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Per il nuovo testo, come modificato dal DM 1059/2013, vedi: dm_47_2013_aggiornato

Decreto 30 gennaio 2013, n. 47

Autovalutazione, Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e Valutazione periodica

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

VISTO l’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25 e in particolare l’art. 2, comma 5, lettera d);

VISTI gli artt. 1 e 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370;

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale è stato approvato il regolamento sull’autonomia didattica degli Atenei in sostituzione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e, in particolare, l’art. 9 il quale prevede che:

  • (comma 2, sostituito dall’art. 17, comma 3, lettera a) del Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19) “Con apposite deliberazioni le Università attivano i propri corsi di studio, nel rispetto della procedura di accreditamento definita dal citato Decreto Legislativo emanato in attuazione della delega prevista dall’art. 5, comma 1, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Nel caso di mancata conferma dell’accreditamento di uno o più corsi, le Università assicurano la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi, conseguendo il relativo titolo e disciplinando le modalità di esercizio della facoltà di opzione per altri corsi di studio accreditati ed attivati.”;
  • “l’attivazione dei corsi di studio di cui al comma 2 è subordinata all’inserimento degli stessi nella Banca dati dell’offerta formativa, sulla base di criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale”;

VISTO l’art. 1-ter, comma 1, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, in base al quale “le Università adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro”;

VISTE le linee guida europee per l’assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell’istruzione superiore, adottate dai Ministri europei dell’istruzione superiore al Consiglio di Bergen nel maggio 2005 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

VISTO il D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura e il funzionamento dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR);

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 con relativi decreti attuativi e in particolare quelli connessi all’art. 6 per le convenzioni con atenei ed enti pubblici di ricerca;

VISTO IL D.Lgs., 27 gennaio 2012, n. 19, recante “Valorizzazione dell'efficienza delle Università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”;

VISTI i Decreti Ministeriali ed Interministeriali con i quali sono state ridefinite, ai sensi del predetto decreto n. 270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale, (D.M. 25 novembre 2005, DD.MM. 16 marzo 2007, D.M. 8 gennaio 2009, D.I. 19 febbraio 2009, D.M. 10 settembre 2010, n. 249, D.I. 2 marzo 2011);

TENUTO CONTO dei criteri e degli indicatori per l’accreditamento iniziale e periodico e per la valutazione periodica predisposti dall’ANVUR ai sensi dell’art. 6, comma 1 del D.lgs 19/2012;

TENUTO CONTO dei limiti alle spese di personale e alle spese di indebitamento fissati dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;

VISTO l’art. 66, comma 13, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale ha, altresì, previsto le modalità con le quali il sistema universitario statale partecipa agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica;

VISTO l’art. 2 (Misure per la qualità del sistema universitario) del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, il quale prevede che a decorrere dal 2009 una parte delle risorse rese disponibili sul fondo di finanziamento ordinario delle Università statali sia ripartita “al fine di….migliorare l’efficacia e l’efficienza nell’utilizzo della risorse” con riferimento anche all’offerta formativa delle stesse;

VISTO il D.M. 23 dicembre 2010, n. 50;

RITENUTO di dovere adottare un nuovo D.M. i cui contenuti sostituiscono quelli del D.M. 22 settembre 2010, n. 17, nei termini temporali nello stesso indicati.

DECRETA

Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai fini del potenziamento dell’autovalutazione, dell’accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari, nonché alla valutazione periodica delle Università, con riferimento alle Università statali, agli Istituti universitari ad ordinamento speciale, alle Università non statali legalmente riconosciute, alle Università telematiche.

2. Definizioni:

  • a) Accreditamento iniziale: si intende l’autorizzazione da parte del Ministero ad attivare sedi e corsi di studio universitari, a seguito della verifica del possesso dei requisiti didattici, di qualificazione della ricerca, strutturali, organizzativi e di sostenibilità economico – finanziaria di cui agli allegati A e B.
  • b) Accreditamento periodico: si intende la verifica, con cadenza almeno quinquennale per le sedi e almeno triennale per i corsi di studio, della persistenza dei requisiti che hanno condotto all’accreditamento iniziale e del possesso di ulteriori requisiti di qualità, di efficienza e di efficacia delle attività svolte in relazione agli indicatori di cui all’allegato C.
  • c) Valutazione periodica: si intende la valutazione da parte dell'ANVUR volta a misurare l’efficienza, la sostenibilità economico-finanziaria delle attività e i risultati conseguiti dalle singole università nell’ambito della didattica, della ricerca e dell'Assicurazione di Qualità in relazione agli indicatori di cui agli allegati E e F.
  • d) Sede: si intende l’insieme delle strutture didattiche o di ricerca dell’Università collocate nel medesimo Comune. La sede decentrata è quella in cui le strutture didattiche o di ricerca sono collocate in un Comune diverso rispetto al Comune in cui è situata la sede legale dell’Università.
  • e) Corsi di studio: si intendono i corsi di laurea, i corsi di laurea magistrale e i corsi di laurea magistrale a ciclo unico. Sono definiti “corsi a distanza” i corsi di studio le cui attività formative si svolgono mediante sistemi telematici per almeno due terzi del numero complessivo di crediti formativi universitari (CFU).

Art. 2 (Procedure CUN e ANVUR finalizzate all’accreditamento dei corsi di studio)

1. Nel presente articolo sono individuati i compiti attribuiti al CUN e all’ANVUR ai fini dell’accreditamento da parte del Ministero dei corsi di studio delle Università.

2. Il CUN è chiamato ad esprimersi in fase di istituzione del corso di studio. In fase di modifica dell’ordinamento didattico del corso di studio, il CUN si esprime esclusivamente nei seguenti casi:

  • a) proposta di accorpamento di corsi di studio;
  • b) variazione del quadro delle attività formative;
  • c) modifica della denominazione, della lingua o della modalità di erogazione (convenzionale o in teledidattica) del corso di studio;
  • d) richiesta formale da parte del MIUR.

3. L’ANVUR è chiamata ad esprimersi in fase di accreditamento e di attivazione del corso di studio, verificando:

  • a) il possesso dei requisiti di cui agli allegati A e B;
  • b) la rispondenza degli obiettivi formativi ai risultati di apprendimento attesi e agli sbocchi occupazionali individuati, nell’ambito dei percorsi formativi di cui si richiede l’attivazione.

4. Le Università che, ai sensi del comma 3 punto b), ricevono richieste di adeguamento da parte dell’ANVUR, procedono alle relative modifiche, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

Art. 3 (Accreditamento delle sedi)

1. Le Università istituite al momento dell’entrata in vigore del presente decreto ottengono l’accreditamento iniziale a seguito della verifica del possesso dei requisiti di cui all’allegato B fatta eccezione, per le Università non statali, di quanto previsto alla lettera b) relativamente all’indicatore di sostenibilità della didattica.

2. L’accreditamento iniziale di nuove sedi universitarie decentrate istituite da parte delle Università di cui al comma 1 richiede altresì il possesso per tutti i corsi di studio di tutte le sedi dell’ateneo dei requisiti di cui all’allegato A, tra cui quelli a regime per la docenza, e all’allegato B.

3. L’accreditamento iniziale di università di nuova istituzione richiede il possesso dei requisiti previsti dagli allegati A e B, anche sulla base di specifici piani di raggiungimento formulati secondo le indicazioni di cui all’articolo 7.

4. Il mancato conseguimento dell'accreditamento iniziale di cui al comma 3 preclude ogni ulteriore fase di istituzione della nuova università per il successivo triennio. Il mancato accreditamento di uno o più corsi di studio inseriti nella proposta istitutiva della nuova università non preclude l'accreditamento della stessa.

5. L'accreditamento periodico viene conseguito, nell’arco di cinque anni, dalle sedi che soddisfano i requisiti per l’accreditamento iniziale e quelli previsti per l’Assicurazione della Qualità (QA) di cui all’allegato C, a seguito della verifica da parte dell'ANVUR sulla base dei seguenti criteri:

  • a) esito delle visite in loco delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV);
  • b) analisi dei dati della relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna (di seguito NdV), trasmessa entro il 30 aprile di ogni anno;
  • c) valutazione delle informazioni contenute nelle Schede Uniche Annuali relative ai Corsi di Studio (di seguito SUA-CDS), anche in relazione ai rispettivi Rapporti di Riesame;
  • d) valutazione delle informazioni contenute nelle Schede Uniche Annuali della Ricerca dei Dipartimenti (di seguito SUA-RD);
  • e) analisi delle risultanze dell’attività di monitoraggio e di controllo della qualità dell’attività didattica e di ricerca svolta da tutti i soggetti coinvolti nel sistema di qualità di ateneo;
  • f) analisi dei risultati derivanti dall’applicazione degli indicatori previsti per la valutazione periodica delle attività formative e di ricerca, adottati dal Ministero su delibera dell’ANVUR e aventi valenza triennale.

6. L'accreditamento periodico proposto dall’ANVUR sulla base dei giudizi delle CEV è così graduato:

  • a) pienamente positivo;
  • b) soddisfacente;
  • c) condizionato;
  • d) insoddisfacente.

7. Le sedi con giudizio “pienamente positivo” o “soddisfacente” ottengono un accreditamento periodico di validità quinquennale; quelle con giudizio “ condizionato” ottengono un accreditamento temporalmente vincolato che, in caso di mancato superamento delle riserve segnalate entro il termine stabilito al momento della valutazione, decade con le conseguenze di cui al comma successivo.

8. Le sedi con giudizio “insoddisfacente” non ottengono l'accreditamento e sono soppresse.

Art. 4 (Accreditamento dei corsi di studio)

1. I corsi di studio ottengono l’accreditamento iniziale con decreto ministeriale non oltre il 15 giugno antecedente l’anno accademico di attivazione a seguito della verifica del possesso dei requisiti di cui all’allegato A.

2. I corsi di studio attivi al momento dell’entrata in vigore del presente decreto presso il Comune in cui ha sede legale l’Università, nei comuni ad esso confinanti e nelle altre sedi di cui all’elenco numero 1 allegato al D.M. 23 dicembre 2010, n. 50, ottengono l’accreditamento iniziale a seguito della verifica del possesso dei requisiti di cui all’allegato A.

3. I corsi di studio attivi al momento dell’entrata in vigore del presente decreto presso le sedi decentrate diverse da quelle di cui al comma 2, ottengono l’accreditamento iniziale a seguito della verifica del possesso dei requisiti di cui all’allegato A per i quali, relativamente alla docenza, si fa riferimento a quelli previsti a regime.

4. I corsi di studio di nuova attivazione, anche se già istituiti, in sedi preesistenti ottengono l’accreditamento iniziale a seguito della verifica del possesso dei requisiti di cui all’allegato A, inclusi quelli previsti a regime per la docenza, e devono superare la verifica dei requisiti di Assicurazione della Qualità (AQ) di cui all’allegato C, attraverso la valutazione delle CEV.

5. Nelle sedi di nuova istituzione i corsi di studio ottengono l’accreditamento iniziale contestualmente a quello della sede.

6. Il mancato conseguimento dell'accreditamento iniziale di cui ai precedenti commi 2 e 3, comporta la soppressione del Corso di Studio. Il mancato conseguimento dell’accreditamento iniziale di cui ai commi 4 e 5 preclude ogni ulteriore fase di istituzione/attivazione del Corso di Studio.

7. I corsi di studio non attivati per 2 anni accademici consecutivi sono soppressi.

8. L'accreditamento periodico viene concesso ai corsi che soddisfano i requisiti per l’accreditamento iniziale e quelli previsti per l’Assicurazione della Qualità (QA) di cui all’allegato C ed eventualmente di ulteriori requisiti proposti dall’ANVUR a seguito delle attività di analisi, studio e sperimentazione, e adottati dal MIUR. La verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento iniziale e periodico viene effettuata mediante le visite in loco delle CEV selezionate dall'ANVUR, l’attività di valutazione dei NdV e a ogni altra informazione disponibile.

9. I Corsi di Studio che non ottengono l’accreditamento periodico sono soppressi.

10. Annualmente vengono sottoposti alla verifica esterna dell'ANVUR per il tramite delle CEV:

  • i corsi di studio che evidenziano situazioni di criticità rispetto ai requisiti di accreditamento, anche in base a quanto evidenziato dai NdV;
  • i corsi di studio scelti a campione dall’ANVUR nell’ambito delle procedure di accreditamento periodico delle sedi;
  • i corsi di studio segnalati dal MIUR.

11. I NdV svolgono l'attività di verifica sul sistema di AQ tenendo conto anche della relazione delle Commissioni Paritetiche o, relativamente alle Università non statali, degli organismi che svolgono le medesime funzioni previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19.

12. Per i corsi di studio delle Università statali che prevedono per tutti gli studenti iscritti il rilascio del doppio titolo/titolo congiunto con università straniere, ovvero per i corsi che sono integralmente erogati in lingua straniera, si applicano i requisiti di docenza delle Università non statali di cui all’allegato A, lettera b), a condizione che almeno la metà dei docenti di riferimento del corso sia in servizio presso l’Università provenendo dai ruoli di Università straniere; in tale conteggio sono inclusi i docenti di atenei stranieri in convenzione con atenei italiani per una durata pari almeno alla durata normale del corso di studi, ai sensi dell’articolo 6, comma 11 della legge 240/2010.

13. I corsi di studio di cui al comma 4 non sono sottoposti ai vincoli definiti dal DM 23 dicembre 2010, n. 50, allegato B. § 30 e § 31.

Art. 5 (Valutazione periodica)

1. L'ANVUR trasmette al MIUR annualmente entro il 31 luglio i risultati della valutazione periodica, condotta sulla base:

  • I. della verifica dell'efficienza, della sostenibilità economico-finanziaria delle attività e dei risultati conseguiti nell'ambito delle attività di didattica e ricerca;
  • II. dell'esito delle visite in loco delle Commissioni di Esperti della Valutazione;
  • III. della relazione annuale dei NdV, trasmessa entro il 30 aprile di ogni anno;
  • IV. delle informazioni contenute nelle SUA-CdS dell’ a.a. precedente con i relativi Rapporti di Riesame;
  • V. delle informazioni contenute nelle SUA-RD dell’ a.a. precedente;
  • VI. delle risultanze dell’attività di monitoraggio e di controllo della qualità dell’attività didattica e di ricerca.

2. La verifica dell'efficienza e della sostenibilità economico-finanziaria delle attività e i risultati conseguiti nell'ambito delle attività di didattica e ricerca vengono valutati sulla base degli indicatori degli allegati E e F, aggiornati in coerenza con gli obiettivi della programmazione triennale in vigore nel periodo di riferimento.

3. I risultati del sistema di AQ costituiscono i principali parametri della valutazione periodica; essi verranno verificati attraverso le procedure previste nell'accreditamento periodico della sede e dei Corsi di studio.

4. A seguito delle verifiche di cui al comma 3 e dei relativi risultati ottenuti, le Università sono collocate in tre fasce:

  • a) Fascia A = Accreditamento Periodico Pienamente Positivo;
  • b) Fascia B = Accreditamento Periodico Soddisfacente o atenei in attesa delle visite in loco;
  • c) Fascia C = Accreditamento Periodico Condizionato.

5. La fascia in cui è collocato l’Ateneo condiziona a regime i risultati della successiva applicazione degli altri indicatori di cui al comma 2 secondo le seguenti ponderazioni:

  • a) Fascia A = il risultato degli indicatori viene moltiplicato per un fattore superiore a 1.
  • b) Fascia B = il risultato degli indicatori viene moltiplicato per un fattore pari a 1.
  • c) Fascia C = il risultato degli indicatori viene moltiplicato per un fattore inferiore a 1.

6. Il fattore di moltiplicazione dei risultati verrà deciso dal MIUR a seguito di proposta dell’ANVUR.

Art. 6 (Programmazione e continuità dell’offerta formativa)

1. A partire dall’a.a. 2013/14 e fermo restando che ogni modifica del quadro delle attività formative deve essere sottoposto alla procedura di cui all’articolo 2, comma 2, la programmazione degli insegnamenti per la coorte di riferimento deve essere disciplinata nel regolamento didattico del corso di studi attivando i settori scientifico disciplinari (ssd) presenti negli ambiti disciplinari del RAD nel rispetto dei vincoli, in termini di CFU, contenuti nell’ordinamento stesso (DM 22 ottobre 2004, n.270 e DD.MM 16 marzo 2007; D.M. 8 gennaio 2009, D.I. 19 febbraio 2009, D.M. 10 settembre 2010, n. 249, D.I. 2 marzo 2011). I ssd di uno stesso ambito disciplinare possono essere attivati in alternativa tra loro e nello stesso ssd possono essere previsti più insegnamenti.

2. A partire dall’a.a 2014-15 fino all'a.a. 2016-17 incluso, gli atenei sono tenuti a non modificare gli insegnamenti inseriti nel Regolamento Didattico del Corso di studio, proposti per coorte nella sezione Offerta programmata della SUA.

3. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 1, non è considerata modifica del Regolamento didattico del Corso di studio la riduzione di insegnamenti proposti in alternativa tra loro nello stesso ambito disciplinare.

4. In caso di modifiche del Regolamento didattico del Corso di studio, il corso sarà sottoposto ad accreditamento secondo le procedure definite all’articolo 4 comma 3.

5. L’attivazione ad anni alterni di corsi interateneo non è considerata nuova attivazione.

Art. 7 (Piani di raggiungimento dei requisiti di accreditamento)

1. Dall’entrata in vigore del presente decreto e previo parere da parte dell’ANVUR sono riverificati ed aggiornati i piani di raggiungimento in essere secondo i requisiti di cui al presente decreto.

2. Al fine di rendere i piani di cui al comma 1 graduali, verificabili e perentori, gli stessi:

  • a) tengono conto dei criteri di cui al presente decreto;
  • b) devono essere portati a termine entro la durata normale del corso di studi;
  • c) sono sottoposti a valutazione annuale volta a verificarne il graduale raggiungimento.

3. Fino al completamento del piano di raggiungimento:

  • a) non è consentita l’attivazione di nuovi corsi di studio;
  • b) i corsi non in regola con la verifica di cui al comma 2 lettera c) sono soppressi.

Art. 8 (Banche dati di riferimento)

1. Le schede SUA-CdS e SUA-RD contengono gli elementi informativi necessari al sistema di autovalutazione, valutazione periodica e accreditamento, nonché alla definizione dell’offerta formativa (dalla fase di istituzione a quella di attivazione dei corsi di studio) secondo il principio della semplificazione e dell’efficienza delle procedure di inserimento dei dati.

2. La scheda SUA di ciascun anno accademico deve essere compilata entro i termini previsti dalla competente Direzione generale del Ministero e si compone delle seguenti Sezioni:

  • a) Sezione “Istituzione e Attivazione ” che comprende le seguenti Schede necessarie:
    • I. Ordinamento didattico in vigore (Banca dati RAD);
    • II. Regolamento Didattico del Corso di Studio (didattica programmata): comprende gli insegnamenti, i relativi CFU e i settori scientifico disciplinari previsti per l’intero percorso di studi della coorte di riferimento;
    • III. Didattica erogata: comprende tutti gli insegnamenti erogati nell'anno accademico di riferimento, completi della relativa copertura di docenza con la tipologia e il numero di ore di didattica assistita da erogare.
  • b) Sezione “Qualità” che comprende le informazioni e i dati necessari per l’autovalutazione, la valutazione periodica e l'accreditamento.

3. Le sezioni e il funzionamento delle banche dati di cui al presente articolo possono essere rivisti e integrati con Decreto del competente Direttore generale.

Art. 9 (Disposizioni transitorie e finali)

1. Per l’a.a. 2013/14:

  • a) la scadenza del 31 gennaio relativa alla presentazione delle proposte di modifiche degli ordinamenti didattici è prorogata al 4 marzo 2013;
  • b) le informazioni presenti nella banca dati RAD alla data di entrata in vigore del presente decreto transitano automaticamente nella scheda SUA – CdS;
  • c) i corsi che al 4 marzo 2013 risultano istituiti, se non attivati nell'a.a. 2013-14, sono da ritenersi estinti;
  • d) i corsi di laurea ad accesso programmato nazionale che prevedono una prova d’accesso con scadenze anticipate rispetto ai termini previsti per la chiusura della scheda SUA-CdS, ottengono l’accreditamento iniziale sulla base del soddisfacimento dei soli requisiti di docenza di cui all’allegato A;
  • e) nella sua relazione il NdV riferisce sulle attività di assicurazione di qualità in fase di definizione o già svolte dal presidio di qualità di ateneo e dalle commissioni paritetiche studenti-docenti o, relativamente alle università non statali, dagli organismi che svolgono le medesime funzioni previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19.

2. Le Università assicurano agli studenti iscritti a corsi di laurea soppressi di concludere gli studi, conseguendo il relativo titolo e disciplinando le modalità di esercizio della facoltà di opzione per altri corsi di studio accreditati ed attivati.

3. Le tabelle dell'Allegato D potranno essere riviste in seguito alla definizione dei criteri per la determinazione del costo standard per studente regolare di cui al D.lgs 29 marzo 2012, n. 49.

4. Eventuali ulteriori disposizioni interpretative e applicative del presente decreto sono disposte con atti del competente Direttore generale per l’Università, lo studente e il diritto allo studio universitario.

5. I requisiti e gli indicatori del presente decreto sono soggetti a revisione triennale.

6. Le disposizioni contenute nel presente decreto sostituiscono quanto previsto in materia dal DM 17/2010 e dal DM 15/2005, fatto salvo quanto previsto per le classi delle Lauree e Lauree specialistiche nelle Scienze della Difesa e della sicurezza di cui al DM 12 aprile 2001.

Roma, 30 gennaio 2013
IL MINISTRO
f.to Francesco Profumo


ELENCO ALLEGATI AL D.M.

  • Allegato A – Requisiti di accreditamento dei corsi di studio
  • Allegato B – Requisiti di accreditamento delle sedi
  • Allegato C – Requisiti di assicurazione della Qualità
  • Allegato D – Numerosità di riferimento studenti
  • Allegato E - Indicatori e parametri per la Valutazione Periodica della ricerca e delle attività di terza missione
  • Allegato F - Indicatori e parametri per la Valutazione Periodica delle attività formative

Allegato A - Requisiti di accreditamento del Corso di studio

a) Trasparenza

Denominazione del Corso di Studio
Denominazione in lingua inglese
Anno Accademico di riferimento
Tipologia del Corso *
Lingua di erogazione della didattica
Data della Relazione tecnico-illustrativa del Nucleo di
Valutazione al momento dell'istituzione *
Corso ad accesso programmato
Numero di studenti ammissibili accesso programmato locale
Collegamento informatico al file contenente la Relazione tecnico-illustrativa*
Utenza sostenibile
Posti riservati agli studenti non comunitari
Data del parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento*
Codice identificativo del corso*
Eventuale codice interno del Corso*
Classe di Laurea/Laurea Magistrale*
Codice numerico della Classe*
Eventuale seconda Classe di Laurea per i corsi interclasse*
Codice numerico della seconda Classe*
Corsi attivati nella stessa Classe*
Motivi dell’attivazione di altri Corsi di Studio nella stessa Classe (inclusa differenziazione di 40 o 30 CFU prevista dall’art. 1 comma 2 dei DD.MM. delle classi)*
Numero del gruppo di affinità (DM 270, art. 11, comma 7, lettera a)*
Data di chiusura della SUA-CdS*
Corso in convenzione con altro Ateneo Indicare il nome dell’Ateneo
Codice Ateneo/i in convenzione per il Corso di Studio*
Data della convenzione*
Durata della convenzione*
Collegamento informatico al file contenente il testo della convenzione*
Data del DM di approvazione ordinamento del Corso*
Data del D.R. di emanazione dell’ordinamento didattico*
Data della delibera dell’Organo di Ateneo* (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione)*
Nota del Rettore per richiesta attivazione
Titolo congiunto Titolo congiunto o titolo doppio
Modalità di erogazione della didattica Convenzionale o teledidattica
Sede del corso
Codice del Comune*
Numero e denominazione degli eventuali curricula
Informazioni sui Piani di studio
Presenza di programmi di mobilità internazionale
Numero massimo di CFU riconosciuti all’iscrizione
(come previsto dall'art. 14, comma 1, L. 240/2010)
Dipartimento o altra articolazione interna di riferimento
Altri Dipartimenti o altre articolazioni interne coinvolte*
Sito Web del Corso di studio
Presidente/Referente/Coordinatore/ del Corso di studio o Direttore delle Attività Didattiche
Organo collegiale di gestione del corso di studio* Indicare qual è
Commissione di gestione AQ del corso di studio* Indicare nominativamente i componenti
Nominativo dei docenti di riferimento Riportare nome e cognome dei docenti di riferimento ed SSD di appartenenza
Nominativo e reperibilità dei tutor suddivisi per tipologia
Tasse e contributi universitari
Contributo per l'iscrizione al test di selezione
Contributo riconoscimento crediti acquisiti
Nominativi e reperibilità dei rappresentati degli studenti
Eventuali servizi specifici offerti agli studenti del corso
Cenni storici del Corso di Studio

Le informazioni contrassegnate con “*” non sono rese pubbliche

b) Requisiti di Docenza

Ai fini della verifica del possesso del requisito di docenza per l’accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio si fa riferimento ai seguenti indicatori, calcolati con riferimento al quadro Didattica erogata della SUA.

Numero minimo di docenti di riferimento

UNIVERSITÀ STATALI
CORSI a.a. 13/14 a.a. 14/15 a.a. 15/16 A REGIME a.a. 16/17
Laurea 3 docenti, di cui:
• almeno 1 Professore
• almeno 2 docenti appartenenti a ssd di base o caratterizzanti
• massimo 1 docente appartenente a ssd affini
6 docenti, di cui:
• almeno 2 Professori
• almeno 4 docenti appartenenti a ssd di base o caratterizzanti
• massimo 2 docenti appartenenti a ssd affini
9 docenti, di cui:
• almeno 3 Professori
• almeno 6 docenti appartenenti a ssd di base o caratterizzanti
• massimo 3 docenti appartenenti a ssd affini
12 docenti, di cui:
• almeno 4 Professori
• almeno 9 docenti appartenenti a ssd di base o caratterizzanti
• massimo 3 docenti appartenenti a ssd affini
Laurea magistrale 2 docenti, di cui:
• almeno 1 Professore
• almeno 1 docente appartenente a ssd caratterizzanti
• massimo 1 docente appartenente a ssd affini
4 docenti, di cui:
• almeno 2 Professori
• almeno 2 docenti appartenenti a ssd caratterizzanti
• massimo 2 docenti appartenenti a ssd affini
6 docenti, di cui:
• almeno 3 Professori
• almeno 3 docenti appartenenti a ssd caratterizzanti
• massimo 3 docenti appartenenti a ssd affini
8 docenti, di cui:
• almeno 3 Professori
• almeno 5 docenti appartenenti a ssd caratterizzanti
• massimo 3 docenti appartenenti a ssd affini
Laurea magistrale a ciclo unico di 5 anni 5 docenti, di cui:
• almeno 2 Professori
• almeno 4 docenti appartenenti a ssd di base o caratterizzanti
• massimo 1 docente appartenente a ssd affini
10 docenti, di cui:
• almeno 4 Professori
• almeno 8 docenti appartenenti a ssd di base o caratterizzanti
• massimo 2 docenti appartenenti a ssd affini
15 docenti, di cui:
• almeno 6 Professori
• almeno 12 docenti appartenenti a ssd di base o caratterizzanti
• massimo 3 docenti appartenenti a ssd affini
20 docenti, di cui:
• almeno 8 Professori
• almeno 15 docenti appartenenti a ssd di base o caratterizzanti
• massimo 5 docenti appartenenti a ssd affini
Laurea magistrale a ciclo unico di 6 anni 6 docenti, di cui:
• almeno 3 Professori
• almeno 5 docenti appartenenti a ssd di base o caratterizzanti
• massimo 1 docente appartenente a ssd affini
12 docenti, di cui:
• almeno 5 Professori
• almeno 10 docenti appartenenti a ssd di base o caratterizzanti
• massimo 2 docenti appartenenti a ssd affini
18 docenti, di cui:
• almeno 8 Professori
• almeno 15 docenti appartenenti a ssd di base o caratterizzanti
• massimo 3 docenti appartenenti a ssd affini
24 docenti, di cui:
• almeno 10 Professori
• almeno 18 docenti appartenenti a ssd di base o caratterizzanti
• massimo 6 docenti appartenenti a ssd affini
UNIVERSITÀ NON STATALI
CORSI a.a. 13/14 a.a. 14/15 a.a. 15/16 A REGIME a.a. 16/17
Laurea 3 docenti, di cui:
• almeno 1 Professore
• almeno 2 docenti appartenenti a ssd di base o caratterizzanti
• massimo 1 docente appartenente a ssd affini
6 docenti, di cui:
• almeno 2 Professori
• almeno 4 docenti appartenenti a ssd di base o caratterizzanti
• massimo 2 docenti appartenenti a ssd affini
9 docenti, di cui:
• almeno 3 Professori
• almeno 6 docenti appartenenti a ssd di base o caratterizzanti
• massimo 3 docenti appartenenti a ssd affini
9 docenti, di cui:
• almeno 4 Professori
• almeno 6 docenti appartenenti a ssd di base o caratterizzanti
• massimo 3 docenti appartenenti a ssd affini
Laurea magistrale 2 docenti, di cui:
• almeno 1 Professore
• almeno 1 docente appartenente a ssd caratterizzanti
• massimo 1 docente appartenente a ssd affini
4 docenti, di cui:
• almeno 2 Professori
• almeno 2 docenti appartenenti a ssd caratterizzanti
• massimo 2 docenti appartenenti a ssd affini
6 docenti, di cui:
• almeno 3 Professori
• almeno 4 docenti appartenenti a ssd caratterizzanti
• massimo 2 docenti appartenenti a ssd affini
6 docenti, di cui:
• almeno 3 Professori
• almeno 4 docenti appartenenti a ssd caratterizzanti
• massimo 2 docenti appartenenti a ssd affini
Laurea magistrale a ciclo unico di 5 anni 5 docenti, di cui:
• almeno 2 Professori
• almeno 4 docenti appartenenti a ssd di base o caratterizzanti
• massimo 1 docente appartenente a ssd affini
10 docenti, di cui:
• almeno 4 Professori
• almeno 8 docenti appartenenti a ssd di base o caratterizzanti
• massimo 2 docenti appartenenti a ssd affini
15 docenti, di cui:
• almeno 6 Professori
• almeno 10 docenti appartenenti a ssd di base o caratterizzanti
• massimo 5 docenti appartenenti a ssd affini
15 docenti, di cui:
• almeno 8 Professori
• almeno 10 docenti appartenenti a ssd di base o caratterizzanti
• massimo 5 docenti appartenenti a ssd affini
Laurea magistrale a ciclo unico di 6 anni 6 docenti, di cui:
• almeno 3 Professori
• almeno 5 docenti appartenenti a ssd di base o caratterizzanti
• massimo 1 docente appartenente a ssd affini
12 docenti, di cui:
• almeno 5 Professori
• almeno 10 docenti appartenenti a ssd di base o caratterizzanti
• massimo 2 docenti appartenenti a ssd affini
18 docenti, di cui:
• almeno 8 Professori
• almeno 12 docenti appartenenti a ssd di base o caratterizzanti
• massimo 6 docenti appartenenti a ssd affini
18 docenti, di cui:
• almeno 10 Professori
• almeno 12 docenti appartenenti a ssd di base o caratterizzanti
• massimo 6 docenti appartenenti a ssd affini
UNIVERSITÀ STATALI E NON STATALI (Corsi di Studio Professioni sanitarie, Scienze motorie, Scienze della Formazione, Servizio Sociale, Mediazione Linguistica e traduzione e interpretariato)
CORSI a.a. 13/14 a.a. 14/15 a.a. 15/16 A REGIME a.a. 16/17
Laurea 3 docenti, di cui:
• almeno 1 Professore
• almeno 2 docenti appartenenti a ssd di base o caratterizzanti
• massimo 1 docente appartenente a ssd affini
4 docenti, di cui:
• almeno 1 Professori
• almeno 3 docenti appartenenti a ssd di base o caratterizzanti
• massimo 1 docenti appartenenti a ssd affini
5 docenti, di cui:
• almeno 2 Professori
• almeno 3 docenti appartenenti a ssd di base o caratterizzanti
• massimo 2 docenti appartenenti a ssd affini
6 docenti, di cui:
• almeno 3 Professori
• almeno 4 docenti appartenenti a ssd di base o caratterizzanti
• massimo 2 docenti appartenenti a ssd affini
Laurea magistrale 2 docenti, di cui:
• almeno 1 Professore
• almeno 1 docente appartenente a ssd caratterizzanti
• massimo 1 docente appartenente a ssd affini
2 docenti, di cui:
• almeno 1 Professore
• almeno 1 docente appartenente a ssd caratterizzanti
• massimo 1 docente appartenente a ssd affini
3 docenti, di cui:
• almeno 2 Professori
• almeno 2 docenti appartenenti a ssd caratterizzanti
• massimo 1 docente appartenente a ssd affini
4 docenti, di cui:
• almeno 2 Professori
• almeno 2 docenti appartenenti a ssd caratterizzanti
• massimo 2 docenti appartenenti a ssd affini
Laurea magistrale a ciclo unico di 5 anni 5 docenti, di cui:
• almeno 2 Professori
• almeno 2 docenti appartenenti a ssd di base o caratterizzanti
• massimo 3 docenti appartenenti a ssd affini
6 docenti, di cui:
• almeno 2 Professori
• almeno 3 docenti appartenenti a ssd di base o caratterizzanti
• massimo 3 docenti appartenenti a ssd affini
8 docenti, di cui:
• almeno 3 Professori
• almeno 5 docenti appartenenti a ssd di base o caratterizzanti
• massimo 3 docenti appartenenti a ssd affini
10 docenti, di cui:
• almeno 4 Professori
• almeno 5 docenti appartenenti a ssd di base o caratterizzanti
• massimo 5 docenti appartenenti a ssd affini
UNIVERSITÀ TELEMATICHE e CORSI A DISTANZA DELLE UNIVERSITÀ STATALI E NON STATALI
CORSI a.a. 13/14 a.a. 14/15 a.a. 15/16 A REGIME a.a. 16/17
Laurea 3 docenti, di cui:
• almeno 2 docenti appartenenti a ssd di base o caratterizzanti
• massimo 1 docente appartenente a ssd affine
• 2 tutor
6 docenti, di cui:
• almeno 2 Professori
• almeno 4 docenti appartenenti a ssd di base o caratterizzanti
• massimo 2 docenti appartenenti a ssd affini
• 3 tutor
9 docenti, di cui:
• almeno 2 Professori
• almeno 6 docenti appartenenti a ssd di base o caratterizzanti
• massimo 3 docenti appartenenti a ssd affini
• 3 tutor
9 docenti, di cui:
• almeno 3 Professori
• almeno 6 docenti appartenenti a ssd di base o caratterizzanti
• massimo 3 docenti appartenenti a ssd affini
• 3 tutor
Laurea magistrale 2 docenti, di cui:
• tutti appartenenti a ssd caratterizzanti
• 1 tutor
4 docenti, di cui:
• almeno 1 Professore
• almeno 2 docenti appartenenti a ssd caratterizzanti
• massimo 2 docenti appartenenti a ssd affini
• 2 tutor
6 docenti, di cui:
• almeno 2 Professori
• almeno 4 docenti appartenenti a ssd caratterizzanti
• massimo 2 docenti appartenenti a ssd affini
• 2 tutor
6 docenti, di cui:
• almeno 2 Professori
• almeno 4 docenti appartenenti a ssd caratterizzanti
• massimo 2 docenti appartenenti a ssd affini
• 2 tutor
Laurea magistrale a ciclo unico di 5 anni 5 docenti, di cui:
• almeno 1 Professore
• almeno 3 docenti appartenenti a ssd di base o caratterizzanti
• massimo 2 docenti appartenenti a ssd affini
• 2 tutor
10 docenti, di cui:
• almeno 3 Professori
• almeno 7 docenti appartenenti a ssd di base o caratterizzanti
• massimo 3 docenti appartenenti a ssd affini
• 3 tutor
15 docenti, di cui:
• almeno 5 Professori
• almeno 10 docenti appartenenti a ssd di base o caratterizzanti
• massimo 5 docenti appartenenti a ssd affini
• 4 tutor
15 docenti, di cui:
• almeno 7 Professori
• almeno 10 docenti appartenenti a ssd di base o caratterizzanti
• massimo 5 docenti appartenenti a ssd affini
• 5 tutor

Ai corsi di studio delle università non statali possono essere richiesti i requisiti previsti per i corsi delle università statali se, a seguito delle verifiche in loco, l'ANVUR ritiene che la docenza di riferimento non garantisca un livello qualitativo adeguato all'attività formativa.

Ai corsi di studio delle università telematiche e a quelli a distanza possono essere richiesti i requisiti previsti per i corsi delle università statali se, a seguito delle verifiche in loco, l'ANVUR ritiene che la docenza di riferimento non garantisca un livello qualitativo adeguato all'attività formativa.

Non sono previste regole incrementali per eventuali curriculum attivati all’interno dei corsi di studio. Nel caso in cui il numero di immatricolati a ciascun corso di studio superi le numerosità massime teoriche riportate nell’allegato D, il numero di docenti di riferimento/anno viene incrementato in misura proporzionale al superamento di tali soglie, in base alla seguente formula:

Dtot = Dr x (1+ W)
W =  0                        se immatricolati = numerosità massima

       immatricolati
W = ------------------  -1    se immatricolati > numerosità massima
    numerosità massima
  • Dtot = numero di docenti di riferimento necessari
  • Dr = numero di docenti di riferimento/anno (nel transitorio è pari a 3 docenti senza riferimento all’anno)

Caratteristiche dei docenti di riferimento:

  • i. Peso
    Ogni docente di riferimento deve avere l'incarico didattico di almeno un'attività formativa nel relativo corso di studio. Può essere conteggiato 1 sola volta o, al più, essere indicato come docente di riferimento per 2 corsi di studio con peso pari a 0,5 per ciascun corso di studio.
  • ii. Tipologia
    Nell’ambito dei docenti di riferimento sono conteggiati:
    • a) Professori, Ricercatori di ruolo e Assistenti del ruolo ad esaurimento delle Università italiane;
    • b) Ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettere a) e b) della Legge 240/10 e Ricercatori di cui all’art.1, comma 14, Legge 230/05;
    • c) Docenti in convenzione ai sensi dell’art. 6, comma 11 Legge 240/10.
  • iii. Copertura dei settori scientifico-disciplinari
    Il Settore Scientifico Disciplinare di afferenza di ogni docente deve essere lo stesso dell’attività didattica di cui è responsabile.
    Nel caso di docenti reclutati con esclusivo riferimento al settore concorsuale, è fatto obbligo all’ateneo, ai fini della verifica dei requisiti di docenza, di indicare il settore scientifico disciplinare coerente con il profilo scientifico.
    Quando i SSD MAT/01-MAT/09 e FIS/01-FIS/08 sono tutti presenti negli ambiti di base di una Classe di laurea, devono essere considerati indistinguibili dal punto di vista delle relative competenze didattiche. Di conseguenza, possono essere conteggiati come docenti di riferimento nei Corsi di Studio delle suddette Classi di Laurea docenti appartenenti a SSD MAT/01-MAT/09 e FIS/01-FIS/08 che siano responsabili di attività formative in ognuno di questi SSD.
  • iv. Tutor per i corsi a distanza
    I Tutor di riferimento sono riconducibili a:
    • a) tutor disciplinari, che svolgono la loro attività nelle classi virtuali;
    • b) tutor dei corsi di studio, con funzioni di orientamento e monitoraggio;
    • c) tutor tecnici, con funzione di supporto tecnico (introduzione e familiarizzazione dello studente con l’ambiente tecnologico, registrazione degli accessi, salvataggio, conservazione materiali, assistenza tecnica in itinere).

c) Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e alla diversificazione dei corsi di studio

Per la verifica di tale requisito si conferma il numero massimo di esami o valutazioni finali di profitto secondo lo schema seguente:

  • a. Corsi di Laurea: 20
  • b. Corsi di Laurea Magistrale: 12
  • c. Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico quinquennale: 30
  • d. Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico sessennale: 36.

Al fine di limitare l’eccessiva parcellizzazione delle attività didattiche delle Università statali e non statali, gli insegnamenti e le altre attività formative di base e caratterizzanti erogabili in ciascun corso di studio nelle classi definite in attuazione del D.M. n. 270/2004, vengono organizzati in modo tale che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun modulo coordinato, corrispondano, di norma, non meno di 6 crediti, o, comunque, non meno di 5, previa delibera dell’organo competente a livello di Ateneo. Per quanto riguarda gli insegnamenti e le altre attività formative affini e integrativi, è possibile prevedere un numero di crediti inferiore a 6, ovvero a 5, previa delibera motivata delle strutture didattiche competenti.

Confermando quanto contenuto al punto 5 dell’allegato tecnico alla Nota MIUR Prot. 7 del 28/01/2011, si prevede la possibilità che nelle classi di Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, Medicina Veterinaria e nelle classi relative alle Professioni sanitarie, siano presenti insegnamenti di base e caratterizzanti con un numero di CFU inferiori a 5-6. Analogamente tale possibilità viene prevista anche nei casi in cui i valori minimi degli ambiti individuati nelle tabelle allegate ai DD.MM. 16 marzo 2007, nel D.M. 25 novembre 2005 e nel DI 2 marzo 2011, siano inferiori a 5-6 CFU e l’assegnazione di un numero superiore di crediti negli ordinamenti didattici sia in contrasto con gli obiettivi specifici del corso. Tale possibilità, infine, viene prevista anche per i corsi di studio che prevedono il rilascio del doppio titolo o del titolo congiunto con Atenei stranieri.

Secondo quanto previsto all’art. 11, comma 7, lettera a), del DM n. 270/2004, corsi di laurea, afferenti alla medesima classe o gruppi affini di essi devono condividere le stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti.

Le Università, statali e non statali, possono istituire due diversi corsi di studio afferenti alla medesima classe qualora le attività formative dei rispettivi ordinamenti didattici si differenzino per almeno 40 CFU nel caso dei corsi di laurea e per almeno 30 CFU nel caso dei corsi di laurea magistrale, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 2, dei DD.MM. 16 marzo 2007.

Il Presidio di Qualità verifica, con riferimento alle attività formative effettivamente attivate, che i livelli di differenziazione dei corsi di studio, calcolati sulla base dei SSD “obbligatori”, siano coerenti con i limiti sopraindicati. I SSD sono considerati obbligatori se gli insegnamenti ad esso associati sono offerti e i relativi esami sostenuti da tutti gli studenti della coorte di riferimento.

d) Risorse strutturali

I requisiti di struttura comprendono le strutture messe a disposizione dei singoli Corsi di Studio (aule, laboratori, ecc.) o di Corsi di Studio afferenti a medesime strutture di riferimento (Dipartimenti, Strutture di Raccordo quali biblioteche, aule studio, ecc.).

La disponibilità effettiva dei requisiti strutturali e la loro funzionalità, dichiarate nelle SUACdS, verranno puntualmente verificate durante le visite in loco, anche in relazione alle specificità dei Corsi di Studio, al numero degli iscritti e alla strutturazione dei Corsi di Studio.

e) Requisiti per l’Assicurazione di Qualità

  • I. Presenza documentata delle attività di Assicurazione della Qualità per il Corso di Studio: ciascuna Sede e ciascun Corso di Studio devono dimostrare la presenza del sistema di AQ.
  • II. Rilevazione dell’opinione degli studenti, dei laureandi e dei laureati: Per ogni Corso di Studio dovranno essere somministrate, secondo le modalità previste dall’ANVUR, le schede di rilevazione dell’opinione degli studenti, dei laureandi e dei laureati sulle attività di formazione e relativi servizi.
  • III. Compilazione della Scheda Unica Annuale dei Corsi dei Studio: Ogni Corso di Studio dovrà debitamente compilare la SUA-CdS entro i termini stabiliti.
  • IV. Redazione del Rapporto di Riesame: Ogni Corso di Studio dovrà redigere e deliberare annualmente il Rapporto Annuale di Riesame entro i termini stabiliti.

f) Sostenibilità economico – finanziaria (Università Statali)

L’attivazione di nuovi corsi di studio si basa sul rispetto del seguente indicatore di ateneo determinato in base ai limiti alle spese di personale e alle spese per indebitamento di cui al d.lgs 49/2012.

         A
I SEF = ---
         B
  • A = 0,82 x (FFO + Fondo programmazione triennale + Contribuzione netta studenti – Fitti passivi)
  • B = Spese di Personale + Oneri ammortamento

Se I SEF =< 1 può essere presentata domanda di accreditamento di un nuovo corso di studio nel rispetto di una delle seguenti condizioni:

  • I. non si determini un incremento dei corsi di studio attivati rispetto all’anno accademico precedente;
  • II. se l’attivazione di un nuovo corso di studio comporta l’aumento del numero complessivo dei corsi di studio attivati nell’anno accademico precedente dovrà essere dimostrato il soddisfacimento dei requisiti di docenza a regime per tutti i corsi di studio dell’ateneo.

Allegato B - Requisiti di accreditamento delle sedi

a) Trasparenza

Denominazione dell’Ateneo
Codice dell’Ateneo*
Sede legale
Altra sede didattica o di ricerca situata in un comune diverso da quello della sede legale Organizzazione generale dell’Ateneo: organigramma dell’Ateneo in forma sintetica (strutture didattiche e scientifiche, organi di governo, commissioni paritetiche docenti-studenti, presidio della qualità) con composizione, articolazioni e funzioni
Regolamento Didattico di Ateneo e altri Regolamenti di Ateneo di interesse per gli studenti (regolamento studenti full time part-time, regolamento tasse e contributi, ecc)
Inizio e fine dell'anno accademico
Corsi di Studio attivi presso l’Ateneo suddivisi in:
corsi di laurea
corsi di laurea magistrale
corsi di dottorato
master di I e II livello
Scuole di Specializzazione
Indicare la denominazione dei Corsi e se sono previsti programmi di mobilità internazionale strutturata o titoli congiunti
Servizi generali per gli studenti (segreterie studenti, procedure di immatricolazione, orientamento, tutorato, diritto allo studio, tirocinio/stage, jobplacement, ecc)
Servizi di sostegno economico agli studenti (incluse le attività di collaborazione a tempo parziale svolte dagli studenti stessi)
Programmi di mobilità internazionale e i relativi servizi agli studenti
Corsi di lingua, di informatica o di altro tipo (non specifici per corso di studio)
Ulteriori servizi offerti agli studenti (attività sportive, culturali, sociali)

Le informazioni contrassegnate con “*” non sono rese pubbliche

b) Sostenibilità della didattica

La quantità massima di didattica assistita1) si calcola, con riferimento al quadro Didattica erogata della SUA, per i vari Corsi di Studio dell’Ateneo tenendo conto del numero di docenti di ruolo disponibili (professori ordinari e associati e ricercatori a tempo indeterminato e determinato) e del numero di ore di didattica assistita massima erogabili da ciascun docente, attraverso la seguente formula:

DID = (Yp x Nprof + Ypdf x Npdf +Yr x Nric) x (1 + X)

Ai fini del calcolo di DID:

  • Nprof = numero dei professori a tempo pieno dell’Ateneo;
  • Npdf = numero dei professori a tempo definito dell’Ateneo;
  • Nric = numero totale dei ricercatori a tempo pieno e definito dell’Ateneo;
  • Yp = numero di ore “standard” individuali di didattica assistita individuato dall’ateneo e riferito ai professori a tempo pieno (max = 120 ore);
  • Ypdf = numero di ore “standard” individuali di didattica assistita individuato dall’ateneo e riferito ai professori a tempo definito (max = 90 ore);
  • Yr = numero di ore “standard” individuali di didattica assistita individuato dall’ateneo e riferito ai ricercatori (max = 60 ore);
  • X = percentuale di didattica assistita erogabile per contratto di insegnamento, affidamento o supplenza (max = 30%).

L’Ateneo sviluppa la propria programmazione didattica senza superare i limiti di ore erogabili e dispone un piano delle ore di didattica assistita che intende erogare, indicando le ore che saranno coperte con docenza di ruolo e le ore che saranno erogate con altro tipo di copertura, e che andranno quindi a ricadere nel 30% aggiuntivo. La didattica assistita erogata è sempre espressa in termini di ore, includendo oltre alle ore relative alle lezioni frontali anche quelle riservate ad esercitazioni, laboratori, altre attività (incluse le ore dedicate alle “repliche” di queste attività formative rivolte a piccoli gruppi di studenti). Le ore svolte in insegnamenti mutuati vengono contate per una sola volta, fermo restando che l’insegnamento mutuato deve essere dichiarato nella SUA-CdS di ogni Corso di Studio che ne usufruisce. Nel caso in cui, in fase di presentazione della SUA-CdS, vengano superati i limiti di ore erogabili, la sede e i relativi Corsi di Studio non otterranno l’Accreditamento Iniziale.

Sono escluse dal calcolo della percentuale massima di didattica assistita erogabile per contratto, affidamento o supplenza i Corsi di Studio relativi alle Professioni sanitarie, Scienze motorie, Scienze della Formazione, Servizio Sociale, Mediazione linguistica e traduzione e interpretariato e le attività di tirocinio.

Se il Numero di ore effettive = Numero massimo di ore di didattica a livello di ateneo, l’indicatore è positivamente verificato.

Per quanto riguarda la qualificazione della docenza, verranno utilizzati i risultati della VQR riferiti alle varie aree o dipartimenti generando un fattore correttivo per cui moltiplicare DID, ottenendo così la quantità massima di didattica assistita erogabile corretta in funzione della qualità della ricerca:

DID (r) = DID x kr

Il valore massimo che il fattore correttivo può assumere è 1,2 corrispondente a una valutazione positiva di eccellenza della ricerca che permette all’ateneo di incrementare del 20% la quantità massima di didattica erogabile.

c) Requisiti per l’Assicurazione di Qualità

  • I. Presenza documentata di un sistema di Assicurazione della Qualità per la sede: ciascuna Sede e ciascun Corso di Studio devono dimostrare la presenza del sistema di AQ.
  • II. Presenza di un Presidio di Qualità di Ateneo (indicatore di Sede e di Corso di Studio): in ogni Sede universitaria e ai fini della AQ dei Corsi di Studio e della ricerca dipartimentale dovrà essere presente un Presidio della Qualità - o una struttura con le stesse finalità - la cui complessità organizzativa sarà valutata sulla base della complessità dell’Ateneo.

Allegato C - Requisiti di Assicurazione della Qualità

AQ 1 - L’Ateneo stabilisce, dichiara ed effettivamente persegue adeguate politiche volte a realizzare la propria visione della qualità della formazione (se non è presente viene revocato l’Accreditamento alla Sede).

Devono essere presenti:

  • I. una formulazione chiara di obiettivi concreti rapportati alla disponibilità di risorse umane e materiali tali da garantire il raggiungimento dei risultati, documentati in modo sistematico e comprensibile al pubblico;
  • II. la formulazione degli obiettivi di apprendimento previsti e dei requisiti generali per la verifica degli obiettivi di apprendimento raggiunti dagli studenti e la verifica della correlazione tra gli obiettivi formativi e destini professionali degli studenti;
  • III. un piano di reclutamento degli studenti e di progettazione correlata alla loro caratteristiche (studenti lavoratori, fuori sede, ecc);
  • IV. un elenco dettagliato di metodi e risorse per la formazione (personale docente e di supporto, infrastrutture e attrezzature, requisiti nazionali e internazionali - ove applicabili – di natura accademica e professionale, relazioni tra insegnamento e ricerca, requisiti organizzativi);
  • V. regolari autovalutazioni periodiche (rapporti di Riesame) dei processi adottati e dei risultati ottenuti.

AQ 2 - L’Ateneo sa in che misura le proprie politiche sono effettivamente realizzate dai Corsi di Studio (se non è presente viene revocato l’Accreditamento alla Sede).

  • I. Esiste un sistema di valutazione interna controllato dal Presidio di Qualità che fornisce all’istituzione dati aggregati atti ad orientare le politiche.
  • II. Viene verificata con regolarità la qualità dei programmi di formazione messi in atto dai Corsi di Studio tenendo conto di tutti i portatori di interesse (studenti, docenti, personale di supporto, ex allievi e rappresentanti del mondo del lavoro).
  • III. Viene tenuta sotto controllo la qualità complessiva dei risultati della formazione.

AQ 3 - L’Ateneo chiede ai Corsi di Studio di praticare il miglioramento continuo della qualità, puntando verso risultati di sempre maggior valore (se non è presente viene revocato l’Accreditamento alla Sede).

Tenuto conto delle risorse effettivamente disponibili, l’Ateneo attraverso il Presidio di Qualità orienta i Corsi di Studio al bilanciamento tra una AQ che si limiti a soddisfare requisiti predeterminati e un impegno verso il miglioramento continuo inteso come la capacità di porsi obiettivi formativi aggiornati ed allineati ai migliori esempi nazionali o internazionali.

AQ 4 - L’Ateneo possiede un’effettiva organizzazione con poteri di decisione e di sorveglianza sulla qualità dei Corsi di Studio, della formazione da loro messa a disposizione degli studenti e della ricerca (se non è presente viene revocato l’Accreditamento alla Sede).

Il Nucleo di Valutazione e le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti effettuano una adeguata e documentata attività annuale di controllo e di indirizzo dell’AQ da cui risultano pareri, raccomandazioni e indicazioni nei confronti del Presidio della Qualità e degli organi di governo dell’Ateneo. Il Presidio di Qualità e gli organi di governo dell’Ateneo sono a conoscenza dei pareri, delle raccomandazioni e delle indicazioni che il Nucleo di Valutazione e le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti producono e, sulla base di esse, mettono in atto adeguate misure migliorative.

Esiste un’organizzazione che definisce criteri per compiti, obiettivi, autorità e responsabilità a cui i Corsi di Studio si uniformano. Essa prevede la partecipazione di docenti, studenti e personale di supporto, e dimostra l’efficacia della sua presenza attraverso la documentazione di come analizza i rapporti di Riesame dei Corsi di Studio e di come tiene conto delle raccomandazioni provenienti da docenti, studenti e personale di supporto ai Corsi di Studio.

AQ 5 – Il sistema di AQ è effettivamente applicato ed è efficacemente in funzione nei Corsi di Studio visitati a campione presso l’ateneo (se non è presente viene revocato l’Accreditamento al Corso di Studio).

Il requisito AQ5 include la verifica sull’effettiva adozione del Diploma Supplement secondo quanto indicato dalle relative linee guida vigenti.

Con delibere specifiche dell’ANVUR verranno identificati i punti critici di controllo, le precise modalità di verifica dei Requisiti per l’AQ 1-5 e criteri e procedure dell’allocazione degli Atenei nei quattro livelli di cui all’art. 3 comma 6 del presente decreto.

Ulteriori requisiti tecnici per l’accreditamento periodico dei corsi di studio a distanza

1. Accertamento degli esiti di apprendimento degli studenti

La valutazione degli studenti, tramite verifiche di profitto, è comunque svolta anche in sedi diverse da quella legale dell’ateneo, purché in presenza dello studente davanti alla commissione, costituita secondo la normativa vigente in materia.

2. Integrazioni di sistema

L’attivazione dei corsi di studio a distanza avviene con particolare riferimento al rapporto:

  • a) tra didattica e-learning e servizi amministrativi, al fine di assicurare specifici servizi di segreteria telematica di supporto alle attività on line;
  • b) tra i diversi servizi informatici dell’Ateneo, assicurando l’integrazione del sistema e-learning con un adeguato sistema informatico di Ateneo, al fine di evitare conflitti nella gestione anagrafica degli studenti o problemi di usabilità;
  • c) tra l’e-learning, le altre risorse informative (biblioteche) e gli altri servizi del sistema universitario (orientamento, stage, job placement).

L’Ateneo assicura l’accessibilità ai servizi on line, garantendo agli studenti iscritti anche eventuali soluzioni tecnologiche sostitutive o di supporto (postazioni nella sede centrale dell’università o in sedi decentrate, corsi di alfabetizzazione tecnologica o altre facilitazioni per accessi individuali).

3. Qualità dell’interazione didattica

Le modalità di interazione e fruizione dei corsi garantiscono:

  • a) il supporto della motivazione degli studenti lungo tutto il percorso didattico, creando un contesto sociale di apprendimento collaborativo;
  • b) un buon livello di interazione didattica, promuovendo il ruolo attivo degli studenti;
  • c) una modulazione adeguata alle caratteristiche di ciascuno studente o ciascun gruppo di studenti.

In particolare costituiscono requisiti di qualità della didattica on line:

  • a) l’organizzazione degli studenti in gruppi gestiti da tutor esperti dei contenuti e formati sugli aspetti tecnico-comunicativi della didattica on line. Gli studenti discutono, assieme a docenti e tutor, i problemi e i contenuti didattici, collaborano allo sviluppo di progetti collaborativi, si supportano a vicenda nella comprensione dei contenuti e nello sviluppo degli elaborati; a tal fine sono incoraggiate e supportate tutte le forme di collaborazione on line basate su strumenti asincroni (web forum, wiki, blog, strumenti specifici per il lavoro e l’apprendimento collaborativo in rete) o sincroni (web-conference, chat, IM, VoIP);
  • b) la promozione e il supporto anche tecnologico verso gli studenti per l’adozione di sistemi personali per la gestione dell’apprendimento e delle sue evidenze (e-portfolio, Personal Learning Environment), in connessione con i sistemi istituzionali previsti per la gestione delle attività online.
  • c) l’orientamento verso politiche di apertura e condivisione dei contenuti didattici (Risorse Educative Aperte – Open Educational Resources OER), anche nella prospettiva di collegamenti verso le principali iniziative internazionali relative alla condivisione di pratiche e contenuti educativi aperti.
  • d) un supporto alla organizzazione temporale dell’attività degli studenti che dovrà consentire a tutti gli studenti di programmare il proprio impegno e di individuare fin dall’inizio del corso date e tempi di svolgimento previsti.

L’interattività studenti-tutor è realizzata in tre modalità:

  • a) guida/consulenza;
  • b) monitoraggio dell’andamento complessivo della classe;
  • c) coordinamento del gruppo di studenti.

Il ruolo di guida/consulenza consiste nel supporto fornito allo studente per migliorare la comprensione dei contenuti e del contesto in cui si sviluppa il suo percorso formativo.

Le attività di monitoraggio del gruppo da parte dei tutor hanno l’obiettivo di verificare periodicamente l’avanzamento complessivo del gruppo stesso in modo da consentire aggiustamenti in corso d’opera (messa in rete di materiale complementare, seminari live di approfondimento).

4. Requisiti delle soluzioni tecnologiche

L’accesso all’insieme dei servizi di un corso di studio online avviene mediante un sistema basato sul web, attraverso una procedura di identificazione e accoglienza univoca e sicura, possibilmente integrata con il sistema amministrativo principale dell’ateneo al fine di consentire l’accesso a tutte le componenti del sistema e ai relativi servizi, senza la necessità di ulteriori procedure di identificazione (Single Sign-On).

L’architettura tecnologica di sistema e di rete, le cui potenzialità devono essere commisurate alla numerosità degli studenti, assicura adeguate prestazioni di accesso e fruizione dei servizi da parte di più utenti contemporanei, secondo le caratteristiche specificate nella Carta dei servizi. Tali caratteristiche riguardano in particolare:

  • a) il numero massimo di utenti contemporanei;
  • b) i tempi di risposta garantiti;
  • c) i requisiti minimi di sistema e di connessione richiesti allo studente per una adeguata fruizione;
  • d) le modalità di accesso da dispositivi mobili, quali “tablet” e “smartphone”;
  • e) le caratteristiche di accessibilità in linea con la normativa vigente.

L’ambiente software che gestisce le attività sincrone, basato su tecniche di videoconferenza punto-multipunto (aula virtuale) mediante web e reso disponibile agli studenti, consente l’interattività e viene utilizzato sia per il tutoraggio delle lezioni, sia per la fruizione di conferenze, incontri e seminari.

Ulteriori attività sincrone possono essere basate su strumenti comunemente disponibili, quali “instant messenger” e sistemi di telefonia VoIP, anche esterni all’ambiente principale di gestione dei corsi.

Non dovrà essere trascurata la presenza istituzionale nei principali social network, allo scopo di offrire un ambiente tecnologico ricco e sfaccettato, in grado di coinvolgere lo studente, utilizzando anche sistemi e servizi in rete già disponibili e ampiamente utilizzati.

Il sistema consente ai docenti e ai tutor la possibilità di ricercare e aggiornare agevolmente fonti documentali e bibliografiche (sotto forma di testi, immagini, animazioni, audio, video), nonché di attivare in modo diretto le funzioni connesse alle attività didattiche prescelte.

Il sistema permette la conservazione delle attività eseguite al suo interno dagli studenti e dai docenti allo scopo di rendere possibile effettuare un reporting dei dati tracciati.

Tali tracciamenti costituiscono un semplice supporto sia per un monitoraggio complessivo sull’andamento delle attività del corso, sia per la necessaria documentazione delle attività stesse da parte dei docenti (ad esempio, come promemoria per la compilazione del Registro delle attività on line), e non indicatori in assoluto esaustivi dell’attività didattica on line. Ai materiali di studio disponibili on line possono aggiungersi altri materiali didattici in formato non digitale (quali testi tradizionali a stampa, video) e altre significative attività di apprendimento (quali ricerca ed acquisizione di ulteriori dati da banche dati esterne) che possono essere svolte sul web, ma anche su sistemi esterni, al di fuori delle possibilità di tracciamento del sistema tecnologico utilizzato.

Allegato D – Numerosità di riferimento studenti

Tabella 1 – Numerosità minime, massime e di riferimento per gruppi di classi di laurea e laurea magistrale

Corsi di laurea
Gruppo Numerosità di riferimento Numerosità massima Numerosità minima
A 50 75 10
B 100 150 20
C 180 230 36
D 250 300 50
Corsi di laurea magistrale
Gruppo Numerosità di riferimento Numerosità massima Numerosità minima
A 60 60 6
B 80 80 8
C 100 100 10
D 120 120 12
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico
Gruppo Numerosità di riferimento Numerosità massima Numerosità minima
A (*) 50/60 50/60 10/12
B 80 80 16
C 100 100 20
D 250 250 50

(*) Con esclusione dei corsi a programmazione nazionale ove venisse definita dal Ministero una numerosità più ridotta di quella minima indicata.

Tabella 2 – I raggruppamenti dei corsi di laurea

Gruppo A: numerosità massima 75
N. classe Denominazione
L-2 Biotecnologie
L-25 scienze e tecnologie agrarie e forestali
L-26 scienze e tecnologie alimentari
L-27 scienze e tecnologie chimiche
L-30 scienze e tecnologie fisiche
L-32 scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura
L-34 scienze geologiche
L-35 scienze matematiche
L-38 scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali
L-41 Statistica
L/SNT1 Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica/o
L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione
L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche
L/SNT4 Professioni sanitarie della prevenzione
Gruppo B: numerosità massima 150
N. classe Denominazione
L-4 disegno industriale
L-5 Filosofia
L-7 ingegneria civile e ambientale
L-8 ingegneria dell’informazione
L-9 ingegneria industriale
L-13 scienze biologiche
L-17 scienze dell’architettura
L-21 scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale
L-23 scienze e tecniche dell’edilizia
L-28 scienze e tecnologie della navigazione
L-29 scienze e tecnologie farmaceutiche
L-31 scienze e tecnologie informatiche
L-37 scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace
L-39 servizio sociale
L-42 Storia
L-43 tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali
Gruppo C: numerosità massima 230
N. classe Denominazione
L-1 beni culturali
L-6 Geografia
L-10 Lettere
L-11 lingue e culture moderne
L-12 mediazione linguistica
L-15 scienze del turismo
L-16 scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione
L-18 scienze dell'economia e della gestione aziendale
L-19 scienze dell'educazione e della formazione
L-22 scienze delle attività motorie e sportive
L-33 scienze economiche
Gruppo D: numerosità massima 300
N. classe Denominazione
L-3 discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda
L-14 scienze dei servizi giuridici
L-20 scienze della comunicazione
L-24 scienze e tecniche psicologiche
L-36 scienze politiche e delle relazioni internazionali
L-40 Sociologia
DS/1 Scienze della difesa e della sicurezza

Tabella 3 – I raggruppamenti dei corsi di laurea magistrale

Gruppo A: numerosità massima 60
N. classe Denominazione
LM-7 biotecnologie agrarie
LM-8 biotecnologie industriali
LM-9 biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
LM-17 Fisica
LM-40 Matematica
LM-44 modellistica matematico-fisica per l'ingegneria
LM-54 scienze chimiche
LM-61 scienze della nutrizione umana
LM-69 scienze e tecnologie agrarie
LM-70 scienze e tecnologie alimentari
LM-71 scienze e tecnologie della chimica industriale
LM-73 scienze e tecnologie forestali ed ambientali
LM-74 scienze e tecnologie geologiche
LM-79 scienze geofisiche
LM-82 scienze statistiche
LM-83 scienze statistiche attuariali e finanziarie
LM-86 scienze zootecniche e tecnologie animali
LM/SNT1 Scienze infermieristiche e ostetriche
LM/SNT2 Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione
LM/SNT3 Scienze delle professioni sanitarie tecniche
LM/SNT4 Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione
Gruppo B: numerosità massima 80
N. classe Denominazione
LM-3 architettura del paesaggio
LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura
LM-6 Biologia
LM-10 conservazione dei beni architettonici e ambientali
LM-12 Design
LM-18 Informatica
LM-20 ingegneria aerospaziale e astronautica
LM-21 ingegneria biomedica
LM-22 ingegneria chimica
LM-23 ingegneria civile
LM-24 ingegneria dei sistemi edilizi
LM-25 ingegneria dell'automazione
LM-26 ingegneria della sicurezza
LM-27 ingegneria delle telecomunicazioni
LM-28 ingegneria elettrica
LM-29 ingegneria elettronica
LM-30 ingegneria energetica e nucleare
LM-31 ingegneria gestionale
LM-32 ingegneria informatica
LM-33 ingegneria meccanica
LM-34 ingegneria navale
LM-35 ingegneria per l'ambiente e il territorio
LM-48 pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
LM-53 scienza e ingegneria dei materiali
LM-58 scienze dell'universo
LM-60 scienze della natura
LM-66 sicurezza informatica
LM-72 scienze e tecnologie della navigazione
LM-75 scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
Gruppo C: numerosità massima 100
N. classe Denominazione
LM-1 antropologia culturale ed etnologia
LM-2 Archeologia
LM-5 archivistica e biblioteconomia
LM-11 conservazione e restauro dei beni culturali
LM-14 filologia moderna
LM-15 filologia, letterature e storia dell'antichità
LM-16 Finanza
LM-19 informazione e sistemi editoriali
LM-36 lingue e letterature dell'Africa e dell'Asia
LM-37 lingue e letterature moderne europee e americane
LM-38 lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale
LM-39 Linguistica
LM-43 metodologie informatiche per le discipline umanistiche
LM-45 musicologia e beni musicali
LM-47 organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie
LM-49 progettazione e gestione dei sistemi turistici
LM-50 programmazione e gestione dei servizi educativi
LM-55 scienze cognitive
LM-56 scienze dell'economia
LM-57 scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua
LM-64 scienze delle religioni
LM-67 scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate
LM-68 scienze e tecniche dello sport
LM-76 scienze economiche per l'ambiente e la cultura
LM-77 scienze economico-aziendali
LM-78 scienze filosofiche
LM-80 scienze geografiche
LM-84 scienze storiche
LM-85 scienze pedagogiche
LM-87 servizio sociale e politiche sociali
LM-89 storia dell'arte
LM-91 tecniche e metodi per la società dell'informazione
LM-93 teorie e metodologie dell'e-learning e della media education
LM-94 traduzione specialistica e interpretariato
DS/S Scienze della difesa e della sicurezza
Gruppo D: numerosità massima 120
N. classe Denominazione
LM-51 Psicologia
LM-52 relazioni internazionali
LM-59 scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità
LM-62 scienze della politica
LM-63 scienze delle pubbliche amministrazioni
LM-65 scienze dello spettacolo e produzione multimediale
LM-81 scienze per la cooperazione allo sviluppo
LM-88 sociologia e ricerca sociale
LM-90 studi europei
LM-92 teorie della comunicazione

Tabella 4 – I raggruppamenti dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico

Gruppo A.1: numerosità massima 50
N. classe Denominazione
LM-42 medicina veterinaria
Gruppo A.2: numerosità massima 60
N. classe Denominazione
LM-46 odontoiatria e protesi dentaria
Gruppo B: numerosità massima 80
N. classe Denominazione
LM-41 medicina e chirurgia
Gruppo C: numerosità massima 100
N. classe Denominazione
LM-4 architettura e ingegneria edile-architettura
LM-13 farmacia e farmacia industriale
Gruppo D: numerosità massima 250
N. classe Denominazione
LMG/01 Giurisprudenza

Allegato E – Indicatori e parametri per la Valutazione Periodica della ricerca e delle attività di terza missione

  1. Percentuale dei docenti che non hanno pubblicato negli ultimi 5 anni (inattivi)
  2. Produzione scientifica per area degli ultimi 10 anni/docenti di ateneo
  3. Numero di premi nazionali e internazionali
  4. Attività di divulgazione scientifica e culturale
  5. Fellow (o equivalenti) di società scientifiche
  6. Rapporto numero di progetti in bandi competitivi/docenti dell’ateneo negli ultimi 10 anni
  7. Percentuale di prodotti negli ultimi 5 anni con coautori internazionali
  8. Numero medio di tesi di dottorato per docente
  9. Numero medio di brevetti per docente negli ultimi 10 anni
  10. Rapporto fatturato conto terzi e progetti di ricerca vinti in bandi competitivi/numero docenti negli ultimi 10 anni
  11. Numero di spin off degli ultimi 10 anni
  12. Numero di attività extra moenia collegate alle aree di ricerca (es. organizzazione di attività culturali o formative, gestione di musei e siti archeologici, organizzazione di convegni…)
  13. Numero di mesi/uomo di docenti/ricercatori stranieri trascorsi in ateneo
  14. Risultati VQR

Allegato F – Indicatori e parametri per la Valutazione Periodica delle attività formative

  1. Numero medio annuo CFU/studente
  2. Percentuale di iscritti al II anno con X CFU
  3. Numero di CFU studenti iscritti al corso di studio da 2 anni/studenti iscritti
  4. Tasso di laurea (percentuale di laureati all’interno della durata normale del corso di studio di I e II livello)
  5. Tasso di abbandono dei corsi di laurea
  6. Quota di studenti lavoratori
  7. Quota studenti fuori corso (studenti iscritti al corso per un numero di anni superiore alla durata normale del corso di studio)
  8. Quota studenti inattivi
  9. Tempo medio per il conseguimento del titolo
  10. Esiti occupazionali
  11. Rapporto docenti/studenti per aree formative omogenee (Tabella 2, allegato C, DM 17/2010)
  12. Percentuale di corsi di studio con test in ingresso
  13. Rapporto tra numero di CFU acquisiti estero/studenti iscritti
  14. Rapporto studenti in mobilità internazionale per più di tre mesi/studenti iscritti
  15. Rapporto studenti con più di 15 CFU acquisiti all’estero/studenti iscritti
  16. Docenti in mobilità internazionale (mesi/uomo in entrata e in uscita)
  17. Corsi di dottorato internazionali
  18. Studenti iscritti con titolo per l’accesso non italiano/studenti iscritti
  19. Fondi di ateneo (non Erasmus) per la mobilità internazionale
  20. Corsi e insegnamenti in lingua veicolare
  21. Rapporto tra studenti provenienti da altro Ateneo/studenti laureati presso l’Ateneo iscritti ai corsi di laurea magistrali (in alternativa a punto 17)
  22. Questionari degli studenti
  23. Risultati del processo di Assicurazione di Qualità

Indicatore di sostenibilità economico finanziaria comune ad E ed F ai sensi del d.lgs 49/2012 (Università statali)

         A
I SEF = ---
         B
  • A = 0,82 x (FFO + Fondo programmazione triennale + Contribuzione netta studenti – Fitti passivi)
  • B = Spese di Personale + Oneri ammortamento
1)
Tutte le forme di didattica diverse dallo studio individuale erogabile. Si precisa che le ore riferite ad insegnamenti mutuati concorrono una sola volta nella determinazione della didattica erogata.
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