Gli articoli in evidenza della L. n. 122/2010

Art. 6       Riduzione dei costi degli apparati amministrativi

n  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto, la partecipazione agli organi collegiali di cui all”articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e’  onorifica;  essa puo’ dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese  sostenute  ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di  presenza  non possono superare l’importo  di  30  euro  a  seduta  giornaliera.  La disposizione di cui al  presente  comma  non  si  applica  agli  alle commissioni  che  svolgono  funzioni  giurisdizionali,  agli   organi previsti per legge che operano presso il  Ministero  per  l”ambiente,alla struttura di missione di cui all’art. 163, comma 3, lettera  a) del decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  ed  al  consiglio tecnico scientifico di cui all’art. 7 (( del decreto  del  Presidente della Repubblica 30 )) gennaio 2008, n. 43, (( alla  Commissione  per l’esame delle  istanze  di  indennizzi  e  contributi  relative  alle perdite subite dai  cittadini  italiani  nei  territori  ceduti  alla ex Jugoslavia, nella ZonaB dell’ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed in altri Paesi, istituita dall”articolo 2 del  regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,  n.114,  al  Comitato  di  consulenza  globale  e  di  garanzia  per  le privatizzazioni di cui ai decreti del Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 30 giugno 1993 e 4 maggio 2007 nonche’ alla  Commissione  di cui all’articolo  1,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114. )

n  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche  di  amministrazione,degli enti, che comunque ricevono contributi a carico  delle  finanze pubbliche, nonche’ la titolarita’ di  organi  dei  predetti  enti  e’ onorifica; essa puo’ dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente;  qualora  siano  gia’ previsti i gettoni di presenza non possono superare l’importo  di  30 euro a seduta giornaliera.  La  violazione  di  quanto  previsto  dal presente comma determina responsabilita’ erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici  interessati  sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano  a  quanto  disposto  dal presente  comma  non  possono   ricevere,   neanche   indirettamente,contributi  o  utilita’  a  carico  delle  pubbliche  finanze,  salva l’eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa,  del  5  per mille del gettito dell”imposta sul reddito delle persone fisiche.  La disposizione del presente comma non si  applica  agli  enti  previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle universita’, ((  enti  e fondazioni di ricerca e  organismi  equiparati,  ))  alle  camere  di commercio, agli enti del  servizio  sanitario  nazionale,  agli  enti indicati nella  tabella  C  della  legge  finanziaria  ed  agli  enti previdenziali  ed  assistenziali  nazionali,  ((  alle  ONLUS,   alle associazioni di promozione  sociale,  agli  enti  pubblici  economici individuati con decreto del Ministero dell”economia e  delle  finanze su proposta del Ministero vigilante, nonche’ alle societa’. ))

n  3. Fermo restando quanto previsto dall’art. 1 comma 58 della  legge 23 dicembre  2005  n.  266,  a  decorrere  dal  1o  gennaio  2011  le indennita’, i  compensi,  i  gettoni,  le  retribuzioni  o  le  altre utilita’ comunque   denominate,   corrisposti    dalle    pubbliche amministrazioni di cui al comma 3  dell’articolo  1  della  legge  31 dicembre  2009  n.  196,  incluse  le  autorita’  indipendenti,   ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione  e  organi  collegiali  comunque  denominati  ed   ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla  data  del  30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre  2013,  gli  emolumenti  di  cui  al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla  data del 30 aprile 2010, come ridotti ai  sensi  del  presente  comma.  Le disposizioni  del  presente  comma   si   applicano   ai   commissari straordinari del Governo di cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonche’ agli  altri  commissari  straordinari,  comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.

n  4. All’articolo 62, del decreto del Presidente della Repubblica  10 gennaio 1957, n. 3, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «  Nei casi di rilascio dell’autorizzazione (( del Consiglio dei Ministri )) prevista  dal   presente   comma   l’incarico   si   intende   svolto nell’interesse dell’amministrazione di appartenenza del dipendente ed i  compensi  dovuti  dalla  societa’  o  dall’ente  sono  corrisposti direttamente  alla  predetta  amministrazione  per  confluire   nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale. ».  La disposizione di cui al presente  comma  si  applica  anche  agli incarichi in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente provvedimento.

n  5. Fermo restando quanto previsto dall”articolo 7, tutti  gli  enti pubblici, anche  economici,  e  gli  organismi  pubblici,  anche  con personalita’ giuridica di diritto privato, provvedono all’adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare  che,  a  decorrere  dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del  presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non gia’  costituiti  in  forma  monocratica,  nonche’  il  collegio  dei revisori,   siano   costituiti   da   un   numero   non    superiore,rispettivamente, a cinque e  a  tre  componenti.  In  ogni  caso,  le Amministrazioni vigilanti provvedono all’adeguamento  della  relativa disciplina  di  organizzazione,  mediante  i   regolamenti   di   cui all’articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  con riferimento a tutti gli enti ed  organismi  pubblici  rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi  del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di  adeguamento statutario o  di  organizzazione  previsti  dal  presente  comma  nei termini indicati determina responsabilita’ erariale e tutti gli  atti adottati  dagli  organi  degli  enti  e  degli   organismi   pubblici interessati sono nulli. Agli anti previdenziali nazionali si  applica comunque quanto previsto dall”art. 7, comma 6.

n  6. Nelle societa’ inserite nel conto  economico  consolidato  della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1  della  legge n31 dicembre  2009,  n.  196,  nonche’  nelle  societa’  possedute  ((direttamente o indirettamente )) in misura totalitaria, alla data  di entrata in vigore del presente  provvedimento  dalle  amministrazioni pubbliche, il compenso (( di cui all’articolo 2389, primo comma,  del codice  civile,  ))  dei   componenti   ((   degli   organi   ))   di amministrazione e (( di quelli di controllo )) e’ ridotto del 10  per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o  del  collegio  successiva  alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle societa’  quotate  ((  e alle loro controllate. ))

n  7.  Al  fine  di  valorizzare  le  professionalita’  interne   alle amministrazioni, a decorrere dall’anno 2011 la spesa annua per  studi ed incarichi di  consulenza,  inclusa  quella  relativa  a  studi  ed incarichi di consulenza conferiti a  pubblici  dipendenti,  sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al  comma  3  dell”articolo  1 della  legge  31  dicembre  2009  n.  196,   incluse   le   autorita’ indipendenti, escluse le universita’, gli enti  e  le  fondazioni  di ricerca e gli organismi equiparati (( nonche’ gli incarichi di studio e  consulenza  connessi  ai  processi  di  privatizzazione   e   alla regolamentazione  del  settore  finanziario,  ))  non   puo’   essere superiore al  20  per  cento  di  quella  sostenuta  nell”anno  2009. L’affidamento di incarichi in  assenza  dei  presupposti  di  cui  al presente  comma  costituisce  illecito   disciplinare   e   determina responsabilita’ erariale. (( Le disposizioni di cui al presente comma non  si  applicano  alle  attivita’  sanitarie   connesse   con   il reclutamento, l’avanzamento e l’impiego  del  personale  delle  Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei  vigili  del fuoco. ))

n  8. A decorrere dall”anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,  come individuate dall”Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,incluse le autorita’ indipendenti, non possono effettuare  spese  per relazioni   pubbliche,   convegni,   mostre,   pubblicita’   e    di rappresentanza, per un ammontare superiore  al  20  per  cento  della spesa sostenuta nell”anno 2009 per le medesime finalita’. Al fine  di ottimizzare la produttivita’ del lavoro pubblico e di efficientare  i servizi delle pubbliche Amministrazioni, a decorrere  dal  1o  luglio 2010 l’organizzazione di convegni, di giornate e  feste  celebrative,nonche’ di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari,  da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie,  nonche’  da parte degli enti e delle strutture da esse  vigilati  e’ subordinata alla   preventiva    autorizzazione    del    Ministro    competente; L’autorizzazione e’ rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito (( internet ))  istituzionale,di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile  l’utilizzo,  per  le medesime  finalita’,  di  video/audio  conferenze  da  remoto,  anche attraverso il sito (( internet )) istituzionale;  in  ogni  caso  gli eventi autorizzati, che non devono  comportare  aumento  delle  spese destinate in bilancio alle predette finalita’, si devono svolgere  al di fuori dall’orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto  a  percepire  compensi  per  lavoro   straordinario   ovvero indennita’ a qualsiasi titolo. Per le  magistrature  e  le  autorita’ indipendenti,   fermo   il    rispetto    dei    limiti    anzidetti, l’autorizzazione e’ rilasciata, per le magistrature,  dai  rispettivi organi di autogoverno e, per le autorita’  indipendenti,  dall’organo di vertice. Le disposizioni del presente comma non  si  applicano  ai convegni organizzati dalle  universita’ e  dagli  enti  di  ricerca,nonche”   alle   mostre   realizzate,   nell’ambito    dell’attivita’ istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero  per  i  beni  e  le attivita’  culturali  ed   agli   incontri   istituzionali   connessi all’attivita’ di organismi internazionali o comunitari, (( alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle  istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia. ))

n  9. A decorrere dall”anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,  come individuate dall”Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi del comma 3 dell”articolo 1 della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,incluse le autorita’ indipendenti, non possono effettuare  spese  per sponsorizzazioni.

  1. Resta ferma  la   possibilita’   di   effettuare   variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7  e  8  con  le  modalita’ previste dall”articolo 14 del decreto-legge  2  luglio  2007,  n.  81 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.

n  11. Le societa’, inserite nel  conto  economico  consolidato  della pubblica amministrazione, come individuate dall”Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1  della  legge 31 dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di riduzione  di spesa per studi e  consulenze,  per  relazioni  pubbliche,  convegni,mostre e pubblicita’, nonche’ per  sponsorizzazioni,  desumibile  dai precedenti commi 7, 8 e 9.  In  sede  di  rinnovo  dei  contratti  di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma.  I  soggetti che esercitano i poteri  dell”azionista  garantiscono  che,  all”atto dell”approvazione  del  bilancio,  sia  comunque   distribuito,   ove possibile, un  dividendo  corrispondente  al  relativo  risparmio  di spesa. In ogni caso l’inerenza della spesa effettuata  per  relazioni pubbliche,   convegni,   mostre   e    pubblicita’,    nonche’   per sponsorizzazioni, e’ attestata con apposita relazione  sottoposta  al controllo del collegio sindacale.

n  12.  A  decorrere  dall”anno  2011  le  amministrazioni   pubbliche inserite   nel   conto   economico   consolidato    della    pubblica amministrazione,  come   individuate   dall”Istituto   nazionale   di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell”articolo 1  della  legge 31 dicembre 2009, n. 196,  incluse  le  autorita”  indipendenti,  non possono  effettuare  spese  per  missioni,  anche   all”estero,   con esclusione delle missioni internazionali di pace  e  ((  delle  Forze armate, )) delle missioni delle forze di polizia  e  dei  vigili  del fuoco, del personale di magistratura, nonche’ di quelle  strettamente connesse  ad  accordi  internazionali   ovvero   indispensabili   per assicurare la partecipazione  a  riunioni  presso  enti  e  organismi internazionali o comunitari, nonche”  con  investitori  istituzionali necessari  alla  gestione  del  debito  pubblico,  per  un  ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell”anno  2009.  Gli atti e i contratti posti in essere in violazione  della  disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilita’  erariale.  Il  limite  di spesa stabilito dal presente  comma  puo’  essere  superato  in  casi eccezionali, previa adozione di un  motivato  provvedimento  adottato dall”organo   di   vertice   dell”amministrazione,   da    comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di  revisione dell”ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di  compiti  ispettivi.  A  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto  le  diarie  per  le  missioni all”estero di cui all”art. 28 del decreto-legge  4  luglio  2006,  n223, convertito con legge 4  agosto  2006,  n.  248,  non  sono  piu’ dovute; la predetta disposizione non  si  applica  alle  missioni  ((internazionali )) di pace (( e a  quelle  comunque  effettuate  dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. )) Con decreto del Ministero degli affari esteri di  concerto  con  il Ministero dell”economia e delle finanze sono determinate le misure  e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio  per il personale inviato all”estero. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge  18  dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge  26  luglio  1978,  n.  417  e  relative disposizioni  di  attuazione,   non   si   applicano   al   personale contrattualizzato di cui al d. lgs. 165 del 2001 e cessano  di  avere effetto  eventuali  analoghe  disposizioni  contenute  nei  contratti collettivi.

n  13. A decorrere dall”anno  2011  la  spesa  annua  sostenuta  dalle amministrazioni pubbliche inserite nel  conto  economico  consolidato della  pubblica  amministrazione,  come   individuate   dall”Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell”articolo  1 della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  incluse   le   autorita’ indipendenti, per attivita’ (( esclusivamente )) di  formazione  deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta  nell”anno 2009.   Le   predette   amministrazioni   svolgono   prioritariamente l’attivita’ di formazione tramite la Scuola superiore della  pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione.  Gli atti e i contratti posti in essere in violazione  della  disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilita’ erariale. La  disposizione di cui al presente comma non si applica all’attivita”  di  formazione effettuata dalle Forze armate, (( dal Corpo nazionale dei vigili  del fuoco )) e dalle Forze di  Polizia  tramite  i  propri  organismi  di formazione.

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