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Revisione del Regolamento didattico di Ateneo

Entro il 31 gennaio gli Atenei che intendano adeguare gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio alle nuove classi devono contestualmente modificare i propri Regolamenti didattici. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 11 della Legge 19 novembre 1990, n. 341, le proposte di modifica al Regolamento didattico vanno sottoposte al Ministero che, sentito il CUN, si esprime entro 180 giorni.

Su indicazione del Rettore, è stata formata una Commissione senatoriale per procedere alla revisione del Regolamento didattico dell'Ateneo, nella seguente composizione:

  • prof. Umberto Margiotta Prorettore
  • prof. Guglielmo Cinque Presidente del Consiglio dei Direttori di Dipartimento
  • prof.ssa Alide Cagidemetrio Preside della Facoltà di Lingue e letterature straniere
  • prof. Dino Rizzi Preside della Facoltà di Economia
  • prof. Stefano Gasparri Delegato del Preside per la Facoltà di Lettere e filosofia
  • prof. Roberto Stevanato Delegato del Preside per la Facoltà di Scienze MM. FF. NN.
  • dott. Patrik Sambo rappresentante del personale tecnico e amministrativo
  • dott. Diego Mantoan rappresentante degli studenti

La Commissione si è avvalsa del supporto amministrativo della Sezione Affari generali e legali e della Divisione Servizi agli studenti e offerta formativa.

Le riunioni della Commissione si sono svolte nei giorni 6 dicembre, 19 dicembre e 10 gennaio.

La revisione condotta sul testo vigente del Regolamento didattico di Ateneo ha avuto quale obiettivo principale l'adeguamento alle normative introdotte dal Decreto Ministeriale 270/04 e dai successivi decreti di attuazione della riforma. La Commissione si è anche avvalsa di due documenti nei quali il CUN e la CRUI hanno richiamato le disposizioni la cui revisione è ritenuta indispensabile o opportuna.

I criteri di esame del vigente Regolamento didattico sono stati i seguenti:

  • aggiornamenti lessicali o adeguamenti di carattere minore al nuovo quadro normativo;
  • introduzione di nuove disposizioni richieste dal quadro normativo e abrogazione delle norme incompatibili con lo stesso;
  • aggiornamento del testo rispetto al contesto di riferimento, delineatosi con maggiore chiarezza nell'applicazione della prima riforma (dal 2001 ad oggi);
  • semplificazione del testo rispetto disposizioni già presenti in altre fonti normative o rinviabili a fonti minori, quali regolamenti specifici.

Le principali modifiche introdotte sono le seguenti:

  • agli articoli 3 e 4 si è ritenuto di distinguere tra i corsi di studio e i titoli disciplinati da specifiche disposizioni normative (e cioè Laurea, Laurea magistrale, Dottorato di Ricerca, Scuole di specializzazione e Master universitario) e altre attività di formazione finalizzata e permanente (corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale, preparazione agli esami di Stato eccetera);
  • all'art. 3 è stato inoltre introdotto un comma relativo alla valutazione dei risultati della propria offerta formativa.
  • precisazione del processo di definizione dell'offerta formativa dell'Ateneo, distinzione tra le fasi di istituzione e attivazione dei corsi di studio e tra contenuti degli ordinamenti e dei regolamenti didattici dei corsi. (art. 10 e art. 24);
  • definizione delle modalità di riconoscimento di crediti formativi universitari (art. 11);
  • rinvio a regolamenti specifici per quanto riguarda la disciplina e il funzionamento dei Master Universitari, dei Dottorati di Ricerca, nonché di attività di formazione finalizzata e permanente (art. 15 e 16; art. 4);
  • criteri di accesso alle Lauree e alle Lauree magistrali; in particolare per queste ultime, il nuovo quadro normativo non fa più riferimento al riconoscimento dei 180CFU acquisiti nella Laurea triennale, ma alla definizione di requisiti curricolari e competenze richieste per l'accesso (art. 17);
  • per quanto riguarda le opzioni, tale aspetto risulta particolarmente delicato, sia per le possibili ricadute organizzative e gestionali sull'Amministrazione e sui Collegi didattici, sia per le aspettative già espresse dagli studenti su tale materia. In ogni caso, risulta in questa fase difficile disciplinare la materia attraverso una norma del Regolamento didattico, essendo tra l'altro probabile che le Facoltà abbiano orientamenti diversi. Per questi motivi si è ritenuto di mantenere nel Regolamento didattico la facoltà per gli studenti di optare, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni normative, rimandando a successive deliberazioni delle Facoltà e del Senato Accademico la definizione degli aspetti organizzativi e gestionali.
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