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Decreto ministeriale 30 settembre 2011

Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina, non linguistica, in lingua straniera nelle scuole, ai sensi dell'articolo 14 del decreto 10 settembre 2010, n. 249.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 dicembre 2011, n. 299

Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina, non linguistica, in lingua straniera nelle scuole, ai sensi dell'articolo 14 del decreto 10 settembre 2010, n. 249. (2)


IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 recante «Regolamento concernente: definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» ed, in particolare, l'articolo 14 che prevede l'istituzione di corsi, nelle università, di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera nelle scuole;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e in particolare l'articolo 4, comma 3, che prevede che «nell'ambito dell'autonomia didattica possono essere programmati, anche sulla base degli interessi manifestati dagli alunni, percorsi formativi che coinvolgono più discipline e attività nonché insegnamenti in lingua straniera in attuazione di intese e accordi internazionali»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 recante «Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88« Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89«Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» e in particolare l'articolo 10, comma 6;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 28 settembre 2007, n. 137 concernente l'attivazione, nei conservatori di musica, e negli istituti musicali pareggiati, dei corsi biennali di secondo livello, ad indirizzo didattico;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82 concernente l'attivazione, nelle accademie di belle arti, dei corsi biennali di secondo livello, ad indirizzo didattico;

Visto il «Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue» pubblicato nel 2001 dal Consiglio d'Europa;

Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale reso nel corso dell'adunanza svoltasi in data 19 luglio 2011, ne recepisce i suggerimenti in merito alla riformulazione di alcuni commi dell'articolo 7;

Ritenuto altresì di non doversi adeguare al predetto parere in merito all'ampliamento ordinamentale delle attività in copresenza, ma riconoscendo invece l'opportunità di una diversa distribuzione degli ambiti disciplinari, attraverso la correzione della tabella B allegata al presente decreto e la possibilità di una eventuale diversa distribuzione dei crediti demandandola all'autonomia degli Atenei, ai fini di rispondere alle osservazioni fatte;

Acquisito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione reso nel corso dell'adunanza svoltasi in data 19 luglio 2011 e recependone i suggerimenti in ordine a un più chiaro coinvolgimento del settore dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica attraverso l'introduzione di un apposito comma, nonché a una migliore definizione delle procedure di valutazione dei percorsi che tiene conto del quadro normativo vigente e dei compiti assegnati all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e ritenendo altresì i criteri vincolanti per la prima attivazione dei percorsi ampiamente soddisfacenti;

Ritenuto di non doversi adeguare al predetto parere in ordine alla definizione da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dei contingenti e delle prove selettive, visto che ildecreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 delimita, all'articolo 5, i percorsi che prevedono la programmazione dei contingenti da parte del Ministero e visto che si considera sufficiente la previsione del doppio requisito di accesso costituito dall'abilitazione e dal possesso di una certificazione linguistica di Livello C1, demandando alle università, sulla base dell'offerta formativa, una ulteriore selezione degli accessi e le relative modalità;

Decreta

Art. 1 - Oggetto

1. I corsi di cui al presente decreto sono finalizzati al conseguimento del certificato attestante le acquisite competenze per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera, di seguito denominato CLIL (Content and Language Integrated Learning), ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

Art. 2 - Finalità

1. Le finalità dei corsi e il profilo del docente certificato CLIL sono definiti nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3 - Attivazione dei corsi

1. I corsi sono definiti dai regolamenti didattici di ateneo in conformità ai criteri stabiliti dal presente decreto. La loro attivazione, da parte delle università, anche in convenzione tra loro, è subordinata a specifica autorizzazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. I corsi indirizzati a docenti in possesso di abilitazione in discipline la cui formazione iniziale è di competenza delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, deldecreto del Ministro dell'università e della ricerca 28 settembre 2007, n. 137 e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, sono attivati attraverso specifica convenzione tra università e le istituzioni AFAM, la quale convenzione prevede l'erogazione dei crediti formativi universitari inerenti i settori della disciplina da veicolare da parte delle istituzioni AFAM.

2. L'ateneo definisce il contingente dei partecipanti a ciascun corso e le modalità di selezione per l'ammissione, fermo restando i requisiti di cui all'articolo 4.

3. In attesa della formulazione, da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario (ANVUR), ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, di specifiche proposte al riguardo, l'attivazione dei corsi è autorizzata in presenza dei seguenti requisiti:

  • a. proposta didattica conforme ai contenuti degli allegati del presente provvedimento;
  • b. direzione del corso affidata a un professore universitario di I o II fascia il quale abbia nel curriculum competenze specifiche di tipo linguistico, metalinguistico e didattico sulla metodologia CLIL;
  • c. attività formative affidate a docenti universitari di discipline linguistiche e glottodidattiche, a docenti universitari di settori scientifico-disciplinari delle discipline da veicolare competenti nella lingua straniera e a docenti di scuola secondaria di secondo grado ovvero esperti con comprovata esperienza nella metodologia CLIL;
  • d. progettazione di percorsi, all'interno delle attività formative, finalizzati all'applicazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazion (TIC) nell'ambiente formativo CLIL;
  • e. utilizzo in qualità di tutor di docenti di scuola secondaria di secondo grado con comprovata esperienza nella metodologia CLIL;
  • f. convenzioni con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione comprese nell'elenco di cui all'articolo 12 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 finalizzate alle attività di tirocinio, ove siano in corso attività in CLIL.

4. Entro dodici mesi dalla propria effettiva operatività acquisita con la completa costituzione dei propri organi, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 (ANVUR), sulla base dell'esperienza derivante dallo svolgimento dei corsi autorizzati ai sensi del comma 3 del presente articolo, propone al Ministro i requisiti necessari per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di cui all'articolo 1 e i criteri e le metodologie per la valutazione dei medesimi, da adottare con successivo decreto ministeriale.

Art. 4 - Destinatari

1. I corsi sono riservati a docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, per la disciplina per la quale gli stessi intendano conseguire il certificato di cui all'articolo 14, comma 4 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, e di competenze certificate nella lingua straniera di almeno Livello C1 del «Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue», di seguito denominato QCER, rilasciate da Enti Certificatori riconosciuti dai Governi dei Paesi madrelingua, a condizione che le predette certificazioni mostrino piena aderenza nel predetto QCER nelle cinque abilità (Ascolto, Parlato, Scrittura, Lettura, Interazione) ivi previste.

2. Specifici corsi possono altresì essere attivati in conformità all'allegato A, ai fini della realizzazione di percorsi di CLIL nella scuola secondaria di primo grado, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, per docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria di primo grado della disciplina per la quale si intende conseguire il certificato di cui all'articolo 14, comma 4 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e delle competenze certificate nella lingua straniera di cui al comma 1. A tal fine, i docenti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c) e i tutor di cui alla lettera e) appartengono alla scuola secondaria di primo grado.

Art. 5 - Durata e articolazione dei corsi

1. Il corso è superato con il conseguimento di 60 crediti formativi universitari e a seguito dell'esito positivo dell'esame finale di cui all'articolo 7.

2. L'articolazione del corso e la tabella dei crediti formativi universitari sono dettagliati nell'allegato B, parte integrante del presente provvedimento, che prevede attività formative di base, attività formative caratterizzanti, tirocinio CLIL e progetto finale.

3. La frequenza delle attività del corso è obbligatoria. L'accesso all'esame finale è subordinato alla verifica della presenza ad almeno l'80% delle attività didattiche e al totale adempimento delle ore di tirocinio.

Art. 6 - Valutazione

1. Tutte le attività formative si concludono con una valutazione in trentesimi. Per accedere alla prova finale i candidati dovranno aver conseguito valutazioni non inferiori a 18/30 in tutte le attività formative.

Art. 7 - Commissione d'esame e valutazione finale

1. Il corso si conclude con un esame finale al quale è assegnato uno specifico punteggio.

2. La commissione d'esame è composta dal direttore del corso, che la presiede, da due docenti che hanno svolto attività nel corso, di cui uno esperto di CLIL e uno esperto di disciplina veicolata in lingua straniera, nominati dalla competente autorità accademica, dal tutor del perfezionando nonché da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico designati dal direttore dell'ufficio scolastico regionale.

3. L'esame finale valuta, tramite un colloquio con il candidato:

  • a. un progetto su aspetti applicativi metodologico-disciplinari legati alle attività di tirocinio;
  • b. un prodotto multimediale finalizzato alla didattica disciplinare con metodologia CLIL attraverso l'uso delle TIC;

entrambi predisposti dal candidato medesimo.

4. L'esame finale si intende superato da parte di quei candidati che abbiano conseguito una valutazione non inferiore a 18/30.

5. La valutazione complessiva finale, espressa in trentesimi, risulta dalla somma della media aritmetica dei punteggi ottenuti nelle valutazioni di cui all'articolo 6 e dal punteggio ottenuto nell'esame di cui al comma 1 del presente articolo. La valutazione complessiva finale è riportata nel certificato di cui all'articolo 1.

Art. 8 - Norme transitorie e finali

1. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, l'ateneo procede ai fini dell'individuazione delle istituzioni scolastiche sedi di tirocinio in base al disposto di cui all'articolo 15, comma 23 del medesimo decreto.

2. Dall'attivazione dei corsi previsti dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo.

Allegati

Allegato A (articolo 2)

Finalità del corso e profilo del docente certificato per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera

Al termine del corso di perfezionamento i corsisti devono aver acquisito solide competenze nella propria disciplina insegnata in lingua straniera nel modo più adeguato alla tipologia del corso di studi, all'età e al curricolo degli allievi con cui entreranno in contatto. A questo scopo è necessario che le conoscenze e le competenze metodologiche e linguistiche siano fin dall'inizio del percorso strettamente connesse con le capacità di gestire la classe e di progettare il percorso educativo e didattico.

Sul fondamento di una competenza comunicativa nella lingua straniera di livello C1, al termine del corso i corsisti dovranno possedere:

  • una buona competenza nella micro-lingua disciplinare della lingua straniera;
  • una buona competenza nell'utilizzo della lingua straniera nell'insegnamento;
  • una buona conoscenza degli aspetti fondamentali della metodologia CLIL;
  • la capacità di progettare un percorso CLIL integrando lo sviluppo delle conoscenze e competenze disciplinari con quelle linguistiche;
  • la capacità di collaborare metodologicamente e operativamente con i docenti di lingua straniera;
  • la capacità di condurre autonomamente le lezioni CLIL e di impiegare metodologie e strategie che consentano agli allievi di apprendere attraverso la lingua straniera;
  • la capacità di valutare, scegliere, adattare e creare materiali e risorse didattiche anche utilizzando le nuove tecnologie;
  • la capacità di creare e utilizzare strumenti di valutazione, autovalutazione degli apprendimenti e di monitoraggio coerenti con la metodologia CLIL.

In coerenza con gli obiettivi indicati il corso di perfezionamento prevede: attività formative di base trasversali, aspecifiche rispetto alle materie scolastiche coinvolte, più orientate ad aspetti teorici e ai principi e alle problematiche di base del CLIL; laboratori (attività caratterizzanti) specifici per materia e per lingua, svolti in lingua straniera, finalizzati a far sperimentare ai corsisti in prima persona la trasposizione pratica di quanto appreso in aula; attività obbligatorie di tirocinio indiretto in università (preparazione, riflessione e discussione delle attività, documentazione per la relazione finale di tirocinio) e diretto nelle scuole. L'attività di tirocinio, per un minimo complessivo di 300 ore pari a 12 crediti formativi universitari, prevede attività di osservazione, di lavoro in situazione guidata, di produzione di materiali didattici e attività in cui il corsista sia pienamente autonomo.

Al termine i corsisti:

Ambito linguistico:

  • hanno consolidato la competenza nella lingua straniera di livello C1;
  • possiedono un adeguato livello di competenze finalizzate alla gestione linguistica di contenuti disciplinari in LS.

Ambito disciplinare:

  • sanno utilizzare le conoscenze disciplinari in coerenza con la dimensione formativa proposta dai curricula delle materie in CLIL relative al proprio ordine di scuola;
  • sanno gestire la trasposizione didattica delle conoscenze disciplinari in chiave di integrazione tra lingua e contenuti.

Ambito metodologico-didattico:

  • sono in grado di costruire una modalità di lavoro CLIL, per garantire l'integrazione tra lingua e disciplina;
  • sono in grado di valutare, scegliere, adattare, creare materiali e risorse didattiche per ottimizzare la lezione CLIL;
  • sono in grado di condurre autonomamente le lezioni CLIL, impiegando metodologie e strategie finalizzate ad apprendere attraverso la lingua straniera;
  • sono in grado di progettare e utilizzare sistemi e strumenti di valutazione condivisi e integrati, coerenti con la metodologia CLIL.

La seguente Tabella fornisce una descrizione dettagliata del Profilo Linguistico, Disciplinare e Metodologico del Docente di Disciplina non linguistica in lingua straniera al termine del percorso formativo:

Ambito linguistico
ha una competenza di Livello C1 nella lingua straniera Scala globale
È in grado di comprendere un'ampia gamma di testi complessi e piuttosto lunghi e ne sa ricavare anche il significato implicito.
Si esprime in modo scorrevole e spontaneo, senza un eccessivo sforzo per cercare le parole.
Usa la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, accademici e professionali.
Sa produrre testi chiari, ben strutturati e articolati su argomenti complessi, mostrando di saper controllare le strutture discorsive, i connettivi e i meccanismi di coesione
ha competenze linguistiche adeguate alla gestione di contenuti disciplinari in lingua straniera Comprensione di un testo
È in grado di comprendere in dettaglio testi orali e scritti piuttosto lunghi e complessi, relativi o meno alla sua area disciplinare.
Lavorare su un testo
È in grado di riassumere e rielaborare testi lunghi e difficili, di vario genere.
Repertorio linguistico
È in grado di scegliere la formulazione adatta in un vasto repertorio linguistico che gli permette di esprimersi chiaramente e senza doversi limitare in ciò che intende dire, al fine di gestire la complessità epistemologica delle discipline.
Ampiezza del lessico
Ha padronanza di un vasto repertorio lessicale, anche specialistico, nonché di espressioni idiomatiche e colloquiali.
Produzione orale
È in grado di descrivere ed esporre argomenti complessi in modo chiaro e preciso.
Esposizioni in classe
È in grado di fare un'esposizione chiara e ben strutturata di un argomento complesso, sviluppando in modo abbastanza esteso i diversi punti di vista.
È in grado di reagire efficacemente a domande e interruzioni.
Interazione orale
È in grado di esprimersi con chiarezza e con buona padronanza lessicale.
È in grado di prendere parte ad interazioni complesse, anche nell'ambito di discussioni di gruppo.
Coerenza di coesione
È in grado di realizzare un discorso chiaro, sciolto e ben strutturato, utilizzando schemi organizzativi, connettivi ed espressioni coesive.
Correttezza grammaticale
Mantiene costantemente un livello elevato di correttezza grammaticale.
È in grado di utilizzare la lingua per spiegare, trasmettere informazioni, dare istruzioni, chiarire e verificare la comprensione, valutare i livelli di apprendimento disciplinare e linguistico.
È in grado di utilizzare la lingua per la gestione della classe.
ha una padronanza della microlingua disciplinare (lessico specifico, tipologie di discorso, generi e forme testuali, …) e sa trattare nozioni e concetti disciplinari in lingua straniera È in grado di utilizzare il lessico e le strutture sintattiche e semantiche specifiche della microlingua disciplinare.
È in grado di esprimere, contestualizzandoli, concetti e nozioni specifici della disciplina.
È in grado di utilizzare generi e forme testuali propri della disciplina.
Ambito disciplinare
è in grado di utilizzare le conoscenze disciplinari in coerenza con la dimensione formativa proposta dai curricula delle materie relative al proprio ordine di scuola È in grado di orientarsi nella normativa nazionale e comunitaria vigente, in particolar modo per quanto riguarda gli aspetti innovativi della didattica utilizzandola come riferimento per la pianificazione e progettazione didattica.
È in grado di utilizzare strumenti e procedure per condurre l'analisi disciplinare sulla base dei criteri di essenzializzazione, problematizzazione e storicizzazione per garantire una coerente trasposizione dal sapere esperto al sapere didattico.
È in grado di pianificare e programmare il lavoro didattico attraverso l'organizzazione di percorsi funzionali allo sviluppo di conoscenze, abilità e competenze integrate.
è in grado di trasporre in chiave didattica le conoscenze disciplinari integrando lingua e contenuti È in grado di utilizzare l'analisi disciplinare come dispositivo metodologico di progettazione curricolare individuando e collegando gli elementi essenziali della disciplina (conoscenze, abilità, competenze) in modo anche trasversale.
È in grado di pianificare e programmare percorsi didattici disciplinari in lingua straniera, attraverso la individuazione della relazione tra competenze linguistiche, competenze disciplinari e competenze chiave, in funzione della loro integrazione e dei livelli attesi.
Ambito metodoligo-didattico
è in grado di progettare percorsi CLIL in sinergia con i docenti di lingua straniera e/o di altre discipline È in grado di definire gli obiettivi che integrano contenuto, lingua straniera e abilità cognitive lavorando in sinergia con l'insegnante di lingua straniera e con il Consiglio di Classe.
È in grado di identificare i contenuti e la lingua ad essi funzionale e di pianificare come introdurli in maniera efficace.
È in grado di pianificare come mantenere il livello richiesto di complessità dei contenuti attraverso la mediazione di un adeguato input linguistico.
È in grado di scegliere metodologie appropriate ed efficaci utilizzate sia nell'apprendimento della LS che nelle discipline e di pianificare come implementarle riconoscendo la dovuta importanza all'apprendimento esperienziale (alias didattica laboratoriale, didattica per progetti o project work, learning by doing, ecc.) ai sussidi visivi e multimediali, alle metodologie a mediazione sociale.
È in grado di scegliere attività motivanti che promuovono l'apprendimento del contenuto e della LS (BICS - Basic Interpersonal Communicative Skills e CALP Cognitive Academic Language Proficiency) e richiedono l'uso della lingua straniera nelle interazioni.
È in grado di definire gli obiettivi CLIL che devono essere raggiunti alla fine dell'anno scolastico in maniera da rendere evidenti i risultati di apprendimento sia nel contenuto che nella lingua straniera (BICS e CALP).
È in grado di pianificare la valutazione integrata di contenuto e lingua.
è in grado di reperire, scegliere, adattare, creare materiali e risorse didattiche per ottimizzare la lezione CLIL, utilizzando anche le risorse tecnologiche e informatiche È in grado di valutare e scegliere materiali e risorse didattiche appropriati dal punto di vista del contenuto, della lingua e delle abilità cognitive e anticipare eventuali problemi e relative soluzioni.
È in grado di adattare e didattizzare i materiali in relazione agli obiettivi previsti e alla complessità linguistica.
È in grado di predisporre i materiali di lavoro in funzione del compito (task-based learning).
È in grado di utilizzare le TIC per creare materiali e facilitare la comprensione dei contenuti.
È in grado di integrare le risorse TIC all'interno delle lezioni per supportare l'apprendimento di lingua e contenuto.
è in grado di realizzare autonomamente un percorso CLIL, impiegando metodologie e strategie finalizzate a favorire l'apprendimento attraverso la lingua straniera. È in grado di utilizzare adeguate procedure metodologiche per facilitare e promuovere la comprensione.
È in grado di guidare lo studente a sviluppare strategie cognitive di comprensione.
È in grado di utilizzare metodologie interattive.
È in grado di sostenere e favorire l'apprendimento del contenuto attraverso la lingua straniera utilizzando un approccio basato sulla ricerca (enquiry-based).
È in grado di organizzare contesti di lavoro pertinenti e significativi e di adottare un approccio olistico.
È in grado di sostenere il progresso nell'apprendimento del contenuto attraverso la lingua utilizzando la metodologia del compito.
È in grado di promuovere l'autonomia dello studente nell'utilizzo della lingua per apprendere.
È in grado di promuovere la competenza interculturale offrendo opportunità di riflettere su prospettive culturali diverse.
è in grado di elaborare e utilizzare sistemi e strumenti di valutazione condivisi e integrati, coerenti con la metodologia CLIL È in grado di utilizzare il quadro normativo di riferimento per elaborare e predisporre efficaci strumenti di verifica e valutazione sommativa e normativa.
È in grado di utilizzare strategie per un'efficace Valutazione-per-l'apprendimento (Assessment for Learning).
È in grado di creare e utilizzare strumenti per valutare attraverso la lingua straniera.
È in grado di creare strumenti per valutare il progresso di abilità e competenza nella lingua e nel contesto.
È in grado di sviluppare strategie per monitorare e registrare il progresso nella lingua e nel contenuto.

Allegato B (articolo 5, comma 2)

Articolazione e tabella dei crediti formativi universitari del corso di perfezionamento CLIL

Attività formative Ambito disciplinare Settore scientifico-disciplinare (SSD) CFU
di base Fondamenti teorici e metodologici trasversali, come elementi di partenza per i laboratori previsti nelle attività formative caratterizzanti. In particolare:
a. modalità di acquisizione e apprendimento di una LS;
b. principi base del CLIL;
c. progettazione e dimensione metodologico-didattica;
d. tipologie testuali e lessico specifico;
e. materiali e sussidi didattici;
f. valutazione;
g. ricerca-azione;
h. utilizzo delle TIC
SSD L-LIN/02 e SSD L-LIN1) di tutte le lingue purché vengano attivati insegnamenti di contenuto glottodidattico Da un minimo di 12 CFU (300 > 100h) a un massimo di 18 CFU (450 > 150h)
caratterizzanti Didattiche disciplinari in prospettiva veicolare (CLIL) 2) da condurre nella lingua prescelta, applicando quanto appreso nelle attività formative di base e in particolare approfondendo i seguenti ambiti:
a. tipologie testuali e lessico specifico;
b. materiali e sussidi didattici;
c. valutazione;
d. ricerca-azione;
e. utilizzo delle TIC
SSD delle discipline da veicolare
SSD L-LIN/02 e SSD L-LIN3) della lingua scelta
Da un minimo di 24 CFU (600 > 200h) a un massimo di 30 CFU (750 > 250h) di cui almeno:
- 9 CFU SSD della disciplina da veicolare;
- 9 CFU SSD L-LIN/02 e SSD L-LIN4) della lingua scelta;
- 6 CFU in copresenza tra SSD della disciplina da veicolare e SSD L-LIN/02 e SSD L-LIN5) della lingua scelta
Altre attività
- Tirocinio CLIL e applicazione TIC
- progetto finale
Il tirocinio, oltre ad un congruo numero di ore di presenza in classe, può anche prevedere attività a distanza (ad es. osservazione di lezioni anche dall'estero, discussione di osservazioni fatte in presenza). 18 CFU (450 > 150h) di cui:
- 12 CFU (300 h) tirocinio
- 6 CFU progetto
Totale 60 CFU
1) , 3) , 4) , 5)
La sigla SSD L-LIN indica i Settori Scientifico-Disciplinari della lingua straniera prescelta per il corso di perfezionamento.
2)
I CFU da acquisire nelle attività caratterizzanti avranno forma primariamente laboratoriale e dovranno portare ad una effettiva integrazione tra gli insegnamenti impartiti.
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