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Schema di Decreto interministeriale

Schema di decreto interministeriale recante i requisiti necessari e le disposizioni per l'attivazione dei corsi di studio classe LMR/02
Trasmesso al MIBAC con nota prot.78 in data 21/12/2011



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con
Il Ministro per i Beni e le Attività Culturali

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300

VISTO l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni;

VISTO il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 29 e 182;

VISTO l’articolo 1-ter “Programmazione e valutazione delle università” del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, e in particolare l'articolo 2;

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270, e in particolare, l’art 9;

VISTO il Decreto Ministeriale del MIBAC 26 maggio 2009, n. 86;

VISTO il Decreto Interministeriale MIBAC-MIUR 26 maggio 2009, n.87;

VISTO il D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 76, con il quale è stato adottato il regolamento di istituzione dell’ANVUR, e, in particolare, l’art.3, comma 1, lett. e);

VISTO il DM 22 settembre 2010, n. 17, con il quale sono stati definiti i requisiti necessari per l’attivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale, ed in particolare l’art. 12 (disposizioni transitorie e finali);

VISTO il DM 23 dicembre 2010, n. 50 (linee generali d’indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2010-2012);

VISTO il DM 28 dicembre 2010;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO il Decreto Interministeriale del 2 marzo 2011 “Definizione della classe di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali - LMR/02”ed in particolare:

  • l’art. 1, commi 5 e 6, il quale prevede che “i suddetti corsi sono istituiti e attivati dalle Università previo parere favorevole della Commissione Interministeriale MIBAC-MIUR di cui all’art. 5 del DI n. 87/2009, nel rispetto dei requisiti necessari….” che sono definiti “con decreto del MIUR di concerto con il MIBAC, sentita la (predetta) commissione interministeriale”;
  • l’art. 7, comma 2, il quale prevede “al fine del conseguimento del relativo titolo abilitante è consentita l’iscrizione ai corsi di laurea magistrale di cui al presente decreto agli studenti dei corsi di laurea (della classe)…41 di cui al decreto ministeriale 4.8.2000, e L-43 di cui al decreto ministeriale 16.3.2007, di laurea specialistica della classe 12/S di cui al decreto ministeriale 28.11.2000 e di laurea magistrale LM-11 di cui al decreto ministeriale 16.3.2007. Le Università ne disciplinano le modalità, riconoscendo almeno i CFU già acquisiti nei settori scientifico-disciplinari presenti nell’ordinamento didattico degli stessi, fermo restando l’obbligo di acquisizione e/o riconoscimento dei 90 CFU di laboratorio necessari per il conseguimento stesso”.
  • l’art. 7, comma 1, il quale prevede che “a decorrere dall’a.a. 2011/2012, le immatricolazioni degli studenti alle classi L-43 e LM-11 sono consentite esclusivamente con riferimento alle classi revisionate ai sensi del DM 28 dicembre 2010”;

RITENUTO di dovere avviare presso gli Atenei la formazione universitaria necessaria a conseguire il titolo abilitante di restauratore anche al fine di consentire agli studenti iscritti ai previgenti corsi di cui all’art. 7, comma 2, di conseguire la relativa abilitazione;

RAVVISATA la oggettiva impossibilità di definire compiutamente gli specifici requisiti necessari e alla istituzione e alla attivazione di tali corsi, nei ristretti tempi operativi con i quali le Università dovranno procedere all’organizzazione degli stessi e all’avvio delle relative attività didattiche;

SENTITA la Commissione Interministeriale MIBAC-MIUR in data….;

DECRETA

Art.1 (Avvio del corso di laurea magistrale a ciclo unico)

1. In attesa della definizione degli specifici requisiti di cui al successivo art. 2 i corsi di laurea magistrale a ciclo unico della classe in Conservazione e restauro di beni culturali (LMR/02) possono essere istituiti e attivati, nel rispetto comunque di quanto previsto agli art. 2 e 3 del DI 26 maggio 2009, n. 87 e di tutte le condizioni appresso indicate:

  • a) esclusivamente presso le Università ove, fino all’a.a. 2010/2011, è stato istituito e attivato almeno uno dei corsi delle previgenti classi L-43 ed LM-11 di cui ai DDMM 16 marzo 2007;
  • b) previo inserimento degli stessi nel regolamento didattico di Ateneo, che è approvato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, secondo quanto previsto dall’art. 11 del DM 22 ottobre 2004, n. 270;
  • c) subordinatamente al possesso dei requisiti necessari di cui al DM 22 settembre 2010, n. 17, previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione d’Ateneo, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 2, del DM 22 ottobre 2004, n. 270 e dall’art. 10, comma 2, del DM n. 17/2010.In coerenza con quanto previsto dall’art. 12, comma 3, del DM n. 17/2010, considerate le precipue finalità professionalizzanti di tali corsi per i quali è previsto un apporto significativo di docenza non universitaria trovano applicazione i requisiti di docenza di cui al DM 27 gennaio 2005, n. 15;
  • d) subordinatamente al parere favorevole Commissione MIBAC-MIUR di cui all’art. 5 del DI n. 87/2009, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 6, del DI 2 marzo 2011. La Commissione procede altresì al monitoraggio in itinere del funzionamento dei predetti corsi, segnalando al MIUR gli eventuali interventi che le Università devono adottare in ordine all’effettivo rispetto di quanto previsto dagli artt. 2 e 3 dello stesso DI n. 87/2009

2. Esclusivamente nel primo anno di applicazione del presente decreto, le Università di cui al comma 1, lett. a, che non attivano nessuno dei corsi delle classi L-43 ed LM-11 revisionati ai sensi del DM 28 dicembre 2010 utilizzano ai fini della verifica del possesso dei requisiti necessari di docenza di cui al comma 2, lett. b., anche i docenti già computati per gli altri corsi di laurea e di laurea magistrale.

3. Con provvedimento direttoriale sono stabiliti i termini per l’inserimento dei corsi di cui al comma 1 nella Banca dati dell’offerta formativa (sezioni RAD e Off.F.)

Art. 2 (Assetto a regime dei corsi di studio)

1. Entro dodici mesi dalla data di registrazione da parte della Corte dei Conti del presente decreto, l’ANVUR provvede, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e, del d.p.r. 1 febbraio 2001, n. 76 a elaborare e proporre, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 2 e 3 del DI n. 87/2009, i requisiti necessari per la istituzione e la attivazione a regime dei corsi di studio di cui all’art. 1, che sono stabiliti, ai sensi dell’art. 5, del DI 2 marzo 2011, con successivo decreto interministeriale (MIBAC – MIUR), sentita la Commissione Interministeriale MIBAC-MIUR di cui all’art. 5 del DI n. 87/2009.

2. Le Università di cui all’art. 1, entro ventiquattro mesi dalla adozione del DI di cui al comma 1, devono procedere all’adeguamento ai requisiti ivi previsti, relativamente ai corsi di cui all’art. 1 e sottopongono gli stessi corsi all’esame della Commissione interministeriale MIBAC-MIUR di cui all’art. 5 del DI n. 87/2009. Secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 6, del DI 2 marzo 2011 i corsi che non ottengono il parere favorevole della predetta Commissione sono soppressi e conseguentemente disattivati dagli Atenei, fermo restando il diritto degli studenti iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del DM 22 ottobre 2004, n. 270.

3. Università diverse di quelle di cui all’art. 1 possono istituire e attivare i corsi di cui allo stesso art. 1, secondo quanto previsto dal DI di cui al comma 1, previo parere favorevole della predetta Commissione interministeriale.

Art. 3 (Programmazione locale degli accessi)

1. In relazione alle caratteristiche delle attività formative previste dal D.I. 2 marzo 2011, le Università possono programmare gli accessi ai corsi di cui all’art. 1, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti

Roma,
Il Ministro per i Beni e le Attività culturali
Il Ministro dell'Istruzione, dell’ Università e della Ricerca

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