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Indicazioni per la scrittura degli ordinamenti didattici

Cun - ottobre 2008 (versione PDF)

Aggiornato dalla Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici dell'8 settembre 2015 (versione html)

Scheda informativa

Nome del corso

Occorre che il nome del corso di studio sia coerente con gli obiettivi formativi e con il nome della classe. Inoltre occorre che il nome non sia fuorviante per gli studenti e non induca a confusioni con altre classi.

Nome del corso in lingua inglese

Occorre che il nome del corso in lingua inglese sia presente e corrisponda al nome italiano

Lingua in cui è tenuto il corso

Bisogna indicare che il corso è in una lingua diversa dall'italiano solo nel caso in cui tutti gli insegnamenti siano tenuti in tale lingua.

Motivi dell'istituzione di più corsi nella classe

Se sono presentati più corsi nella stessa classe, deve essere data adeguata motivazione. Le motivazioni per i diversi corsi devono essere coerenti tra loro.

Se un ateneo intende attivare più repliche identiche di uno stesso corso di studio deve comunque presentare un solo ordinamento per tali corsi.

Nelle distinte attivazioni dei corsi di studio con lo stesso ordinamento si possono realizzare curricula diversi.

Parti testuali

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione

La sintesi della relazione tecnica deve essere centrata sul corso di studio in esame. In particolare occorre evitare di riportare interi ampi brani della relazione tecnica, che contengono ad esempio tutti i corsi di studio della facoltà.

Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento

Si ritiene che i pareri riportati nella sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento debbano essere attribuiti alle persone indicando di queste il ruolo istituzionale e non il nome e cognome.

Sintesi della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi, professioni

Si ritiene che i pareri riportati nella sintesi della consultazione con le organizzazioni rappresentative debbano essere attribuiti alle persone indicando di queste il ruolo istituzionale e non il nome e cognome.

Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo

Gli obiettivi formativi del corso di studio non possono limitarsi a ricopiare quelli indicati nella classe, ma devono essere mirati alla specifica proposta fatta e opportunamente elaborati e precisati.

La descrizione del percorso formativo deve essere presente e ci deve essere coerenza tra obiettivi, percorso formativo ed i settori e numeri di crediti successivamente indicati per le attività formative indispensabili.

Sia gli obiettivi sia il percorso sono poi ulteriormente analizzati e indicati nel campo relativo ai descrittori europei.

La determinazione e la denominazione dei curricula sono di competenza della sede. È quindi richiesto di togliere dall'ordinamento ogni riferimento a tali denominazioni e al numero di curricula, al fine di non vincolarli, visto che non è necessario. In ogni caso l'ordinamento deve descrivere in modo unitario gli obiettivi formativi del corso di studio, indipendentemente dalla presenza di curricula.

Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio

  1. Conoscenza e capacità di comprensione
  2. Capacità di applicare conoscenza e comprensione
  3. Autonomia di giudizio
  4. Abilità comunicative
  5. Capacità di apprendimento

Gli obiettivi formativi, formulati in termini di risultati di apprendimento attesi, non devono essere generici e devono essere descritti adeguatamente.

Per ciascun descrittore devono essere indicate le varie modalità, tipologie di attività formative e strumenti didattici con cui i diversi risultati attesi vengono conseguiti e verificati.

Motivazioni dell'istituzione del corso interclasse

Il corso di studio interclasse non si deve presentare come giustapposizione di due corsi sostanzialmente indipendenti tra loro per obiettivi formativi e sbocchi professionali/occupazionali.

Conoscenze richieste per l'accesso

Lauree

Per le Lauree, occorre definire le conoscenze richieste per l'accesso e prevedere la loro verifica, la quale è obbligatoria in base al DM 270/04. La precisazione di tali conoscenze e la specificazione delle modalità di verifica può essere rimandata al regolamento didattico del corso di studio, dove saranno altresì indicati gli obblighi formativi aggiuntivi previsti nel caso in cui la verifica non sia positiva.

La verifica delle conoscenze richieste per l'accesso non può essere demandata agli studenti attraverso generiche “prove di autovalutazione”.

Lauree magistrali

Per le Lauree Magistrali occorre indicare i requisiti curricolari che devono essere posseduti per l'ammissione o rimandare per tale determinazione al regolamento didattico del corso di studio. Tali requisiti curricolari possono riferirsi al possesso di una laurea in una certa classe1) oppure a numeri di CFU conseguiti in insiemi di settori scientifico disciplinari, oppure essere di entrambi i tipi e devono potersi applicare a laureati di qualsiasi sede. Non possono invece riferirsi a uno specifico nome di un corso di laurea.

La verifica della personale preparazione deve essere prevista in ogni caso, distinta rispetto al possesso dei requisiti curricolari, e prevedere modalità per le quali si può rimandare al regolamento didattico del corso di studio.

Il DM 270 e le sue norme collegate non consentono di attribuire “debiti formativi” agli studenti che si iscrivono alle lauree magistrali, dato che “eventuali integrazioni curricolari in termini di CFU devono essere acquisite prima della verifica della preparazione individuale.” DM_Classi_LM_art_6

Caratteristiche della prova finale

La prova finale è obbligatoria. Deve esserci coerenza fra gli obiettivi formativi, i risultati di apprendimento attesi, il significato formativo dichiarato per la prova finale e il numero di crediti successivamente indicato per la prova stessa; in particolare per la Laurea Magistrale, che deve comunque prevedere “la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore” (DM270 art.11, comma 5).

Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati

Gli sbocchi occupazionali devono essere adeguatamente descritti e devono essere coerenti con il livello di laurea.

Per i laureati è comunque prevista un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici, quindi le professioni con qualifica di “tecnico” (classificazione 3 ISTAT) non dovrebbero essere utilizzate in tutti quei casi in cui tale qualifica si usa già correntemente per le funzioni tipiche dei diplomati di scuola superiore (ad es. perito industriale, geometra). In tali casi si suggerisce di indicare eventualmente professioni “specialistiche” (di cui alla classificazione 2 ISTAT), anche se già utilizzate per i laureati magistrali.

Per quanto concerne l'insegnamento è preferibile eliminare riferimenti all'insegnamento in specifici gradi scolastici, discipline, classi di concorso e di abilitazione.

Non si deve utilizzare “Dirigente scolastico”, “Ispettore scolastico“, poiché per l'accesso ai concorsi occorre in genere aver maturato prefissate esperienze in altri ruoli.

Non è corretto indicare la professione di “Docenti universitari in…… [ad esempio: scienze statistiche, matematiche, fisiche, chimiche e della terra]”, in quanto questo esito non è direttamente correlato alla preparazione fornita dalla LM.

Il corso prepara alle professioni di: (ISTAT)

Se la classificazione ISTAT non appare idonea a descrivere gli sbocchi occupazionali, si suggerisce di mirare soprattutto ad una buona descrizione nel campo precedente.

Attività formative

Per rendere più leggibili gli ordinamenti si raccomanda di utilizzare la possibilità offerta dalla banca dati che consente la suddivisione degli ambiti in gruppi di settori ai quali possono essere attributi i CFU

Attività formative di base, caratterizzanti, affini e integrative

I SSD e i numeri di CFU indicati per gli ambiti devono essere coerenti con gli obiettivi formativi. I SSD devono pertanto essere in numero sufficiente e peraltro non eccessivo.

Eventuali ampi intervalli di crediti sono accettabili solo a condizione di una solida e valida motivazione e comunque non devono essere così ampi da rendere poco leggibile l'ordinamento e poco valutabile il significato culturale del percorso formativo e della figura professionale che ne deriva.

SSD MAT e FIS per le attività di base

Negli ordinamenti dei corsi di laurea che appartengono ad una classe per la quale negli ambiti di base sono presenti tutti i settori da MAT/01 a MAT/09, tali settori devono essere inseriti, tutti, nelle attività formative di base. Infatti essi sono integralmente elencati nella classe, poiché sono considerati indistinguibili dal punto di vista delle relative competenze didattiche, come indicato nelle declaratorie dei settori stessi.

Analogamente negli ordinamenti dei corsi di laurea che appartengono ad una classe per la quale tra i settori di base sono presenti tutti i settori da FIS/01 a FIS/08 occorre inserire tutti questi settori nelle attività formative di base. Infatti tali settori sono integralmente elencati nella classe, poiché sono considerati indistinguibili dal punto di vista delle relative competenze didattiche.

Indicazione nelle attività affini e integrative di settori di base e caratterizzanti

Qualora si ritenga di utilizzare come attività affini o integrative anche SSD previsti nel DM per attività di base o caratterizzanti della classe, si chiede di motivare in modo analitico e specifico, settore per settore, la ragione di tale inserimento, con particolare attenzione per i settori già inseriti nel proprio ordinamento tra quelli di base e/o caratterizzanti.

Anche se l'utilizzazione è motivata dalla necessità di consentire specifici percorsi di studio, si raccomanda che l'ordinamento consenta agli studenti di seguire anche percorsi formativi nei quali sia presente un'adeguata quantità di crediti in settori affini e integrativi non già di base o caratterizzanti.

A scelta dello studente

Non sono ammissibili interpretazioni limitative o riduttive delle norme, in particolare di quanto stabilito dall'articolo 10, quinto comma, lettera a) del D.M. n. 270/04, dove si prevede che le attività a scelta degli studenti siano da loro scelte autonomamente. La precisazione “purché coerenti con il progetto formativo” non può comportare il diniego di autonomia nella scelta, come avverrebbe prevedendo una elencazione a priori di coerenze riconosciute.

Un elevato numero o un intervallo troppo ampio di CFU deve avere una chiara e circostanziata motivazione.

Per la prova finale

Occorre che il numero di CFU indicato per la prova finale sia coerente con il ruolo formativo dichiarato per la prova stessa. “Alla prova finale della laurea va riconosciuto il ruolo di importante occasione formativa individuale a completamento del percorso, senza richiedere una particolare originalità” per cui il numero di CFU ad essa attribuiti non deve essere inferiore a tre.

Per la conoscenza di almeno una lingua straniera

Il numero di CFU indicato per la conoscenza delle lingue straniere, tenuto conto anche delle conoscenze richieste per l'accesso, deve essere adeguato rispetto agli obiettivi formativi dichiarati.

Ulteriori attività formative

  1. Ulteriori conoscenze linguistiche
  2. Abilità informatiche e telematiche
  3. Tirocini formativi e di orientamento
  4. Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro

Il numero di CFU indicato per tirocini e stage deve essere adeguato rispetto agli obiettivi formativi dichiarati.

1)
Si noti che se si indicano i requisiti curriculari utilizzando le classi di laurea di provenienza, può essere necessario tenere conto delle variazioni delle classi di Laurea tra DM 509 e DM 270. Pertanto potrebbe essere preferibile indicare soltanto numeri di crediti e non fare riferimento a classi di laurea
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