultati nella didattica, nella ricerca e nell’AQ delle Università

H.3.1. I criteri e gli indicatori per la Valutazione periodica degli atenei

I criteri e gli indicatori volti a misurare l’efficienza, la sostenibilità economico-finanziaria delle attività e i risultati conseguiti dalle singole università (e dalle loro articolazioni interne) nell’ambito della didattica e della ricerca e per l’AQ degli atenei, verranno proposti dall’ANVUR in un documento successivo.

H.3.2. Le procedure per la Valutazione periodica degli atenei

Sulla base dei dati della relazione annuale dei nuclei di valutazione interna, trasmessa entro il 30 aprile di ogni anno e contenente

  • a. i SUA-CdS con i relativi Rapporti di Revisione dell’A.A. precedente
  • b. i SUA-RD con i relativi Rapporti Annuali sulla Ricerca dell’A.A. precedente
  • c. l’attività di monitoraggio e di controllo della qualità dell’attività didattica e di ricerca nonché sui dati ulteriori a sua disposizione, l’ANVUR trasmetterà al MIUR l’esito dell’attività di monitoraggio, contribuendo a selezionare gli Atenei che hanno ottenuto i migliori risultati.

In fase transitoria e in previsione della disponibilità dei dati della VQR 2004-2010, i SUA-RD saranno inclusi nella Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione solo a partire dalla relazione da trasmettere il 30 aprile 2014.

I. La valutazione della didattica e dei servizi di supporto

I.1. Premessa

Ai fini della definizione di un sistema di valutazione periodica della didattica, basato su criteri ed indicatori stabiliti ex-ante dall’ANVUR e in un’ottica di potenziamento del sistema di autovalutazione e assicurazione della qualità, si dovrà procedere alla raccolta dell’opinione degli studenti (frequentanti e non), dei laureandi, dei laureati e dei docenti sulla didattica e sui servizi di supporto ad essa collegati.

La finalità principale della misura dei livelli di soddisfazione espressi dagli studenti dai laureati e dai docenti va vista all’interno del sistema di AQ degli atenei. In quest’ottica, il principale obiettivo atteso della valutazione degli studenti è quello di completare l’attività di monitoraggio della qualità dei corsi di studio e dei servizi di supporto alla didattica identificandone punti di forza e di criticità.

I.2. Aspetti di metodo

I.2.1. Le diverse tipologie di studenti e la verifica della frequenza

Quando si procede alla rilevazione dell’opinione degli studenti si deve tenere presente la diversa tipologia degli iscritti all’università. Ad un estremo si collocano gli studenti effettivi che fruiscono a pieno dei servizi formativi (didattica e supporto alla didattica) offerti dagli atenei; all’estremo opposto si collocano i soggetti che pur risultando iscritti non fruiscono, o fruiscono in modo del tutto marginale, dei servizi offerti. In quest’ultimo caso si tratta di studenti virtuali che, nella quasi totalità dei casi, è destinata all’abbandono degli studi.

Tra gli studenti effettivi occorre distinguere quelli che, per svariati motivi, non frequentano le lezioni ma sostengono esami, da quelli che invece le frequentano. Sono studenti effettivi anche i non frequentanti che sostengono esami. Si considerano attivi gli studenti che nel corso di un A.A. hanno acquisito almeno 5 CFU.

Ovviamente, la tipologia dello studente condiziona la natura delle richieste che possono essere loro rivolte, infatti, è del tutto insensato richiedere l’opinione su come si è svolto un insegnamento ad uno studente non frequentante o che ha assistito alle lezioni in modo sporadico.

La verifica della effettiva frequenza degli studenti all’insegnamento da valutare rappresenta, pertanto, un aspetto di metodo fondamentale. Poiché si intende generalizzare la rilevazione on line, criteri e metodologie adeguati dovranno essere adottati affinché la frequenza all’insegnamento possa essere tempestivamente verificata.

La congruenza tra il numero dei questionari compilati e il numero di studenti frequentanti, dichiarata sia dagli studenti sia dal docente al termine dell’attività didattica, potrebbe rappresentare un utile indicatore per la misura dell’effettiva frequenza degli studenti che hanno espresso la loro opinione. Alternativamente il problema potrebbe essere superato mediante la consegna ai soli studenti frequentanti di un codice/password personale che permetta solo a loro di compilare i questionari online. Ad ogni codice/password deve corrispondere un solo questionario relativo allo specifico insegnamento valutato.

I.2.2. L’obbligatorietà delle rilevazioni

L’insieme di domande proposto rappresenta il numero minimo di domande che ogni ateneo dovrà predisporre per la rilevazione del grado di soddisfazione di studenti, laureandi e laureati. L’utilizzo di questo insieme di domande in ogni ateneo permetterà una valutazione comparata dei risultati ottenuti. Ovviamente, ciascun ateneo potrà, se lo riterrà opportuno e per soddisfare specifiche esigenze conoscitive, prevedere ulteriori quesiti.

Inoltre, allo scopo di raggiungere un numero significativo di questionari compilati è necessario che gli Atenei predispongano procedure atte a rendere obbligatoria per gli studenti la compilazione dei questionari.

I.2.3. La scala delle risposte

Le motivazioni che hanno indotto il Gruppo di lavoro del CNVSU a proporre nel 2000 (cfr. CNVSU: RDR 01/00 e DOC 09/02) l’utilizzo di una scala che prevede 4 modalità di risposta (decisamente NO, più No che si, più SI che no, decisamente SI) sono state confermate sia dalla constatazione di un più esteso utilizzo di tale scala a livello internazionale per la raccolta dell’opinione degli studenti universitari, sia, e soprattutto, perché il suo impiego a livello nazionale si è dimostrato un efficace strumento di intervento (da parte degli atenei, delle facoltà dei corsi di studio e dei singoli docenti) nel corso dell’ultimo decennio consentendo la chiara individuazione degli elementi di criticità presenti nei servizi formativi erogati.

I.2.4. Tempi e modalità di somministrazione dei questionari, criteri di sintesi dei dati e di diffusione delle informazioni

Nell’Allegato VI sono riportate le schede delle rilevazioni, tutte da effettuare via web, e i tempi di rilevazione. La rilevazione secondo le modalità previste inizierà a partire dall’A.A. 2013/2014. I criteri di sintesi e di diffusione dei dati raccolti verranno fissati dall’ANVUR che fornirà anche eventuali indicazioni sul loro utilizzo ai fini dell’accreditamento e della quantificazione della quota premiale del FFO da assegnare agli Atenei.

Le schede delle rilevazioni per i corsi di studio erogati a distanza verranno rese disponibili al più presto.

I.3. L’opinione degli studenti frequentanti

La valutazione degli studenti frequentanti riguarda tutti gli insegnamenti attivati presso gli atenei e ha come oggetto le seguenti dimensioni:

  • l’organizzazione del corso di studi
  • l’organizzazione dell’insegnamento
  • la docenza
  • il carico di studio, il materiale e gli ausili didattici a disposizione e la prova d’esame
  • le strutture didattiche utilizzate (aule, attrezzature)
  • ulteriori informazioni aggiuntive e grado di soddisfazione generale
  • aspetti specifici del corso di studi (es. tirocini professionalizzanti).

I.4. L’opinione degli studenti non frequentanti

La valutazione degli studenti non frequentanti attivi riguarda:

  • tutti gli insegnamenti attivati presso gli atenei con l’esclusione di aspetti per i quali l’opinione dello studente può essere ragionevolmente data solo con una sufficiente frequenza dell’insegnamento;
  • le prove di esame relative agli insegnamenti dei quali si è sostenuto l’esame nell’A.A. precedente a quello della rilevazione.

I.5. L’opinione dei laureandi

La valutazione dei laureandi ha come oggetto un giudizio sull’intero Corso di Studi in termini di coerenza del percorso formativo, carico di studio globale, organizzazione complessiva e strutture didattiche.

I.6. L’opinione dei laureati

La valutazione dei laureati ha come oggetto un giudizio sull’intero Corso di Studi, sugli elementi di forza e di debolezza del corso alla luce dell’esperienza lavorativa maturata.

I.7. L’opinione del docente del corso

La valutazione dei docenti ha come oggetto alcuni tra gli aspetti sui quali viene richiesta l’opinione degli studenti e riguarda le seguenti dimensioni:

  • l’organizzazione del corso di studi
  • l’organizzazione dell’insegnamento
  • il carico di studio
  • le strutture didattiche utilizzate (aule, attrezzature)
  • i servizi di supporto
  • la soddisfazione

La richiesta dell’opinione dei docenti ha una duplice finalità, la prima è quella di valutare la congruenza tra le opinioni espresse su aspetti rilevanti della didattica da parte dei principali attori dei processi formativi, gli studenti e i docenti; la seconda finalità è quella di facilitare la discussione e l’individuazione nelle sedi competenti (commissioni paritetiche, consigli di corso di studi, consigli di dipartimento, ecc.) di strumenti di intervento idonei alla eliminazione o, quantomeno, all’attenuazione delle eventuali criticità riscontrate.

Nell’allegato VII sono brevemente riassunti i compiti, gli attori e le tempistiche dei programmi di Accreditamento delle sedi e dei corsi di studio e di Valutazione Periodica.

1)
La norma UNI EN ISO 9000 definisce “Assicurazione della Qualità” la “parte della gestione per la qualità mirata a dare fiducia che i requisiti per la qualità saranno soddisfatti”, dove i “requisiti” sono definiti come “esigenze o aspettative che possono essere espresse, generalmente implicite o cogenti”. Le attività di assicurazione della qualità si concentrano pertanto sulle attività necessarie a fornire evidenza oggettiva della qualità raggiunta, ove per evidenza oggettiva la UNI EN ISO 9000 intende “dati che supportano l’evidenza o la veridicità di qualcosa”.
2)
Le ESG (European Standards and Guidelines) ENQA, 2005, il cui titolo è “Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area”, utilizzano nel testo il neologismo “internal Quality Assurance”, che compare nel modo seguente “The standards and guidelines for internal and external quality assurance, which follow, have been developed for the use of higher education institutions and quality assurance agencies working in the EHEA, covering key areas relating to quality and standards.” Nelle ESG si adotta quindi “Assicurazione interna della Qualità – AiQ” per l’intero processo di autoregolazione interna e “Assicurazione esterna della Qualità – AeQ” per il complesso di valutazione o accreditamento esterni. Pur rispettando pienamente la sostanza dei criteri ESG, questo documento fa riferimento alla terminologia pre-esistente e adotta “Assicurazione della Qualità” e “Accreditamento”.
3)
La norma UNI CEI EN 45020 definisce “certificazione” la “procedura con cui una terza parte dà assicurazione scritta che un prodotto, processo o servizio è conforme a requisiti specificati”.
4)
La norma UNI CEN EN 45020 definisce “accreditamento” il “procedimento con cui un organismo riconosciuto attesta formalmente la competenza di un organismo o di una persona a svolgere funzioni specifiche”.
5)
La Revisione viene espressa dalla norma UNI EN ISO 9000 con il termine “Riesame”, definito come l’“attività effettuata per riscontrare l’idoneità, l’adeguatezza e l’efficacia di qualcosa a conseguire obiettivi stabiliti”.
6)
Secondo la terminologia delle ESG-ENQA “Assicurazione esterna della Qualità”
7)
DM 22 settembre 2010 n. 17; Decreto Ministeriale 31 ottobre 2007 n. 544; DD, 10 giugno 2008, n. 61
8)
DM 22 settembre 2010 n.17
9)
La relazione tra insegnamento e ricerca non implica, in questa sede una valutazione della ricerca in nessuna forma. Essa implica tuttavia:
  • che gli studenti siano informati dei più recenti sviluppi scientifici nell’ambito del Corso di Studio a cui sono iscritti
  • che i docenti documentino l’esistenza di una propria attività di ricerca, in modo da garantire la necessaria autorevolezza nel dominio e nella trasmissione della conoscenza nonché sicurezza e metodo nel modo di affrontare problemi per cui non esistono prassi consolidate.
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