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Appunti sulla bozza del DM programmazione triennale 2010-2012

Università Ca' Foscari - DSSOF - 29 ottobre 2010

1. Premessa

Il decreto sulla programmazione triennale 2010-2012, pervenuto il 27/10 dalla CRUI, è in fase di bozza e necessita, per l’emanazione, dei pareri della CRUI, del CNVSU e (posteriormente a questi) del CUN.

Il DM in bozza si compone di un articolato (7 articoli) e di due allegati: All. A : Obiettivi - Linee generali di indirizzo; All. B) : Indicazioni operative.

Le linee generali di indirizzo definite con questo DM per il triennio 2010-2012 continuano ad applicarsi fino all’adozione delle linee di indirizzo per il triennio successivo 2013/2015; quindi potenzialmente potrebbero avere un efficacia temporale più ampia (vedi art. 7, comma 1).

I programmi relativi al triennio 2010/2012 devono essere adottati dagli Atenei entro 3 mesi dalla data di registrazione del DM che in base alla legge n. 43/2005 definisce i parametri (gli “indicatori”) con i quali il MIUR, avvalendosi dell’ANVUR e sentita la CRUI, effettua il monitoraggio e la valutazione ex post dei programmi stessi. Poi si va a regime : entro il 30 giugno di ciascun anno le Università possono integrare/modificare/adeguare i programmi anche in esito ai risultati della valutazione ex post del MIUR (vedi Art. 2 , commi 2 e 3).

Particolare attenzione va dedicata alle attività di implementazione e aggiornamento delle Banche dati: Offerta formativa, ANS (comprensiva degli studenti del dottorato), Anagrafe laureati, Anagrafe professori e ricercatori con elenco pubblicazioni scientifiche, Archivi del personale e spese correlate e procedure concorsuali. Il monitoraggio e la valutazione dei risultati sono effettuati dal MIUR utilizzando e potenziando questi strumenti (vedi all. A, lett. a) punto 5).

Di seguito sono segnalati alcuni aspetti particolarmente significativi per quanto riguarda le misure inerenti l’offerta formativa di Lauree, Lauree magistrali e Dottorati di ricerca, con particolare riferimento alla nostra Università (prima area di attività Legge 43/05: “corsi di studio da istituire e attivare nel rispetto dei requisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali ed umane, nonché quelli da sopprimere”). Le misure relative alle altre aree di attività (ricerca scientifica, internazionalizzazione, personale) non sono qui oggetto di osservazioni, a meno che non interessino l’offerta formativa.

Sui servizi agli studenti (all. A § 15) e i programmi di internazionalizzazione (All. A § 17) si evidenzia sinteticamente che :

  • Le azioni indicate nel documento in tema di orientamento e tutorato sono già portate avanti dal nostro Ateneo con buoni risultati. Vanno rafforzati gli interventi per la riduzione del tasso di abbandono.
  • Viene ribadita la valenza strategica per l’intero sistema dei programmi di internazionalizzazione (più attrattività dell’offerta formativa soprattutto per il secondo e terzo livello, più mobilità) .

2. Osservazioni sul Decreto

2.1. Fusione e federazione di Atenei

L’articolo 4 prevede l’emanazione di successivi decreti con cui saranno determinati criteri e modalità di fusione e federazione di Atenei nella stessa città o, secondariamente, nella stessa regione (federazione anche in regioni confinanti).

2.2. Banche dati

(§ 5) È prevista l’attivazione di tutte le banche dati necessarie a fornire il quadro informativo da utilizzare per la verifica dei risultati:

  • Off: implica il potenziamento dei dati inseriti in Off.f probabilmente con particolare riferimento ai dati sull’offerta didattica (trasparenza)
  • ANS: da integrare con i dottorandi. Attenzione sulla coerenza dei dati di carriera ai fini dell’inserimento dei dati in tale banca dati
  • Anagrafe laureati: Alma Laurea (§ 16)
  • Anagrafe docenti con pubblicazioni
  • archivi personale e relative spese

2.3. Attivazione disattivazione corsi

Dagli allegati A e B emerge la volontà di operare una generale razionalizzazione e qualificazione dell’offerta formativa di Lauree e Lauree magistrali, con lo scopo di migliorare qualità e efficienza delle sedi.

2.3.1. Principi della razionalizzazione (§§ 7 e 8)

  • coerenza tra numero immatricolati e numerosità di riferimento (disattivazione corsi con studenti inferiori ai minimi)
  • riduzione delle sedi didattiche
  • rafforzamento dei corsi con i migliori requisiti di docenza di ruolo (quelli che si collocano oltre l’asticella dei requisiti essenziali)
  • crescita dell’attrattività delle Lauree magistrali nei confronti dei “migliori laureati” in altri atenei.

Per quanto riguarda la programmazione operata dalle strutture didattiche, si richiama l’attenzione sul § 9, anche in relazione alla prevista adozione di forme di verifica incrociate tra le banche dati Off e ANS.

2.3.2. Modalità e tempistiche per la razionalizzazione

È incentivata la disattivazione di Facoltà (§ 21): Nel corrente triennio 2010-12 non si possono attivare nuove Facoltà (salvo per accorpamento) (§ 22) Sulla base delle indicazioni di apposito gruppo di lavoro (§ 21 bis) sono individuate le classi per le quali :

  • a) l'offerta formativa è più che sufficiente a soddisfare i fabbisogni formativi del mondo del lavoro
  • b) l'offerta formativa è inferiore o in linea con i fabbisogni formativi del mondo del lavoro.

Non si possono istituire corsi nelle classi di cui alla lettera a). Per le classi di cui alla lettera b) il peso degli studenti è incrementato (§ 24).

Saranno definiti un quadro di regole più efficiente e criteri di maggiore determinatezza e trasparenza delle attività formative erogabili dagli Atenei: a tal fine sarà emanato un nuovo Decreto ministeriale contenente le relative Linee guida (§§ 26 e 27) che andrà a sostituire quelle emanate con il DM 26/7/2007 n. 386.

Entro 24 mesi dall’emanazione del DM sulle Linee guida, gli Atenei dovranno procedere all’adeguamento dei propri ordinamenti didattici. Gli ordinamenti non adeguati o non conformi saranno eliminati dall’offerta formativa (RAD) (§ 28).

Dall’emanazione del DM sulle Linee guida saranno applicati i nuovi requisiti necessari di cui al DM 17/2010 (§ 34 bis).

Dall’emanazione del DM sulla programmazione triennale e fino all’adeguamento dell’offerta formativa secondo il nuovo DM sulle linee guida, gli Atenei non possono istituire nuovi corsi di Laurea o Laurea magistrale (§ 30). Fanno eccezione corsi di studio omologhi attivati in lingua straniera anche ai fini del rilascio di Joint e Double degrees (§ 31):

Entro 12 mesi dall’emanazione del DM sulla programmazione, l’ANVUR valuterà i corsi attivati nelle sedi periferiche. I corsi valutati negativamente saranno disattivati (§ 29):

Con l’emanazione del nuovo DM sulle linee guida l’architettura dell’istituzione e attivazione dei corsi di studio sarà profondamente mutata: già in fase di istituzione si dovrà (§ 32):

  • garantire il rispetto dei requisiti necessari; a tal fine, se i requisiti non sono soddisfatti, l’istituzione di corsi è subordinata alla cancellazione di altri corsi dal RAD;
  • indicare la sede di attivazione del corso di studio: si possono attivare i corsi solo nel Comune sede legale e amministrativa dell’Ateneo e nei comuni confinanti (§ 33);
  • acquisire la relazione favorevole del Nucleo e del CORECO (si ricorda che permane inoltre l’obbligo di consultazione delle Parti sociali, previsto dal DM 270/04).

Pertanto in futuro sarà molto ridotta la distinzione tra fase di istituzione e fase di attivazione; non potranno sussistere ordinamenti non attivati (concetto di offerta formativa “teorica” o “potenziale” ad oggi in essere) e già in fase di istituzione si dovranno soddisfare i requisiti necessari. Conseguentemente, con tutta probabilità, eventuali curricula dovranno essere definiti in fase di istituzione e non si esclude (con riferimento al richiamo alla trasparenza e determinatezza di cui al § 27) che siano richieste informazioni più dettagliate sulle attività didattiche che si intende erogare.

2.3.3. Altro

Viene dato rilievo agli Istituti Tecnici Superiori (ITS) di cui al DPCM 25/1/2008, anche con riferimento a classi e corsi di studio i cui obiettivi possono essere raggiunti più adeguatamente da tali Istituti, e conseguentemente da disattivare nelle Università (§§ 15 e 22).

2.4. Dottorati di ricerca (§§ 12 13 14 17 38)

Per l’Area “B” (sviluppo della ricerca scientifica) è considerata prioritaria la formazione del Dottorato. Gli Atenei devono adottare interventi volti a (§§ 12 13 14):

  • ridurre i dottorati e i curricula con pochi iscritti
  • incrementare le borse di studio
  • incrementare i dottorati di interesse per il sistema produttivo

I risultati di tali interventi sono considerati per ripartire le risorse per le borse di dottorato (§ 13).

Si definiranno criteri per la costituzione di Scuole di dottorato e Scuole superiori (§ 14)

Per l’Area “D” (Internazionalizzazione) gli Atenei devono mirare ad attrarre studenti stranieri nelle Lauree magistrali e nei Dottorati (§ 18):

Il DM non prevede particolari innovazioni circa le modalità di istituzione dei Dottorati (§ 38).

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