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accreditamento:dm_6_2019 [14.01.2019 - 14:32]
fermat [Allegato E - Indicatori di valutazione periodica di sede e di corso]
accreditamento:dm_6_2019 [11.01.2021 - 11:19] (versione attuale)
Linea 1: Linea 1:
 ====== DM 7 gennaio 2019 n. 6 ====== ====== DM 7 gennaio 2019 n. 6 ======
 +
 +//come modificato dal DM 8 dell'8 gennaio 2021//
  
 Autovalutazione,​ valutazione,​ accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari. Autovalutazione,​ valutazione,​ accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari.
Linea 113: Linea 115:
 5. In caso di sottoscrizione di piani di raggiungimento dei requisiti di docenza di cui all'​art. 4, comma 2, per una quota maggioritaria dei corsi di studio, il giudizio per la sede resta pari a “condizionato” fino al conseguimento dei predetti requisiti. 5. In caso di sottoscrizione di piani di raggiungimento dei requisiti di docenza di cui all'​art. 4, comma 2, per una quota maggioritaria dei corsi di studio, il giudizio per la sede resta pari a “condizionato” fino al conseguimento dei predetti requisiti.
  
-===== Art.4 (Accreditamento iniziale corsi di studio) =====+===== Art. 4 (Accreditamento iniziale corsi di studio) =====
  
 1. I nuovi corsi di studio sono istituiti nel rispetto di quanto previsto dalle linee generali d'​indirizzo della programmazione triennale delle Università previo accreditamento iniziale di durata massima triennale, disposto non oltre il 15 giugno antecedente l'anno accademico di attivazione,​ a seguito di: 1. I nuovi corsi di studio sono istituiti nel rispetto di quanto previsto dalle linee generali d'​indirizzo della programmazione triennale delle Università previo accreditamento iniziale di durata massima triennale, disposto non oltre il 15 giugno antecedente l'anno accademico di attivazione,​ a seguito di:
   * parere positivo del CUN sull'​ordinamento didattico;   * parere positivo del CUN sull'​ordinamento didattico;
-  * verifica da parte di ANVUR del possesso dei requisiti di cui all'​allegato A ( ovvero, della coerenza e sostenibilità del piano di raggiungimento dei requisiti di cui al successivo comma 2) e C (Requisito R3).+  * verifica da parte di ANVUR del possesso dei requisiti di cui all'​allegato A (ovvero, della coerenza e sostenibilità del piano di raggiungimento dei requisiti di cui al successivo comma 2) e C (Requisito R3).
  
 2. L'​accreditamento di nuovi corsi di studio di cui al comma 1, può essere attuato concesso a fronte: a) di un piano, approvato dal NUV, di raggiungimento dei requisiti di docenza di cui all'​allegato A entro la durata normale del corso che preveda una graduale presa di servizio dei docenti di riferimento in stretta relazione al numero di anni di corso da attivare; b) dell'​inserimento della docenza in possesso dell'​Ateneo o della presentazione dei bandi emanati per il reclutamento dei professori necessari. 2. L'​accreditamento di nuovi corsi di studio di cui al comma 1, può essere attuato concesso a fronte: a) di un piano, approvato dal NUV, di raggiungimento dei requisiti di docenza di cui all'​allegato A entro la durata normale del corso che preveda una graduale presa di servizio dei docenti di riferimento in stretta relazione al numero di anni di corso da attivare; b) dell'​inserimento della docenza in possesso dell'​Ateneo o della presentazione dei bandi emanati per il reclutamento dei professori necessari.
Linea 123: Linea 125:
 3. I corsi di studio istituiti devono essere attivati non oltre l'anno accademico successivo a quello di riferimento del DM di accreditamento,​ pena la decadenza automatica dello stesso. E' altresì prevista la decadenza automatica dell'​accreditamento,​ in caso di successiva sospensione dell'​attivazione del corso per due anni consecutivi. 3. I corsi di studio istituiti devono essere attivati non oltre l'anno accademico successivo a quello di riferimento del DM di accreditamento,​ pena la decadenza automatica dello stesso. E' altresì prevista la decadenza automatica dell'​accreditamento,​ in caso di successiva sospensione dell'​attivazione del corso per due anni consecutivi.
  
-4. L'​attivazione dei corsi di studio accreditati è subordinata unicamente all'​inserimento annuale degli stessi nella Banca dati dell'​offerta formativa (SUA-CdS), previa verifica automatica nella medesima banca dati del possesso dei requisiti di docenza di cui all'​allegato A, punto b ( ovvero del rispetto del piano di raggiungimento dei requisiti di docenza di cui a comma 2). I dati necessari per la verifica dovranno essere aggiornati dalle Università. Il Ministero e l'​ANVUR svolgono, in qualsiasi momento, una complessiva azione di monitoraggio e valutazione dei suddetti dati.+4. L'​attivazione dei corsi di studio accreditati è subordinata unicamente all'​inserimento annuale degli stessi nella Banca dati dell'​offerta formativa (SUA-CdS), previa verifica automatica nella medesima banca dati del possesso dei requisiti di docenza di cui all'​allegato A, punto b (ovvero del rispetto del piano di raggiungimento dei requisiti di docenza di cui a comma 2). I dati necessari per la verifica dovranno essere aggiornati dalle Università. Il Ministero e l'​ANVUR svolgono, in qualsiasi momento, una complessiva azione di monitoraggio e valutazione dei suddetti dati.
  
-5. L'​accreditamento si intende confermato qualora l'​esito della verifica di cui al comma 4, sia positivo e, in caso contrario, decade automaticamente con contestuale eliminazione del corso di studi dalla banca dati dell'​offerta formativa. Esclusivamente ​qualora ​l'​esito negativo della verifica sia determinato da una insufficienza della docenza necessaria in relazione al superamento delle numerosità massime di studenti, l'​accreditamento del corso e la possibilità di attivare lo stesso in difetto della docenza necessaria permangono fino all'​a.a. 2022/2023, e successivamente per un solo anno accademico, al fine di consentire l'​adozione di misure idonee al superamento delle carenze di docenza. L'​accreditamento e l'​istituzione di nuovi corsi può essere in tal caso proposto nel limite massimo del 2% dell'​offerta formativa già autorizzata e in regola con i requisiti di docenza, per le Università statali a condizione che abbiano un Indicatore di sostenibilità economico finanziaria (ISEF) maggiore di 1, come di seguito riportato:+5. L'​accreditamento si intende confermato qualora l'​esito della verifica di cui al comma 4, sia positivo e, in caso contrario, decade automaticamente con contestuale eliminazione del corso di studi dalla banca dati dell'​offerta formativa. ​<hi #​c3c3c3><​del>​Esclusivamente</​del></​hi>​((D.M. 8/2021)) Qualora ​l'​esito negativo della verifica sia determinato da una insufficienza della docenza necessaria in relazione al superamento delle numerosità massime di studenti, l'​accreditamento del corso e la possibilità di attivare lo stesso in difetto della docenza necessaria permangono fino all'​a.a. 2022/2023, e successivamente per un solo anno accademico, al fine di consentire l'​adozione di misure idonee al superamento delle carenze di docenza. ​<hi #​c3c3c3><​del>​L'​accreditamento e l'​istituzione di nuovi corsi può essere in tal caso proposto nel limite massimo del 2% dell'​offerta formativa già autorizzata e in regola con i requisiti di docenza, per le Università statali a condizione che abbiano un Indicatore di sostenibilità economico finanziaria (ISEF) maggiore di 1, come di seguito riportato:</​del></​hi>​ <hi #​fff200>​In tal caso o nel caso di presentazione di piani di raggiungimento dei requisiti di docenza o in presenza di piani di raggiungimento già adottati e in corso di graduale ed effettiva realizzazione,​ l'​accreditamento e l'​istituzione di nuovi corsi può essere proposto nel limite massimo del 2% dell’offerta formativa già autorizzata e in regola con i requisiti di docenza. Per le Università statali è condizione necessaria possedere un indicatore di sostenibilità economico finanziaria (ISEF) maggiore di 1, come di seguito riportato:</​hi>​((D.M. 8/2021))
  
 ^  Corsi attivi a.a. x \\ (corsi in regola coi requisiti di docenza) ​ ^  Corsi attivabili a.a. (x+1) (max 2%)  ^ ^  Corsi attivi a.a. x \\ (corsi in regola coi requisiti di docenza) ​ ^  Corsi attivabili a.a. (x+1) (max 2%)  ^
Linea 134: Linea 136:
 |  Oltre 200  |  + 5  | |  Oltre 200  |  + 5  |
  
-Sarà comunque monitorato ex post il quadro complessivo dell'​offerta formativa che ne deriva, al fine del raggiungimento della piena sostenibilità e dell'​accreditamento periodico di cui all'​art.5.+Sarà comunque monitorato ex post il quadro complessivo dell'​offerta formativa che ne deriva, al fine del raggiungimento della piena sostenibilità e dell'​accreditamento periodico di cui all'​art. 5.
  
 5. Le eventuali modifiche dell'​ordinamento didattico sono approvate con provvedimento direttoriale sentito il CUN. In caso di modifiche ritenute sostanziali dell'​ordinamento che possano incidere sui presupposti dell'​accreditamento iniziale del corso, sentito il CUN, il Ministero può trasmettere il corso all'​ANVUR per l'​acquisizione del relativo parere. 5. Le eventuali modifiche dell'​ordinamento didattico sono approvate con provvedimento direttoriale sentito il CUN. In caso di modifiche ritenute sostanziali dell'​ordinamento che possano incidere sui presupposti dell'​accreditamento iniziale del corso, sentito il CUN, il Ministero può trasmettere il corso all'​ANVUR per l'​acquisizione del relativo parere.
Linea 164: Linea 166:
 1. Per le finalità di cui al presente decreto, i NUV: 1. Per le finalità di cui al presente decreto, i NUV:
  
-  * a. esprimono un parere vincolante all'​Ateneo sul possesso dei requisiti per l'​accreditamento inziale ai fini dell'​istituzione di nuovi corsi di studio (rif. Art. 8, comma 4 d.lgs. 19/2012), nonché sulla coerenza e sostenibilità dei piani di raggiungimento di cui all'​art.4,​ comma 2 ;+  * a. esprimono un parere vincolante all'​Ateneo sul possesso dei requisiti per l'​accreditamento inziale ai fini dell'​istituzione di nuovi corsi di studio (rif. Art. 8, comma 4 d.lgs. 19/2012), nonché sulla coerenza e sostenibilità dei piani di raggiungimento di cui all'​art. 4, comma 2 ;
   * b. verificano il corretto funzionamento del sistema di AQ e forniscono supporto all'​ANVUR e al Ministero nel monitoraggio del rispetto dei requisiti di accreditamento iniziale e periodico dei corsi e delle sedi (rif. Art. 9, commi 2, 3 e 7, d.lgs. 19/2012);   * b. verificano il corretto funzionamento del sistema di AQ e forniscono supporto all'​ANVUR e al Ministero nel monitoraggio del rispetto dei requisiti di accreditamento iniziale e periodico dei corsi e delle sedi (rif. Art. 9, commi 2, 3 e 7, d.lgs. 19/2012);
   * c. forniscono supporto agli organi di governo dell'​Ateneo e all'​ANVUR nel monitoraggio dei risultati conseguiti rispetto agli indicatori per la valutazione periodica (rif. Art. 12, comma 1), nonché all'​Ateneo nell'​elaborazione di ulteriori indicatori per il raggiungimento degli obiettivi della propria programmazione strategica (rif. Art. 12, comma 4, d.lgs. 19/2012);   * c. forniscono supporto agli organi di governo dell'​Ateneo e all'​ANVUR nel monitoraggio dei risultati conseguiti rispetto agli indicatori per la valutazione periodica (rif. Art. 12, comma 1), nonché all'​Ateneo nell'​elaborazione di ulteriori indicatori per il raggiungimento degli obiettivi della propria programmazione strategica (rif. Art. 12, comma 4, d.lgs. 19/2012);
Linea 182: Linea 184:
     * ii. ai SSD presenti nelle tabelle della classe devono essere attribuiti almeno il 50% del numero minimo di CFU previsti per ciascuna delle attività formative indispensabili.     * ii. ai SSD presenti nelle tabelle della classe devono essere attribuiti almeno il 50% del numero minimo di CFU previsti per ciascuna delle attività formative indispensabili.
  
-2. Al fine di facilitare l'​istituzione di corsi di studio direttamente riconducibili alle esigenze del mercato del lavoro, nell'​ambito dei corsi di cui al comma 1, ciascun Ateneo può proporre al massimo un corso di Laurea per anno accademico, in aggiunta al limite del 2% di cui all'​art.4,​ comma 5, esclusivamente con modalità di erogazione convenzionale,​ caratterizzato da un percorso formativo teorico, di laboratorio e applicato in stretta collaborazione con il mondo del lavoro, nel rispetto dei seguenti criteri:+2. Al fine di facilitare l'​istituzione di corsi di studio direttamente riconducibili alle esigenze del mercato del lavoro, nell'​ambito dei corsi di cui al comma 1, ciascun Ateneo può proporre al massimo un corso di Laurea per anno accademico, in aggiunta al limite del 2% di cui all'​art. 4, comma 5, esclusivamente con modalità di erogazione convenzionale,​ caratterizzato da un percorso formativo teorico, di laboratorio e applicato in stretta collaborazione con il mondo del lavoro, nel rispetto dei seguenti criteri:
  
   * a. il progetto formativo è sviluppato mediante convenzioni con imprese qualificate,​ ovvero loro associazioni,​ collegi, o ordini professionali che assicurano la realizzazione di almeno 50 CFU e non più di 60 CFU in attività di tirocinio curriculare,​ anche con riferimento ad attività di base e caratterizzanti.   * a. il progetto formativo è sviluppato mediante convenzioni con imprese qualificate,​ ovvero loro associazioni,​ collegi, o ordini professionali che assicurano la realizzazione di almeno 50 CFU e non più di 60 CFU in attività di tirocinio curriculare,​ anche con riferimento ad attività di base e caratterizzanti.
   * b. i corsi di studio prevedono la programmazione degli accessi a livello locale ai sensi dell'​art. 2 della L. 2 agosto 1999, n. 264, entro il limite massimo di 50 studenti e la presenza di un adeguato numero di tutor delle aziende coinvolte nel processo formativo;   * b. i corsi di studio prevedono la programmazione degli accessi a livello locale ai sensi dell'​art. 2 della L. 2 agosto 1999, n. 264, entro il limite massimo di 50 studenti e la presenza di un adeguato numero di tutor delle aziende coinvolte nel processo formativo;
-  * c. al termine del primo ciclo della sperimentazione,​ l'​indicatore di valutazione periodica relativo agli sbocchi occupazionali entro un anno dal conseguimento del titolo di studio deve essere almeno pari all'​80%. Il rispetto di tale soglia è condizione necessaria al fine dell'​accreditamento periodico del Corso stesso dopo il primo triennio.+  * c. <hi #​c3c3c3><​del>​al termine del primo ciclo della sperimentazione,​ l'​indicatore di valutazione periodica relativo agli sbocchi occupazionali entro un anno dal conseguimento del titolo di studio deve essere almeno pari all'​80%. Il rispetto di tale soglia è condizione necessaria al fine dell'​accreditamento periodico del Corso stesso dopo il primo triennio.</​del></​hi>​ <hi #​fff200>​al termine del primo ciclo della sperimentazione,​ l'​indicatore di valutazione periodica relativo agli sbocchi occupazionali entro un triennio dal conseguimento del titolo di studio deve essere almeno pari al 60%. Il rispetto di tale soglia è condizione necessaria al fine dell'​accreditamento periodico del corso stesso. La suddetta percentuale si applica fino alla conclusione del ciclo iniziato nell'​a.a.2020/​21</​hi>​((D.M. 8/2021)). 
 + 
 +<hi #​fff200>​3. I corsi di laurea di cui al d.m. n. 446/2020 possono essere istituiti in deroga al limite del 2% di cui all’art. 4, comma 5. I corsi sperimentali già attivati aventi contenuti e sbocchi occupazionali analoghi a quelli delle nuove classi a orientamento professionale sono trasformati e disattivati entro l'a.a. 2022/​23</​hi>​((D.M. 8/2021)).
  
 ===== Art. 9 (Banche dati di riferimento) ===== ===== Art. 9 (Banche dati di riferimento) =====
Linea 219: Linea 223:
 ===== Allegato A - Requisiti di accreditamento del corso di studio ===== ===== Allegato A - Requisiti di accreditamento del corso di studio =====
  
-...+==== a) Trasparenza ==== 
 +Ai fini dell’accreditamento iniziale, è verificata nella banca dati SUA - CdS la completezza di tutte le informazioni relative a: 
 + 
 +Sezione “Amministrazione” che comprende le seguenti Schede: 
 + 
 +  * IOrdinamento didattico in vigore (Banca dati RAD), incluse le caratteristiche specifiche del corso, con particolare riferimento a: 
 +  *   aCorsi di studio internazionali;​ 
 +  *   b. Corsi di Laurea professionalizzanti (art. 8 del presente Decreto); 
 +  * II. Regolamento Didattico del Corso di Studio (didattica programmata):​ comprende gli insegnamenti,​ i relativi CFU e i settori scientifico-disciplinari previsti per l’intero percorso di studi della coorte di riferimento;​ 
 +  * III. Didattica erogata: comprende tutti gli insegnamenti erogati nell'​anno accademico di riferimento,​ completi della relativa copertura di docenza con la tipologia e il numero di ore di didattica assistita da erogare 
 +  * IV. dati amministrativi relativi al processo di accreditamento. 
 + 
 +Sezione “Qualità” che comprende le informazioni e i dati necessari per l’autovalutazione,​ la valutazione periodica e l'​accreditamento:​ 
 + 
 +  * dati relativi alle carriere degli studenti (ANS); 
 +  * indicatori per la valutazione periodica;​ 
 +  * le informazioni necessarie alla verifica dei requisiti di assicurazione della qualità. 
 +  * cruscotto degli indicatori di cui all’allegato E per l’accreditamento e la valutazione periodica dei Corsi di Studio. 
 + 
 +==== b) Requisiti di Docenza ==== 
 + 
 +Ai fini della verifica del possesso del requisito di docenza per l’accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio si fa riferimento ai seguenti numeri minimi dei docenti di riferimento,​ calcolati con riferimento al quadro Didattica erogata della SUA nell’anno accademico in corso di svolgimento per i corsi già accreditati e sul quadro della Didattica programmata per gli eventuali corsi di nuova istituzione. 
 + 
 +=== Numero minimo di docenti di riferimento,​ appartenenti ai SSD base, caratterizzanti o affini e integrativi del corso === 
 + 
 +== Corsi con modalità di erogazione convenzionale o mista == 
 + 
 +^ CORSI ^ N. docenti ^ di cui professori a tempo indet. (almeno) ^ 
 +| Laurea |  9  |  5  | 
 +| Laurea magistrale |  6  |  4  | 
 +| Laurea magistrale a ciclo unico di 5 anni |  15  |  8  | 
 +| Laurea magistrale a ciclo unico di 6 anni |  18  |  10  | 
 + 
 +== Corsi (L, LM) Professioni sanitarie, Scienze motorie, Servizio Sociale, Mediazione Linguistica e traduzione e interpretariato – Corsi di laurea a orientamento professionale (L-P01, L-P02, L-P03) - Corsi di laurea (L) sperimentali ad orientamento professionale – (L/DS, LM/DS) Scienze della Difesa e Sicurezza e gli altri corsi attivati in convenzione con le Forze armate== 
 + 
 +^ CORSI ^ N. docenti ^ di cui professori a tempo indet. (almeno) ^ 
 +| Laurea |  5  |  3  | 
 +| Laurea magistrale |  4  |  2  | 
 + 
 +<hi #​fff200>​I docenti delle classi L-P01, L-P02, L-P03 sono da utilizzare anche per le attività di cui all'​art. 3, comma 2 del d.m. n. 446/​2020</​hi>​((D.M. 8/2021)). 
 + 
 +== Corsi di Scienze della Formazione Primaria, Laurea magistrale a ciclo unico per il Restauro == 
 + 
 +^ CORSI ^ N. docenti ^ di cui professori a tempo indet. (almeno) ^ Figure specialistiche aggiuntive* ^ 
 +| Laurea magistrale a ciclo unico |  10  |  5  |  5  | 
 + 
 +* con il termine figure specialistiche di settore si fa riferimento alla docenza di ruolo o a contratto affidata a figure con specifica professionalità e competenza secondo quanto definito dall’ANVUR e impiegate prevalentemente nelle attività formative caratterizzanti il corso di studi 
 + 
 + 
 +== Corsi di studio con modalità di erogazione prevalentemente o integralmente a distanza (riff. tipologie c) e d) dell’allegato 3 del DM n. 635/2016) == 
 + 
 +^ CORSI ^ N. docenti ^ di cui professori a tempo indet. (almeno) ^ Figure aggiuntive: TUTOR ^ 
 +| Laurea |  7  |  3  |  3 di cui almeno 2 disciplinari ​ | 
 +| Laurea magistrale |  5  |  2  |  2 di cui almeno 1 disciplinare ​ | 
 +| Laurea magistrale a ciclo unico di 5 anni |  12  |  5  |  5 di cui almeno 3 disciplinari ​ | 
 + 
 +Le predette numerosità di docenti, delle figure specialistiche aggiuntive e dei tutor dei corsi a distanza sono definite con riferimento alle numerosità massime degli studenti riportate nell’allegato D. Per il computo del “numero di studenti” si fa riferimento:​ 
 + 
 +  * per i corsi a numero programmato a livello nazionale, al valore del contingente di studenti iscrivibili al primo anno attribuito agli atenei; 
 +  * per i corsi già accreditati,​ che hanno completato almeno un ciclo di studi, erogati con modalità convenzionale o mista, al valore minimo tra il numero di studenti iscritti al primo anno riferito ai due aa.aa. antecedenti a quello cui si riferisce l’offerta formativa da attivare. (Ad esempio: per l’Offerta Formativa a.a. 2019/2020 si considera il valore più basso tra il numero degli studenti iscritti al primo anno nell’a.a. 2018/2019 e quelli degli iscritti al primo anno nell’a.a. 2017/​2018);​ 
 +  * per i corsi già accreditati erogati con modalità prevalentemente o integralmente a distanza, attese le specifiche caratteristiche degli studenti, al numero di iscritti per la prima volta nel corso, rilevati con le stesse modalità di cui al punto precedente;​ 
 +  * per i nuovi corsi di studio di cui si propone l’accreditamento,​ e per i corsi che ancora non hanno completato un ciclo di studi alle numerosità massime riportate nell’allegato D. 
 +  * per i corsi a numero programmato a livello nazionale, al valore del contingente di studenti iscrivibili al primo anno attribuito agli atenei; 
 + 
 +Nel caso in cui il numero di studenti superi le numerosità massime di cui all’allegato D, il numero di docenti di riferimento (Dr) e quello delle figure specialistiche aggiuntive, viene incrementato in misura proporzionale al superamento di tali soglie, in base alla seguente formula, mantenendo la quota minima prevista per i professori a tempo indeterminato nell’ambito dei docenti di riferimento:​ 
 + 
 +$$Dtot = Dr × (1 + W)$$ 
 + 
 +$W = 0 \;\;\;\;\;$ se n. studenti ≤ numerosità massima 
 + 
 +$W = (\frac{n. studenti}{{numerosità\;​massima}} - 1) \;\;\;\;\;$ se n. studenti > numerosità massima 
 + 
 +  * $Dtot$ = numero di docenti di riferimento necessari 
 +  * $Dr$ = numero di docenti di riferimento 
 + 
 +Nel caso in cui il numero di studenti superi le numerosità massime di cui all’allegato D, il numero dei tutor di riferimento (Tr) dei corsi integralmente o prevalentemente a distanza (Tr) viene incrementato in misura proporzionale al superamento di tali soglie, in base alla seguente formula: 
 + 
 + 
 +$$Ttot = Tr × (1 + 0,75*W)$$ 
 + 
 +$W = 0 \;\;\;\;\;$ se n. studenti ≤ numerosità massima 
 + 
 +$W = (\frac{n. studenti}{{numerosità\;​massima}} - 1) \;\;\;\;\;$ se n. studenti > numerosità massima 
 + 
 +  * $Ttot$ = numero di tutor di riferimento necessar 
 +  * $Tr$ == numero di tutor di riferimento  
 + 
 +In tale incremento, dovrà essere approssimativamente mantenuta la quota di tutor disciplinari prevista nelle tabelle di cui al punto b). 
 + 
 +Per tutti i corsi interamente o prevalentemente a distanza le numerosità massime di cui all’allegato D vanno triplicate. 
 + 
 +=== Caratteristiche dei docenti di riferimento e dei tutor per i corsi a distanza: === 
 + 
 +== i. Peso == 
 + 
 +Ogni docente di riferimento deve avere l'​incarico didattico di almeno un'​attività formativa nel relativo corso di studio. Può essere conteggiato 1 sola volta o, al più, essere indicato come docente di riferimento per 2 corsi di studio con peso pari a 0,5 per ciascun corso di studio. 
 + 
 +== ii. Tipologia == 
 + 
 +Nell’ambito dei docenti di riferimento sono conteggiati:​  
 + 
 +  * a. Professori a tempo indeterminato,​ Ricercatori e Assistenti del ruolo ad esaurimento,​ Ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettere a) e b) della Legge 240/10; 
 +  * b. Docenti in convenzione ai sensi dell’art. 6, comma 11 Legge 240/10; 
 +  * c. Professori a tempo determinato di cui all’articolo 1, comma 12 Legge 230/05; 
 +  * d. Docenti ai quali siano attribuiti contratti ai sensi dell'​art. 23 della Legge 240/10; 
 +  * <hi #​fff200>​e. Docenti in convenzione con gli Enti di Ricerca ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.m. 27 novembre 2012 (prot. n. 24786)</​hi>​((D.M. 8/2021)). 
 + 
 +Nella successiva tabella K sono definite le caratteristiche dei corsi di studio internazionali di cui all’allegato 3 del DM n. 635/2016, che possono utilizzare una percentuale massima del 50% (tipologie a), c) d)) ovvero 20% (tipologia b)) di docenti strutturati in università straniere con qualifica corrispondente a quella dei professori ovvero dei ricercatori delle Università italiane. 
 + 
 +Tabella K 
 + 
 +^ Tipologia ^ Definizione ^ Caratteristiche ^ 
 +|  a)  | Corsi interateneo con Atenei stranieri, che prevedono il rilascio del titolo congiunto, doppio o multiplo | Sono Corsi di studio a ordinamento congiunto con Atenei stranieri ai sensi dell’art. 3, comma 10, del DM n. 270/2004, al termine dei quali gli studenti ottengono un titolo congiunto, doppio o multiplo. | 
 +|  b)  | Corsi con mobilità internazionale strutturata | Sono corsi per i quali si prevede, o è già certificato,​ che almeno il 20% degli studenti acquisiscano o abbiano ha acquisito almeno 12 CFU all’estero in tutta la carriera con riferimento al corso in questione. (modifica prevista dal DM 935 del 29.11.2017) | 
 +|  c)  | Corsi erogati in lingua straniera | Ai fini della possibilità di conteggiare docenti stranieri, con riferimento a tali corsi i cui obiettivi formativi, risultati di apprendimento e sbocchi occupazionali attesi hanno una rilevanza anche internazionale,​ si deve altresì verificare quanto segue: \\ - per i corsi che hanno concluso almeno un ciclo di studi, il 10% degli studenti iscritti (media nel triennio) ha il titolo d’accesso conseguito all’estero;​ \\ - i docenti di riferimento hanno adeguate competenze linguistiche | 
 +|  d)  | Corsi di Laurea Magistrale con la partecipazione di Università italiane e selezionati per un co-finanziamento comunitario nell'​ambito del programma omunitario "​Erasmus plus 2014 - 2020 azione centralizzata chiave 1" | Sono Corsi di studio LM <hi #​c3c3c3><​del>​e LMCU</​del></​hi>​((D.M. 8/2021)) selezionati per un co-finanziamento comunitario in "​Erasmus plus". Al fine di assicurare la continuità con il precedente programma "​Erasmus Mundus",​ saranno inclusi nella medesima categoria i Corsi di studio finanziati in tale programma. L'​inclusione nella categoria dei Corsi di studio internazionali decade con il termine della partecipazione al programma di riferimento. | 
 + 
 +La possibilità di prevedere un numero di crediti inferiore a 6, ovvero a 5, previa delibera motivata delle strutture didattiche competenti è ammessa per i corsi delle tipologie a) e d) della Tabella K. 
 + 
 +== iii. Copertura dei settori scientifico-disciplinari == 
 + 
 +Il Settore Scientifico Disciplinare di afferenza di ogni docente deve essere lo stesso dell’attività didattica di cui è responsabile. 
 + 
 +Nel caso di docenti reclutati con esclusivo riferimento al settore concorsuale,​ è fatto obbligo all’ateneo,​ ai fini della verifica dei requisiti di docenza, di indicare il settore scientifico disciplinare coerente con il profilo scientifico. 
 + 
 +Quando i SSD MAT/​01-MAT/​09 e FIS/​01-FIS/​08 sono tutti presenti negli ambiti di base di una Classe di laurea, devono essere considerati indistinguibili dal punto di vista delle relative competenze didattiche. Di conseguenza,​ possono essere conteggiati come docenti di riferimento nei Corsi di Studio delle suddette Classi di Laurea docenti appartenenti a SSD MAT/​01-MAT/​09 e FIS/​01-FIS/​08 che siano responsabili di attività formative in ognuno di questi SSD. 
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 +<hi #​fff200>​Sono considerati come indistinguibili dal punto di vista delle relative competenze didattiche i SSD da FIS/01 a FIS/08 quando questi siano anche solo parzialmente presenti negli ambiti di base di una Classe di laurea</​hi>​((D.M. 8/2021)). 
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 +== iv. Tutor per i corsi a distanza == 
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 +I Tutor di riferimento sono riconducibili a: 
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 +  * a. tutor disciplinari,​ che svolgono la loro attività nelle classi virtuali; 
 +  * b. tutor dei corsi di studio, con funzioni di orientamento e monitoraggio;​ 
 +  * c. tutor tecnici, con funzione di supporto tecnico (introduzione e familiarizzazione dello studente con l’ambiente tecnologico,​ registrazione degli accessi, salvataggio,​ conservazione materiali, assistenza tecnica in itinere). 
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 +I tutor di riferimento devono possedere almeno un titolo di studio universitario. Nel caso di tutor disciplinari si richiede per i corsi di laurea, la laurea magistrale, per i corsi di laurea magistrale, il titolo di Master universitario di II livello o, alternativamente,​ l’ammissione al dottorato di ricerca. Per i tutor disciplinari e dei corsi di studio, i titoli devono essere coerenti con i SSD delle attività formative di base o caratterizzanti del corso a cui partecipano. Per ciascun tutor (appartenenti a tutte le categorie) deve essere riportato nella scheda SUA-CdS il curriculum vitae e gli eventuali titoli scientifici. 
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 +==== c) Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e alla diversificazione dei corsi di studio ==== 
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 +Al fine di limitare l’eccessiva parcellizzazione delle attività didattiche delle Università statali e non statali, gli insegnamenti e le altre attività formative di base e caratterizzanti erogabili in ciascun corso di studio nelle classi definite in attuazione del D.M. n. 270/2004, vengono organizzati in modo tale che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun modulo coordinato, corrispondano,​ di norma, non meno di 6 crediti, o, comunque, non meno di 5, previa delibera dell’organo competente a livello di Ateneo. Per quanto riguarda gli insegnamenti e le altre attività formative affini e integrativi,​ è possibile prevedere un numero di crediti inferiore a 6, ovvero a 5, previa delibera motivata delle strutture didattiche competenti. 
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 +La suddetta possibilità è concessa nelle classi di Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, Medicina Veterinaria e nelle classi relative alle Professioni sanitarie, dove sono presenti insegnamenti di base e caratterizzanti con un numero di CFU inferiori a 5-6. Analogamente tale possibilità viene prevista anche nei casi in cui i valori minimi degli ambiti individuati nelle tabelle allegate ai DDMM 16 marzo 2007, nel D.M. 25 novembre 2005 e nel DI 2 marzo 2011, siano inferiori a 5-6 CFU e l’assegnazione di un numero superiore di crediti negli ordinamenti didattici sia in contrasto con gli obiettivi specifici del corso, nonché per i corsi di studio internazionali della tipologia a e d((come rettificato con nota MIUR prot. 1334 del 16/​01/​2019)) della tabella K. 
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 +==== d) Risorse strutturali ==== 
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 +I //requisiti di struttura// comprendono le strutture messe a disposizione dei singoli Corsi di Studio (aule, laboratori, ecc.) o di Corsi di Studio afferenti a medesime strutture di riferimento (Dipartimenti,​ Strutture di Raccordo quali biblioteche,​ aule studio, ecc.). 
 + 
 +La disponibilità effettiva dei requisiti strutturali e la loro funzionalità,​ dichiarate nelle SUA-CdS, verranno puntualmente verificate durante le visite in loco, anche in relazione alle specificità dei Corsi di Studio (L, LM, LMCU), al numero degli iscritti e alla strutturazione dei Corsi di Studio. 
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 +==== e) Requisiti per l'​Assicurazione di Qualità dei corsi di studio ==== 
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 +Deve essere documentata la presenza di un sistema di Assicurazione della Qualità per tutti i corsi di studio di ciascuna sede, organizzato secondo le relative linee guida dell’ANVUR e capace di produrre i documenti da esse previsti con particolare riferimento alla rilevazione dell’opinione degli studenti, dei laureandi e dei laureati, alla compilazione annuale della scheda unica dei corsi di studio (SUA-CdS) e alla redazione del Rapporto di riesame.
  
 ===== Allegato B - Requisiti di accreditamento iniziale delle sedi ===== ===== Allegato B - Requisiti di accreditamento iniziale delle sedi =====
Linea 326: Linea 483:
 | Umanistico - sociale ​     |  C1  |  100  |  200  | | Umanistico - sociale ​     |  C1  |  100  |  200  |
 | :::                       ​| ​ C2  |  100  |  250  | | :::                       ​| ​ C2  |  100  |  250  |
 +| <hi #​fff200>​Professionalizzanti</​hi>​((D.M. 8/2021)) |  P  |  75  |  100  |
 +
  
 ==== Corsi di Laurea magistrale con modalità di erogazione convenzionale o mista ==== ==== Corsi di Laurea magistrale con modalità di erogazione convenzionale o mista ====
Linea 396: Linea 555:
 | ::: | L-36 | Scienze politiche e delle relazioni internazionali | | ::: | L-36 | Scienze politiche e delle relazioni internazionali |
 | ::: | L-40 | Sociologia | | ::: | L-40 | Sociologia |
 +| <hi #​fff200>​Professionalizzanti</​hi>​((D.M. 8/2021)) | LP-01 | Professioni tecniche per l’edilizia e il territorio |
 +| ::: | LP-02 | Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali |
 +| ::: | LP-03 | Professioni tecniche industriali e dell’informazione |
 +| ::: |   | Corsi di laurea sperimentali ad orientamento professionale,​ di cui all'​art. 8, comma 2, indipendentemente dalla Classe di laurea nella quale sono stati attivati |
  
 ==== CORSI DI LAUREA MAGISTRALE ==== ==== CORSI DI LAUREA MAGISTRALE ====
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