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Documento di lavoro
Release 6 - Ca' Foscari, 29-05-07

LINEE GUIDA

del Senato Accademico per la revisione degli ordinamenti didattici ai sensi del DM 270/2004
e aggiornamenti normativi.


Il Senato Accademico dell'Università “Ca' Foscari” di Venezia ritiene necessario fornire alcune linee guida alle quali le Facoltà facciano riferimento nell'opera in corso di revisione e riconsiderazione della propria offerta didattica e formativa in applicazione del DM 270/2004 e dei decreti di revisione delle classi di laurea e laurea magistrale.

Giova ricordare che l'Assemblea della CRUI, riunita il 21 settembre 2006, sottolinea tra le principali novità introdotte dai nuovi decreti rispetto a quelli predisposti dal precedente Governo:

  1. l'applicazione delle nuove norme indistintamente a tutte le università, statali e non statali, ivi comprese quelle telematiche;
  2. la possibilità di istituire corsi di laurea e corsi di laurea magistrale interclasse;
  3. la possibilità di modificare i vigenti regolamenti entro un triennio a decorrere dall'anno accademico 2007/08;
  4. la possibilità che le modifiche possano riguardare anche singoli corsi di laurea o di laurea magistrale, purché vengano contemporaneamente adeguati tutti i corsi della medesima classe;
  5. la condizione vincolante per l'attivazione di un corso di laurea o di laurea magistrale secondo il nuovo ordinamento di disporre per la metà degli insegnamenti relativi (corrispondenti, rispettivamente, a 90 e a 60 crediti) di docenti di ruolo (professori o ricercatori) inquadrati nei relativi settori scientifico-disciplinari; nel caso di docenti di ruolo presso altro ateneo, sulla base di specifiche convenzioni e fermo restando che nessun professore o ricercatore di ruolo potrà essere conteggiato più di due volte per insegnamenti comunque tenuti nel proprio o in altro ateneo 1);
  6. la fissazione di un numero minimo totale di 12 crediti per i corsi di laurea, di 8 crediti per quelli di laurea magistrale, da riservare alle attività formative autonomamente scelte dallo studente, ampliandone le possibilità di scelta;
  7. la fissazione di un numero minimo totale di 18 crediti per i corsi di laurea, di 12 crediti per quelli di laurea magistrale per le attività formative affini o integrative, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
  8. il rinvio al sistema di descrittori adottato in sede europea, unitamente ad altre specificazioni richieste nella definizione degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale;
  9. le nuove disposizioni e raccomandazioni relative ai trasferimenti degli studenti;
  10. la previsione che in ciascun corso di laurea e in ciascun corso di laurea magistrale non possano comunque essere previsti in totale più di, rispettivamente, 20 e 12 esami o verifiche di profitto2);
  11. la previsione per i corsi di laurea magistrale di una pluralità di curricula al fine di favorire l'iscrizione di studenti in possesso di lauree differenti.

È evidente che l'insieme di tali novità obbliga a progettare l'offerta formativa sulla base di linee-guida condivise. Il Senato accademico ritiene indispensabile che tale revisione prenda in primo luogo le mosse da una attenta valutazione degli effetti e degli esiti, per ciascuna Facoltà e per ciascun corso di studio, della riforma avviata nel 2001. Parallelamente si richiama l'esigenza di una non meno attenta riconsiderazione dei raccordi tra preparazione universitaria e possibili sbocchi professionali e occupazionali, anche tenuto conto delle modifiche apportate in questa materia dal DM 270/2004 rispetto al DM 509/1999, e dai recenti Decreti Mussi.

Il focus della revisione dei corsi di laurea sta nell'esplicitare come le attività formative e didattiche possano portare all'acquisizione di competenze culturali e metodologiche, sia trasversali sia specifiche ad aree disciplinari e ad ambiti di professionalità, in modo che i laureati siano in grado di affrontare criticamente i cambiamenti continui della società e delle organizzazioni del lavoro. Indicazioni significative al riguardo sono del resto nel frattempo venute anche da soggetti rappresentativi del mondo produttivo, in passato molto più inclini a puntare sulle funzioni immediatamente professionalizzanti delle lauree triennali, e che ora sembrano invece convenire sulla opportunità di assicurare prioritariamente ai neolaureati un più solido impianto culturale e metodologico di base mettendoli nella condizione di ricavare dalla preparazione acquisita in università maggiori capacità di adattarsi positivamente a situazioni di lavoro in continua evoluzione.

Tale operazione può essere perseguita:

  • rivedendo il numero complessivo dei corsi di studio e suggerendo altresì il ricorso alla costruzione di indirizzi;
  • ponendo particolare attenzione alla armonizzazione dei contenuti nei percorsi formativi di 1° e 2° livello;
  • attuando uno snellimento dei corsi di primo livello , con il passaggio di contenuti specialistici (ora compresi nei corsi di Laurea) in quelli di Laurea magistrale

Nel ribadire i propri convincimenti circa i caratteri tipici e irrinunciabili dell'insegnamento universitario, consistenti in una stretta connessione tra esigenze culturali e di formazione critica della persona e sviluppo di abilità e di competenze specifiche, venendo ai singoli punti della nuova normativa, si richiama l'attenzione delle Facoltà in particolare sui seguenti:

Il percorso a Y

L'Art. 3. comma 4 della L. 270/04 recita “Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali”.

Si ritiene che il comma escluda l'adozione obbligatoria e generalizzata del cosiddetto percorso a “Y” e che siano invece praticabili tre diversi possibili percorsi di laurea, da esplicitare come tali:

  • il percorso esclusivamente metodologico;
  • il percorso esclusivamente professionalizzante, che deve in ogni caso “assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali”;

- il percorso a “Y”, con una base comune e una successiva articolazione in metodologico e professionalizzante.

L'acquisizione delle conoscenze professionali.

L'Art. 3. comma 5 della L. 270/04 recita: “L'acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al comma 4, è preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro e all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e dell'Unione Europea e di quelle di cui all'art. 11, comma 4”.

A siffatto dettato va aggiunto quanto richiamato negli schemi di provvedimenti relativi alla revisione delle Classi dei Corsi di Studio ai sensi del D.M. 270/2004, trasmessi al CUN, alla CRUI, al CNSU e alle Commissioni Parlamentari, all'art. 3, comma 7, dove si afferma che “nel definire gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, le università specificano gli obiettivi formativi in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea, e individuano gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT.”

Richiamando, pertanto, le considerazioni fatte in premessa, si ritiene che tutti i percorsi di primo livello debbano garantire una solida preparazione di base, utile per gestire la complessità e la mutevolezza degli scenari organizzativi e di mercato e che, fatte salve le situazioni da organizzare tenendo conto della loro specificità (essenzialmente i corsi che danno accesso alle professioni sanitarie regolamentate dal D.P.R. 328/2001) vadano ampiamente trasferiti ai titoli superiori gli obiettivi più direttamente professionalizzanti o con una più accentuata valenza in questa direzione.

Obiettivi e attività formative qualificanti delle classi (art.10 – L.270/04)

Con riferimento al comma 5, che pone l'obbligo di prevedere nei corsi di studio altre attività in aggiunta a quelle indicate dalle classi, senza tuttavia imporre per queste né condizioni di crediti minimi né settori scientifico-disciplinari per quanto concerne in particolare le attività affini o integrative, si ravvisa l'opportunità che alle attività in questione sia attribuito un peso significativo e che, inoltre, all'interno di una stessa Facoltà e, in ogni caso, all'interno di una stessa classe, il peso in crediti assegnato alla prova finale non sia del tutto difforme e, soprattutto, non vada al di sotto di un determinato limite. Si vincolano pertanto le Facoltà al rispetto, con riferimento principalmente alle attività di cui alle lettere a), e) e d) del comma 5 dell'art. 10, di un numero minimo di crediti, come dì seguito indicato:

Corsi di laurea

  • attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo: non meno di 12 crediti;
  • attività affini o integrative: non meno di 18 crediti
  • attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea non più di 18 crediti, scorporati dalle prove di idoneità delle abilità linguistiche veicolari. L'accertamento di queste ultime avviene indipendentemente dalla prova finale e comporta il riconoscimento di non meno di 3 CFU.
  • attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità relazionali, per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento: non più di 6 crediti.
  • attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni: non meno di 6 crediti, se previsti per le singole classi.

Si precisa che quanto fin qui indicato non é da considerarsi nel caso di corsi di studio afferenti a classi che contengano diverse indicazioni normative o risultino condizionati dalla normativa nazionale, internazionale o da accordi internazionali.

Corsi di laurea magistrale

  • attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo: non meno di 12 crediti;
  • attività affini o integrative : non meno di 12 crediti
  • attività formative dirette alla prova finale: non meno di 24 crediti;
  • attività formative di stage o tirocini formativi: non meno di 6 crediti;
  • per le attività di approfondimento linguistico e informativo, richiedere sia l'idoneità linguistica che quella informatica ( ECDL) come requisiti di accesso.

Attivazione dei nuovi Corsi di studio e periodo transitorio

In prima battuta occorre dare attuazione all'art. 34 del Regolamento d'Ateneo in materia di passaggio degli studenti dal vecchio al nuovo ordinamento didattico. Occorre pertanto adottare, fin dal prossimo Senato Accademico, una delibera apposita che dia un anno di tempo, con scadenza entro il mese di Maggio 2008 ( prevedendo di partire con i nuovi ordinamenti nel Settembre 2008) per completare i passaggi previsti.

Per quanto concerne , invece, l'attivazione dei nuovi corsi di studio ex decreto Mussi, e nella previsione che essi decollino a partire dall'A.A. 2008/2009, si ritiene che la previsione del periodo transitorio vada accortamente gestita in modo da evitare i problemi incontrati nel precedente passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento.

Prevedendo quindi che nell'A.A. 2008/2009 verrà attivato il primo anno sia dei corsi di Laurea che di laurea Magistrale, si ritiene di proporre una transizione non superiore ai tre anni , secondo la tabella di seguito riportata:

Nuovi corsi Nuovi corsi Corsi attuali Corsi attuali
Corsi di laurea Corsi di Laurea Magistrale Corsi di Laurea Corsi di Laurea Magistrale
A.A. 2008/2009 1° anno 1° anno 2° e 3°anno 2° anno
A.A. 2009/2010 1° e 2° anno 1° e 2° anno 3° anno
A.A. 2010/2011 1°, 2° e 3° anno 1° e 2° anno

Pertanto le lauree magistrali andranno a regime nel 2009/2010, mentre le triennali a partire dal 2010/2011.

È chiaro che tale prospettiva parte dall'assunto che, a livello nazionale, tutti gli Atenei attivino i nuovi corsi con l'A.A. 2008/2009; e si tiene inoltre presente che i primi laureati ad iscriversi alle lauree magistrali saranno laureati nei corsi di laurea attuali, e non in quelli riformati. La definizione dei requisiti di accesso alle lauree riformate dovrà, pertanto, tener conto di questa provenienza)

Aggiornamento del piede orario di riferimento per i CFU

La riconsiderazione del piede orario di riferimento per ogni CFU costituisce un altro tassello importante per la progettazione della nuova architettura sia dei corsi di laurea che dei corsi di laurea magistrale. Si invitano le facoltà a muoversi, per i moduli di insegnamento, all'interno di un range costituito da un limite minimo di 5 h. di didattica frontale/ un limite massimo di 8 h di didattica frontale per CFU, attestandosi preferibilmente su una media di 6 h di didattica frontale per CFU. Ovviamente tale range può essere variato per i laboratori, le esercitazioni linguistiche e le altre attività formative.

Procedure di discussione e proclamazione delle tesi di laurea triennali

Emerge come indifferibile la richiesta di armonizzare il più possibile le procedure previste per la discussione e proclamazione delle tesi di laurea triennale. A questo proposto le facoltà sono inviate ad organizzare tali procedure in modo da favorire la discussione delle tesi da parte dei tre commissari previsti, con comunicazione allo studente dell'esito della prova ( solo punteggio ottenuto), procedendo quindi alla proclamazione solenne in forma collegiale, con indicazione pubblica del voto di laurea, in una o più giornate destinate a questo scopo. I problemi logistici derivanti dalla presenza del più ampio pubblico prevedibile in sede di proclamazione dei laureati possono essere autonomamente risolti dalle singole Facoltà affidando la gestione delle proclamazioni o ai singoli Corsi di Laurea o ai Dipartimenti.

Regolamenti didattici d'Ateneo ( art.11 – L.270/04)

Si richiama in particolare l'attenzione sul comma 7. laddove sono descritti gli aspetti organizzativi che i regolamenti didattici d'Ateneo devono disciplinare, e principalmente sulla lettera a).

“I regolamenti didattici di Ateneo, nel rispetto degli statuti, disciplinano altresì gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comune ai corsi di studio, con particolare riferimento:

a) ai criteri di accesso ai corsi di laurea, prevedendo, fatto salvo quanto stabilito per i corsi di cui all'art. 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, che gli studenti vengano immatricolati a corsi di base comuni secondo criteri e procedure disciplinati nel regolamento didattico d'ateneo. A tale fine i regolamenti didattici d'ateneo stabiliscono che tutti gli iscritti ai corsi di laurea, afferenti alla medesima classe o gruppi affini di essi così come definiti dai singoli ordinamenti di ateneo, condividano le stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della differenziazione dei percorsi formativi prevista dall'art. 3, comma 4, secondo criteri stabiliti autonomamente e definiscano i criteri per la prosecuzione degli studi nei diversi percorsi”.

Gli interrogativi posti dalla lettura del testo predetto propongono certo interrogativi diversi e di varia risoluzione che richiedono l'opportunità di una interpretazione in linea di massima condivisa a livello nazionale. Evidenziata, in particolare, la difficoltà di individuare modalità amministrative e didattiche idonee a rendere possibile “l'immatricolazione a corsi di base comuni”, il Senato Accademico stabilisce di non applicare l'anzidetto punto della norma, salva diversa indicazione che dovesse pervenire dal MIUR o dalla CRUI.

Per quanto concerne la restante parte della disposizione contenuta nella lettera a) del comma 7 dell'art. 11, si stabilisce che la condivisione dei 60 crediti minimi comuni debba valere, di norma, esclusivamente per i corsi di laurea appartenenti alla stessa classe e che i crediti comuni debbano essere collocati al 1° anno o al 1° e 2° anno, a discrezione di ciascuna Facoltà, e debbano in ogni caso essere acquisiti prima della eventuale differenziazione del corso di laurea in curricula.

Inoltre, ribadita la definizione di “attività formativa” data dall'art. 1 del D.M. 270/2004 (è attività formativa ogni attività organizzata o prevista dalle università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento), si stabilisce che le attività formative comuni a più corsi della stessa classe devono avere in tutti i corsi la stessa denominazione o una denominazione dichiarata equivalente e afferire al medesimo settore scientifico-disciplinare o ad un settore scientifico disciplinare dichiarato affine dalla Facoltà.

Criteri di accesso

L'Art. 6. comma 2 della L. 270/04 recita: “Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel caso di corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, l'università stabilisce, per ogni corso di laurea magistrale, specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curricolari e l'adeguatezza della personale preparazione verificata dagli atenei, con modalità definite nei regolamenti didattici. L'iscrizione ai corsi di laurea magistrale può essere consentita dall'università anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite nei regolamenti stessi.”

Posto che la lettura di tale disposizione e del testo dell'art. 5 dell'emanando decreto ministeriale recante la definizione delle classi di laurea magistrale (“…Eventuali integrazioni curricolari in termini di crediti formativi universitari devono essere acquisite prima della verifica della preparazione individuale di cui al comma 2”) sembra escludere la possibilità di essere ammessi alle lauree di secondo livello con debiti formativi (punto sul quale sarebbe parimenti necessario fare chiarezza a livello nazionale con una interpretazione univoca), si ritiene indispensabile condividere il significato di “requisiti curricolari”, che sicuramente sarebbe inappropriato esprimere solo con l'indicazione del tipo di laurea che i candidati devono possedere, considerato che la laurea di una determinata classe non sempre garantisce il possesso di requisiti necessari e sufficienti per l'accesso a un dato corso di laurea magistrale.

Si stabilisce pertanto che siano da intendersi come requisiti curricolari il titolo di laurea e le competenze e conoscenze acquisite in specifici settori scientifico-disciplinari debitamente stabiliti per un numero minimo di crediti determinato in 60.

Per quanto riguarda la verifica (comunque obbligatoria) dell'adeguatezza della preparazione personale dei candidati, affermato che l'obiettivo deve essere quello di salvaguardare la qualità dei corsi, senza necessariamente arrivare a contingentarne gli accessi, si stabilisce che la verifica si debba svolgere con modalità (colloqui, prove scritte, test o altre modalità), eventualmente anche selettive, individuate da ogni Facoltà in funzione delle proprie esigenze e specificità.

Progettazione dei nuovi Ordinamenti e Regolamenti didattici

In questi anni si è più volte evidenziato come l'adozione degli ordinamenti didattici strutturati secondo la formula del “3+2” sia avvenuta in maniera disarticolata, a causa, soprattutto, della tempistica con la quale si è andato componendo il quadro normativo nazionale: prima l'emanazione del DM 509/99, seguita a distanza di quasi un anno dall'approvazione del provvedimento ministeriale concernente le classi di primo livello, cui ha fatto seguito l'approvazione del provvedimento relativo alle classi di secondo livello. Esaminando i regolamenti didattici dei corsi, le guide e i manifesti degli studi permane l'idea di una scarsa armonizzazione che ha finito per contraddistinguere la costruzione dei percorsi formativi. I corsi di studio hanno presentato o presentano un numero eccessivo di insegnamenti ed esami, un numero ridondante di corsi di studio e di curricula a fronte, talvolta, di pochi studenti. Tale situazione crea confusione e difficoltà nei riguardi degli studenti e dell'opinione pubblica, e non agevola certamente il lavoro di gestione dei corsi .

Il processo di revisione dell'offerta formativa che le Facoltà si accingono ad affrontare deve essere l'occasione in primo luogo per distinguere più nettamente i due livelli di studio e chiarire meglio gli obiettivi, le funzioni e le caratteristiche dell'uno e dell'altro, nonché i rapporti che intercorrono tra loro.

Offerta formativa e risorse

Si ritiene che l'opera di revisione dell'offerta formativa da parte delle Facoltà secondo le linee sopra indicate non possa prescindere da una parallela riconsiderazione delle risorse di docenza effettivamente disponibili o programmabili in un quadro attento alle esigenze, entrambe non eludibili e fortemente intrecciate, della qualità dell'offerta, da incrementare, e del miglior utilizzo delle risorse. Ferme dunque restando le ulteriori determinazioni che si dovranno assumere quanto prima in un'ottica di programmazione complessiva degli investimenti sull'arco triennale, come richiesto dalla legge, prestando attenzione a tutte le linee di sviluppo dell'ateneo in raccordo con le linee guida ministeriali, si reputa opportuno anticipare sin d'ora i criteri e alcuni degli obiettivi di razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa che si intendono perseguire e che le Facoltà sono chiamate a rispettare, integrando in tale prospettiva alcuni degli elementi già richiamati nei due precedenti punti del presente documento.

Riprogettare l'offerta formativa

1. riequilibrando la distribuzione delle risorse di docenza tra i corsi di laurea e di laurea magistrale della stessa Facoltà Tale redistribuzione adotta come criterio di fondo l'attribuzione ai corsi di studio di margini di risorse di docenza più ampi rispetto a quelli indicati quali “requisiti minimi”.

2. riequilibrando la distribuzione delle risorse aggiuntive di docenza tra i settori scientifico-disciplinari, tenendo conto del fabbisogno didattico di ciascun s.s.d. da parte dei corsi di studio, espresso sia in termini di CFU assegnati sia in termini di n. di esami svolti dai docenti del s.s.d. stesso;

3. attivando corsi interfacoltà o interateneo, eventualmente in sostituzione di corsi di studio a basso numero di iscritti, al fine di sfruttare le economie di scala derivanti dall'utilizzo in rete di competenze e strutture disponibili e, comunque, per iniziative che abbiano particolare interesse culturale, scientifico e formativo per l'intero ateneo;

Internazionalizzazione dell'offerta formativa

Si ricorda infine che il S.A. di Ca' Foscari ha deliberato di assumere l'internazionalizzazione dei corsi come caratteristica strutturale del suo programma di sviluppo in materia di offerta formativa, impegnando così le Facoltà e i docenti ad adottare strategie graduali ma esplicite in siffatta direzione.

1)
In base alla lettera delle Bozze di Decreto Ministeriale circolanti, sembra che tale vincolo possa essere interpretato conteggiando due volte i docenti per ogni tipo di Laurea (e cioè una per La Laurea triennale ed una per la Laurea magistrale. Occorrerà rivedere attentamente tutto ciò alla luce dei Decreti Mussi che sembrano siano in corso di pubblicazione.
2)
Non si intendono per verifiche di profitto le prove di idoneità.
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