Gurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di personale dirigenziale e non.

24/02/2018

Diamo pubblicità ad alcune importanti decisioni della Suprema Corte in tema di personale.

Corte di Cassazione
Sezioni Unite
Sentenza n. 24877 del 20/10/2107
Pubblico impiego privatizzato – conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali – giudice competente
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
Il ricorrente aveva impugnato davanti al giudice amministrativo i decreti di nomina del direttore generale e dei vice direttori generali dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio. Il giudice adito aveva però declinato la propria giurisdizione in base al rilievo che le nomine dirigenziali non sono atti di alta amministrazione, ma atti gestori di rapporti lavorativi la cui cognizione è demandata al giudice ordinario ex art. 63 comma 1 del d.lgs. n. 165/2001. Contro la suddetta decisione il ricorrente propone ricorso per Cassazione, ricorso che i giudici della Suprema Corte rigettano affermando che: “Queste S.U. hanno ribadito (cfr. sentenza n. 9185/12) che in tutti i casi nei quali vengano in considerazione atti amministrativi presupposti, ove si verta in tema di conferimento e revoca di incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, è consentita esclusivamente l’instaurazione del giudizio davanti al giudice ordinario, nel quale la tutela è pienamente assicurata dall’eventuale disapplicazione (dell’atto presupposto) e dagli ampi poteri riconosciuti al giudice ordinario medesimo dal comma 2 dello stesso art. 63 (cfr., ancora, Cass. S.U. n. 3677/09 e Cass. S.U. n. 13169/06). A maggior ragione ciò valga quando non venga neppure in rilievo la potenziale disapplicazione d’un atto amministrativo presupposto (come nel caso di specie, in cui – invece – dell’atto presupposto si invoca la piena applicazione). Da ultimo, se è vero che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo rispetto ad atti di alta amministrazione, nondimeno va considerato che, avendo il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 1, espressamente attribuito alla giurisdizione del giudice ordinario anche le controversie in tema di conferimento e revoca di incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, ormai tali atti sono da considerarsi come mere determinazioni negoziali (cfr. Cass. n. 18972/15; Cass. n. 20979/09) e non più atti di alta amministrazione, venendo in tal caso in considerazione come atti di gestione del rapporto di lavoro rispetto ai quali l’amministrazione stessa opera con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro (v. art. 5 cit. D.Lgs.). 



Corte di Cassazione
Sezione Lavoro
Sentenza n. 93 del 4/1/2108
Pubblico impiego privatizzato – Ministero datore di lavoro – violazione art. 2087 c.c. (tutela delle condizioni di lavoro) – risarcimento – principio di diritto
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
“In tema di responsabilità del datore di lavoro pubblico ex art. 2087 c.c. per l’eccessivo carico di lavoro imposto al lavoratore, ai fini della prova liberatoria, non è sufficiente l’allegazione generica della carenza di organico, costituendo l’organizzazione dei reparti, la consistenza degli organici e la predisposizione dei turni espressione ed attuazione concreta dell’assetto organizzativo adottato dalla datrice di lavoro. Il datore di lavoro pubblico ha l’onere di provare l’adozione di comportamenti specifici che siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, quali anche la possibilità di organizzare diversamente il lavoro.” Sulla base di questo principio di diritto la Cassazione ha accolto il ricorso di un lavoratore e cassato con rinvio la sentenza della Corte territoriale che aveva respinto la richiesta fatta dal dipendente di avere un risarcimento per il danno biologico, sulla base della accertata dipendenza della sua patologia da causa di servizio.

Corte di Cassazione
Sezione Lavoro
Ordinanza n. 214 del 8/1/2108
Pubblico impiego privatizzato – procedure selettive interne – progressione nella medesima area – principi di diritto
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
I giudici della Suprema Corte cassano con rinvio la sentenza della Corte territoriale che, nel nuovo giudizio, dovrà attenersi ai seguenti principi di diritto: “La disciplina delle procedure selettive interne finalizzate alla mera progressione economica o professionale all’interno della medesima area o fascia, in quanto rientrante nella materia degli inquadramenti del personale pubblico “privatizzato” (art. 40 c. 1 del D. Lgs. n. 165 del 2001), deve ritenersi affidata alla contrattazione collettiva, che può derogare alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 497 del 1994, nel rispetto del principio di selettività (art. 52 c. 1 bis D. Lgs. n. 165 del 2001). Il contratto integrativo è abilitato a disciplinare soltanto le materie delegate dai contratti nazionali e nei limiti da questi stabiliti e non può contenere clausole in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti nazionali”.


Corte di Cassazione
Sezione Lavoro
Sentenza n. 350 del 10/1/2108
Pubblico impiego privatizzato – svolgimento di mansioni superiori – solo se esiste il corrispondente posto in pianta organica 
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
Con la presente sentenza i giudici ribadiscono che non può esservi svolgimento di mansioni superiori da parte del dipendente, se non esiste il corrispondente posto in pianta organica. 

La Segreteria Dirstat Università

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