Wiki-Off.f: sito sull'offerta formativa, sulla programmazione didattica e sull'accreditamento dei corsi di studio - Università Ca' Foscari Venezia

Indice

DM 7 gennaio 2019 n. 6

come modificato dal DM 8 dell'8 gennaio 2017

Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari.

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25 e in particolare l'art. 2, comma 5, lettera d);

VISTI gli artt. 1 e 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370;

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale è stato approvato il regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei in sostituzione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e, in particolare, l'art. 9 il quale prevede che:

  • (comma 2, sostituito dall'art. 17, comma 3, lettera a) del Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19) “Con apposite deliberazioni le Università attivano i propri corsi di studio, nel rispetto della procedura di accreditamento definita dal citato Decreto Legislativo emanato in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Nel caso di mancata conferma dell'accreditamento di uno o più corsi, le Università assicurano la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi, conseguendo il relativo titolo e disciplinando le modalità di esercizio della facoltà di opzione per altri corsi di studio accreditati ed attivati”;
  • (comma 3) “l'attivazione dei corsi di studio di cui al comma 2 è subordinata all'inserimento degli stessi nella Banca dati dell'offerta formativa, sulla base di criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale”;

VISTO l'art. 1-ter, comma 1, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, in base al quale “le Università adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro”;

VISTO il Regolamento (UE) N. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce “Erasmus+”: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE;

VISTE le Linee guida europee per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore, adottate dai Ministri europei dell'istruzione superiore alla Conferenza di Yerevan nel maggio 2015, che modificano le precedenti adottate a Bergen nel 2005;

VISTO il documento relativo all'approccio europeo per l'assicurazione della qualità dei programmi congiunti, approvato dai Ministri europei dell'istruzione superiore alla Conferenza di Yerevan, maggio 2015;

VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

VISTO il D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR);

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO il D. Lgs., 27 gennaio 2012, n. 19, recante “Valorizzazione dell'efficienza delle Università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;

VISTO il DM 8 agosto 2018, n. 585 relativo al costo standard per studente in corso;

VISTI i Decreti Ministeriali ed Interministeriali con i quali sono state ridefinite, ai sensi del predetto decreto n. 270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale;

TENUTO CONTO dei limiti alle spese di personale e alle spese di indebitamento fissati dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;

VISTO il Decreto Ministeriale del 5 giugno 2013, n. 439, “Accreditamento iniziale e periodico delle Scuole Superiori a Ordinamento Speciale”;

VISTO il Decreto Ministeriale del 8 agosto 2016, n. 635 concernente le Linee generali d'indirizzo della programmazione delle Universita' 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati;

VISTO il Decreto Ministeriale del 12 dicembre 2016, n. 987 e s.m.i. relativo alla “Autovalutazione, Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e Valutazione periodica” in coerenza con il DM n. 635/2016;

VISTE le note prot.1147 del 17 maggio 2018 e prot. 2319 del 24 settembre 2018, con le quali la CRUI ha chiesto la prosecuzione della possibilità di adottare la flessibilità dell’offerta formativa e di istituire ed attivare corsi di studio sperimentali ad orientamento professionale, come consentito per l’a.a. 2018/19;

VISTO il DM n. 196 del 2 marzo 2018, relativo in particolare alla definizione di specifici requisiti di docenza per i corsi di studio a distanza;

RITENUTO nelle more della definizione del DM relativo alle linee generali d’indirizzo della programmazione triennale delle Università per il triennio 2019-2021 di adeguare alcuni degli indicatori relativi all’accreditamento iniziale dei corsi tenuto conto dell’esigenza di assicurare a decorrere dall’a.a. 2019/2020 agli Atenei i necessari gradi di flessibilità nella progettazione della propria offerta formativa;

RITENUTO, altresì, opportuno rivedere i suddetti requisiti con riferimento anche ai corsi di studio a distanza dando in tal modo attuazione a quanto previsto dal DM n. 196/2018;

TENUTO CONTO dei criteri e degli indicatori proposti dall’ANVUR ai sensi dell’art. 6, comma 1 del D. lgs 19/2012 con il parere n. 64 reso in data 19 dicembre 2018;

DECRETA

Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano, a decorrere dall'a.a. 2019/20, ai fini del potenziamento dell'autovalutazione, dell'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari, nonché alla valutazione periodica delle Università, con riferimento alle Università statali e non statali legalmente riconosciute, ivi comprese le Università telematiche.

2. Definizioni:

  • a. Accreditamento iniziale: si intende l'autorizzazione ad istituire e attivare sedi e corsi di studio universitari, a seguito della verifica del possesso dei requisiti didattici, di qualificazione della ricerca, strutturali, organizzativi e di sostenibilità economico - finanziaria di cui agli allegati A, B e D.
  • b. Accreditamento periodico: si intende la verifica, con cadenza almeno quinquennale per le sedi e almeno triennale per i corsi di studio, della persistenza dei requisiti che hanno condotto all'accreditamento iniziale e del possesso di ulteriori requisiti di qualità, di efficienza e di efficacia delle attività svolte in relazione agli indicatori di Assicurazione della qualità di cui all'allegato C.
  • c. Valutazione periodica: si intende la valutazione volta a misurare, anche ai fini di cui alla lettera b), l'efficienza, la sostenibilità economico-finanziaria delle attività e i risultati conseguiti dalle singole università nell'ambito della didattica, della ricerca e della loro internazionalizzazione, sulla base degli indicatori di cui all'allegato E.
  • d. Sede: si intende l'insieme delle strutture didattiche o di ricerca dell'Università collocate nel medesimo Comune. La sede decentrata è quella in cui le strutture didattiche o di ricerca sono collocate in un Comune diverso rispetto al Comune in cui è situata la sede legale dell'Università.
  • e. Corsi di studio: si intendono i corsi di laurea, i corsi di laurea magistrale e i corsi di laurea magistrale a ciclo unico.

3. La concessione, il diniego ovvero la revoca dell'accreditamento iniziale e periodico di sedi e corsi vengono disposti con decreto del Ministro su conforme parere dell'ANVUR, fatti salvi, limitatamente ai corsi di studio, i casi di decadenza automatica indicati nel presente decreto, per i quali l'Ateneo è tenuto alla soppressione del corso senza la necessità di formale provvedimento ministeriale; in caso contrario i titoli di studio eventualmente rilasciati sono privi di valore legale.

Art. 2 (Accreditamento iniziale delle sedi)

1. In relazione a quanto previsto dagli artt. 6, comma 1, e 8 e dall'allegato 3, punto 2, del DM n. 635/2016 e nelle more dell'adozione del DM relativo alle linee generali d'indirizzo della programmazione 2019-2021, non si dà luogo all'accreditamento di nuove sedi universitarie se non:

  • a. a seguito di processi di fusione tra Atenei già accreditati. In tal caso si provvede ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, della L. n. 240/2010;
  • b. in correlazione all'istituzione di una nuova sede decentrata da parte di Atenei già accreditati. La relativa proposta da parte dell'Ateneo deve essere formulata contestualmente a quella dei corsi da accreditare nella nuova sede. L'accreditamento delle sedi decentrate richiede il possesso dei requisiti per l'accreditamento dei relativi corsi di cui all'allegato A nonché il possesso degli specifici requisiti della sede secondo quanto previsto dall'allegato B. Il mancato accreditamento iniziale di uno o più dei corsi previsti nella nuova sede non preclude l'accreditamento della stessa.

Art. 3 (Accreditamento periodico delle sedi)

1. L'accreditamento periodico delle sedi ha durata massima quinquennale e viene conseguito dalle sedi che soddisfano i requisiti per l'accreditamento iniziale di cui all'allegato B e quelli previsti come risultato dei processi di Assicurazione della Qualità (QA) di cui all'allegato C, a seguito della verifica da parte dell'ANVUR sulla base dell'esito delle visite in loco delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV) tenuto altresì conto di quanto di seguito indicato:

  • a. analisi dei dati della relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna (di seguito NUV) e delle risultanze dell'attività di monitoraggio e di controllo della qualità dell'attività didattica e di ricerca svolta da tutti i soggetti coinvolti nel sistema di qualità di ateneo;
  • b. valutazione delle informazioni contenute nelle Schede Uniche Annuali relative ai Corsi di Studio (di seguito SUA-CDS), anche in relazione ai rispettivi Rapporti di Riesame, e della valutazione delle informazioni contenute nelle Schede Uniche Annuali della Ricerca dei Dipartimenti (di seguito SUA-RD);
  • c. indicatori previsti per la valutazione periodica di cui all'art. 6 del presente Decreto.

2. La durata dell'accreditamento periodico della sede di cui al comma 1 può essere ridotta in relazione alle criticità emerse nell'esame periodico dei corsi di studio di cui all'art. 5.

3. L'accreditamento periodico proposto dall'ANVUR è così graduato:

Università con almeno il 70% dei corsi in modalità convenzionale o mista

LIVELLO GIUDIZIO ESITO
A molto positivo accreditamento periodico di validità quinquennale
B pienamente soddisfacente accreditamento periodico di validità quinquennale
C soddisfacente accreditamento periodico di validità quinquennale
D condizionato accreditamento temporalmente vincolato che, in caso di mancato superamento delle riserve segnalate entro il termine stabilito al momento della valutazione, comporta lo stesso esito del giudizio “insoddisfacente”
E insoddisfacente soppressione della sede

Università con più del 30% dei corsi a distanza e Università telematiche

LIVELLO GIUDIZIO ESITO
A - tel molto positivo accreditamento periodico di validità quinquennale
B - tel pienamente soddisfacente accreditamento periodico di validità quinquennale
C - tel soddisfacente accreditamento periodico di validità quinquennale
D - tel condizionato accreditamento temporalmente vincolato che, in caso di mancato superamento delle riserve segnalate entro il termine stabilito al momento della valutazione, comporta lo stesso esito del giudizio “insoddisfacente”
E - tel insoddisfacente soppressione della sede

4. L'accreditamento periodico della sede comporta l'accreditamento periodico di tutti i suoi corsi di studio e delle eventuali sedi decentrate, ad eccezione di quelli valutati negativamente, che sono soppressi.

5. In caso di sottoscrizione di piani di raggiungimento dei requisiti di docenza di cui all'art. 4, comma 2, per una quota maggioritaria dei corsi di studio, il giudizio per la sede resta pari a “condizionato” fino al conseguimento dei predetti requisiti.

Art. 4 (Accreditamento iniziale corsi di studio)

1. I nuovi corsi di studio sono istituiti nel rispetto di quanto previsto dalle linee generali d'indirizzo della programmazione triennale delle Università previo accreditamento iniziale di durata massima triennale, disposto non oltre il 15 giugno antecedente l'anno accademico di attivazione, a seguito di:

  • parere positivo del CUN sull'ordinamento didattico;
  • verifica da parte di ANVUR del possesso dei requisiti di cui all'allegato A (ovvero, della coerenza e sostenibilità del piano di raggiungimento dei requisiti di cui al successivo comma 2) e C (Requisito R3).

2. L'accreditamento di nuovi corsi di studio di cui al comma 1, può essere attuato concesso a fronte: a) di un piano, approvato dal NUV, di raggiungimento dei requisiti di docenza di cui all'allegato A entro la durata normale del corso che preveda una graduale presa di servizio dei docenti di riferimento in stretta relazione al numero di anni di corso da attivare; b) dell'inserimento della docenza in possesso dell'Ateneo o della presentazione dei bandi emanati per il reclutamento dei professori necessari.

3. I corsi di studio istituiti devono essere attivati non oltre l'anno accademico successivo a quello di riferimento del DM di accreditamento, pena la decadenza automatica dello stesso. E' altresì prevista la decadenza automatica dell'accreditamento, in caso di successiva sospensione dell'attivazione del corso per due anni consecutivi.

4. L'attivazione dei corsi di studio accreditati è subordinata unicamente all'inserimento annuale degli stessi nella Banca dati dell'offerta formativa (SUA-CdS), previa verifica automatica nella medesima banca dati del possesso dei requisiti di docenza di cui all'allegato A, punto b (ovvero del rispetto del piano di raggiungimento dei requisiti di docenza di cui a comma 2). I dati necessari per la verifica dovranno essere aggiornati dalle Università. Il Ministero e l'ANVUR svolgono, in qualsiasi momento, una complessiva azione di monitoraggio e valutazione dei suddetti dati.

5. L'accreditamento si intende confermato qualora l'esito della verifica di cui al comma 4, sia positivo e, in caso contrario, decade automaticamente con contestuale eliminazione del corso di studi dalla banca dati dell'offerta formativa. Esclusivamente1) Qualora l'esito negativo della verifica sia determinato da una insufficienza della docenza necessaria in relazione al superamento delle numerosità massime di studenti, l'accreditamento del corso e la possibilità di attivare lo stesso in difetto della docenza necessaria permangono fino all'a.a. 2022/2023, e successivamente per un solo anno accademico, al fine di consentire l'adozione di misure idonee al superamento delle carenze di docenza. L'accreditamento e l'istituzione di nuovi corsi può essere in tal caso proposto nel limite massimo del 2% dell'offerta formativa già autorizzata e in regola con i requisiti di docenza, per le Università statali a condizione che abbiano un Indicatore di sostenibilità economico finanziaria (ISEF) maggiore di 1, come di seguito riportato: In tal caso o nel caso di presentazione di piani di raggiungimento dei requisiti di docenza o in presenza di piani di raggiungimento già adottati e in corso di graduale ed effettiva realizzazione, l'accreditamento e l'istituzione di nuovi corsi può essere proposto nel limite massimo del 2% dell’offerta formativa già autorizzata e in regola con i requisiti di docenza. Per le Università statali è condizione necessaria possedere un indicatore di sostenibilità economico finanziaria (ISEF) maggiore di 1, come di seguito riportato:2)

Corsi attivi a.a. x
(corsi in regola coi requisiti di docenza)
Corsi attivabili a.a. (x+1) (max 2%)
1 – 50 + 1
51 – 100 + 2
101 – 150 + 3
151 – 200 + 4
Oltre 200 + 5

Sarà comunque monitorato ex post il quadro complessivo dell'offerta formativa che ne deriva, al fine del raggiungimento della piena sostenibilità e dell'accreditamento periodico di cui all'art. 5.

5. Le eventuali modifiche dell'ordinamento didattico sono approvate con provvedimento direttoriale sentito il CUN. In caso di modifiche ritenute sostanziali dell'ordinamento che possano incidere sui presupposti dell'accreditamento iniziale del corso, sentito il CUN, il Ministero può trasmettere il corso all'ANVUR per l'acquisizione del relativo parere.

Art. 5 (Accreditamento periodico dei corsi di studio)

1. I corsi di studio che hanno ottenuto l'accreditamento iniziale, in possesso dei necessari requisiti, sono sottoposti con periodicità triennale a valutazione da parte dell'ANVUR, ai fini del loro accreditamento periodico. L'accreditamento periodico dei corsi può essere anticipato in caso di criticità riscontrate, anche su segnalazione dei NUV o del Ministero.

2. L'accreditamento periodico viene concesso ai corsi che soddisfano i requisiti per l'accreditamento iniziale e quelli del requisito R3 di cui all'allegato C, tenuto conto degli indicatori di valutazione periodica di cui all'art. 6. La verifica di tali requisiti viene effettuata mediante una valutazione a distanza da parte dell'ANVUR, sulla base anche dell'attività di valutazione dei NUV.

3. In caso di esito positivo della valutazione a distanza da parte dell'ANVUR, la durata dell'accreditamento periodico dei corsi è automaticamente prorogata fino al termine della durata dell'accreditamento periodico della sede. In caso di criticità riscontrate o su segnalazione del Ministero, l'ANVUR dispone una valutazione approfondita del corso:

  • in caso di esito positivo, la durata dell'accreditamento viene automaticamente prorogata fino al termine dell'accreditamento della sede;
  • in caso di esito negativo si provvede alla revoca dell'accreditamento e alla soppressione del corso con apposito decreto del Ministro.

4. Nei casi in cui l'esame periodico dei corsi dimostri rilevanti criticità per una parte rilevante dei corsi di studio, il Ministero, sentita l'ANVUR, può altresì richiedere l'anticipo della visita di accreditamento periodico della sede.

Art. 6 (Valutazione periodica)

1. La verifica dell'efficienza e della sostenibilità economico-finanziaria delle attività e i risultati conseguiti nell'ambito delle attività di didattica e ricerca vengono valutati sulla base degli indicatori di cui all'allegato E, tenuto conto di quanto previsto dalle vigenti linee generali d'indirizzo della programmazione triennale delle Università.

2. I risultati della valutazione periodica degli Atenei da parte dell'ANVUR, sulla base degli indicatori di cui all'allegato E, sono:

  • a. utilizzati ai fini dell'accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di cui agli art. 3 e 5 del presente decreto;
  • b. considerati ai fini della predisposizione del Rapporto sullo stato del Sistema universitario e della ricerca ai sensi dell'art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 19/2012.

Art. 7 (Nucleo di valutazione)

1. Per le finalità di cui al presente decreto, i NUV:

  • a. esprimono un parere vincolante all'Ateneo sul possesso dei requisiti per l'accreditamento inziale ai fini dell'istituzione di nuovi corsi di studio (rif. Art. 8, comma 4 d.lgs. 19/2012), nonché sulla coerenza e sostenibilità dei piani di raggiungimento di cui all'art. 4, comma 2 ;
  • b. verificano il corretto funzionamento del sistema di AQ e forniscono supporto all'ANVUR e al Ministero nel monitoraggio del rispetto dei requisiti di accreditamento iniziale e periodico dei corsi e delle sedi (rif. Art. 9, commi 2, 3 e 7, d.lgs. 19/2012);
  • c. forniscono supporto agli organi di governo dell'Ateneo e all'ANVUR nel monitoraggio dei risultati conseguiti rispetto agli indicatori per la valutazione periodica (rif. Art. 12, comma 1), nonché all'Ateneo nell'elaborazione di ulteriori indicatori per il raggiungimento degli obiettivi della propria programmazione strategica (rif. Art. 12, comma 4, d.lgs. 19/2012);
  • d. riferiscono nella relazione annuale di cui all'art. 1, comma 2, della L. 19 ottobre 1999, n. 370 sugli esiti delle attività di cui ai precedenti punti b e c. (Rif. Art. 12, comma 2, d.lgs. 19/2012).

Art. 8 (Flessibilità dell'offerta formativa e corsi di laurea sperimentali ad orientamento professionale)

1. In attuazione dell'art. 6 del Decreto Ministeriale 8 agosto 2016, n. 635 e nelle more del DM relativo alle linee generali d'indirizzo per la programmazione triennale delle Università 2019-2021 è data la possibilità di accreditare nuovi corsi di studio che utilizzano, negli ambiti disciplinari relativi alle attività di base e caratterizzanti, ulteriori settori scientifico-disciplinari rispetto a quelli previsti dalle tabelle allegate ai DD.MM. 16 marzo 2007 nel rispetto degli obiettivi formativi della relativa classe e di quanto appresso indicato:

  • a. il numero massimo di corsi di studio accreditabili complessivamente per ciascun Ateneo non può essere superiore al valore maggiore tra 3 corsi e il 10% del totale dei Corsi già accreditati nell'a.a. 2018/2019;
  • b. sono esclusi:
    • i. lauree: L-17 Scienze dell'architettura, L/DS Difesa e sicurezza, SNT/1, SNT/2, SNT/3 e SNT/4 relative alle professioni sanitarie;
    • ii. Lauree Magistrali a numero programmato nazionale o locale obbligatorio: LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura, LM-41 Medicina e chirurgia, LM-42 Medicina veterinaria, LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria, LM-85bis Scienze della formazione primaria, LMR/02 Restauro, LM/DS Difesa e Sicurezza, LM/13 Farmacia e Farmacia Industriale;
    • iii. i corsi di studio interclasse di cui all'art. 1, comma 3, dei DD.MM. 16 marzo 2007 e la LMG/01 Giurisprudenza.
  • c. gli ulteriori settori possono essere inseriti in aggiunta o in sostituzione di quelli presenti nelle tabelle della relativa classe fermo restando che:
    • i. per ciascun ambito disciplinare deve essere attivato almeno un SSD tra quelli previsti dalle tabelle della classe;
    • ii. ai SSD presenti nelle tabelle della classe devono essere attribuiti almeno il 50% del numero minimo di CFU previsti per ciascuna delle attività formative indispensabili.

2. Al fine di facilitare l'istituzione di corsi di studio direttamente riconducibili alle esigenze del mercato del lavoro, nell'ambito dei corsi di cui al comma 1, ciascun Ateneo può proporre al massimo un corso di Laurea per anno accademico, in aggiunta al limite del 2% di cui all'art. 4, comma 5, esclusivamente con modalità di erogazione convenzionale, caratterizzato da un percorso formativo teorico, di laboratorio e applicato in stretta collaborazione con il mondo del lavoro, nel rispetto dei seguenti criteri:

  • a. il progetto formativo è sviluppato mediante convenzioni con imprese qualificate, ovvero loro associazioni, collegi, o ordini professionali che assicurano la realizzazione di almeno 50 CFU e non più di 60 CFU in attività di tirocinio curriculare, anche con riferimento ad attività di base e caratterizzanti.
  • b. i corsi di studio prevedono la programmazione degli accessi a livello locale ai sensi dell'art. 2 della L. 2 agosto 1999, n. 264, entro il limite massimo di 50 studenti e la presenza di un adeguato numero di tutor delle aziende coinvolte nel processo formativo;
  • c. al termine del primo ciclo della sperimentazione, l'indicatore di valutazione periodica relativo agli sbocchi occupazionali entro un anno dal conseguimento del titolo di studio deve essere almeno pari all'80%. Il rispetto di tale soglia è condizione necessaria al fine dell'accreditamento periodico del Corso stesso dopo il primo triennio. al termine del primo ciclo della sperimentazione, l'indicatore di valutazione periodica relativo agli sbocchi occupazionali entro un triennio dal conseguimento del titolo di studio deve essere almeno pari al 60%. Il rispetto di tale soglia è condizione necessaria al fine dell'accreditamento periodico del corso stesso. La suddetta percentuale si applica fino alla conclusione del ciclo iniziato nell'a.a.2020/213).

3. I corsi di laurea di cui al d.m. n. 446/2020 possono essere istituiti in deroga al limite del 2% di cui all’art. 4, comma 5. I corsi sperimentali già attivati aventi contenuti e sbocchi occupazionali analoghi a quelli delle nuove classi a orientamento professionale sono trasformati e disattivati entro l'a.a. 2022/234).

Art. 9 (Banche dati di riferimento)

1. Le schede SUA-CdS e SUA-RD, anche attraverso la interoperabilità con le altre banche dati ministeriali, contengono gli elementi informativi necessari al sistema di autovalutazione, valutazione periodica e accreditamento, nonché alla definizione annuale dell'offerta formativa (dalla fase di istituzione a quella di attivazione dei corsi di studio).

2. I contenuti e il funzionamento e i termini di compilazione delle banche dati di cui al presente articolo sono definiti con apposito Decreto direttoriale.

Art. 10 (Disposizioni finali e transitorie)

1. Il presente decreto sostituisce il DM 987/2016 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Con riferimento alle Scuole Superiori a Ordinamento Speciale, si applicano le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale del 5 giugno 2013, n. 439, “Accreditamento iniziale e periodico delle Scuole Superiore a Ordinamento Speciale”. Per la valutazione periodica di dette Scuole, si applicano altresì gli indicatori del gruppo C e D dell'allegato E.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Roma, 7 gennaio 2019
IL MINISTRO
Dott. Marco Bussetti


ELENCO ALLEGATI AL D.M.

  • Allegato A - Requisiti di accreditamento del Corso di studio
  • Allegato B - Requisiti di accreditamento iniziale delle sedi
  • Allegato C - Requisiti ed indicatori di Qualità delle Sedi e dei Corsi di Studio
  • Allegato D - Numerosità di riferimento e massime di studenti e relativi raggruppamenti
  • Allegato E - Indicatori di valutazione periodica di sede e di corso

Allegato A - Requisiti di accreditamento del corso di studio

a) Trasparenza

Ai fini dell’accreditamento iniziale, è verificata nella banca dati SUA - CdS la completezza di tutte le informazioni relative a:

Sezione “Amministrazione” che comprende le seguenti Schede:

  • I. Ordinamento didattico in vigore (Banca dati RAD), incluse le caratteristiche specifiche del corso, con particolare riferimento a:
  • a. Corsi di studio internazionali;
  • b. Corsi di Laurea professionalizzanti (art. 8 del presente Decreto);
  • II. Regolamento Didattico del Corso di Studio (didattica programmata): comprende gli insegnamenti, i relativi CFU e i settori scientifico-disciplinari previsti per l’intero percorso di studi della coorte di riferimento;
  • III. Didattica erogata: comprende tutti gli insegnamenti erogati nell'anno accademico di riferimento, completi della relativa copertura di docenza con la tipologia e il numero di ore di didattica assistita da erogare
  • IV. dati amministrativi relativi al processo di accreditamento.

Sezione “Qualità” che comprende le informazioni e i dati necessari per l’autovalutazione, la valutazione periodica e l'accreditamento:

  • dati relativi alle carriere degli studenti (ANS);
  • indicatori per la valutazione periodica;
  • le informazioni necessarie alla verifica dei requisiti di assicurazione della qualità.
  • cruscotto degli indicatori di cui all’allegato E per l’accreditamento e la valutazione periodica dei Corsi di Studio.

b) Requisiti di Docenza

Ai fini della verifica del possesso del requisito di docenza per l’accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio si fa riferimento ai seguenti numeri minimi dei docenti di riferimento, calcolati con riferimento al quadro Didattica erogata della SUA nell’anno accademico in corso di svolgimento per i corsi già accreditati e sul quadro della Didattica programmata per gli eventuali corsi di nuova istituzione.

Numero minimo di docenti di riferimento, appartenenti ai SSD base, caratterizzanti o affini e integrativi del corso

Corsi con modalità di erogazione convenzionale o mista
CORSI N. docenti di cui professori a tempo indet. (almeno)
Laurea 9 5
Laurea magistrale 6 4
Laurea magistrale a ciclo unico di 5 anni 15 8
Laurea magistrale a ciclo unico di 6 anni 18 10
Corsi (L, LM) Professioni sanitarie, Scienze motorie, Servizio Sociale, Mediazione Linguistica e traduzione e interpretariato – <hi #fff200>Corsi di laurea a orientamento professionale (L-P01, L-P02, L-P03)</hi> - Corsi di laurea (L) sperimentali ad orientamento professionale – (L/DS, LM/DS) Scienze della Difesa e Sicurezza e gli altri corsi attivati in convenzione con le Forze armate
CORSI N. docenti di cui professori a tempo indet. (almeno)
Laurea 5 3
Laurea magistrale 4 2

I docenti delle classi L-P01, L-P02, L-P03 sono da utilizzare anche per le attività di cui all'art. 3, comma 2 del d.m. n. 446/20205).

Corsi di Scienze della Formazione Primaria, Laurea magistrale a ciclo unico per il Restauro
CORSI N. docenti di cui professori a tempo indet. (almeno) Figure specialistiche aggiuntive*
Laurea magistrale a ciclo unico 10 5 5

* con il termine figure specialistiche di settore si fa riferimento alla docenza di ruolo o a contratto affidata a figure con specifica professionalità e competenza secondo quanto definito dall’ANVUR e impiegate prevalentemente nelle attività formative caratterizzanti il corso di studi

Corsi di studio con modalità di erogazione prevalentemente o integralmente a distanza (riff. tipologie c) e d) dell’allegato 3 del DM n. 635/2016)
CORSI N. docenti di cui professori a tempo indet. (almeno) Figure aggiuntive: TUTOR
Laurea 7 3 3 di cui almeno 2 disciplinari
Laurea magistrale 5 2 2 di cui almeno 1 disciplinare
Laurea magistrale a ciclo unico di 5 anni 12 5 5 di cui almeno 3 disciplinari

Le predette numerosità di docenti, delle figure specialistiche aggiuntive e dei tutor dei corsi a distanza sono definite con riferimento alle numerosità massime degli studenti riportate nell’allegato D. Per il computo del “numero di studenti” si fa riferimento:

  • per i corsi a numero programmato a livello nazionale, al valore del contingente di studenti iscrivibili al primo anno attribuito agli atenei;
  • per i corsi già accreditati, che hanno completato almeno un ciclo di studi, erogati con modalità convenzionale o mista, al valore minimo tra il numero di studenti iscritti al primo anno riferito ai due aa.aa. antecedenti a quello cui si riferisce l’offerta formativa da attivare. (Ad esempio: per l’Offerta Formativa a.a. 2019/2020 si considera il valore più basso tra il numero degli studenti iscritti al primo anno nell’a.a. 2018/2019 e quelli degli iscritti al primo anno nell’a.a. 2017/2018);
  • per i corsi già accreditati erogati con modalità prevalentemente o integralmente a distanza, attese le specifiche caratteristiche degli studenti, al numero di iscritti per la prima volta nel corso, rilevati con le stesse modalità di cui al punto precedente;
  • per i nuovi corsi di studio di cui si propone l’accreditamento, e per i corsi che ancora non hanno completato un ciclo di studi alle numerosità massime riportate nell’allegato D.
  • per i corsi a numero programmato a livello nazionale, al valore del contingente di studenti iscrivibili al primo anno attribuito agli atenei;

Nel caso in cui il numero di studenti superi le numerosità massime di cui all’allegato D, il numero di docenti di riferimento (Dr) e quello delle figure specialistiche aggiuntive, viene incrementato in misura proporzionale al superamento di tali soglie, in base alla seguente formula, mantenendo la quota minima prevista per i professori a tempo indeterminato nell’ambito dei docenti di riferimento:

$$Dtot = Dr × (1 + W)$$

$W = 0 \;\;\;\;\;$ se n. studenti ≤ numerosità massima

$W = (\frac{n. studenti}{{numerosità\;massima}} - 1) \;\;\;\;\;$ se n. studenti > numerosità massima

  • $Dtot$ = numero di docenti di riferimento necessari
  • $Dr$ = numero di docenti di riferimento

Nel caso in cui il numero di studenti superi le numerosità massime di cui all’allegato D, il numero dei tutor di riferimento (Tr) dei corsi integralmente o prevalentemente a distanza (Tr) viene incrementato in misura proporzionale al superamento di tali soglie, in base alla seguente formula:

$$Ttot = Tr × (1 + 0,75*W)$$

$W = 0 \;\;\;\;\;$ se n. studenti ≤ numerosità massima

$W = (\frac{n. studenti}{{numerosità\;massima}} - 1) \;\;\;\;\;$ se n. studenti > numerosità massima

  • $Ttot$ = numero di tutor di riferimento necessar
  • $Tr$ == numero di tutor di riferimento

In tale incremento, dovrà essere approssimativamente mantenuta la quota di tutor disciplinari prevista nelle tabelle di cui al punto b).

Per tutti i corsi interamente o prevalentemente a distanza le numerosità massime di cui all’allegato D vanno triplicate.

Caratteristiche dei docenti di riferimento e dei tutor per i corsi a distanza:

i. Peso

Ogni docente di riferimento deve avere l'incarico didattico di almeno un'attività formativa nel relativo corso di studio. Può essere conteggiato 1 sola volta o, al più, essere indicato come docente di riferimento per 2 corsi di studio con peso pari a 0,5 per ciascun corso di studio.

ii. Tipologia

Nell’ambito dei docenti di riferimento sono conteggiati:

  • a. Professori a tempo indeterminato, Ricercatori e Assistenti del ruolo ad esaurimento, Ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettere a) e b) della Legge 240/10;
  • b. Docenti in convenzione ai sensi dell’art. 6, comma 11 Legge 240/10;
  • c. Professori a tempo determinato di cui all’articolo 1, comma 12 Legge 230/05;
  • d. Docenti ai quali siano attribuiti contratti ai sensi dell'art. 23 della Legge 240/10;
  • e. Docenti in convenzione con gli Enti di Ricerca ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.m. 27 novembre 2012 (prot. n. 24786)6).

Nella successiva tabella K sono definite le caratteristiche dei corsi di studio internazionali di cui all’allegato 3 del DM n. 635/2016, che possono utilizzare una percentuale massima del 50% (tipologie a), c) d)) ovvero 20% (tipologia b)) di docenti strutturati in università straniere con qualifica corrispondente a quella dei professori ovvero dei ricercatori delle Università italiane.

Tabella K

Tipologia Definizione Caratteristiche
a) Corsi interateneo con Atenei stranieri, che prevedono il rilascio del titolo congiunto, doppio o multiplo Sono Corsi di studio a ordinamento congiunto con Atenei stranieri ai sensi dell’art. 3, comma 10, del DM n. 270/2004, al termine dei quali gli studenti ottengono un titolo congiunto, doppio o multiplo.
b) Corsi con mobilità internazionale strutturata Sono corsi per i quali si prevede, o è già certificato, che almeno il 20% degli studenti acquisiscano o abbiano ha acquisito almeno 12 CFU all’estero in tutta la carriera con riferimento al corso in questione. (modifica prevista dal DM 935 del 29.11.2017)
c) Corsi erogati in lingua straniera Ai fini della possibilità di conteggiare docenti stranieri, con riferimento a tali corsi i cui obiettivi formativi, risultati di apprendimento e sbocchi occupazionali attesi hanno una rilevanza anche internazionale, si deve altresì verificare quanto segue:
- per i corsi che hanno concluso almeno un ciclo di studi, il 10% degli studenti iscritti (media nel triennio) ha il titolo d’accesso conseguito all’estero;
- i docenti di riferimento hanno adeguate competenze linguistiche
d) Corsi di Laurea Magistrale con la partecipazione di Università italiane e selezionati per un co-finanziamento comunitario nell'ambito del programma omunitario “Erasmus plus 2014 - 2020 azione centralizzata chiave 1” Sono Corsi di studio LM e LMCU7) selezionati per un co-finanziamento comunitario in “Erasmus plus”. Al fine di assicurare la continuità con il precedente programma “Erasmus Mundus”, saranno inclusi nella medesima categoria i Corsi di studio finanziati in tale programma. L'inclusione nella categoria dei Corsi di studio internazionali decade con il termine della partecipazione al programma di riferimento.

La possibilità di prevedere un numero di crediti inferiore a 6, ovvero a 5, previa delibera motivata delle strutture didattiche competenti è ammessa per i corsi delle tipologie a) e d) della Tabella K.

iii. Copertura dei settori scientifico-disciplinari

Il Settore Scientifico Disciplinare di afferenza di ogni docente deve essere lo stesso dell’attività didattica di cui è responsabile.

Nel caso di docenti reclutati con esclusivo riferimento al settore concorsuale, è fatto obbligo all’ateneo, ai fini della verifica dei requisiti di docenza, di indicare il settore scientifico disciplinare coerente con il profilo scientifico.

Quando i SSD MAT/01-MAT/09 e FIS/01-FIS/08 sono tutti presenti negli ambiti di base di una Classe di laurea, devono essere considerati indistinguibili dal punto di vista delle relative competenze didattiche. Di conseguenza, possono essere conteggiati come docenti di riferimento nei Corsi di Studio delle suddette Classi di Laurea docenti appartenenti a SSD MAT/01-MAT/09 e FIS/01-FIS/08 che siano responsabili di attività formative in ognuno di questi SSD.

Sono considerati come indistinguibili dal punto di vista delle relative competenze didattiche i SSD da FIS/01 a FIS/08 quando questi siano anche solo parzialmente presenti negli ambiti di base di una Classe di laurea8).

iv. Tutor per i corsi a distanza

I Tutor di riferimento sono riconducibili a:

  • a. tutor disciplinari, che svolgono la loro attività nelle classi virtuali;
  • b. tutor dei corsi di studio, con funzioni di orientamento e monitoraggio;
  • c. tutor tecnici, con funzione di supporto tecnico (introduzione e familiarizzazione dello studente con l’ambiente tecnologico, registrazione degli accessi, salvataggio, conservazione materiali, assistenza tecnica in itinere).

I tutor di riferimento devono possedere almeno un titolo di studio universitario. Nel caso di tutor disciplinari si richiede per i corsi di laurea, la laurea magistrale, per i corsi di laurea magistrale, il titolo di Master universitario di II livello o, alternativamente, l’ammissione al dottorato di ricerca. Per i tutor disciplinari e dei corsi di studio, i titoli devono essere coerenti con i SSD delle attività formative di base o caratterizzanti del corso a cui partecipano. Per ciascun tutor (appartenenti a tutte le categorie) deve essere riportato nella scheda SUA-CdS il curriculum vitae e gli eventuali titoli scientifici.

c) Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e alla diversificazione dei corsi di studio

Al fine di limitare l’eccessiva parcellizzazione delle attività didattiche delle Università statali e non statali, gli insegnamenti e le altre attività formative di base e caratterizzanti erogabili in ciascun corso di studio nelle classi definite in attuazione del D.M. n. 270/2004, vengono organizzati in modo tale che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun modulo coordinato, corrispondano, di norma, non meno di 6 crediti, o, comunque, non meno di 5, previa delibera dell’organo competente a livello di Ateneo. Per quanto riguarda gli insegnamenti e le altre attività formative affini e integrativi, è possibile prevedere un numero di crediti inferiore a 6, ovvero a 5, previa delibera motivata delle strutture didattiche competenti.

La suddetta possibilità è concessa nelle classi di Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, Medicina Veterinaria e nelle classi relative alle Professioni sanitarie, dove sono presenti insegnamenti di base e caratterizzanti con un numero di CFU inferiori a 5-6. Analogamente tale possibilità viene prevista anche nei casi in cui i valori minimi degli ambiti individuati nelle tabelle allegate ai DDMM 16 marzo 2007, nel D.M. 25 novembre 2005 e nel DI 2 marzo 2011, siano inferiori a 5-6 CFU e l’assegnazione di un numero superiore di crediti negli ordinamenti didattici sia in contrasto con gli obiettivi specifici del corso, nonché per i corsi di studio internazionali della tipologia a e d9) della tabella K.

d) Risorse strutturali

I requisiti di struttura comprendono le strutture messe a disposizione dei singoli Corsi di Studio (aule, laboratori, ecc.) o di Corsi di Studio afferenti a medesime strutture di riferimento (Dipartimenti, Strutture di Raccordo quali biblioteche, aule studio, ecc.).

La disponibilità effettiva dei requisiti strutturali e la loro funzionalità, dichiarate nelle SUA-CdS, verranno puntualmente verificate durante le visite in loco, anche in relazione alle specificità dei Corsi di Studio (L, LM, LMCU), al numero degli iscritti e alla strutturazione dei Corsi di Studio.

e) Requisiti per l'Assicurazione di Qualità dei corsi di studio

Deve essere documentata la presenza di un sistema di Assicurazione della Qualità per tutti i corsi di studio di ciascuna sede, organizzato secondo le relative linee guida dell’ANVUR e capace di produrre i documenti da esse previsti con particolare riferimento alla rilevazione dell’opinione degli studenti, dei laureandi e dei laureati, alla compilazione annuale della scheda unica dei corsi di studio (SUA-CdS) e alla redazione del Rapporto di riesame.

Allegato B - Requisiti di accreditamento iniziale delle sedi

a) Trasparenza

Ai fini dell’accreditamento iniziale, è verificata nella banca dati SUA-CdS la completezza delle seguenti informazioni:

  • denominazione e organizzazione generale;
  • dati amministrativi relativi al processo di accreditamento;
  • servizi generali, per l’orientamento il tutorato e il collocamento nel mercato del lavoro degli studenti;
  • sostegno economico e ulteriori servizi per il diritto allo studio;
  • mobilità internazionale.
  • dati relativi alle carriere degli studenti (ANS), al personale, alle strutture, al bilancio dell’Ateneo.

Ai fini dell’accreditamento iniziale, è altresì verificata, per ciascuno dei Dipartimenti della sede, la completezza nella banca dati SUA RD delle seguenti informazioni:

  • obiettivi, risorse umane e strumentali e gestione dei Dipartimenti dell’Ateneo;
  • risultati della ricerca in termini di produzione scientifica, internazionalizzazione, bandi competitivi e riconoscimenti scientifici;
  • attività di terza missione.

b) Sostenibilità

Per tutti gli Atenei, comprese le sedi decentrate, va assicurata:

  • Piena sostenibilità finanziaria, logistica e scientifica;
  • Presenza di adeguate strutture edilizie e strumentali, didattiche e di ricerca e dei servizi per gli studenti coerenti con le esigenze specifiche delle tipologie di corsi attivati, comprese le attività di tutorato;
  • Documentata, significativa e adeguata attività (almeno) quinquennale di ricerca di livello anche internazionale. Nuove sedi decentrate possono essere accreditate soltanto previo accertamento della sussistenza in tale sede di centri di ricerca funzionali alle attività produttive del territorio.
  • Presenza di un sistema di Assicurazione della Qualità, organizzato secondo le relative linee guida dell’ANVUR.

Allegato C - Requisiti ed indicatori di Qualità delle Sedi e dei Corsi di Studio

a) Requisiti di Qualità

Gli indicatori di qualità delle sedi e dei corsi di studio sono specificati nelle linee guida elaborate dall’ANVUR in coerenza con gli Standard e Linee guida europei per l’assicurazione della qualità, e sono finalizzati ad accertare il rispetto dei requisiti appresso indicati:

Requisito R1. Visione, strategie e politiche di Ateneo sulla qualità della didattica e ricerca.

L’Ateneo ha un sistema solido e coerente per l’assicurazione della qualità (AQ) della didattica e la ricerca, sia a supporto del continuo miglioramento sia a rafforzamento della responsabilità verso l’esterno. Tale sistema è stato chiaramente tradotto in documenti pubblici di indirizzo, di pianificazione strategica. E’ assicurata la coerenza fra la visione strategica e gli obiettivi definiti a livello centrale e la sua attuazione, in termini di politiche, di organizzazione interna, di utilizzo delle potenzialità didattiche e di ricerca del personale docente, secondo le inclinazioni individuali e i risultati conseguiti, di verifica periodica e di applicazione di interventi di miglioramento.

Requisito R1T per Università telematiche. Modalità di erogazione della didattica a distanza e relative dotazioni tecnologiche richieste e utilizzate.

L’Ateneo descrive il Learning Management System (LMS) adottato e la sua architettura, sia nelle sezioni generali che in quelle riservate ai singoli insegnamenti. Le metodologie didattiche adottate tengono conto dell’evoluzione recente della tecnologia e le strutture sono adeguate e coerenti con le scelte didattiche esposte nella Carta dei Servizi.

Sono state inoltre indicate e risultano garantite le modalità del single sign on, con particolare attenzione al rapporto tra didattica e-learning e servizi amministrativi, rapporto tra l'LMS scelto, le altre risorse informative e relative ai servizi offerti dall’Ateneo (come orientamento, stage, job placement). Viene garantita l’accessibilità dei LMS e dei contenuti didattici per le diverse abilità, con il fine di rimuovere le barriere informatiche che ostacolano l'accesso degli studenti con diverse abilità alle tecnologie per l’apprendimento e vengono previste azioni atte a migliorare la generale accessibilità ai servizi on line.

Requisito R2. Efficacia delle politiche di Ateneo per l'AQ.

Il sistema di AQ messo in atto dall’Ateneo è efficace, per quanto concerne sia la definizione delle responsabilità interne e dei flussi di informazione che le interazioni fra le strutture responsabili e il loro ruolo nella gestione dei processi di valutazione e autovalutazione dei Dipartimenti e dei CdS.

Requisito R3. Qualità dei Corsi di Studio.

Gli obiettivi individuati in sede di progettazione dei CdS sono coerenti con le esigenze culturali, scientifiche e sociali e tengono conto delle caratteristiche peculiari che distinguono i corsi di laurea e quelli di laurea magistrale. Per ciascun Corso sono garantite la disponibilità di risorse adeguate di docenza, personale e servizi, sono curati il monitoraggio dei risultati e le strategie adottate a fini di correzione e di miglioramento e l’apprendimento incentrato sullo studente. Per Corsi di studio internazionali delle tipologie a e d (tabella K), si applica quanto previsto dall’Approccio congiunto all'accreditamento adottato dai Ministri EHEA nel 2015.

Requisito 4. Qualità della ricerca e della terza missione

Il sistema di AQ della ricerca e della terza missione è efficace, definito nei suoi orientamenti programmatici dall’Ateneo e perseguito dai Dipartimenti e da altre strutture assimilabili.

b) Ulteriori requisiti tecnici per l’accreditamento periodico dei corsi di studio a distanza

1. Pianificazione e organizzazione

Il CdS prevede incontri di pianificazione e coordinamento tra docenti e tutor responsabili della didattica. Viene indicata la struttura del CdS rispetto alla quota di didattica in presenza e on line e la sua articolazione in termini di ore/CFU di didattica erogativa (DE), didattica interattiva (DI) e attività in autoapprendimento.

2. Interazione didattica e valutazione formativa nei CdS telematici

Il CdS elabora linee guida relative alle modalità di sviluppo dell’interazione didattica e alle forme di coinvolgimento di docenti e tutor responsabili della valutazione intermedia e finale. Per ogni insegnamento on line è prevista una quota adeguata di e-tivity (problemi, report, studio di casi, simulazioni ecc.) con relativo feed-back e valutazione formativa da parte del docente o del tutor rispetto all’operato dello studente.

3. Qualificazione del personale e dotazione del materiale didattico per i CdS telematici

Sono indicate, se previste, le tecnologie/metodologie sostitutive dell'“apprendimento in situazione” adeguate a sostituire il rapporto in presenza. È prevista un’attività di formazione/aggiornamento di docenti e tutor per lo svolgimento della didattica online e per il supporto all’erogazione di materiali didattici multimediali. Sono precisate le caratteristiche/competenze possedute dai tutor dei tre livelli e la loro composizione quantitativa, e le modalità per la loro selezione sono esplicite e coerenti con i profili richiesti.

4. Accertamento degli esiti di apprendimento degli studenti

La valutazione degli studenti, tramite verifiche di profitto, è comunque svolta anche in sedi diverse da quella legale dell’ateneo, purché in presenza dello studente davanti alla commissione, costituita secondo quanto indicato dall’allegato 3, punto 2, del DM n. 635/2016.

5. Integrazioni di sistema

L’attivazione dei corsi di studio a distanza avviene con particolare riferimento al rapporto:

  • a. tra didattica e-learning e servizi amministrativi, al fine di assicurare specifici servizi di segreteria telematica di supporto alle attività on line;
  • b. tra i diversi servizi informatici dell’Ateneo, assicurando l’integrazione del sistema e-learning con un adeguato sistema informatico di Ateneo, al fine di evitare conflitti nella gestione anagrafica degli studenti o problemi di usabilità;
  • c. tra l’e-learning, le altre risorse informative (biblioteche) e gli altri servizi del sistema universitario (orientamento, stage, job placement).

L’Ateneo assicura l’accessibilità ai servizi on line, garantendo agli studenti iscritti anche eventuali soluzioni tecnologiche sostitutive o di supporto (postazioni nella sede centrale dell’università, corsi di alfabetizzazione tecnologica o altre facilitazioni per accessi individuali).

6. Qualità dell’interazione didattica

Le modalità di interazione e fruizione dei corsi garantiscono:

  • a) il supporto della motivazione degli studenti lungo il percorso didattico, creando un contesto sociale di apprendimento collaborativo;
  • b) un buon livello di interazione didattica, promuovendo il ruolo attivo degli studenti;
  • c) la modulazione adeguata alle caratteristiche di ciascuno studente o gruppo di studenti.

Allegato D - Numerosità di riferimento e massime di studenti e relativi raggruppamenti

La docenza minima necessaria indicata nell’allegato A è relativa alle numerosità standard di riferimento previste per ogni classe afferente alle 3 aree disciplinari individuate dal [[normativa:leggi_e_decreti:dm_585_2018|DM n. 585 del 5 agosto 2018 (costo standard di formazione per studente in corso). È tuttavia consentito, prima dell’incremento della docenza minima necessaria, l’iscrizione di un maggior numero di studenti entro il limite delle numerosità massime appresso indicate.

Corsi di Laurea con modalità di erogazione convenzionale o mista

Area N. studenti iscritti al primo anno per accreditamento
N. di riferimento N. max
Medico sanitaria A 50 75
Scientifico - tecnologica B1 75 100
B2 180
Umanistico - sociale C1 100 200
C2 100 250
Professionalizzanti P 75 100

Corsi di Laurea magistrale con modalità di erogazione convenzionale o mista

Area N. studenti iscritti al primo anno per accreditamento
N. di riferimento N. max
Medico sanitaria A 50 50
Scientifico - tecnologica B1 65 65
B2 80
Umanistico - sociale C 80 100

Corsi di Laurea magistrale a ciclo unico con modalità di erogazione convenzionale o mista

Area N. studenti iscritti al primo anno per accreditamento
N. di riferimento N. max
Medico sanitaria A 50 60
Scientifico - tecnologica B 75 100
Umanistico - sociale C 100 230

CORSI DI LAUREA

AREA CLASSE DENOMINAZIONE
Medico-Sanitaria (A) L/SNT1 Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica
L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione
L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche
L/SNT4 Professioni sanitarie della prevenzione
Scientifico-tecnologica (B1) L-2 Biotecnologie
L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali
L-26 Scienze e tecnologie alimentari
L-27 Scienze e tecnologie chimiche
L-30 Scienze e tecnologie fisiche
L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura
L-34 Scienze geologiche
L-35 Scienze matematiche
L-38 Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali
L-41 Statistica
L-43 Diagnostica per la conservazione dei beni culturali
Scientifico-tecnologica (B2) L-13 Scienze biologiche
L-17 Scienze dell'architettura
L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale
L-22 Scienze delle attività motorie e sportive
L-23 Scienze e tecniche dell'edilizia
L-28 Scienze e tecnologie della navigazione
L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche
L-31 Scienze e tecnologie informatiche
L-4 Disegno industriale
L-7 Ingegneria civile e ambientale
L-8 Ingegneria dell'informazione
L-9 Ingegneria industriale
Umanistico-sociale (C1) L-1 Beni culturali
L-42 Storia
L-5 Filosofia
L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace
L-10 Lettere
L-39 Servizio sociale
L-14 Scienze dei servizi giuridici
L-15 Scienze del turismo
L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione
L-6 Geografia
L-33 Scienze economiche
L/DS Scienze della difesa e della sicurezza
L/GASTR Scienze, culture e politiche della gastronomia
Umanistico-sociale (C2) L-11 Lingue e culture moderne
L-12 Mediazione linguistica
L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale
L-19 Scienze dell'educazione e della formazione
L-20 Scienze della comunicazione
L-24 Scienze e tecniche psicologiche
L-3 Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda
L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali
L-40 Sociologia
Professionalizzanti LP-01 Professioni tecniche per l’edilizia e il territorio
LP-02 Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali
LP-03 Professioni tecniche industriali e dell’informazione

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

AREA CLASSE DENOMINAZIONE
Medico-Sanitaria (A) LM/SNT1 Scienze infermieristiche e ostetriche
LM/SNT2 Scienze riabilitative delle professioni sanitarie
LM/SNT3 Scienze delle professioni sanitarie tecniche
LM/SNT4 Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione
Scientifico-tecnologica (B1) LM-17 Fisica
LM-18 Informatica
LM-10 Conservazione dei beni architettonici e ambientali
LM-11 Scienze per la conservazione dei beni culturali
LM-40 Matematica
LM-44 Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria
LM-54 Scienze chimiche
LM-58 Scienze dell'universo
LM-60 Scienze della natura
LM-61 Scienze della nutrizione umana
LM-66 Sicurezza informatica
LM-69 Scienze e tecnologie agrarie
LM-7 Biotecnologie agrarie
LM-70 Scienze e tecnologie alimentari
LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale
LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali
LM-74 Scienze e tecnologie geologiche
LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
LM-79 Scienze geofisiche
LM-8 Biotecnologie industriali
LM-82 Scienze statistiche
LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie
LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali
LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
LM-91 Tecniche e metodi per la società dell'informazione
LM-72 Scienze e tecnologie della navigazione
Scientifico-tecnologica (B2) LM-12 Design
LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica
LM-21 Ingegneria biomedica
LM-22 Ingegneria chimica
LM-23 Ingegneria civile
LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi
LM-25 Ingegneria dell'automazione
LM-26 Ingegneria della sicurezza
LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni
LM-28 Ingegneria elettrica
LM-29 Ingegneria elettronica
LM-3 Architettura del paesaggio
LM-30 Ingegneria energetica e nucleare
LM-31 Ingegneria gestionale
LM-32 Ingegneria informatica
LM-33 Ingegneria meccanica
LM-34 Ingegneria navale
LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio
LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura *
LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali
LM-6 Biologia
LM-47 Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie
LM-67 Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate
LM-68 Scienze e tecniche dello sport
Umanistico-sociale (C) LM-1 Antropologia culturale ed etnologia
LM-2 Archeologia
LM-5 Archivistica e biblioteconomia
LM-14 Filologia moderna
LM-15 Filologia, letterature e storia dell'antichità
LM-16 Finanza
LM-19 Informazione e sistemi editoriali
LM-36 Lingue e letterature dell'Africa e dell'Asia
LM-37 Lingue e letterature moderne europee e americane
LM-38 Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale
LM-39 Linguistica
LM-43 Metodologie informatiche per le discipline umanistiche
LM-45 Musicologia e beni musicali
LM-49 Progettazione e gestione dei sistemi turistici
LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi
LM-51 Psicologia
LM-52 Relazioni internazionali
LM-55 Scienze cognitive
LM-56 Scienze dell'economia
LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua
LM-59 Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità
LM-62 Scienze della politica
LM-63 Scienze della pubbliche amministrazioni
LM-64 Scienze delle religioni
LM-65 Scienze dello spettacolo e produzione multimediale
LM-76 Scienze economiche per l'ambiente e la cultura
LM-77 Scienze economico-aziendali
LM-78 Scienze filosofiche
LM-80 Scienze geografiche
LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo
LM-84 Scienze storiche
LM-85 Scienze pedagogiche
LM-87 Servizio sociale e politiche sociali
LM-88 Sociologia e ricerca sociale
LM-89 Storia dell'arte
LM-90 Studi europei
LM-92 Teorie della comunicazione
LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education
LM-94 Traduzione specialistica e interpretariato
LM-DS Scienze della difesa e della sicurezza
LM/GASTR Scienze economiche e sociali della gastronomia
LM/SC-GIU Scienze giuridiche

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO

AREA CLASSE DENOMINAZIONE
Medico-Sanitaria (A) LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria
LM-41 Medicina e chirurgia
LM-42 Medicina veterinaria
Scientifico-tecnologica (B) LMR/02 Conservazione e Restauro dei Beni Culturali
LM-4 C.U. Architettura e ingegneria edile-architettura (quinquennale)
LM-13 Farmacia e farmacia industriale
Umanistico-sociale (C) LM-85 bis Scienze della formazione primaria
LMG/01 Giurisprudenza

Allegato E - Indicatori di valutazione periodica di sede e di corso

Ai fini della valutazione periodica delle sedi è verificato l’andamento degli indicatori di ciascuno dei gruppi A, B, C e D appresso indicati. Sulla base della propria programmazione strategica, gli Atenei selezionano, ove il numero sia superiore a uno, almeno un indicatore per ogni ambito previsto in tali gruppi.

Ai fini della valutazione periodica dei Corsi di studio è verificato l’andamento di tutti gli indicatori dei gruppi A, B ed E.

L’insieme degli indicatori potrà essere aggiornato dal Ministero su proposta dell’ANVUR a seguito degli esiti delle sperimentazioni condotte (e.g. sulle competenze trasversali e/o disciplinari acquisite dagli studenti) e della raccolta di nuovi dati (e.g. relativi alle opinioni degli studenti e alle attività di III missione).

GRUPPO A - Indicatori didattica (a livello di sede e corso di studi)

AMBITO INDICATORE
1 Regolarità degli studi 1. Percentuale di studenti regolari che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell’anno solare
2. Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la durata normale dei corsi.
2 Attrattività 1. Proporzione di iscritti al primo anno delle L, LMCU provenienti da altre Regioni.
2. Percentuale degli iscritti al primo anno delle LM, laureati in altro Ateneo.
3 Sostenibilità Rapporto studenti regolari/docenti (professori a tempo indeterminato, ricercatori a tempo indeterminato, ricercatori di tipo a e tipo b) per area (allegato D)
4 Efficacia Percentuale dei laureati occupati o iscritti ad altro corso di studio a 1 anno e a 3 anni dal conse- uimento del titolo di studio.
5 Docenza 1. Percentuale dei docenti di ruolo che appartengono a settori scientifico-disciplinari (SSD) di base e caratterizzanti per corso di studio (L, LMCU, LM), di cui sono docenti di riferimento.
2. Valori dell’indicatore di Qualità della ricerca dei docenti per le lauree magistrali (QRDLM)10) (valore di riferimento: 0,8)

GRUPPO B - Indicatori di Internazionalizzazione (a livello di sede e corso di studi)

AMBITO INDICATORE
1 Mobilità in uscita 1. Percentuale di CFU conseguiti all’estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli studenti iscritti entro la durata normale del corso.
2. Percentuale di laureati (L, LM e LMCU) entro la durata normale del corso che hanno acquisito almeno 12 CFU all’estero.
2 Attrattività internazionale Percentuale di studenti iscritti al primo anno del corso di laurea (L) e laurea magistrale (LM; LMCU) che hanno conseguito il titolo di studio all'estero

GRUPPO C - Indicatori di qualità della ricerca e dell’ambiente di ricerca (a livello di sede)

AMBITO INDICATORE
1 VQR Risultati dell’ultima VQR disponibile a livello di sede, di dipartimento e di SSD.
2 Qualità del dottorato di ricerca Indice di qualità media dei collegi di dottorato (R+X medio di Ateneo).
3 Attrattività del dottorato di ricerca Percentuale degli iscritti al primo anno dei corsi di dottorato che si sono laureati in altro Ateneo.
4 Attrattività dell’ambiente di ricerca Percentuale di Professori e ricercatori assunti nell'anno precedente non già in servizio presso l’Ateneo.

GRUPPO D - Sostenibilità economico-finanziaria (a livello di sede)

Con riferimento alle Università statali, sono verificati gli indicatori definiti in attuazione degli artt. 5, 6 e 7 del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 49 secondo lo schema della seguente tabella

AMBITO INDICATORE Valutazione positiva Valutazione negativa
1 Sostenibilità economico-finanziaria ISEF Almeno due su tre, a scelta dell'Ateneo
- Entro i limiti
- Oltre i limiti ma in miglioramento
Almeno due su tre:
Oltre i limiti e in peggioramento
2 Indebitamento IDEB
3 Spese di personale IP

GRUPPO E - Ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica

AMBITO INDICATORE
1 Regolarità degli studi 1. Percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire
2. Percentuale degli studenti che proseguono nel II anno nello stesso corso di studi.
3. Percentuale degli studenti che proseguono nel II anno nello stesso corso di studi avendo acquisito almeno 20 e 40 CFU al I anno.
4. Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro un anno oltre la durata normale del corso.
2 Efficacia Percentuale dei laureati che si iscriverebbero di nuovo allo stesso corso dl laurea
3 Qualità della docenza 1. Ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato sul totale delle ore di docenza erogata
2. Rapporto tutor/studenti iscritti (per i corsi di studio prevalentemente o interamente a distanza)
1) , 2) , 3) , 4) , 5) , 8)
D.M. 8/2021
6)
D.M. 8/2020
7)
d.m. 8/2021
9)
come rettificato con nota MIUR prot. 1334 del 16/01/2019
10)
$ QRDLM\:=\:\frac{\sum_{i=1}^k CFU(i)×R(i)}{\sum_{i=1}^k CFU(i)} $
Dove
CFU(i)= numero di CFU erogati nell'i-esimo SSD del corso.
R(i)= quoziente tra la valutazione VQR media di ateneo per l'i-esimo SSD del corso e la valutazione VQR media nazionale per lo stesso SSD.
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