Gli articoli in evidenza della L. n. 122/2010

Art. 6       Riduzione dei costi degli apparati amministrativi

n  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto, la partecipazione agli organi collegiali di cui all”articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e’  onorifica;  essa puo’ dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese  sostenute  ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di  presenza  non possono superare l’importo  di  30  euro  a  seduta  giornaliera.  La disposizione di cui al  presente  comma  non  si  applica  agli  alle commissioni  che  svolgono  funzioni  giurisdizionali,  agli   organi previsti per legge che operano presso il  Ministero  per  l”ambiente,alla struttura di missione di cui all’art. 163, comma 3, lettera  a) del decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  ed  al  consiglio tecnico scientifico di cui all’art. 7 (( del decreto  del  Presidente della Repubblica 30 )) gennaio 2008, n. 43, (( alla  Commissione  per l’esame delle  istanze  di  indennizzi  e  contributi  relative  alle perdite subite dai  cittadini  italiani  nei  territori  ceduti  alla ex Jugoslavia, nella ZonaB dell’ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed in altri Paesi, istituita dall”articolo 2 del  regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,  n.114,  al  Comitato  di  consulenza  globale  e  di  garanzia  per  le privatizzazioni di cui ai decreti del Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 30 giugno 1993 e 4 maggio 2007 nonche’ alla  Commissione  di cui all’articolo  1,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114. )
Continua a leggere