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Decreto interministeriale 7 febbraio 2011

Il Ministro per i Beni e le Attività Culturali
di concerto con
il Ministro dell'Istruzione, dell' Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della l. 15 marzo 1997, n.59;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”, ed in particolare l'articolo 29, commi 8, 9 e 9-bis;

VISTO il D. M. 26 maggio 2009, n. 87, recante “Regolamento concernente la definizione dei criteri e livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro, nonché delle modalità di accreditamento, dei requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti che impartiscono tale insegnamento, delle modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell'esame finale, del. titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, ai sensi dell'art. 29, commi 8 e 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio”;

VISTO, in particolare, l'articolo 5 del predetto Regolamento, che prevede l'istituzione di una Commissione tecnica, istituita presso il Ministero per i beni e le attività culturali, per le attività istruttorie finalizzate all'accreditamento delle istituzioni formative e per la vigilanza sull'insegnamento del restauro;

VISTA, in ordine al presidente della Commissione, l'intesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché, in ordine ai componenti della Commissione di rispettiva competenza, le designazioni del Ministero stesso, del Consiglio universitario nazionale, del Consiglio nazionale per la valutazione del sistema universitario nazionale e del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale;

DECRETA

Articolo 1

1. È istituita la Commissione tecnica per le attività istruttorie finalizzate all'accreditamento delle istituzioni formative e per la vigilanza sull'insegnamento del restauro.

2. Della Commissione fanno parte:

Prof.ssa Marisa Dalai Emiliani Presidente
Arch. Gisella Capponi Componente in rappresentanza del MiBAC
Dott.ssa Isabella Lapi Ballerini Componente in rappresentanza del MiBAC
Dott.ssa Maria Cristina Misiti Componente in rappresentanza del MiBAC
Rest. Lidia Rissotto Componente in rappresentanza del MiBAC
Rest. Gianoberto Gallieri Componente in rappresentanza del MiBAC
Cons. Solveig Cogliani Componente in rappresentanza del MIUR
Prof.ssa Claudia Alliata di Villafranca Componente in rappresentanza del MIUR
Prof. Enzo Siviero Componente designato dal CUN
Prof. Giuseppe Gaeta Componente designato dal CNAM
Prof. Alessandro Corbino Componente designato dal CNVSU

Articolo 2

1. La Commissione individua la documentazione necessaria per dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'accreditamento, previsti dal decreto ministeriale n. 87 del 2009, che le istituzioni formative sono tenute a presentare unitamente alla domanda di accreditamento.

2. La Commissione svolge le funzioni istruttorie ai fini dell'accreditamento dei corsi formativi, con riferimento ai seguenti aspetti:

  • a) requisiti delle istituzioni formative;
  • b) contenuti dei programmi dei corsi formativi, comprese le prove di accesso;
  • c) caratteristiche del corpo docente;
  • d) idoneità dei laboratori e dei cantieri di restauro destinati allo svolgimento delle attività tecnico-didattiche;
  • e) disponibilità di manufatti per le attività tecnico-didattiche.

3. La Commissione, esaminata la documentazione trasmessa ai fini dell'accreditamento, formula la proposta entro il termine di trenta [giorni] dalla data di ricevimento della domanda. Essa può chiedere ai soggetti interessati documentazione integrativa e chiarimenti. La richiesta sospende il termine per la formulazione della proposta per una sola volta, e per non oltre trenta giorni. L'attività istruttoria si conclude con una proposta, ai fini dell'adozione del provvedimento di accreditamento o di diniego entro il termine previsto dall'art. 29, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n 42, e s.m.i.

4. La Commissione esercita la vigilanza, per tutta la durata dei corsi, sulla permanenza dei presupposti individuati e sili rispetto delle condizioni stabilite all'atto dell'accreditamento. A tal fine, almeno una volta l'anno, effettua verifiche in concreto presso i corsi di formazione. In caso di accertata difformità, propone ai Ministeri per i beni e le attività culturali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca la diffida a ripristinare le condizioni e i presupposti, ovvero l'adozione dei provvedimenti di sospensione dei corsi o, nei casi più gravi, di revoca dell'accreditamento.

5. La Commissione cura la redazione e l'aggiornamento dell'elenco delle istituzioni formative accreditate allo svolgimento dei corsi di formazione dei restauratori e lo trasmette al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i quali assicurano all'elenco adeguata pubblicità attraverso i propri siti telematici istituzionali.

6. La Commissione, alla luce dell'evoluzione del dibattito culturale, delle conoscenze scientifiche e delle tecniche, nonché dell'attuazione dell'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n 42, e s.m.i., propone ai Ministeri suddetti gli eventuali aggiornamenti dei criteri e livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro.

Articolo 3

1. La Commissione esprime, inoltre, il parere di conformità, alla luce dei requisiti previsti dagli articoli 2,3 e 4 del decreto ministeriale n. 87 del 2009, in ordine all'istituzione ed all'attivazione dei corsi di formazione dei restauratori da parte delle Scuole di alta formazione degli Istituti centrali del Ministero per i beni e le attività culturali, delle Università e delle Accademie di Belle Arti.

Articolo 4

1. I componenti della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

2. La partecipazione alla Commissione non dà titolo a compensi, gettoni di partecipazione, indennità o rimborsi di alcun tipo, fatto salvo il rimborso delle spese di missione, ai sensi della normativa vigente.

3. Le funzioni di segreteria tecnica della Commissione sono svolte dagli uffici del Segretariato Generale del Ministero per i beni e le attività culturali.

Roma, 7 febbraio 2011
Il Ministro per i Beni e le Attività Culturali
Il Ministro dell'Istruzione, dell' Università e della Ricerca

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