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Regolamenti didattici dei corsi di studio

Vedi anche:

Normativa relativa alla formazione e ai contenuti dei Regolamenti didattici dei corsi di studio:

DM 270/2004

Art. 12. Regolamenti didattici dei corsi di studio

1. In base all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, il regolamento didattico di un corso di studio, deliberato dalla competente struttura didattica in conformità con l'ordinamento didattico nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, specifica gli aspetti organizzativi del corso di studio. Il regolamento è approvato con le procedure previste nello statuto dell'ateneo.

2. Il regolamento didattico di un corso di studio determina in particolare:

#a)|1# l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative; # gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa; # i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali; # la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti; # le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza. ##

3. Le disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dalle competenti strutture didattiche, previo parere favorevole di commissioni didattiche paritetiche o di altre analoghe strutture di rappresentanza studentesca. Qualora il parere non sia favorevole la deliberazione è assunta dal senato accademico. Il parere è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la deliberazione è adottata prescindendosi dal parere.

4. Le università assicurano la periodica revisione dei regolamenti didattici dei corsi di studio, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o altra attività formativa.

Regolamento didattico di Ateneo (bozza all'esame del MiUR)

Art. 5 - Autonomia didattica

5. I Regolamenti didattici dei corsi di studio sono deliberati dalle Facoltà, in conformità con i relativi ordinamenti didattici e sono adeguatamente pubblicizzati e resi noti, anche attraverso la rete informatica dell'Ateneo.

6. Ciascun Regolamento didattico comprende in particolare:

#a)|1# l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, suddivisi, ove ritenuto opportuno, per anno di corso; # l'elenco delle altre attività formative, con particolare riferimento alle eventuali attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio previste dai curricula; # gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa; # l'articolazione dei curricula previsti e le modalità di presentazione del piano di studi; # la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti; # le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza e le eventuali modalità organizzative di attività sostitutive della frequenza obbligatoria per gli studenti di cui al comma 3 dell'art, 19; # l'indicazione dei requisiti di ammissione di cui all'art. 17 nonché delle modalità di verifica degli stessi; # le eventuali disposizioni relative ad attività formative propedeutiche e integrative istituite allo scopo di consentire l'assolvimento di obblighi formativi aggiuntivi individuati in base a quanto previsto alla precedente lettera g); # la tipologia e le modalità che regolano la prova finale per il conseguimento del titolo di studio. ##

Art. 11 - Crediti formativi universitari

6. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio possono stabilire, nel rispetto delle norme generali stabilite dal Senato Accademico, il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati al fine di evitare l'obsolescenza dei contenuti conoscitivi, e le forme di verifica periodica, in forme diversificate tra studenti impegnati a tempo pieno negli studi e studenti a tempo parziale, ai sensi dell'art. 19, comma 3.

10. I crediti relativi alla conoscenza di una lingua dell'Unione Europea possono essere riconosciuti, in forme regolamentate dai regolamenti didattici dei Corsi di studio, sulla base di certificazioni rilasciati da strutture, interne o esterne all'Ateneo, specificamente competenti per ciascuna delle lingue.

Art. 13 - Corsi di Laurea magistrale

2. Per essere ammessi ad un corso di Laurea magistrale occorre essere in possesso della Laurea o del Diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dall'Ateneo, ai sensi delle Leggi vigenti e nelle forme previste dall'art. 21. Altri requisiti curriculari indicativi di una adeguata preparazione personale possono essere richiesti dai Regolamenti didattici per l'accesso ai corsi di Laurea magistrale, secondo quanto previsto dall'art. 17.

Art. 19 - Studenti fuori corso, a tempo parziale e ripetenti. Rinuncia agli studi

2. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio prevedono eventualmente le modalità con le quali uno studente possa conseguire il titolo in anticipo sulla durata normale del Corso di studi.

Art. 20 – Piani di studio

1. Lo studente presenta all'inizio della carriera il proprio piano di studio e può modificarlo annualmente, secondo le modalità previste nel Regolamento didattico del corso di studio.

2. Il Collegio didattico può approvare piani di studio non aderenti ai curricula previsti dal Regolamento didattico del corso, purché conformi all'Ordinamento didattico, limitatamente ai casi di riconoscimento di crediti finalizzati al trasferimento e all'opzione per corsi di studio previsti dai nuovi ordinamenti.

3. Le delibere di cui al comma precedente sono assunte entro 30 giorni dal termine fissato per la presentazione dei piani.

Art. 22 - Verifica del profitto nei Corsi di studio

1. Per ogni attività formativa che preveda una valutazione finale, secondo quanto previsto al successivo comma 12, il profitto individuale di ogni studente è verificato attraverso un esame finale o attraverso altre modalità individuate dal regolamento didattico del corso di studio.

Art. 23 - Prova finale dei corsi di Laurea e Laurea magistrale

1. I Regolamenti didattici dei corsi di studio determinano le modalità e i contenuti della prova finale dei corsi di Laurea e di Laurea magistrale.

Art. 24 - Programmazione didattica e calendario didattico

1. Ciascuna Facoltà provvede ad aggiornare annualmente i Regolamenti didattici dei corsi di studio, con particolare riferimento:

#a)|1# ai curricula offerti agli studenti e alle regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali; # all'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative attivate, quali idoneità, stage e tirocini; # agli obiettivi formativi specifici, ai crediti attribuiti, all'articolazione e alla tipologia didattica e delle prove di verifica di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa; # ai programmi degli insegnamenti; # alle disposizioni sulle eventuali propedeuticità e sugli eventuali obblighi di frequenza; ##

Art. 28 - Tipologia e organizzazione degli insegnamenti

1. I Regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere l'articolazione degli insegnamenti in moduli didattici integrati e coordinati, definendone la durata, affidati a docenti diversi ad uno dei quali viene affidata la responsabilità dell'insegnamento.

Osservazioni alla bozza di Regolamento

Mentre l'elenco degli insegnamenti aggiornato di anno in anno è di riferimento per tutti gli studenti iscritti, l'aggiornamento dell'articolazione in curricula deve tenere conto dell'anno di immatricolazione dello studente, per cui si dovrebbe trovare il sistema di mantenere nel regolamento lo sviluppo per coorte dei curricula offerti (ad es. indicando per i curricula l'anno di immatricolazione di riferimento).

L'elenco delle attività formative è desumibile dalla programmazione didattica della Facoltà, e si potrebbe quindi anche semplicemente rinviare alle pagine del sito in cui viene riportata la lista degli insegnamenti, introducendo però la ripartizione degli insegnamenti per corso di studio.

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