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Indice

Regolamento didattico di Ateneo

Emanato con Decreto Rettorale n. 946 del 18 settembre 2001

Modifiche alla parte generale: Decreto Rettorale n. 163 del 21.2.2003; Decreto Rettorale n. 956 del 12.12.2003; Decreto Rettorale n. 830 del 30.8.2007; Decreto Rettorale n. 409 del 3 giugno 2008

SOMMARIO

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Definizioni

Art. 2 - Scopo del Regolamento

Art. 3 - Titoli e corsi di studio

Art. 4 - Formazione finalizzata e permanente

Art. 5 - Autonomia didattica

TITOLO II - STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELLA DIDATTICA

Art. 6 - Le Facoltà

Art. 7 - I Dipartimenti

Art. 8 - I Collegi didattici

Art. 9 - Commissione didattica di Facoltà

TITOLO III - CORSI DI STUDIO

Art. 10 - Istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di studio

Art. 11 - Crediti formativi universitari

Art. 12 - Corsi di Laurea

Art. 13 - Corsi di Laurea magistrale

Art. 14 - Corsi e Scuole di Specializzazione

Art. 15 - Master universitari

Art. 16 - Dottorato di Ricerca

TITOLO IV - FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI STUDIO

Art. 17 - Requisiti di ammissione ai Corsi di studio e attività formative integrative

Art. 18 - Iscrizione ai corsi, ammissione a singoli insegnamenti

Art. 19 - Studenti fuori corso, a tempo parziale e ripetenti. Rinuncia agli studi

Art. 20 - Piani di studio

Art. 21 - Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all’estero

Art. 22 - Verifica del profitto nei Corsi di studio

Art. 23 - Prova finale dei corsi di Laurea e Laurea magistrale

Art. 24 - Programmazione didattica e calendario didattico

Art. 25 - Pubblicità dell’offerta didattica

Art. 26 - Carriera di studio e tutela degli studenti

Art. 27 - Certificazioni

TITOLO V - NORME RELATIVE ALLA DOCENZA

Art. 28 - Tipologia e organizzazione degli insegnamenti

Art. 29 - Doveri dei docenti

Art. 30 - Docenti di ruolo presso altre Università e docenti a contratto

Art. 31 - Collaboratori ed Esperti Linguistici

Art. 32 - Orientamento e tutorato

TITOLO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 33 - Norme finali

Art. 34 - Opzione degli studenti al nuovo ordinamento

ALLEGATI

Allegato A. Corsi di Laurea e Laurea magistrale; Corsi di specializzazione

Allegato B. Dottorati di Ricerca

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende:

a) per Regolamento sull’Autonomia, il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270: “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”.

b) per Corsi di studio, i corsi di Laurea, di Laurea magistrale, di Specializzazione, di Dottorato di Ricerca e di Master di primo e secondo livello;

c) per titoli di studio, la Laurea, la Laurea magistrale, il Diploma di Specializzazione, il Dottorato di Ricerca e il Master, di primo e secondo livello;

d) per Decreti ministeriali, i Decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all’art. 17, comma 95, della legge del 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche, e tra i quali quelli recanti la determinazione delle Classi di appartenenza dei Corsi di studio, dei relativi obiettivi formativi qualificanti, delle attività formative indispensabili per conseguirli e del numero minimo di crediti per attività formativa e per ambito disciplinare;

e) per classi di appartenenza di corsi di studio, le classi come definite dall'art. 4 del Regolamento sull’Autonomia e determinate dai Decreti ministeriali;

f) per Regolamenti didattici dei Corsi di studio, i Regolamenti di cui all’art. 11, comma 2, della Legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché all’art. 12 del Regolamento sull’Autonomia;

g) per Ordinamento didattico dei Corsi di studio, l’insieme delle norme che regolano il corso medesimo, secondo quanto previsto dall’art. 11 del Regolamento sull’Autonomia;

h) per settori scientifico-disciplinari, i settori di cui al Decreto ministeriale 4 ottobre 2000, e successive modifiche;

i) per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai Decreti ministeriali;

l) per credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l’acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio;

m) per obiettivi formativi, l’insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale al conseguimento delle quali il Corso di studio è finalizzato, come precisati dai Decreti ministeriali;

n) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dall’Ateneo al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l’altro, agli insegnamenti, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all’orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;

o) per curriculum, l’insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel Regolamento didattico del Corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo;

p) per Ateneo, l’Università Ca’ Foscari di Venezia;

q) per docenti, i professori di I fascia, i professori di II fascia, i ricercatori e gli assistenti del ruolo ad esaurimento dell’Ateneo.

r) per Scuole di Dottorato, le strutture dei Dottorati di Ricerca, disciplinate dai regolamenti specifici

s) per insegnamento un’attività formativa solitamente svolta tramite forme di didattica frontale o in teledidattica, eventualmente organizzata in moduli, al termine della quale, previo superamento di una verifica di profitto, viene attribuita una valutazione e vengono acquisiti crediti formativi universitari.

Art. 2 - Scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione didattica dell’Ateneo secondo un principio di qualità culturale e scientifica e di efficienza nell’offerta di servizi formativi agli studenti, favorendo l’attiva partecipazione di questi al processo formativo. Gli allegati al presente Regolamento possono essere aggiornati a seguito delle delibere del Senato Accademico e degli altri organi di governo dell’Ateneo senza che si configurino come modifiche del presente Regolamento.

2. L’Ateneo mira, attraverso la propria offerta didattica e i propri servizi:

a) alla piena integrazione delle strutture educative, formative e di ricerca scientifica nella realtà nazionale ed internazionale;

b) alla crescente collaborazione tra l’Ateneo e le altre Università a livello regionale, nazionale ed internazionale nella realizzazione di un progetto formativo che deve prevedere il sostegno all’effettivo accesso ai servizi dei vari Atenei da parte degli studenti, in particolare mediante crediti didattici, scambi di studenti e docenti, e l’uso di forme di insegnamento e di apprendimento a distanza;

c) a favorire l’inserimento nel mercato del lavoro di quanti hanno conseguito i titoli rilasciati dall’Ateneo;

d) a promuovere la piena coincidenza dei tempi legali e dei tempi reali di durata del percorso didattico;

e) alla realizzazione di una distribuzione equilibrata dei carichi didattici.

3. Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione didattica di tutti i Corsi di studio al termine dei quali l’Ateneo rilascia i titoli universitari di cui al successivo art. 3, nonché delle altre attività formative previste dall’Ateneo.

4. Il presente Regolamento fissa i criteri generali per la formazione dei Regolamenti delle strutture didattiche dell’Ateneo.

5.L’Ateneo promuove iniziative finalizzate al miglioramento dell’offerta formativa, con riferimento al rapporto tra studenti e docenti, all’orientamento e al tutorato.

Art. 3 - Titoli e corsi di studio

1. L’Ateneo rilascia al termine dei rispettivi corsi di studio i seguenti titoli:

a) Laurea (L)

b) Laurea magistrale (LM)

c) Dottorato di ricerca (DR)

2. L’Ateneo rilascia i Diplomi di specializzazione (DS) e i Master universitari di primo e di secondo livello.

3. L’Ateneo rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paese europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito da ogni studente per conseguire il titolo, nonché eventuali riconoscimenti internazionali attribuiti a specifici titoli di studio.

4. L’Ateneo rilascia altresì i titoli previsti dagli ordinamenti didattici previgenti, secondo quanto previsto all’art. 34.

5. Tipologia, durata, numero dei crediti necessari e criteri generali per l’organizzazione dei diversi Corsi di studio sono determinati dal Regolamento sull’Autonomia e dai Decreti ministeriali, e sono disciplinati dai relativi Ordinamenti didattici, autonomamente approvati dall’Ateneo in conformità con tali disposizioni.

6. Il Senato Accademico assume le iniziative necessarie ad adeguare l’offerta didattica dell’Ateneo, tenendo conto dell’evoluzione dei saperi scientifici e tecnologici in ambito nazionale e internazionale e facendo riferimento alle esigenze sociali ed alla richiesta di qualificazione professionale, anche in rapporto al territorio di appartenenza. In particolare, il Senato Accademico assicura periodicamente la verifica del conseguimento effettivo dei relativi obiettivi qualificanti consultandosi periodicamente con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni e avvalendosi del parere del Nucleo di Valutazione.

7. L’Ateneo attiva e sviluppa le procedure per valutare i risultati delle attività formative e dei relativi servizi. A tal fine si dota di sistemi di accertamento della qualità dei propri corsi di studio. La documentazione così raccolta è oggetto di analisi da parte dei Consigli di Facoltà, che sono tenuti a produrre annualmente una relazione, da trasmettere al Senato accademico e al Nucleo di valutazione, contenente le eventuali proposte di intervento anche alla luce delle criticità riscontrate.

8. I titoli previsti dal presente articolo possono essere rilasciati anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri. Il conferimento dei titoli congiunti è regolamentato dalle convenzioni stipulate con gli atenei interessati. Nel caso di convenzioni con Atenei stranieri o con istituzioni ad essi assimilabili, la durata dei Corsi di studio può essere variamente determinata, anche in deroga al comma 5 del presente articolo, in relazione a precise normative dell’Unione Europea.

Art. 4 - Formazione finalizzata e permanente

1. L’Ateneo sviluppa iniziative formative destinate all’educazione lungo tutto l’arco della vita, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati in rispondenza a specifiche esigenze di qualificazione nei settori professionali di pertinenza, attivando in particolare:

a) corsi di perfezionamento, per l’accesso ai quali è richiesto un titolo di studio di livello universitario;

b) corsi di aggiornamento professionale;

c) corsi di educazione permanente e ricorrente e attività culturali per adulti;

d) corsi di preparazione ai concorsi pubblici e agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni;

e) corsi di aggiornamento del proprio personale.

2. Al termine delle attività di cui al presente articolo sono rilasciati specifici attestati.

Art. 5 - Autonomia didattica

1. I Regolamenti di Facoltà disciplinano le forme e i tempi entro cui il Consiglio di Facoltà è tenuto a deliberare, in particolare:

a) sul calendario didattico;

b) sull’impegno didattico dei docenti nei vari Corsi di studio;

c) sulla programmazione didattica della Facoltà;

d) sulla composizione, la costituzione e le attribuzioni dei Collegi didattici;

e) sull’attivazione di insegnamenti o moduli di ogni tipologia, mediante supplenze, affidamenti o contratti, e sulla loro disattivazione;

f) sull’approvazione di progetti di sperimentazione didattica.

2. Nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto di Ateneo, il Regolamento di ogni Facoltà è deliberato dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio e trasmesso al Senato Accademico per l’approvazione.

3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di Laurea e Laurea magistrale dell’Ateneo, istituiti secondo le norme previste dal Regolamento sull’Autonomia e dai Decreti Ministeriali, costituiscono la Parte II del presente regolamento.

4. I corsi di Laurea, di Laurea magistrale, di specializzazione e i Dottorati di Ricerca istituiti presso l’Ateneo, con le relative denominazioni, l'indicazione delle classi di appartenenza e la o le facoltà di afferenza, sono riportati negli allegati A e B del presente regolamento.

5. I Regolamenti didattici dei corsi di studio sono deliberati dalle Facoltà, in conformità con i relativi ordinamenti didattici e sono adeguatamente pubblicizzati e resi noti, anche attraverso la rete informatica dell’Ateneo.

6. Ciascun Regolamento didattico comprende in particolare:

a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, suddivisi, ove ritenuto opportuno, per anno di corso;

b) l’elenco delle altre attività formative, con particolare riferimento alle eventuali attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio previste dai curricula;

c) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;

d) l’articolazione dei curricula previsti e le modalità di presentazione del piano di studi;

e) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;

f) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza e le eventuali modalità organizzative di attività sostitutive della frequenza obbligatoria per gli studenti di cui al comma 3 dell’art, 19;

g) l’indicazione dei requisiti di ammissione di cui all’art. 17 nonché delle modalità di verifica degli stessi;

h) le eventuali disposizioni relative ad attività formative propedeutiche e integrative istituite allo scopo di consentire l’assolvimento di obblighi formativi aggiuntivi individuati in base a quanto previsto alla precedente lettera g);

i) la tipologia e le modalità che regolano la prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

7. I corsi di studio interfacoltà e i servizi didattici organizzati da più Facoltà sono disciplinati da regolamenti specifici, predisposti d’intesa tra le Facoltà interessate.

8. Le Scuole di dottorato e di specializzazione, nonché i percorsi formativi di cui all’art. 4, organizzano le proprie attività didattiche secondo specifici regolamenti didattici, elaborati seguendo le indicazioni previste al precedente comma 6.

9. Le procedure amministrative per l’immatricolazione e l’iscrizione ai corsi dell’Ateneo e quelle relative alle carriere degli studenti e alla loro gestione sono stabilite da apposito Regolamento d’ateneo.

TITOLO II - STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELLA DIDATTICA

Art. 6 - Le Facoltà

1. Le Facoltà programmano e coordinano l’attività didattica dei corsi di Laurea e dei corsi di Laurea magistrale, nonché dei Master universitari di cui siano proponenti; collaborano nella programmazione dei Corsi e delle Scuole di Specializzazione, dei Master universitari e dei Dottorati di Ricerca dell’Ateneo.

2. I corsi di Laurea e di Laurea magistrale istituiti dall’Ateneo sono attivati all’interno delle Facoltà di Economia (E), Lettere e Filosofia (LF), Lingue e letterature straniere (LLS), Scienze matematiche, fisiche e naturali (SMFN).

3. Le Facoltà organizzano i corsi di Laurea e di Laurea magistrale, anche in comune fra loro, con la collaborazione dei Dipartimenti e mediante l’istituzione di specifici Collegi didattici.

Art. 7 - I Dipartimenti

1. I Dipartimenti collaborano con le Facoltà nella programmazione e nel coordinamento dei corsi di Laurea e dei corsi di Laurea magistrale e sono direttamente responsabili dell’organizzazione dei Master di primo e secondo livello e dei Dottorati di ricerca di cui siano proponenti.

2. I Dipartimenti concorrono con le proprie risorse umane e strumentali allo svolgimento delle attività didattiche relative ai diversi Corsi di studio.

Art. 8 - I Collegi didattici

1. I Collegi didattici organizzano l’attività di un singolo Corso di studio o di più Corsi di studio, anche di classi diverse, purché omogenei dal punto di vista scientifico-culturale.

2. I Regolamenti delle Facoltà di appartenenza assegnano ai Collegi didattici i loro compiti, fra i quali figura in primo luogo la valutazione della qualità dei risultati didattici raggiunti.

3. I Collegi didattici sono nominati dai Consigli di Facoltà. Essi sono formati da un minimo di cinque ad un massimo di dodici docenti, uno dei quali ha funzione di Presidente. Il Presidente deve essere un professore di I o di II fascia, nominato dal Consiglio di Facoltà.

4. Con cadenza almeno annuale i Collegi didattici convocano, secondo modalità disciplinate dai Regolamenti delle rispettive Facoltà, assemblee dei rispettivi corsi di studio.

Art. 9 - Commissione didattica di Facoltà

1. Presso ogni Facoltà è istituita una Commissione didattica di Facoltà, quale osservatorio permanente delle attività didattiche, i cui compiti sono la valutazione della funzionalità ed efficacia delle strutture didattiche, della qualità dell’attività didattica e del funzionamento dell’orientamento e del tutorato; essa può inoltre proporre ad un singolo Collegio didattico o al Consiglio di Facoltà iniziative atte a migliorare l’organizzazione della didattica, ed esprimere pareri sulla revisione dei Regolamenti didattici dei Corsi di studio e sulla effettiva coerenza tra i crediti assegnati alle varie attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati, nonché sulla attivazione o disattivazione di nuovi Corsi di studio.

2. La Commissione è composta, secondo norme fissate dal Regolamento della Facoltà, da una rappresentanza paritetica di docenti designati dal Consiglio di Facoltà, tra i quali viene individuato il Presidente, e di studenti iscritti a diversi Corsi di studio e designati dal Consiglio degli Studenti.

TITOLO III - CORSI DI STUDIO

Art. 10 - Istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di studio

1. I corsi di studio di cui all’art. 3 sono istituiti e attivati nel rispetto delle procedure e delle scadenze previste dalla normativa nazionale, dal presente Regolamento e da specifiche disposizioni regolamentari di Ateneo.

2. L’insieme dei corsi attivati annualmente dall’Ateneo costituisce l’offerta formativa dell’Ateneo.

3. La proposta di istituzione, modifica o estinzione dell’ordinamento didattico di un corso di Laurea e di Laurea magistrale, è deliberata dal Senato Accademico, su proposta dei Consigli di Facoltà interessati, sentito il Consiglio degli Studenti e acquisito il parere del Nucleo di Valutazione di Ateneo. Le determinazioni relative agli ordinamenti didattici sono assunte previa consultazione con organizzazioni e rappresentanze delle professioni, dei servizi e della produzione, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.

4. Il Senato Accademico delibera annualmente, su proposta dei Consigli di Facoltà interessati, l’attivazione o la disattivazione dei corsi di Laurea e Laurea magistrale, previa verifica della sussistenza dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti e acquisita la relazione tecnica favorevole del Nucleo di Valutazione nonché, in caso di disattivazione, il parere del Consiglio degli Studenti.

5. I Corsi di Dottorato di Ricerca sono organizzati dalle Scuole di dottorato secondo procedure e modalità previste dalle norme nazionali e dal Regolamento di Ateneo delle Scuole di dottorato e dei dottorati di ricerca di Ca’ Foscari deliberato dal Senato accademico ed emanato dal Rettore. I corsi di dottorato di ricerca possono essere istituiti a seguito di accordi specifici di cooperazione universitaria nazionale e internazionale

6. L'istituzione e l'attivazione di un corso di Master universitario di primo e secondo livello sono deliberate dal Senato Accademico secondo le procedure previste da apposito Regolamento di Ateneo deliberato dal Senato accademico ed emanato dal Rettore. Le proposte vengono unitariamente approvate dal Senato accademico. L’insieme delle proposte approvate costituisce il Piano Annuale dei corsi di Master dell'Ateneo. I Master universitari possono essere attivati dall’Ateneo anche in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati.

7. Le modalità di attivazione dei corsi di formazione finalizzata e permanente di cui all’art. 4 sono stabilite da apposito Regolamento di Ateneo, deliberato dal Senato accademico ed emanato dal Rettore.

8. I corsi disattivati sono considerati ad esaurimento fino a che siano presenti nell’Ateneo studenti iscritti ad essi. L’elenco dei corsi ad esaurimento dell’Ateneo è aggiornato con cadenza annuale. In caso di disattivazione, le Facoltà garantiscono la prosecuzione delle attività didattiche per la durata normale del corso.

Art. 11 - Crediti formativi universitari

1. L’unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l’espletamento di ogni attività formativa prescritta dagli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio per conseguire un titolo di studio universitario è il credito formativo universitario.

2. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono a norma dei Decreti ministeriali 25 ore di impegno complessivo per studente, comprensive di ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, di seminario e di altre attività formative richieste dagli Ordinamenti didattici, oltre alle ore di studio e di impegno personale necessarie per la preparazione all’esame e per realizzare le altre attività formative, quali ad esempio tesi, progetti, tirocini, idoneità linguistica e informatica.

3. La quantità di lavoro medio svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata in 60 crediti. Gli ordinamenti didattici dei Corsi di studio stabiliscono i crediti corrispondenti alle attività formative e agli ambiti previsti dalla Classe corrispondente.

4. La frazione dell’impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, ed è comunque determinata, per ciascun corso di studio, dal relativo ordinamento didattico.

5. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento della forma di verifica del profitto di cui all’art. 22.

6. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio possono stabilire, nel rispetto delle norme generali stabilite dal Senato Accademico, il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati al fine di evitare l’obsolescenza dei contenuti conoscitivi, e le forme di verifica periodica, in forme diversificate tra studenti impegnati a tempo pieno negli studi e studenti a tempo parziale, ai sensi dell’art. 19, comma 3.

7. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti in altro corso di studio dell'Ateneo o di altra Università, anche estera, compete al Collegio didattico del corso di studio che accoglie lo studente.

8. Nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.

9. I crediti eventualmente acquisiti in eccedenza ai 180 prescritti per l’acquisizione della Laurea possono essere riconosciuti nel corso di Laurea magistrale.

10. I crediti relativi alla conoscenza di una lingua dell’Unione Europea possono essere riconosciuti, in forme regolamentate dai regolamenti didattici dei Corsi di studio, sulla base di certificazioni rilasciate da strutture, interne o esterne all’Ateneo, specificamente competenti per ciascuna delle lingue.

11. I Regolamenti di Facoltà determinano i criteri con i quali il competente Collegio didattico può riconoscere come crediti formativi le conoscenze e le abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l’Ateneo abbia concorso, entro i limiti previsti dai Decreti ministeriali.

Art. 12 - Corsi di Laurea

1. Il corso di Laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.

2. Per essere ammessi ad un corso di Laurea occorre essere in possesso di un Diploma di Scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo dall’Ateneo ai sensi delle Leggi vigenti e nelle forme previste dall’art. 21. Altri requisiti formativi e culturali possono essere richiesti per l’accesso dai Regolamenti dei Corsi di Laurea secondo quanto previsto dall’art. 17.

3. Per conseguire la Laurea lo studente deve avere acquisito 180 crediti. La durata normale del corso di Laurea è di tre anni.

Art. 13 - Corsi di Laurea magistrale

1. Il corso di Laurea magistrale ha l’obiettivo di fornire allo studente una formazione teorica e metodologica di livello avanzato per l’esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.

2. Per essere ammessi ad un corso di Laurea magistrale occorre essere in possesso della Laurea o del Diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dall’Ateneo, ai sensi delle Leggi vigenti e nelle forme previste dall’art. 21. Altri requisiti curriculari indicativi di una adeguata preparazione personale possono essere richiesti dai Regolamenti didattici per l’accesso ai corsi di Laurea magistrale, secondo quanto previsto dall’art. 17.

3. Per conseguire la Laurea magistrale lo studente deve avere acquisito 120 crediti. La durata normale del corso di Laurea magistrale è di due anni.

4. Al fine di agevolare il percorso degli studi, il Senato Accademico, su richiesta delle Facoltà, compatibilmente con le esigenze di un ordinato svolgimento delle attività didattiche, può consentire a coloro che abbiano conseguito la Laurea nell’ultima sessione utile dell’anno accademico precedente, di iscriversi al primo anno della Laurea magistrale in tempi diversi da quelli ordinari.

Art. 14 - Corsi e Scuole di Specializzazione

1. Il Corso di Specializzazione ha l’obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell’esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell’Unione Europea.

2. Per essere ammessi ad un Corso di Specializzazione occorre essere in possesso almeno della Laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigenti e nelle forme previste dall’art. 21. Altri specifici requisiti di ammissione nonché gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito ritenuti necessari per l’ammissione sono stabiliti dai Decreti ministeriali e, a norma di essi, dai Regolamenti didattici, ai sensi dell’art. 17.

3. Per conseguire il Diploma di Specializzazione lo studente deve avere acquisito il numero di crediti previsto dai Decreti ministeriali, comprensivi di quelli già acquisiti e riconosciuti validi per l’ammissione al Corso, fatte salve le diverse disposizioni previste da specifiche norme di Legge o da direttive dell’Unione Europea. La durata normale dei Corsi di Specializzazione è compresa fra uno e tre anni e viene stabilita dai rispettivi Regolamenti didattici.

4. Al fine di agevolare il percorso degli studi, il Senato Accademico, compatibilmente con le esigenze di un ordinato svolgimento delle attività didattiche, può consentire a coloro che abbiano conseguito la Laurea o la Laurea magistrale nell’ultima sessione utile dell’anno accademico precedente, di iscriversi al primo anno del corso di specializzazione in tempi diversi da quelli ordinari.

5. La Scuola di Specializzazione per la formazione degli Insegnanti della Scuola secondaria (SSIS) è disciplinata da un apposito Regolamento didattico.

Art. 15 - Master universitari

1. I Master universitari sono corsi di perfezionamento, di alta formazione permanente e di aggiornamento professionale, successivi al conseguimento della Laurea o della Laurea magistrale.

2. I Master universitari possono essere di primo e di secondo livello. Per accedere ai Master di primo livello è necessario essere in possesso della Laurea ovvero del Diploma universitario di durata triennale ovvero della Laurea dell’ordinamento previgente al Decreto Ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, o di altro titolo conseguito all’estero riconosciuto equivalente dal Collegio dei docenti ai soli fini dell’ammissione. Per accedere ai Master di secondo livello è necessario essere in possesso della Laurea magistrale ovvero della Laurea dell’ordinamento previgente al Decreto Ministeriale 3 novembre 1999 n. 509 o di altro titolo riconosciuto conseguito all’estero equivalente dal Collegio dei docenti ai soli fini dell’ammissione.

3. Per conseguire il Master universitario lo studente deve aver acquisiti almeno 60 crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la Laurea o la Laurea magistrale. La durata minima dei Corsi di Master universitario è dunque di un anno.

4. L’Ateneo può istituire, in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria nazionale o internazionale, Corsi di Master interuniversitari sia di primo sia di secondo livello.

5. I Corsi di Master universitario possono essere attivati dall’Ateneo anche in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati.

Art. 16 - Dottorato di Ricerca

1. Il Corso di Dottorato di ricerca costituisce il terzo livello della formazione universitaria.

2. Obiettivo del Dottorato di ricerca è l'acquisizione di una corretta metodologia della ricerca scientifica o di professionalità di elevatissimo livello. I corsi possono prevedere metodologie didattiche specifiche, quali l'utilizzo delle nuove tecnologie, periodi di studio all'estero, stage in laboratori di ricerca. Per il conseguimento del titolo di Dottorato di Ricerca è necessaria l'elaborazione di una Tesi originale di ricerca.

3. Al corso di Dottorato di Ricerca si accede con la Laurea magistrale ovvero con la Laurea dell’ordinamento previgente al Decreto Ministeriale 3 novembre 1999 n. 509 o titolo conseguito all’estero o riconosciuto equivalente dal Collegio dei docenti solo ai fini dell'ammissione.

4. La durata minima del corso di dottorato è di 3 anni.

5. I corsi di dottorato di ricerca sono organizzati, di norma, dalle Scuole di dottorato, secondo criteri e modalità previsti dalle norme nazionali e dal Regolamento di Ateneo delle Scuole di dottorato e dei dottorati di ricerca di Ca’ Foscari.

TITOLO IV - FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI STUDIO

Art. 17 - Requisiti di ammissione ai Corsi di studio e attività formative integrative

1. L’accesso ai corsi di Laurea e di Laurea magistrale è, di norma, libero. L’eventuale programmazione, a livello locale, è disposta in conformità con la normativa vigente.

2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di Laurea prevedono le conoscenze richieste per l’accesso, determinandone le modalità di verifica. Tale verifica può avvenire anche a conclusione di attività formative di cui al seguente comma 5. Se la verifica non è positiva, vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da assolvere nel primo anno di corso. Qualora ciò non avvenga lo studente deve reiscriversi al primo anno di corso.

3. Gli obblighi formativi aggiuntivi di cui al comma precedente sono assegnati anche a studenti dei Corsi di studio ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.

4. Lo studente al quale sia stato attribuito un obbligo formativo aggiuntivo in un’area disciplinare non può sostenere gli esami relativi agli insegnamenti di quell’area finché non avrà assolto l’obbligo stesso. Gli insegnamenti dell’area sono determinati dalla Facoltà per ciascun corso di studio.

5. Su proposta dei Collegi didattici, i Consigli di Facoltà possono prevedere, internamente a ciascun Corso di studio, l’istituzione di attività formative anche propedeutiche. Tali attività possono essere svolte anche in collaborazione con Istituti di istruzione secondaria superiore o con altri enti pubblici o privati anche in un periodo precedente all’iscrizione degli studenti all’Ateneo, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico.

6. Gli ordinamenti didattici dei corsi di Laurea magistrale definiscono i requisiti curriculari indispensabili indicando le competenze necessarie sotto forma di crediti formativi universitari, riferiti a specifici settori scientifico-disciplinari o gruppi di essi, che lo studente deve aver acquisito nel percorso formativo pregresso.

7. L’adeguatezza della personale preparazione è verificata con procedure definite nel regolamento del corso di studio. Tali procedure potranno non richiedere la verifica a coloro che abbiano conseguito la Laurea con voto non inferiore ad un minimo stabilito dal regolamento stesso e non dovranno comunque pregiudicare l’accesso da altre sedi universitarie anche non italiane.

8. Ai fini di cui al comma precedente, i regolamenti dei corsi di studio possono consentire agli studenti di sottoporsi alla verifica dei requisiti anche prima dell’acquisizione del titolo che consente l’accesso. In tal caso, l’accesso al corso di studio è comunque subordinato al completamento di tutte le attività formative previste dal piano di studi e all’acquisizione del titolo.

9. Per l’ammissione ai Corsi di studio superiori alla Laurea, i relativi Regolamenti didattici devono indicare le conoscenze richieste nonché i crediti minimi necessari per l’accesso.

Art. 18 - Iscrizione ai corsi, ammissione a singoli insegnamenti

1. Ai fini del presente regolamento sono studenti dell’Ateneo coloro che risultano regolarmente iscritti ai corsi di Laurea, di Laurea magistrale, ai Dottorati di ricerca, alle Scuole di specializzazione e ai Master universitari di I e II livello.

2. Gli studenti in scambio nazionale o internazionale, gli studenti iscritti presso Università consorziate, gli iscritti a corsi singoli, i partecipanti alle Summer Schools o ad altre attività formative di durata inferiore all’anno, nonché gli iscritti ai Dottorati di ricerca in qualità di frequentatori esterni, fruiscono dei servizi alle condizioni e nei limiti stabiliti da regolamenti o accordi specifici.

3. Salvo quanto disciplinato da accordi interuniversitari, non è consentita la contemporanea iscrizione a più corsi di Laurea, Laurea magistrale, Dottorato di ricerca, Scuola di specializzazione e Master universitario di I e II livello. Gli studenti possono sospendere gli studi secondo quanto previsto da specifiche norme nazionali o interne.

4. Il Senato Accademico, sentite le Facoltà, delibera il periodo di iscrizione ai Corsi di studio.

5. È comunque consentita, secondo modalità e condizioni stabilite dai competenti organi accademici, l’iscrizione a singoli insegnamenti di coloro che abbiano i requisiti necessari per iscriversi ad un corso di Laurea o Laurea magistrale o di coloro che abbiano già conseguito il titolo.

Art. 19 - Studenti fuori corso, a tempo parziale e ripetenti. Rinuncia agli studi

1. Sono considerati studenti con qualifica di “fuori corso” coloro che non acquisiscano i crediti formativi necessari per il conseguimento del rispettivo titolo accademico entro l’ultima sessione utile dell’ultimo anno previsto dalla durata normale del corso di studi.

2. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio prevedono eventualmente le modalità con le quali uno studente possa conseguire il titolo in anticipo sulla durata normale del Corso di studi.

3. Il Senato accademico autorizza l’adozione di particolari modalità organizzative per gli studenti a tempo parziale, consentendo loro di fare fronte agli obblighi dovuti per il conseguimento del titolo di studio lungo un arco di anni accademici superiore a quello previsto dalle norme in vigore senza cadere nelle condizioni di fuori corso e potendo usufruire di una riduzione dell’importo dei contributi annuali dovuti. A tal fine, l’Ateneo emana un apposito regolamento.

4. Sono considerati studenti ripetenti gli studenti che, essendosi iscritti ad un corso di Laurea con un debito formativo, non abbiano assolto il debito stesso entro il primo anno. Lo studente deve reiscriversi al primo anno di corso finché non abbia assolto al debito didattico.

5. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento al proseguimento della propria carriera. La rinuncia è irrevocabile. Essa non esclude la possibilità di una nuova immatricolazione anche al medesimo corso di studio. L’eventuale riconoscimento dei crediti acquisiti è operato dal competente Collegio didattico previa verifica della loro non obsolescenza. Lo studente che dopo aver rinunciato sia stato riammesso alla prosecuzione della carriera dovrà versare il contributo determinato dagli organi accademici.

Art. 20 – Piani di studio

1. Lo studente presenta all’inizio della carriera il proprio piano di studio e può modificarlo annualmente, secondo le modalità previste nel Regolamento didattico del corso di studio.

2. Il Collegio didattico può approvare piani di studio non aderenti ai curricula previsti dal Regolamento didattico del corso, purché conformi all’Ordinamento didattico, limitatamente ai casi di riconoscimento di crediti finalizzati al trasferimento e all’opzione per corsi di studio previsti dai nuovi ordinamenti.

3. Le delibere di cui al comma precedente sono assunte entro 30 giorni dal termine fissato per la presentazione dei piani.

Art. 21 - Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all’estero

1. L’Ateneo promuove la mobilità studentesca internazionale e riconosce gli studi compiuti all’estero aderendo a programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle Università della Comunità europea e ai programmi risultanti da eventuali convenzioni con altre Università a qualsiasi livello di Corso di studio. L’Ateneo permette inoltre l’iscrizione ai propri Corsi di studio di cui agli artt. 3 e 4, nel rispetto delle Convenzioni internazionali, purchè i titoli di studio siano dello stesso livello di quelli italiani che permettono l’accesso ai predetti corsi.

2. L’Ateneo può concedere l’equipollenza a fini legali dei titoli di studio conseguiti all’estero con i titoli universitari di Laurea, Laurea magistrale e Dottorato di Ricerca rilasciati dall’Ateneo stesso, nel rispetto delle procedure stabilite da apposito regolamento, qualora tale riconoscimento non sia già disposto dalla normativa o da accordi internazionali

3. Il riconoscimento agli studenti dell’Ateneo degli studi compiuti all’estero o nell’ambito di programmi e convenzioni internazionali e dei relativi crediti formativi è determinato preventivamente dal Collegio didattico del corso di studio di riferimento.

4. Su proposta delle Facoltà il Senato Accademico determina annualmente il numero massimo di studenti extracomunitari residenti all’estero ammessi ai Corsi di studio dell’Ateneo.

Art. 22 - Verifica del profitto nei Corsi di studio

1. Per ogni attività formativa che preveda una valutazione finale, secondo quanto previsto al successivo comma 12, il profitto individuale di ogni studente è verificato attraverso un esame finale o attraverso altre modalità individuate dal regolamento didattico del corso di studio.

2. Qualora l’esame sia relativo a una pluralità di insegnamenti, ovvero a un insegnamento articolato in moduli, i responsabili degli insegnamenti o moduli partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto dello studente che non può essere frazionata in valutazioni separate su singoli insegnamenti o moduli.

3. Le Facoltà, su proposta dei Collegi didattici, organizzano le prove d’esame di norma nei periodi nei quali non si svolge l’attività didattica, determinando il numero massimo di prove di esame per lo stesso insegnamento che uno studente può sostenere in un anno accademico.

4. Le Facoltà, su proposta dei Collegi didattici, devono rendere pubblico il calendario degli esami di norma all’inizio dei corsi e comunque almeno 30 giorni prima dell’inizio della sessione d’esami.

5. Le date degli esami di profitto non possono essere cambiate senza l’autorizzazione del Preside di Facoltà che in nessun caso potrà consentire l’anticipazione degli appelli. Gli appelli, una volta iniziati, devono essere portati a compimento senza soluzione di continuità. Ogni eventuale interruzione deve essere tempestivamente comunicata al Preside che la autorizza in base a rilevanti motivi.

6. Per sostenere gli esami di profitto lo studente deve:

a) aver regolarmente inserito l’esame nel piano di studi approvato dal Collegio didattico;

b) aver superato gli eventuali esami propedeutici;

c) essere in regola con eventuali obblighi di presenza;

d) essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi;

e) iscriversi al relativo appello d’esame.

7. Gli esami di profitto possono consistere in una prova scritta o pratica o orale o in più d’una di queste modalità. Le prove orali sono pubbliche.

8. Non è consentita la ripetizione di un esame già registrato.

9. La Commissione per la valutazione degli esami di profitto, nominata dal Preside di Facoltà, è composta dal titolare dell’insegnamento in qualità di Presidente e da un altro docente, docente a contratto o cultore della materia.

10. I cultori della materia eventualmente inseriti nelle Commissioni d’esame devono essere riconosciuti tali dal Consiglio di Facoltà su proposta dei Collegi didattici.

11. Il risultato positivo dell'esame dovrà essere riportato su un apposito documento firmato dal presidente della Commissione d'esame e dallo studente. Nel rispetto delle norme di legge sono considerati validi anche i documenti firmati elettronicamente; in tal caso il verbale d’esame deve recare solo la firma digitale del Presidente.

12. I voti sono espressi in trentesimi, con eventuale lode. Per le attività formative relative ad idoneità linguistiche o informatiche e a stage e tirocini, la valutazione è espressa attraverso un semplice giudizio di idoneità.

Art. 23 - Prova finale dei corsi di Laurea e Laurea magistrale

1. I Regolamenti didattici dei corsi di studio determinano le modalità e i contenuti della prova finale dei corsi di Laurea e di Laurea magistrale. Per i corsi di Laurea, la prova finale, alla quale non deve essere richiesta una particolare originalità, avviene in forma orale o di elaborato scritto, sotto la guida di un relatore. Per i corsi di Laurea magistrale e di Dottorato di ricerca è richiesta la discussione di una tesi elaborata dallo studente in modo originale sotto la guida di un relatore.

2. Per i percorsi formativi di cui all’art. 4, le modalità per la discussione finale sono stabilite dal regolamento di ciascun corso.

3. Gli elaborati finali e le tesi possono essere redatti anche in forma multimediale e in lingua diversa dall’italiano.

4. L’impegno richiesto allo studente per la preparazione della prova finale deve essere commisurato al numero di crediti assegnati alla prova stessa dal regolamento del corso di studio.

5. Per sostenere la prova finale lo studente deve aver maturato i crediti previsti dall’Ordinamento del Corso di studio, ad eccezione di quelli attribuiti alla prova finale.

6. Le commissioni per la prova finale, nominate dal Preside di Facoltà, sono formate in maggioranza da docenti di ruolo dell’Ateneo titolari di insegnamento, e comprendono anche ricercatori, assistenti e docenti titolari di contratto, di affidamento o di supplenza ed eventualmente cultori delle discipline. Il numero dei membri delle Commissioni per la prova finale dei corsi di Laurea, che non può comunque essere inferiore a tre, è stabilito all’interno dei Regolamenti di Facoltà. Il numero dei membri delle Commissioni per la prova finale dei corsi di Laurea magistrale è compreso fra 7 e 11. Il Preside di Facoltà può invitare a far parte della Commissione, per la discussione di una singola tesi di Laurea, un docente di altra Università o persona particolarmente esperta nel tema affrontato dalla tesi.

7. I Calendari per le discussioni finali per i corsi di Laurea e Laurea magistrale devono essere pubblicizzati dalle Facoltà interessate, anche attraverso forme telematiche, almeno 15 giorni prima della data di inizio. Entro il mese di maggio di ogni anno le Facoltà comunicano i periodi entro i quali, per l’anno accademico successivo, avverranno le discussioni finali.

8. Nei Corsi di studio interfacoltà la Commissione di Laurea dovrà essere costituita da docenti delle diverse Facoltà interessate.

9. I Regolamenti di Facoltà definiscono le modalità di determinazione del voto finale per i corsi di Laurea e Laurea magistrale, che devono in ogni caso tenere conto della media, ponderata sui crediti formativi e rapportata in centodecimi, dei voti delle attività formative con voto espresso in trentesimi, nonché del voto assegnato alla prova finale. Possono essere previsti dei punteggi aggiuntivi in base a criteri determinati dagli stessi Regolamenti di Facoltà. Delle predette modalità la Facoltà dà adeguata diffusione.

10. Il voto di Laurea e Laurea magistrale è espresso in centodecimi, con eventuale lode, qualunque sia il numero dei commissari. La Laurea o la Laurea magistrale si intende conseguita se la votazione raggiunge almeno 66 su 110.

Art. 24 - Programmazione didattica e calendario didattico

1. Ciascuna Facoltà provvede ad aggiornare annualmente i Regolamenti didattici dei corsi di studio, con particolare riferimento:

a) ai curricula offerti agli studenti e alle regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;

b) all’elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative attivate, quali idoneità, stage e tirocini;

c) agli obiettivi formativi specifici, ai crediti attribuiti, all’articolazione e alla tipologia didattica e delle prove di verifica di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;

d) ai programmi degli insegnamenti;

e) alle disposizioni sulle eventuali propedeuticità e sugli eventuali obblighi di frequenza;

2. Il Senato Accademico, sulla base delle proposte dei Consigli di Facoltà, fissa entro il mese di maggio di ogni anno l’inizio e la fine delle lezioni dell’anno accademico successivo, la durata delle interruzioni tra i periodi di lezione e i periodi di svolgimento degli esami e delle prove finali.

Art. 25 - Pubblicità dell’offerta didattica

1. I contenuti di cui al comma 1 dell’art. 24 nonché le altre disposizioni relative al funzionamento dei corsi di studio vengono pubblicate nella Guida dello studente di ogni Facoltà, gratuitamente distribuita ad ogni studente iscritto o diffusa in forma telematica.

2. L’Ateneo cura un’ampia diffusione delle informazioni relative all’offerta didattica e ai procedimenti organizzativi che la attuano attraverso delle Relazioni annuali sullo stato della didattica predisposte dalle Facoltà e dal Nucleo di Valutazione e presentate al Senato Accademico.

3. Per ogni attività didattica offerta dall’Ateneo viene resa pubblica la struttura o la persona che ne assume la responsabilità organizzativa.

Art. 26 - Carriera di studio e tutela degli studenti

1. La tutela dei diritti degli studenti nello svolgimento delle personali carriere di studio è di spettanza del Rettore, fatte salve le prerogative del Difensore degli studenti previste dallo Statuto.

2. Alle richieste concernenti la carriera di studio degli studenti provvedono per gli aspetti didattici i Collegi didattici e per gli aspetti amministrativi gli uffici dell’Amministrazione.

3. A eventuali controversie provvede in prima istanza il Preside e, in ultima istanza, il Rettore. Lo studente può avvalersi del Difensore degli studenti per la tutela dei propri diritti.

Art. 27- Certificazioni

1. Gli uffici delle Segreterie studenti svolgono la propria attività di certificazione delle carriere scolastiche degli studenti in conformità alla normativa nazionale in materia di ordinamenti didattici universitari, di tutela della riservatezza dei dati personali e di semplificazione delle attività amministrative.

2. Gli uffici delle Segreterie studenti rilasciano, come supplemento al diploma dei titoli di studio di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 3, un certificato che riporta, secondo modelli conformi agli standard europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

3. La certificazione della carriera scolastica dello studente può contenere anche indicazioni sull’adeguatezza del percorso formativo a specifiche esigenze professionali. Su richiesta dell’interessato i certificati possono essere rilasciati con traduzione in lingua inglese.

4. I crediti formativi dello studente sono certificati dagli uffici delle Segreterie studenti previa acquisizione nelle procedure informatiche di carriera, degli esami - o di altra forma di verifica del profitto - sostenuti con esito positivo.

5. I crediti formativi relativi a conoscenze o ad abilità professionali maturate dallo studente in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l’Ateneo abbia concorso, sono certificate solo a seguito del loro formale riconoscimento da parte della struttura didattica competente.

TITOLO V - NORME RELATIVE ALLA DOCENZA

Art. 28 - Tipologia e organizzazione degli insegnamenti

1. I Regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere l’articolazione degli insegnamenti in moduli didattici integrati e coordinati, definendone la durata, affidati a docenti diversi ad uno dei quali viene affidata la responsabilità dell’insegnamento.

2. Le Facoltà possono stabilire, nella definizione della propria programmazione didattica di cui all’art. 24, che uno o più insegnamenti, di qualsiasi tipologia e durata, siano mutuati da altra Facoltà, previo assenso della stessa e sentiti i docenti interessati.

3. Le Facoltà devono assicurare il pieno utilizzo delle risorse di docenza e al tempo stesso una equilibrata distribuzione dei carichi didattici tra i docenti, finalizzata a un efficiente servizio offerto agli studenti.

4. Nel caso di insegnamenti sdoppiati all’interno di un medesimo Corso di studi è compito dei Collegi didattici verificare che i programmi didattici e le prove d’esame non creino disparità nell’impegno di studio e nel conseguimento degli obiettivi formativi da parte degli studenti interessati.

5. Le Facoltà assegnano i compiti didattici ai docenti distribuendo il loro impegno nei corsi di Laurea e Laurea magistrale, valutate anche le esigenze didattiche dei Master, dei Corsi e delle Scuole di Specializzazione e dei Dottorati di Ricerca.

6. Le Facoltà, con l’ausilio dei Collegi didattici, verificano la congruenza tra il carico dei programmi didattici e i crediti attribuiti.

Art. 29 - Doveri dei docenti

1. I Regolamenti di Facoltà devono prevedere procedure di attribuzione dei compiti didattici, articolati secondo il calendario didattico nel corso dell’anno, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato.

2. Nell’ambito delle ore dedicate all’attività tutoriale, i docenti dovranno comprendere sia le ore di ricevimento degli studenti partecipanti alle loro attività didattiche, sia le ore di ricevimento degli studenti loro assegnati dai Regolamenti di Facoltà sul tutorato. Tali attività dovranno essere svolte in modo continuativo nel corso dell’intero anno accademico, secondo calendari preventivamente resi pubblici.

3. I docenti titolari di insegnamento sono tenuti a svolgere personalmente le lezioni dei corsi a loro assegnati dalla Facoltà. Una eventuale assenza deve essere giustificata con adeguata motivazione ed essere autorizzata dal Preside, il quale dovrà provvedere affinché ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti. In casi di assenze prolungate, il Preside, sentito il Consiglio di Facoltà, dovrà provvedere alla sostituzione del titolare, nelle forme più adeguate ad assicurare la continuità del suo corso di insegnamento e lo svolgimento degli esami.

4. Ciascun docente di ruolo dell’Ateneo deve garantire la sua presenza nell’Ateneo per lo svolgimento dei compiti didattici in almeno tre giorni per settimana nel periodo in cui tiene i corsi e per almeno un giorno alla settimana negli altri periodi.

5. I Consigli di Facoltà determinano i criteri per l’eventuale remunerazione degli impegni didattici aggiuntivi dei docenti su insegnamenti e moduli di insegnamento, sulla base delle soglie minime e massime stabilite dal Senato Accademico.

6. I docenti devono presentare alla Facoltà, entro tempi da essa stabiliti, i programmi degli insegnamenti di cui sono a qualsiasi titolo incaricati allo scopo di poterli inserire per tempo nella Guida dello studente.

7. Ciascun docente provvede alla compilazione del Registro delle lezioni, annotandovi gli argomenti svolti nel corso degli insegnamenti che gli sono stati assegnati. Il Registro dovrà essere tenuto a disposizione di eventuali verifiche del Preside e in ogni caso dovrà essergli consegnato entro 15 giorni dalla conclusione di ogni singolo corso. Il Preside verificherà che le ore di attività didattica svolte dal docente siano state pari al numero di ore previsto dal Regolamento di Facoltà, apporrà il visto di legittimità al Registro e ne curerà la conservazione nell’archivio della Facoltà secondo le norme vigenti. È compito del Preside segnalare annualmente al Rettore i nominativi dei docenti che non provvedono ad espletare tali obblighi. Il Registro potrà essere predisposto anche in forma telematica.

8. Ogni docente potrà invitare esperti di riconosciuta competenza scientifica per tenere al suo posto e in sua presenza lezioni su argomenti specifici facenti parte del suo corso di insegnamento.

9. I ricercatori non titolari di insegnamento dovranno entro i termini previsti dai Regolamenti di Facoltà e dai Regolamenti didattici dei Corsi di studio cui afferiscono affiancare, con esercitazioni o seminari, l’attività didattica dei docenti titolari di insegnamento e dovranno altresì svolgere le attività obbligatorie di orientamento e tutorato loro assegnate dai Regolamenti di Facoltà e previste per tutti i docenti dal precedente comma 2. Queste ultime verranno assegnate, sentiti i ricercatori e in relazione alle loro competenze, dalle relative strutture didattiche di Facoltà fino al completamento del quantitativo di ore di lezione e dei giorni di presenza stabiliti.

10. Ai ricercatori possono essere assegnati, d’intesa con gli stessi, insegnamenti corrispondenti ad una annualità o ad una semestralità o a moduli, nei corsi di Laurea e di Laurea magistrale, nelle Scuole di Specializzazione, nei corsi di Dottorato di Ricerca e nei Master di primo e secondo livello. Il Consiglio di Facoltà può consentire la sostituzione di tutte o parte delle ore di esercitazione o seminari con l’affidamento gratuito di un insegnamento o modulo.

11. I docenti che intendono prestare attività didattica, retribuita o non retribuita, all’esterno della Facoltà, devono chiedere preventivamente il nulla-osta al Consiglio di Facoltà.

12. I docenti sono tenuti a partecipare alle riunioni degli organi di cui siano componenti.

13. L’Ateneo può prevedere incentivi per iniziative finalizzate al miglioramento dell’attività didattica.

Art. 30 - Docenti di ruolo presso altre Università e docenti a contratto

1. I Consigli di Facoltà dopo aver vagliato attentamente le effettive ragioni di opportunità per il miglioramento dell’offerta didattica e quando sia stata verificata la piena utilizzazione dei docenti interni con le necessarie competenze, all’attivazione di affidamenti e supplenze a docenti provenienti da altra Università oppure all’attivazione di contratti di diritto privato di lavoro autonomo a termine, secondo le procedure e i limiti di cui al Regolamento interno per la disciplina dei professori a contratto.

2. Gli affidamenti e le supplenze possono riguardare insegnamenti e moduli di insegnamento ufficiali. I contratti possono riguardare insegnamenti, moduli di insegnamento e attività formative integrative degli insegnamenti ufficiali. Deve essere sempre garantita l’adeguata qualificazione scientifica e professionale del titolare del contratto.

3. Gli insegnamenti ufficiali e i moduli di insegnamenti ufficiali impartiti per contratto hanno lo stesso numero di ore di lezione di quelli impartiti per titolarità da docenti universitari. I titolari di contratto possono, ove previsto dal regolamento della Facoltà, seguire le prove finali delle Lauree e delle Lauree magistrali, partecipare alle commissioni d’esame, svolgere attività di tutorato.

Art. 31 - Collaboratori ed Esperti Linguistici

1. Al fine di arricchire ed integrare l’offerta formativa curriculare ed extracurriculare nel campo delle lingue straniere, l’Ateneo si avvale dei Collaboratori ed Esperti Linguistici.

2. I Collaboratori ed Esperti Linguistici concorrono all’insegnamento di Lingua e traduzione, oppure Lingua e letteratura, con attività di esercitazione dirette a sviluppare negli studenti le abilità e competenze linguistiche e culturali necessarie alla comunicazione in lingua straniera ovvero alla mediazione linguistica.

3. Sono demandate ai Regolamenti didattici di Facoltà e del Centro Linguistico Interfacoltà le modalità di assegnazione dei compiti ai singoli Collaboratori ed Esperti Linguistici e le eventuali forme di partecipazione agli organi di gestione.

Art. 32 - Orientamento e tutorato

1. L’Ateneo cura le attività di orientamento e tutorato in tutte le fasi della vita universitaria, ed in particolare nella scelta della Facoltà e del Corso di studio, nel percorso degli studi, nell’accesso al mondo del lavoro, mediante apposite strutture dell’Ateneo e in collaborazione con le Facoltà.

2. Le attività di orientamento e tutorato sono organizzate sulla base delle indicazioni e degli indirizzi strategici del Rettore e del Senato Accademico.

3. Le attività di orientamento e tutorato svolte dai docenti, comprese le attività svolte da studenti iscritti all’Ateneo, sono organizzate e regolamentate dalle Facoltà nell’ambito della programmazione didattica.

4. Le Facoltà, con il supporto organizzativo dell’Ateneo, possono offrire:

a) attività didattico-orientative destinate agli studenti degli istituti scolastici di istruzione secondaria superiore;

b) attività formative propedeutiche a favore degli studenti dell’ultimo anno degli istituti scolastici di istruzione secondaria superiore;

c) corsi di formazione dei docenti degli istituti scolastici di istruzione secondaria superiore.

TITOLO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 33 - Norme finali

1. All’entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari interne in contrasto con esso. Resta salva l’applicazione delle norme regolamentari previgenti, limitatamente alla disciplina delle posizioni degli studenti che abbiano scelto, a norma del successivo art. 34 di proseguire i loro studi secondo gli ordinamenti previgenti.

2. Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Senato Accademico, anche su proposta dei Consigli di Facoltà o delle altre strutture didattiche, ed emanate con decreto del Rettore secondo le procedure previste dalle Leggi in vigore. Le modifiche hanno, di norma, efficacia dall’inizio dell’anno accademico successivo alla loro emanazione.

3. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni legislative in vigore e le disposizioni contenute nel vigente Statuto di Ateneo.

Art. 34 - Opzione degli studenti al nuovo ordinamento

1. L’Ateneo assicura la conclusione degli studi e il conseguimento del relativo titolo, secondo gli ordinamenti previgenti al Decreto Ministeriale 270/2004, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Non è consentita l’immatricolazione al primo anno a corsi di studio disattivati ai sensi dell’art. 10. Nel caso di riconoscimento di crediti acquisiti in altro corso di studio universitario ovvero maturati in attività formative extrauniversitarie di livello post-secondario o professionali, è consentita l’immatricolazione ad anni successivi al primo a condizione che gli stessi risultino attivi.

3. Agli studenti di cui al precedente comma 1 è consentito optare per l’iscrizione ai corsi di Laurea o di Laurea magistrale di nuova istituzione disciplinati dalle norme del presente Regolamento, secondo modalità e condizioni deliberate dal Senato Accademico, su proposta delle Facoltà. Il Senato può individuare forme di incentivazione per favorire il passaggio ai corsi di studio del nuovo ordinamento da parte degli studenti ancora iscritti secondo gli ordinamenti previgenti al Decreto Ministeriale 270/2004.

4. L’opzione di cui al precedente comma 3, una volta esercitata, è irrevocabile.

5. L’equipollenza di titoli accademici stranieri può essere richiesta solo con riferimento ai titoli accademici attivati ai sensi dell’art. 10, fatti salvi i casi di equipollenza automatica in base ad accordi internazionali di titoli accademici stranieri conseguiti nel periodo di vigenza in Italia del precedente ordinamento didattico.

ALLEGATO A: Corsi di Laurea - Corsi di Laurea magistrale - Corsi di Specializzazione

In preparazione

ALLEGATO B: Dottorati di Ricerca

In preparazione

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