Cosa si intende per corsi di studio omologhi?
Il paragrafo 30 dell'Allegato B al DM 50/2010 (programmazione triennale 2010-12) prevede che
Il successivo paragrafo 31 prevede una deroga parziale a tale divieto:
Il concetto di “corso di studio omologo” compare per la prima volta nell'allegato B del DM 544/2007:
In relazione a quanto previsto dal D.M. n. 386/2007 (v. sezione 4.7 dell'allegato 1) e dall'art. 11, comma 7, lettera a) del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, per i corsi di studio omologhi, ovvero per i corsi di laurea afferenti alla stessa classe successivi al primo da attivare nella stessa sede della struttura didattica competente o nell'ambito della medesima provincia o delle province con la stessa confinanti, il numero di docenti necessari riportato in tabella 1 è ridotto (nella misura di una unità per anno) secondo quanto indicato in tabella 2.
Questo passo (che peraltro scompare nel successivo DM 17/2010, che come noto non prevede più tali riduzioni) è ambiguo, in quanto induce a pensare che per corsi di studio omologhi si possano intendere corsi nella stessa classe attivati nella stessa provincia (o province confinanti).
A indurre in questo errore, è quell'ovvero, che va però inteso in senso disgiuntivo (“oppure”), e non esplicativo (“cioè”).
La definizione di corsi di studio omologhi si può trarre in maniera non equivoca da questi due riferimenti:
Eventuali riduzioni di una unità per anno sono previste per i corsi della medesima classe e con il medesimo ordinamento (corsi replicati) attivati nella stessa sede o in sedi limitrofe (a livello di provincia).
…si precisa che per corsi di studio omologhi devono intendersi esclusivamente quelli con medesimo ordinamento didattico (e cioè con la medesima “scheda” nella sezione RAD della Banca dati dell’offerta formativa), che, in quanto tali, vengono replicati nella Off.F., subordinatamente, tra l’altro, al possesso dei requisiti di docenza riportati al predetto punto 1.1.