Wiki-Off.f: sito sull'offerta formativa, sulla programmazione didattica e sull'accreditamento dei corsi di studio - Università Ca' Foscari Venezia

Decreto Direttoriale 10/06/2008, n. 61

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Direzione Generale per l'Università

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, con il quale è stato istituito, fra l'altro, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, trasferendo allo stesso le funzioni del Ministero dell'Università e della Ricerca;

VISTO l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTI gli artt. 1 e 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370;

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale è stato approvato il regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei in sostituzione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e, in particolare, l'art. 9, il quale prevede che:

  • (comma 2) “le Università attivano i corsi di studio nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi determinati con decreto del Ministro…” (cd. requisiti necessari);
  • (comma 3) “l'attivazione dei corsi di studio di cui al comma 2 è subordinata all'inserimento degli stessi nella Banca dati dell'offerta formativa, sulla base di criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale”;

VISTI i DD.MM. del 16 marzo 2007, con i quali sono state ridefinite, ai sensi del predetto decreto 22 ottobre 2004, n. 270, le classi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale;

VISTO il D.M. 26 luglio 2007, n. 386, con il quale sono state individuate le linee guida per l'istituzione e l'attivazione da parte delle Università dei corsi di laurea e di laurea magistrale in attuazione dei DD.MM 16 marzo 2007 e, in particolare, l'allegato 1, punto 4, nel quale, tra i requisiti necessari per l'attivazione dei corsi di studio, sono compresi “le regole di trasparenza e le condizioni necessarie per una corretta comunicazione rivolta agli studenti e a tutti i soggetti interessati relativamente alle caratteristiche dei corsi di studio attivati”;

VISTO il documento (doc. 7/07) del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU), predisposto in relazione a quanto previsto dall'allegato 1, punto 4, del D.M. n. 386/2007;

VISTO il D.M. 31 ottobre 2007, n. 544, con il quale sono stati definiti, in attuazione dell'art. 9, commi 2 e 3, del D.M. n. 270/2004 i requisiti necessari per la attivazione dei corsi di studio, nonché le condizioni e i criteri per l'inserimento dei medesimi nella Banca dati dell'offerta formativa;

VISTO, in particolare, l'art. 2 (Requisiti di trasparenza), comma 1, del D.M. n. 544/2007, il quale prevede che “le Università rendono disponibili un insieme di informazioni …- da evidenziare nella Off.F pubblica, per una esaustiva conoscenza da parte degli studenti e di tutti i soggetti interessati delle caratteristiche dei corsi di studio attivati – e che sono individuate con decreto direttoriale, sentiti la CRUI, il CUN e il CNSU, sulla base delle indicazioni fornite dal CNVSU nel doc. 7/07,…”;

SENTITI la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, il Consiglio Universitario Nazionale e il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, nonché la Direzione Generale per lo Studente e il Diritto allo Studio e l'Ufficio di Statistica;

CONSIDERATO il gran numero delle informazioni utili per una esaustiva conoscenza, da parte degli studenti e di tutti i soggetti interessati, delle caratteristiche dei corsi di studio;

TENUTO CONTO che, al fine di una efficiente gestione operativa della Banca dati dell'offerta formativa e dei sistemi informativi delle Università, è necessario procedere con gradualità alla implementazione delle predette informazioni;

RITENUTO pertanto di provvedere all'adozione del decreto direttoriale di cui all'art. 2, comma 1, del D.M. n. 544/2007;

DECRETA

Art. 1

1. Secondo quanto indicato dall'art. 1 del D.M. 31 ottobre 2007, n. 544, i requisiti necessari per l'attivazione annuale dell'offerta formativa degli Atenei riguardano altresì i requisiti di trasparenza e le condizioni necessarie per una corretta comunicazione, rivolta agli studenti e a tutti i soggetti interessati, relativamente alle caratteristiche dei corsi di studio attivati.

2. In sede di prima applicazione, per i fini di cui all'art. 1 del D.M. n. 544/2007, e in relazione a quanto previsto dall'art. 2 (Requisiti di trasparenza) e all'art. 10 (Offerta formativa pubblica – Off.F. pubblica) del D.M. n. 544/2007, sulla base del doc. 7/07 del CNVSU, le Università rendono disponibili nella Off.F. pubblica le informazioni riportate nell'allegato al presente decreto1), che costituisce parte integrante dello stesso, prima dell'avvio delle attività didattiche e, comunque, entro il 31 ottobre di ogni anno. Inoltre, le informazioni inserite dalle Università nei siti internet d'Ateneo - secondo quanto indicato nel predetto Allegato - sono costantemente e sollecitamente aggiornate dalle stesse.

3. In relazione a quanto previsto dall'art. 2, commi 2 e 3, dall'art. 9 e dall'art. 12, comma 1, del D.M. n. 544/2007, i Nuclei di valutazione procedono alla verifica della qualità delle informazioni di cui al comma 2, anche in itinere, nonché ai fini della relazione annuale per l'attivazione dei corsi di studio ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270.

4. Il possesso dei predetti requisiti di trasparenza, come previsto dall'art. 9, comma 4, del D.M. n. 544/2007, “viene verificato anche ex post, utilizzando i sistemi informativi del Ministero; dei risultati di tale verifica si tiene conto ai fini della attribuzione dei fondi ministeriali”.

Roma, 10 giugno 2008, n. 61

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Antonello Masia)


Allegato

Per comodità di lettura, accanto a ciascuno dei dati di informazione appresso indicati, vengono riportate le seguenti notazioni:

  • (A) informazioni che le Università devono inserire nella Banca dati dell'offerta formativa, ad integrazione di quelle già inserite nel RAD e nella Off.F.;
  • (AA) informazioni già inserite nelle sezioni RAD e Off.F., che saranno rese disponibili nella Off.F. pubblica;
  • (B) informazioni da riportare nei siti internet d'Ateneo, i cui indirizzi devono essere inseriti dalle Università nella Banca dati dell'offerta formativa;
  • (C) elaborazioni, da parte del Ministero, con riferimento, in particolare, ai dati inseriti dagli Atenei nell'Anagrafe nazionale degli studenti.

1. Informazioni sui corsi di studio e sugli insegnamenti e le altre attività formative

1.1. Corsi di studio

Sono evidenziate nell'Off.F. pubblica le informazioni già inserite dalle Università nelle sezioni RAD e Off.F., in particolare:

  • la denominazione; (AA)
  • la classe; (AA)
  • la sede (o le sedi) delle attività didattiche; (AA)
  • il titolo rilasciato; (AA)
  • il parere delle parti sociali; (AA)
  • i risultati d'apprendimento previsti e competenze da acquisire (descrittori di Dublino); (AA)
  • i profili e gli sbocchi professionali; (AA)
  • la previsione dell'utenza sostenibile; (AA)
  • l'articolazione in curricula; (AA)
  • l'eventuale tirocinio (AA);
  • la prova finale: esame e modalità di valutazione (AA).

L'Università rende altresì disponibili nella Off.F. pubblica:

  • i nominativi di 3 docenti di riferimento per il corso (A);
  • i nominativi dei tutor disponibili per gli studenti del corso, suddivisi nelle seguenti tipologie: docenti, soggetti previsti dall'art. 1, comma 1, lettera b), del D.L. 9 maggio 2003 n. 105 convertito dalla L.170/2003, ulteriori soggetti eventualmente previsti nei Regolamenti di Ateneo (A);

In relazione a quanto previsto dall'art. 10 del D.M. n. 544/2007, sono altresì evidenziate nella Off.F. pubblica, le elaborazioni, da parte del Ministero, delle informazioni inserite periodicamente dagli stessi Atenei nell'Anagrafe nazionale degli studenti, relative in particolare a:

  • l'incidenza degli abbandoni; (C)
  • i tempi medi di conseguimento del titolo. (C)

Vanno infine inseriti nella Off.F. pubblica gli indirizzi internet dell'Ateneo dove sono contenute indicazioni relative ad aspetti funzionali e informativi, quali:

  • l'ammissione: prerequisiti consigliati/obbligatori, prove di ammissione e/o di orientamento; (B)
  • le “altre attività” formative o professionali che consentono l'acquisizione di crediti; (B)
  • le tasse e i contributi universitari; (B)
  • l'organizzazione (Presidente, Consiglio, docenti di riferimento); (B)
  • i servizi agli studenti (mobilità, diritto allo studio, ecc.); (B)
  • i nominativi dei rappresentanti degli studenti; (B)
  • la sintesi dei risultati dei questionari sulla soddisfazione dei laureandi; (B)
  • la percentuale dei laureati che trovano posto di lavoro come tali a 12 mesi dalla laurea, e la percentuale dei laureati che, nello stesso periodo, non cercano lavoro perché proseguono gli studi in altro corso universitario, oppure svolgono un tirocinio/praticantato obbligatorio per accedere a una data professione; (B)
  • la sintesi dei risultati dei questionari sulla soddisfazione degli studenti frequentanti, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370. (B)

1.2 Insegnamenti e altre attività formative (che producono crediti)

L'Università rende disponibili nella Off.F.-pubblica gli insegnamenti e le altre attività formative previsti nei regolamenti didattici dei corsi di studio2), afferenti alle classi definite in attuazione del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, che la stessa intende attivare nell'anno accademico di riferimento della Off.F., come appresso indicato. A tal fine, e in analogia con le definizioni date per l'inserimento delle carriere degli studenti nell'Anagrafe nazionale, per insegnamento o altra attività formativa si intende qualsiasi attività organizzata o prevista dalle Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, che sia oggetto di valutazione verbalizzata e alla quale sia associata una votazione o giudizio.

In prima applicazione del presente decreto, per ogni insegnamento o altra attività formativa, vanno inseriti nella Banca dati dell'offerta formativa:

  1. la relativa codifica utilizzata dall'Ateneo, anche ai fini dell'inserimento delle carriere degli studenti nell'Anagrafe nazionale; (A)
  2. la denominazione (A);
  3. l'eventuale articolazione in moduli (SI/NO) e il loro numero; (A)
  4. il settore o i settori scientifico disciplinari di riferimento dell'insegnamento; (A)
  5. il nome del docente responsabile (A), con:
    • la relativa posizione di docente universitario, o docente non universitario;(A)
    • (nel primo caso) la qualifica e l'Ateneo, italiano o straniero, di appartenenza; (A)
  6. il numero di crediti attribuiti (indipendentemente da eventuali riduzioni, per specifici corsi di studio/curricula/piani di studio, da evidenziare tra le informazioni di cui al punto 10, lettera a.); (A)
  7. tenuto conto che ad ogni credito corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente, indicare il numero di ore riservate3):
    • allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale;
    • alle attività didattiche assistite, suddiviso fra:
      • numero di ore relative alle attività in aula;
      • numero di ore relative alle attività in laboratorio; (A)
  8. il corso o i corsi di studio, per i quali l'insegnamento costituisce un'attività di base o caratterizzante. A tal fine, è necessario che i settori scientifico disciplinari dell'insegnamento corrispondano a quelli inseriti dall'Università nella Off.F.; (A)
  9. la facoltà (o struttura didattica) competente; (A)
  10. la lingua di base dell'insegnamento, se diversa dall'italiano; (A)
  11. l'indirizzo internet dell'Ateneo dove sono reperibili le ulteriori informazioni (A). A tal fine, nel sito internet dell'Ateneo sono evidenziate, per ogni insegnamento o altra attività formativa, indicazioni atte a caratterizzarli in maniera adeguata, quali:
    • a. il programma, eventualmente suddiviso fra i vari moduli (tenuto conto di quanto indicato al punto 6); (B)
    • b. i curricula scientifici del docente responsabile e degli eventuali altri docenti coinvolti; (B)
    • c. i risultati d'apprendimento previsti; (B)
    • d. le eventuali propedeuticità; (B)
    • e. l'anno di corso; (B)
    • f. i testi di riferimento; (B)
    • g. la modalità di erogazione (tradizionale, a distanza, mista); (B)
    • h. la sede (aula, indirizzo…); (B)
    • i. l'organizzazione della didattica (lezioni, esercitazioni, laboratorio, ecc.); (B)
    • j. la modalità di frequenza (obbligatoria, facoltativa); (B)
    • k. i metodi di valutazione (prova scritta, orale, ecc.); (B)
    • l. dati statistici relativi alle votazioni d'esame conseguite dagli studenti; (B)
    • m. le date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche; (B)
    • n. le eventuali attività di supporto alla didattica (tipi e orari); (B)
    • o. gli orari di ricevimento dei docenti; (B)
    • p. il calendario delle prove di esame. (B)

Per i corsi di studio che continuano ad essere attivati, per gli a.a. 2008/2009 e 2009/2010, nelle classi definite in attuazione del D.M. n. 509/1999, le Università rendono disponibili nella Off.F. pubblica gli indirizzi internet dell'Ateneo, ove sono reperibili gli insegnamenti e le altre attività formative agli stessi relativi con informazioni analoghe a quelle sopra indicate.

2. Altre informazioni

L'Università rende altresì disponibili nella Off.F pubblica, le seguenti ulteriori informazioni, relative all'Ateneo nel suo complesso e per gli studenti in generale, nonché alle Facoltà (o competenti strutture didattiche).

2.1 Informazioni sull'Ateneo nel suo complesso e per gli studenti in generale.

Vanno inseriti nella Off.F. pubblica gli indirizzi internet dell'Ateneo dove sono contenute indicazioni atte a fornire una adeguata descrizione della configurazione complessiva dell'Ateneo e dei servizi per gli studenti, con riferimento specifico ad elementi quali:

  • la sede; (B)
  • il calendario accademico; (B)
  • l'organizzazione generale (organi di governo, strutture didattiche e scientifiche); (B)
  • i servizi di sostegno d'Ateneo (orientamento, mobilità, diritto allo studio, tirocinio/stage, job-placement, ecc.); (B)
  • il regolamento didattico di Ateneo; (B)
  • gli altri regolamenti dell'Ateneo di interesse per gli studenti; (B)
  • le procedure di immatricolazione (cartacee, informatizzate); (B)
  • gli alloggi (costo medio per studente); (B)
  • la ristorazione/mensa (costo medio di un pasto per studente in locali convenzionati); (B)
  • i servizi medici per gli studenti (infermeria/e…..); (B)
  • i servizi per gli studenti con esigenze speciali; (B)
  • le assicurazioni; (B)
  • i servizi di sostegno economico agli studenti, ivi compresi quelli relativi alle attività di collaborazione a tempo parziale svolte dagli studenti stessi; (B)
  • i servizi di segreteria; (B)
  • le strutture e i servizi di supporto alla didattica (tutorato, ecc.); (B)
  • i programmi di mobilità internazionale; (B)
  • i servizi per gli studenti che partecipano a programmi di mobilità internazionale; (B)
  • i corsi di lingua, informatici, altri (non specifici dei singoli corsi di studio); (B)
  • le attrezzature sportive; (B)
  • le attività culturali e sociali; (B)
  • i nominativi dei rappresentanti degli studenti; (B)
  • le associazioni studentesche. (B)

Il Ministero renderà altresì disponibili nella Off.F. pubblica altre informazioni di carattere generale d'interesse per gli studenti, quali, ad esempio, quelle relative al costo della vita (indice dei prezzi ISTAT) nel territorio sede dell'Ateneo. (C)

2.2 Informazioni sulle facoltà (o competenti strutture didattiche).

Sono evidenziate nella Off.F. pubblica, per ogni facoltà o competente struttura didattica:

  • la sede amministrativa; (AA)
  • gli estremi del decreto rettorale che ne ha disposto l'istituzione; (AA);

Vanno altresì inseriti gli indirizzi internet dell'Ateneo, dove sono contenute le ulteriori indicazioni, relative ad elementi quali:

  • la mappa: aule, laboratori didattici, presidenza, servizi, ecc; (B)
  • l'organizzazione: Presidenza, e organi di coordinamento della didattica; (B)
  • i servizi per la didattica e gli studenti: aule informatiche, biblioteche, tutorato, altri servizi (segreteria studenti, ecc) (B);
  • i nominativi dei rappresentanti degli studenti (B).
1)
La pubblicazione, nell'annuario di ogni Università, di informazioni dello stesso tipo di quelle contenute nel presente decreto è stata inizialmente prevista dal Regolamento generale universitario (art. 4 del R.D. 6 aprile 1924, n. 674).
2)
v. art. 12 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270.
3)
v. art. 5, comma 1, del D.M. n. 270/2004. Il numero di ore complessivamente indicato al presente punto 7 deve essere pertanto uguale al numero di crediti indicati al punto 6 moltiplicato per 25.
Stampa/Esporta
QR Code
QR Code requisiti_minimi:dd_61_2008 (generated for current page)