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accreditamento:dm_6_2019 [16.01.2019 - 15:27]
fermat [Art. 8 (Flessibilità dell'offerta formativa e corsi di laurea sperimentali ad orientamento professionale)]
accreditamento:dm_6_2019 [11.01.2021 - 11:19] (versione attuale)
Linea 1: Linea 1:
 ====== DM 7 gennaio 2019 n. 6 ====== ====== DM 7 gennaio 2019 n. 6 ======
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 +//come modificato dal DM 8 dell'8 gennaio 2021//
  
 Autovalutazione,​ valutazione,​ accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari. Autovalutazione,​ valutazione,​ accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari.
Linea 125: Linea 127:
 4. L'​attivazione dei corsi di studio accreditati è subordinata unicamente all'​inserimento annuale degli stessi nella Banca dati dell'​offerta formativa (SUA-CdS), previa verifica automatica nella medesima banca dati del possesso dei requisiti di docenza di cui all'​allegato A, punto b (ovvero del rispetto del piano di raggiungimento dei requisiti di docenza di cui a comma 2). I dati necessari per la verifica dovranno essere aggiornati dalle Università. Il Ministero e l'​ANVUR svolgono, in qualsiasi momento, una complessiva azione di monitoraggio e valutazione dei suddetti dati. 4. L'​attivazione dei corsi di studio accreditati è subordinata unicamente all'​inserimento annuale degli stessi nella Banca dati dell'​offerta formativa (SUA-CdS), previa verifica automatica nella medesima banca dati del possesso dei requisiti di docenza di cui all'​allegato A, punto b (ovvero del rispetto del piano di raggiungimento dei requisiti di docenza di cui a comma 2). I dati necessari per la verifica dovranno essere aggiornati dalle Università. Il Ministero e l'​ANVUR svolgono, in qualsiasi momento, una complessiva azione di monitoraggio e valutazione dei suddetti dati.
  
-5. L'​accreditamento si intende confermato qualora l'​esito della verifica di cui al comma 4, sia positivo e, in caso contrario, decade automaticamente con contestuale eliminazione del corso di studi dalla banca dati dell'​offerta formativa. Esclusivamente ​qualora ​l'​esito negativo della verifica sia determinato da una insufficienza della docenza necessaria in relazione al superamento delle numerosità massime di studenti, l'​accreditamento del corso e la possibilità di attivare lo stesso in difetto della docenza necessaria permangono fino all'​a.a. 2022/2023, e successivamente per un solo anno accademico, al fine di consentire l'​adozione di misure idonee al superamento delle carenze di docenza. L'​accreditamento e l'​istituzione di nuovi corsi può essere in tal caso proposto nel limite massimo del 2% dell'​offerta formativa già autorizzata e in regola con i requisiti di docenza, per le Università statali a condizione che abbiano un Indicatore di sostenibilità economico finanziaria (ISEF) maggiore di 1, come di seguito riportato:+5. L'​accreditamento si intende confermato qualora l'​esito della verifica di cui al comma 4, sia positivo e, in caso contrario, decade automaticamente con contestuale eliminazione del corso di studi dalla banca dati dell'​offerta formativa. ​<hi #​c3c3c3><​del>​Esclusivamente</​del></​hi>​((D.M. 8/2021)) Qualora ​l'​esito negativo della verifica sia determinato da una insufficienza della docenza necessaria in relazione al superamento delle numerosità massime di studenti, l'​accreditamento del corso e la possibilità di attivare lo stesso in difetto della docenza necessaria permangono fino all'​a.a. 2022/2023, e successivamente per un solo anno accademico, al fine di consentire l'​adozione di misure idonee al superamento delle carenze di docenza. ​<hi #​c3c3c3><​del>​L'​accreditamento e l'​istituzione di nuovi corsi può essere in tal caso proposto nel limite massimo del 2% dell'​offerta formativa già autorizzata e in regola con i requisiti di docenza, per le Università statali a condizione che abbiano un Indicatore di sostenibilità economico finanziaria (ISEF) maggiore di 1, come di seguito riportato:</​del></​hi>​ <hi #​fff200>​In tal caso o nel caso di presentazione di piani di raggiungimento dei requisiti di docenza o in presenza di piani di raggiungimento già adottati e in corso di graduale ed effettiva realizzazione,​ l'​accreditamento e l'​istituzione di nuovi corsi può essere proposto nel limite massimo del 2% dell’offerta formativa già autorizzata e in regola con i requisiti di docenza. Per le Università statali è condizione necessaria possedere un indicatore di sostenibilità economico finanziaria (ISEF) maggiore di 1, come di seguito riportato:</​hi>​((D.M. 8/2021))
  
 ^  Corsi attivi a.a. x \\ (corsi in regola coi requisiti di docenza) ​ ^  Corsi attivabili a.a. (x+1) (max 2%)  ^ ^  Corsi attivi a.a. x \\ (corsi in regola coi requisiti di docenza) ​ ^  Corsi attivabili a.a. (x+1) (max 2%)  ^
Linea 186: Linea 188:
   * a. il progetto formativo è sviluppato mediante convenzioni con imprese qualificate,​ ovvero loro associazioni,​ collegi, o ordini professionali che assicurano la realizzazione di almeno 50 CFU e non più di 60 CFU in attività di tirocinio curriculare,​ anche con riferimento ad attività di base e caratterizzanti.   * a. il progetto formativo è sviluppato mediante convenzioni con imprese qualificate,​ ovvero loro associazioni,​ collegi, o ordini professionali che assicurano la realizzazione di almeno 50 CFU e non più di 60 CFU in attività di tirocinio curriculare,​ anche con riferimento ad attività di base e caratterizzanti.
   * b. i corsi di studio prevedono la programmazione degli accessi a livello locale ai sensi dell'​art. 2 della L. 2 agosto 1999, n. 264, entro il limite massimo di 50 studenti e la presenza di un adeguato numero di tutor delle aziende coinvolte nel processo formativo;   * b. i corsi di studio prevedono la programmazione degli accessi a livello locale ai sensi dell'​art. 2 della L. 2 agosto 1999, n. 264, entro il limite massimo di 50 studenti e la presenza di un adeguato numero di tutor delle aziende coinvolte nel processo formativo;
-  * c. al termine del primo ciclo della sperimentazione,​ l'​indicatore di valutazione periodica relativo agli sbocchi occupazionali entro un anno dal conseguimento del titolo di studio deve essere almeno pari all'​80%. Il rispetto di tale soglia è condizione necessaria al fine dell'​accreditamento periodico del Corso stesso dopo il primo triennio.+  * c. <hi #​c3c3c3><​del>​al termine del primo ciclo della sperimentazione,​ l'​indicatore di valutazione periodica relativo agli sbocchi occupazionali entro un anno dal conseguimento del titolo di studio deve essere almeno pari all'​80%. Il rispetto di tale soglia è condizione necessaria al fine dell'​accreditamento periodico del Corso stesso dopo il primo triennio.</​del></​hi>​ <hi #​fff200>​al termine del primo ciclo della sperimentazione,​ l'​indicatore di valutazione periodica relativo agli sbocchi occupazionali entro un triennio dal conseguimento del titolo di studio deve essere almeno pari al 60%. Il rispetto di tale soglia è condizione necessaria al fine dell'​accreditamento periodico del corso stesso. La suddetta percentuale si applica fino alla conclusione del ciclo iniziato nell'​a.a.2020/​21</​hi>​((D.M. 8/2021)). 
 + 
 +<hi #​fff200>​3. I corsi di laurea di cui al d.m. n. 446/2020 possono essere istituiti in deroga al limite del 2% di cui all’art. 4, comma 5. I corsi sperimentali già attivati aventi contenuti e sbocchi occupazionali analoghi a quelli delle nuove classi a orientamento professionale sono trasformati e disattivati entro l'a.a. 2022/​23</​hi>​((D.M. 8/2021)).
  
 ===== Art. 9 (Banche dati di riferimento) ===== ===== Art. 9 (Banche dati di riferimento) =====
Linea 252: Linea 256:
 | Laurea magistrale a ciclo unico di 6 anni |  18  |  10  | | Laurea magistrale a ciclo unico di 6 anni |  18  |  10  |
  
-== Corsi (L, LM) Professioni sanitarie, Scienze motorie, Servizio Sociale, Mediazione Linguistica e traduzione e interpretariato - Corsi di laurea (L) sperimentali ad orientamento professionale ​(L/DS, LM/DS) Scienze della Difesa e Sicurezza e gli altri corsi attivati in convenzione con le Forze armate==+== Corsi (L, LM) Professioni sanitarie, Scienze motorie, Servizio Sociale, Mediazione Linguistica e traduzione e interpretariato ​– Corsi di laurea a orientamento professionale (L-P01, L-P02, L-P03) ​- Corsi di laurea (L) sperimentali ad orientamento professionale ​– (L/DS, LM/DS) Scienze della Difesa e Sicurezza e gli altri corsi attivati in convenzione con le Forze armate==
  
 ^ CORSI ^ N. docenti ^ di cui professori a tempo indet. (almeno) ^ ^ CORSI ^ N. docenti ^ di cui professori a tempo indet. (almeno) ^
 | Laurea |  5  |  3  | | Laurea |  5  |  3  |
 | Laurea magistrale |  4  |  2  | | Laurea magistrale |  4  |  2  |
 +
 +<hi #​fff200>​I docenti delle classi L-P01, L-P02, L-P03 sono da utilizzare anche per le attività di cui all'​art. 3, comma 2 del d.m. n. 446/​2020</​hi>​((D.M. 8/2021)).
  
 == Corsi di Scienze della Formazione Primaria, Laurea magistrale a ciclo unico per il Restauro == == Corsi di Scienze della Formazione Primaria, Laurea magistrale a ciclo unico per il Restauro ==
Linea 321: Linea 327:
   * b. Docenti in convenzione ai sensi dell’art. 6, comma 11 Legge 240/10;   * b. Docenti in convenzione ai sensi dell’art. 6, comma 11 Legge 240/10;
   * c. Professori a tempo determinato di cui all’articolo 1, comma 12 Legge 230/05;   * c. Professori a tempo determinato di cui all’articolo 1, comma 12 Legge 230/05;
-  * d. Docenti ai quali siano attribuiti contratti ai sensi dell'​art. 23 della Legge 240/10.+  * d. Docenti ai quali siano attribuiti contratti ai sensi dell'​art. 23 della Legge 240/10
 +  * <hi #​fff200>​e. Docenti in convenzione con gli Enti di Ricerca ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.m. 27 novembre 2012 (prot. n. 24786)</​hi>​((D.M. 8/2021)).
  
 Nella successiva tabella K sono definite le caratteristiche dei corsi di studio internazionali di cui all’allegato 3 del DM n. 635/2016, che possono utilizzare una percentuale massima del 50% (tipologie a), c) d)) ovvero 20% (tipologia b)) di docenti strutturati in università straniere con qualifica corrispondente a quella dei professori ovvero dei ricercatori delle Università italiane. Nella successiva tabella K sono definite le caratteristiche dei corsi di studio internazionali di cui all’allegato 3 del DM n. 635/2016, che possono utilizzare una percentuale massima del 50% (tipologie a), c) d)) ovvero 20% (tipologia b)) di docenti strutturati in università straniere con qualifica corrispondente a quella dei professori ovvero dei ricercatori delle Università italiane.
Linea 330: Linea 337:
 |  a)  | Corsi interateneo con Atenei stranieri, che prevedono il rilascio del titolo congiunto, doppio o multiplo | Sono Corsi di studio a ordinamento congiunto con Atenei stranieri ai sensi dell’art. 3, comma 10, del DM n. 270/2004, al termine dei quali gli studenti ottengono un titolo congiunto, doppio o multiplo. | |  a)  | Corsi interateneo con Atenei stranieri, che prevedono il rilascio del titolo congiunto, doppio o multiplo | Sono Corsi di studio a ordinamento congiunto con Atenei stranieri ai sensi dell’art. 3, comma 10, del DM n. 270/2004, al termine dei quali gli studenti ottengono un titolo congiunto, doppio o multiplo. |
 |  b)  | Corsi con mobilità internazionale strutturata | Sono corsi per i quali si prevede, o è già certificato,​ che almeno il 20% degli studenti acquisiscano o abbiano ha acquisito almeno 12 CFU all’estero in tutta la carriera con riferimento al corso in questione. (modifica prevista dal DM 935 del 29.11.2017) | |  b)  | Corsi con mobilità internazionale strutturata | Sono corsi per i quali si prevede, o è già certificato,​ che almeno il 20% degli studenti acquisiscano o abbiano ha acquisito almeno 12 CFU all’estero in tutta la carriera con riferimento al corso in questione. (modifica prevista dal DM 935 del 29.11.2017) |
-|  c)  | Corsi erogati in lingua straniera | Ai fini della possibilità di conteggiare docenti stranieri, con riferimento a tali corsi i cui obiettivi formativi, risultati di apprendimento e sbocchi occupazionali attesi hanno una rilevanza anche internazionale,​ si deve altresì verificare quanto segue: \\- per i corsi che hanno concluso almeno un ciclo di studi, il 10% degli studenti iscritti (media nel triennio) ha il titolo d’accesso conseguito all’estero;​ \\i docenti di riferimento hanno adeguate competenze linguistiche | +|  c)  | Corsi erogati in lingua straniera | Ai fini della possibilità di conteggiare docenti stranieri, con riferimento a tali corsi i cui obiettivi formativi, risultati di apprendimento e sbocchi occupazionali attesi hanno una rilevanza anche internazionale,​ si deve altresì verificare quanto segue: \\ - per i corsi che hanno concluso almeno un ciclo di studi, il 10% degli studenti iscritti (media nel triennio) ha il titolo d’accesso conseguito all’estero;​ \\ i docenti di riferimento hanno adeguate competenze linguistiche | 
-|  d)  | Corsi di Laurea Magistrale con la partecipazione di Università italiane e selezionati per un co-finanziamento comunitario nell'​ambito del programma omunitario "​Erasmus plus 2014 - 2020 azione centralizzata chiave 1" | Sono Corsi di studio LM e LMCU selezionati per un co-finanziamento comunitario in "​Erasmus plus". Al fine di assicurare la continuità con il precedente programma "​Erasmus Mundus",​ saranno inclusi nella medesima categoria i Corsi di studio finanziati in tale programma. L'​inclusione nella categoria dei Corsi di studio internazionali decade con il termine della partecipazione al programma di riferimento. |+|  d)  | Corsi di Laurea Magistrale con la partecipazione di Università italiane e selezionati per un co-finanziamento comunitario nell'​ambito del programma omunitario "​Erasmus plus 2014 - 2020 azione centralizzata chiave 1" | Sono Corsi di studio LM <hi #​c3c3c3><​del>​e LMCU</​del></​hi>​((D.M. 8/​2021)) ​selezionati per un co-finanziamento comunitario in "​Erasmus plus". Al fine di assicurare la continuità con il precedente programma "​Erasmus Mundus",​ saranno inclusi nella medesima categoria i Corsi di studio finanziati in tale programma. L'​inclusione nella categoria dei Corsi di studio internazionali decade con il termine della partecipazione al programma di riferimento. | 
 + 
 +La possibilità di prevedere un numero di crediti inferiore a 6, ovvero a 5, previa delibera motivata delle strutture didattiche competenti è ammessa per i corsi delle tipologie a) e d) della Tabella K.
  
 == iii. Copertura dei settori scientifico-disciplinari == == iii. Copertura dei settori scientifico-disciplinari ==
Linea 340: Linea 349:
  
 Quando i SSD MAT/​01-MAT/​09 e FIS/​01-FIS/​08 sono tutti presenti negli ambiti di base di una Classe di laurea, devono essere considerati indistinguibili dal punto di vista delle relative competenze didattiche. Di conseguenza,​ possono essere conteggiati come docenti di riferimento nei Corsi di Studio delle suddette Classi di Laurea docenti appartenenti a SSD MAT/​01-MAT/​09 e FIS/​01-FIS/​08 che siano responsabili di attività formative in ognuno di questi SSD. Quando i SSD MAT/​01-MAT/​09 e FIS/​01-FIS/​08 sono tutti presenti negli ambiti di base di una Classe di laurea, devono essere considerati indistinguibili dal punto di vista delle relative competenze didattiche. Di conseguenza,​ possono essere conteggiati come docenti di riferimento nei Corsi di Studio delle suddette Classi di Laurea docenti appartenenti a SSD MAT/​01-MAT/​09 e FIS/​01-FIS/​08 che siano responsabili di attività formative in ognuno di questi SSD.
 +
 +<hi #​fff200>​Sono considerati come indistinguibili dal punto di vista delle relative competenze didattiche i SSD da FIS/01 a FIS/08 quando questi siano anche solo parzialmente presenti negli ambiti di base di una Classe di laurea</​hi>​((D.M. 8/2021)).
  
 == iv. Tutor per i corsi a distanza == == iv. Tutor per i corsi a distanza ==
Linea 355: Linea 366:
 Al fine di limitare l’eccessiva parcellizzazione delle attività didattiche delle Università statali e non statali, gli insegnamenti e le altre attività formative di base e caratterizzanti erogabili in ciascun corso di studio nelle classi definite in attuazione del D.M. n. 270/2004, vengono organizzati in modo tale che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun modulo coordinato, corrispondano,​ di norma, non meno di 6 crediti, o, comunque, non meno di 5, previa delibera dell’organo competente a livello di Ateneo. Per quanto riguarda gli insegnamenti e le altre attività formative affini e integrativi,​ è possibile prevedere un numero di crediti inferiore a 6, ovvero a 5, previa delibera motivata delle strutture didattiche competenti. Al fine di limitare l’eccessiva parcellizzazione delle attività didattiche delle Università statali e non statali, gli insegnamenti e le altre attività formative di base e caratterizzanti erogabili in ciascun corso di studio nelle classi definite in attuazione del D.M. n. 270/2004, vengono organizzati in modo tale che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun modulo coordinato, corrispondano,​ di norma, non meno di 6 crediti, o, comunque, non meno di 5, previa delibera dell’organo competente a livello di Ateneo. Per quanto riguarda gli insegnamenti e le altre attività formative affini e integrativi,​ è possibile prevedere un numero di crediti inferiore a 6, ovvero a 5, previa delibera motivata delle strutture didattiche competenti.
  
-La suddetta possibilità è concessa nelle classi di Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, Medicina Veterinaria e nelle classi relative alle Professioni sanitarie, dove sono presenti insegnamenti di base e caratterizzanti con un numero di CFU inferiori a 5-6. Analogamente tale possibilità viene prevista anche nei casi in cui i valori minimi degli ambiti individuati nelle tabelle allegate ai DDMM 16 marzo 2007, nel D.M. 25 novembre 2005 e nel DI 2 marzo 2011, siano inferiori a 5-6 CFU e l’assegnazione di un numero superiore di crediti negli ordinamenti didattici sia in contrasto con gli obiettivi specifici del corso, nonché per i corsi di studio internazionali ​delle tipologie ​a e della tabella K.+La suddetta possibilità è concessa nelle classi di Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, Medicina Veterinaria e nelle classi relative alle Professioni sanitarie, dove sono presenti insegnamenti di base e caratterizzanti con un numero di CFU inferiori a 5-6. Analogamente tale possibilità viene prevista anche nei casi in cui i valori minimi degli ambiti individuati nelle tabelle allegate ai DDMM 16 marzo 2007, nel D.M. 25 novembre 2005 e nel DI 2 marzo 2011, siano inferiori a 5-6 CFU e l’assegnazione di un numero superiore di crediti negli ordinamenti didattici sia in contrasto con gli obiettivi specifici del corso, nonché per i corsi di studio internazionali ​della tipologia ​a e d((come rettificato con nota MIUR prot. 1334 del 16/​01/​2019)) ​della tabella K.
  
 ==== d) Risorse strutturali ==== ==== d) Risorse strutturali ====
Linea 472: Linea 483:
 | Umanistico - sociale ​     |  C1  |  100  |  200  | | Umanistico - sociale ​     |  C1  |  100  |  200  |
 | :::                       ​| ​ C2  |  100  |  250  | | :::                       ​| ​ C2  |  100  |  250  |
 +| <hi #​fff200>​Professionalizzanti</​hi>​((D.M. 8/2021)) |  P  |  75  |  100  |
 +
  
 ==== Corsi di Laurea magistrale con modalità di erogazione convenzionale o mista ==== ==== Corsi di Laurea magistrale con modalità di erogazione convenzionale o mista ====
Linea 542: Linea 555:
 | ::: | L-36 | Scienze politiche e delle relazioni internazionali | | ::: | L-36 | Scienze politiche e delle relazioni internazionali |
 | ::: | L-40 | Sociologia | | ::: | L-40 | Sociologia |
 +| <hi #​fff200>​Professionalizzanti</​hi>​((D.M. 8/2021)) | LP-01 | Professioni tecniche per l’edilizia e il territorio |
 +| ::: | LP-02 | Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali |
 +| ::: | LP-03 | Professioni tecniche industriali e dell’informazione |
 +| ::: |   | Corsi di laurea sperimentali ad orientamento professionale,​ di cui all'​art. 8, comma 2, indipendentemente dalla Classe di laurea nella quale sono stati attivati |
  
 ==== CORSI DI LAUREA MAGISTRALE ==== ==== CORSI DI LAUREA MAGISTRALE ====
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