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Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Università, l’AFAM e per la Ricerca
Direzione generale per l'Università, lo Studente e il Diritto allo Studio universitario - Uff. II/V

(versione PDF)
Decreto interministeriale 2 marzo 2011

Prot. 77 - Roma, 28 luglio 2011

Al Rettore
Al Direttore Amministrativo
Università ed Istituzioni Universitarie
LORO SEDI

e p.c. Al Presidente della CRUI
Al Presidente dell'ANVUR
Al Presidente del CUN

Al Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MIBAC)- Segretariato Generale
via del Collegio Romano 27
00186 - Roma

Alla Commissione MIBAC - MIUR c/o Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro
via di S. Michele, 23
00153 Roma


Oggetto: D.I. (Istruzione, Università e Ricerca - Beni e Attività Culturali) 2 marzo 2011. Classe di laurea magistrale a ciclo unico in “Conservazione e restauro dei Beni Culturali” (LMR/02).

Come è noto, con il D.I. 2 marzo 2011 in oggetto, che è stato pubblicato sulla GU. n. 139 del 17 giugno c.a., è stata definita la classe di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni culturali (LMR/02).

Al riguardo, si fa evidenzia che il predetto D.I. prevede, fra l'altro, che:

  • a) (art. 1, commi 5 e 6) “i suddetti corsi sono istituiti e attivati dalle Università previo parere favorevole della Commissione Interministeriale MIBAC-MIUR di cui all'art. 5 del DI n. 87/2009, nel rispetto dei requisiti necessari” che sono definiti “fermo restando il pieno e integrale rispetto di tutti i requisiti richiesti dagli articoli 2 e 3 del DI n. 87/2009, con decreto del MIUR di concerto con il MIBAC, sentita la (predetta) commissione interministeriale”;
  • b) (art. 7, comma 2) “al fine del conseguimento del relativo titolo abilitante è consentita l'iscrizione ai corsi di laurea magistrale di cui al presente decreto agli studenti dei corsi di laurea (della classe) 41 di cui al decreto ministeriale 4.8.2000, e L-43 di cui al decreto ministeriale 16.3.2007, di laurea specialistica della classe 12/S di cui al decreto ministeriale 28.11.2000 e di laurea magistrale LM-11 di cui al decreto ministeriale 16.3.2007. Le Università ne disciplinano le modalità, riconoscendo almeno i CFU già acquisiti nei settori scientifico-disciplinari presenti nell'ordinamento didattico degli stessi, fermo restando l'obbligo di acquisizione e/o riconoscimento dei 90 CFU di laboratorio necessari per il conseguimento stesso”.
  • c) (art. 7, comma 1) “a decorrere dall'a.a. 2011/2012, le immatricolazioni degli studenti alle classi L-43 e LM-11 sono consentite esclusivamente con riferimento alle classi revisionate ai sensi del DM 28 dicembre 2010”;

Con riferimento a quanto indicato alla predetta lett. a, si fa presente che - compatibilmente con i tempi operativi necessari per la attuazione, di concerto con il MIBAC, della complessa procedura prevista dall'art. 1, comma 5 e 6, del DI in oggetto per la definizione dei requisiti necessari all'attivazione di tali corsi - si sta provvedendo al riguardo al fine di rendere possibile (almeno agli Atenei ove sono stati attivati fino all'a.a. 2010/2011 i corsi delle previgenti classi L-43 ed LM-11) l'attivazione del nuovo corso a ciclo unico già dal prossimo a.a. 2011/2012, ancorché (se necessario) con un possibile slittamento dell'avvio delle relative attività. Ciò al fine di consentire agli studenti già iscritti ai corsi delle classi previgenti di conseguire la abilitazione di “restauratore di beni culturali” nei termini indicati all'art. 7, comma 2, dello stesso DI (v. lett. b). Si fa riserva di successiva comunicazione al riguardo.

Con riferimento a quanto indicato alla lett. c., si fa presente che i previgenti corsi delle classi L-43 ed LM 11 non possono essere nuovamente attivati per l'a.a. 2011/2012. I corsi che sono stati inseriti da alcuni Atenei nella sezione Pre-Off.F di tale a.a. non potranno pertanto essere inseriti nella Off.F. pubblica. Le Università interessate potranno tuttavia proporre la modifica dei relativi ordinamenti didattici in quelli delle corrispondenti classi revisionate e procedere alla attivazione degli stessi; a tal fine, in relazione ai tempi con cui il CUN potrà esaminare le eventuali proposte, le stesse potranno essere inserite nel RAD entro venerdì 2 settembre p.v.. Considerato che la verifica del possesso dei requisiti necessari alla attivazione è già stata effettuata per i corsi delle previgenti classi L-43 ed LM 11, la stessa non dovrà essere reiterata per tali corsi; resta inteso invece che un eventuale successivo inserimento nella Pre-Off.F. del nuovo corso a ciclo unico in oggetto sarà in tal caso considerato come inserimento di un corso aggiuntivo e per lo stesso dovrà essere verificato il possesso dei requisiti di docenza con le normali procedure.

Si evidenzia altresì che gli studenti che si iscriveranno ai corsi revisionati non rientrano nel campo di applicazione di cui alla lett. b. Resta comunque fermo, anche per questi studenti, quanto previsto dall'art. 3, comma 8, dei DDMM 16 marzo 2007, in relazione all'eventuale riconoscimento dei CFU degli studenti iscritti a tali corsi che si dovessero trasferirsi successivamente al corso di laurea magistrale a ciclo unico in oggetto.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Daniele Livon

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