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Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Università, l’AFAM e per la Ricerca
Direzione generale per l'Università, lo Studente e il Diritto allo Studio – Ufficio V

Prot. 128 - Roma, 16 dicembre 2010

Al Presidente della CRUI
Al Presidente del CUN
Al Presidente del CNSU

e p.c.
Al Presidente del CNVSU
Al Presidente del CODAU

Loro Sedi


Oggetto: Linee Generali di indirizzo della programmazione delle Università 2010-2012 (attuazione dell'ari. 1-ter, comma 1, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43)

Facendo seguito alla nota n. 105 del 27 ottobre c.a., con la quale è stato trasmesso, per l'acquisizione dei prescritti pareri, lo schema di decreto relativo all'oggetto, si fa presente che è stato impropriamente omesso di precisare, al termine § 34-bis dell'allegato B allo stesso D.M., che il DM 22 settembre 2010, n. 17 (requisiti necessari alla attivazione dei corsi di studio) dovrà comunque trovare applicazione a decorrere dall'a.a. 2011/2012.

È infatti necessario che il DM n. 17/2010 trovi applicazione a decorrere da tale anno accademico1), considerato, fra l'altro, che i requisiti necessari ivi definiti sono stati già da tempo preannunciati alle Università statali con la ministeriale n. 160 del 4 settembre 2009 e che un ulteriore loro differimento potrebbe avere effetti negativi sul processo di riordino dell'offerta formativa cui fa riferimento anche lo stesso allegato B dello schema di decreto in oggetto2)

Il Ministro

1)
Tenuto conto delle esigenze operative delle Università e del Ministero, i termini temporali per la chiusura della Banca dati dell'offerta formativa (sezioni RAD e Off.F.) relativa all'aa. 2011/2012 verranno successivamente comunicati, opportunamente rimodulati.
2)
Al riguardo, si sottolinea che il DM 17/2010 troverà comunque applicazione dall'a.a. 2011/2012 anche per le Università non statali. Tuttavia, in considerazione di quanto inizialmente fatto presente per tali Atenei nella ministeriale n. 160/2009, si ritiene che non debbano essere penalizzate le Università non statali che negli anni passati non hanno avuto la necessità di sottoscrivere piani di raggiungimento dei precedenti requisiti necessari per tutti o una parte dei propri corsi di studio, in quanto i predetti requisiti erano stati inizialmente indicati a un livello significativamente più basso (v. ministeriale n. 91 del 5 maggio 2009); si fa pertanto presente che, ai fini dell'attuazione dell'ari 6 (piani di raggiungimento dei requisiti di docenza), comma 1, lett. B), dei DM n. 17/2010, alle Università non statali verrà data la possibilità di chiedere al Ministero la riapertura della Off.F. 2010/2011, per quei corsi di studio per i quali le stesse intendono sottoscrivere piani di raggiungimento dei nuovi requisiti necessari.
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