Art. 6 Riduzione dei costi degli apparati amministrativi
n 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la partecipazione agli organi collegiali di cui all”articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e’ onorifica; essa puo’ dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta giornaliera. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli alle commissioni che svolgono funzioni giurisdizionali, agli organi previsti per legge che operano presso il Ministero per l”ambiente,alla struttura di missione di cui all’art. 163, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al consiglio tecnico scientifico di cui all’art. 7 (( del decreto del Presidente della Repubblica 30 )) gennaio 2008, n. 43, (( alla Commissione per l’esame delle istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite dai cittadini italiani nei territori ceduti alla ex Jugoslavia, nella ZonaB dell’ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed in altri Paesi, istituita dall”articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.114, al Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 1993 e 4 maggio 2007 nonche’ alla Commissione di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114. )
n 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione,degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonche’ la titolarita’ di organi dei predetti enti e’ onorifica; essa puo’ dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano gia’ previsti i gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilita’ erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente,contributi o utilita’ a carico delle pubbliche finanze, salva l’eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell”imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle universita’, (( enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, )) alle camere di commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, (( alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell”economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonche’ alle societa’. ))
n 3. Fermo restando quanto previsto dall’art. 1 comma 58 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, a decorrere dal 1o gennaio 2011 le indennita’, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilita’ comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorita’ indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonche’ agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.
n 4. All’articolo 62, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei casi di rilascio dell’autorizzazione (( del Consiglio dei Ministri )) prevista dal presente comma l’incarico si intende svolto nell’interesse dell’amministrazione di appartenenza del dipendente ed i compensi dovuti dalla societa’ o dall’ente sono corrisposti direttamente alla predetta amministrazione per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale. ». La disposizione di cui al presente comma si applica anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
n 5. Fermo restando quanto previsto dall”articolo 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalita’ giuridica di diritto privato, provvedono all’adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non gia’ costituiti in forma monocratica, nonche’ il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore,rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all’adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all’articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilita’ erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Agli anti previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto dall”art. 7, comma 6.
n 6. Nelle societa’ inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge n31 dicembre 2009, n. 196, nonche’ nelle societa’ possedute ((direttamente o indirettamente )) in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle amministrazioni pubbliche, il compenso (( di cui all’articolo 2389, primo comma, del codice civile, )) dei componenti (( degli organi )) di amministrazione e (( di quelli di controllo )) e’ ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle societa’ quotate (( e alle loro controllate. ))
n 7. Al fine di valorizzare le professionalita’ interne alle amministrazioni, a decorrere dall’anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell”articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorita’ indipendenti, escluse le universita’, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati (( nonche’ gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, )) non puo’ essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell”anno 2009. L’affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilita’ erariale. (( Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle attivita’ sanitarie connesse con il reclutamento, l’avanzamento e l’impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. ))
n 8. A decorrere dall”anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall”Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,incluse le autorita’ indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicita’ e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell”anno 2009 per le medesime finalita’. Al fine di ottimizzare la produttivita’ del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1o luglio 2010 l’organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative,nonche’ di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonche’ da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati e’ subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente; L’autorizzazione e’ rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito (( internet )) istituzionale,di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l’utilizzo, per le medesime finalita’, di video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il sito (( internet )) istituzionale; in ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalita’, si devono svolgere al di fuori dall’orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennita’ a qualsiasi titolo. Per le magistrature e le autorita’ indipendenti, fermo il rispetto dei limiti anzidetti, l’autorizzazione e’ rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per le autorita’ indipendenti, dall’organo di vertice. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle universita’ e dagli enti di ricerca,nonche” alle mostre realizzate, nell’ambito dell’attivita’ istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attivita’ culturali ed agli incontri istituzionali connessi all’attivita’ di organismi internazionali o comunitari, (( alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia. ))
n 9. A decorrere dall”anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall”Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell”articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,incluse le autorita’ indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.
- Resta ferma la possibilita’ di effettuare variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 e 8 con le modalita’ previste dall”articolo 14 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.
n 11. Le societa’, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall”Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni,mostre e pubblicita’, nonche’ per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell”azionista garantiscono che, all”atto dell”approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso l’inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicita’, nonche’ per sponsorizzazioni, e’ attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale.
n 12. A decorrere dall”anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall”Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell”articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita” indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all”estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e (( delle Forze armate, )) delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonche’ di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonche” con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell”anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilita’ erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma puo’ essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall”organo di vertice dell”amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell”ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni all”estero di cui all”art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono piu’ dovute; la predetta disposizione non si applica alle missioni ((internazionali )) di pace (( e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. )) Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell”economia e delle finanze sono determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all”estero. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d. lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi.
n 13. A decorrere dall”anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall”Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell”articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita’ indipendenti, per attivita’ (( esclusivamente )) di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell”anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l’attivita’ di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilita’ erariale. La disposizione di cui al presente comma non si applica all’attivita” di formazione effettuata dalle Forze armate, (( dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco )) e dalle Forze di Polizia tramite i propri organismi di formazione.