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Decreto Ministeriale 27 marzo 2015 n. 194

Requisiti accreditamento corsi di studio

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della predetta legge n. 240 del 2010, e in particolare l'articolo 6, comma 1, il quale prevede che “l'ANVUR (…) definisce gli indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari” che “sono adottati con decreto del Ministro”;

VISTO il Decreto Ministeriale 30 gennaio 2013, n. 47, “Autovalutazione, Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e Valutazione periodica”, come modificato dal Decreto Ministeriale 23 dicembre 2013, n. 1059, con il quale sono stati definiti i predetti indicatori per l'accreditamento dei corsi di studio, che hanno trovato applicazione a decorrere dall'a.a. 2013/2014;

CONSIDERATA l'esigenza di prevedere un temporaneo alleggerimento degli indicatori relativi alla docenza minima necessaria per gli Atenei la cui offerta formativa rischia di essere pregiudicata dalle limitazioni in materia di turn over previste dalla normativa vigente;

VISTE le delibere ANVUR del 20 gennaio 2015, n. 8, e del 18 febbraio 2015, n. 30, aventi ad oggetto “Requisiti minimi di docenza - riduzione temporanea”;

RITENUTO di dover specificare la tipologia di docenza individuata nelle predette delibere ANVUR e le condizioni e limitazioni per il loro utilizzo, facendo riferimento ai contratti, comunque individuati, di cui all'art. 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e prendendo in considerazione, con le medesime condizioni e limitazioni, anche i contratti di cui all'art. 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, già conteggiati in via generale fino all'a.a. 2015/2016 ai sensi del Decreto Ministeriale 23 dicembre 2013, n. 1059/;

DECRETA

Art. 1 (Ambito di applicazione)

1) Per le motivazioni indicate in premessa, le disposizioni di cui al presente decreto integrano temporaneamente,nel periodo di vigenza di limitazioni del turn over secondo quanto previsto dall'art. 66 co. 13-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, e comunque non oltre l'a.a. 2017/18, quanto previsto dal D.M. 30 gennaio 2013, n. 47, come già modificato dal D.M. 23 dicembre 2013, n. 1059 “Autovalutazione, Accreditamento Iniziale e Periodico delle sedi e dei corsi di studio e Valutazione Periodica”, secondo quanto indicato ai successi articoli.

Art. 2 (Ulteriori tipologie della docenza di riferimento)

1)Ai fini della verifica del possesso del requisito di docenza per l'accreditamento dei corsi di studio, all'allegato A, sez. b, punto ii, del Decreto Ministeriale 30 gennaio 2013, n. 47, come modificato dal Decreto Ministeriale 23 dicembre 2013, n. 1059, dopo la lettera e) viene aggiunta, con i limiti e le condizioni previsti al successivo art. 3, la seguente lettera:

  • f) esclusivamente in vigenza di disposizioni limitative del turn over e comunque non oltre l'a.a. 2017/18 possono essere conteggiati:
    1. docenti ai quali siano attribuiti contratti ai sensi dell'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
    2. docenti ai quali siano attribuiti contratti ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 2301).

Art. 3 (Limiti e condizioni per l'utilizzo dell'ulteriore docenza di riferimento)

1) I docenti di cui all'art. 2 possono essere conteggiati nel numero massimo complessivo di:

  • 3 unità per corso di laurea. Tale numerosità è ridotta a 2 per le classi la cui numerosità minima complessiva della docenza è pari a 6;
  • 2 unità per i corsi di laurea magistrale;
  • 5/6 unità per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico di durata rispettivamente pari a 5 o 6 anni. Tale numerosità è ridotta a 4 per le classi la cui numerosità minima complessiva della docenza è pari a 10.

Resta in ogni caso fermo il numero minimo di professori previsto per ogni corso di studio.

2. I predetti docenti possono essere conteggiati esclusivamente per i corsi di studio delle Università statali e non statali già attivati alla data del presente decreto.

Roma, 27 marzo 2015
IL MINISTRO
Stefania Giannini

1)
“Le università possono realizzare specifici programmi di ricerca sulla base di convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, che prevedano anche l'istituzione temporanea, per periodi non superiori a sei anni, con oneri finanziari a carico dei medesimi soggetti, di posti di professore straordinario da coprire mediante conferimento di incarichi della durata massima di tre anni, rinnovabili sulla base di una nuova convenzione, a coloro che hanno conseguito l'idoneità per la fascia dei professori ordinari, ovvero a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale. Ai titolari degli incarichi è riconosciuto, per il periodo di durata del rapporto, il trattamento giuridico ed economico dei professori ordinari con eventuali integrazioni economiche, ove previste dalla convenzione. I soggetti non possessori dell'idoneità nazionale non possono partecipare al processo di formazione delle commissioni di cui al comma 5, lettera a), numero 3), né farne parte, e sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo per l'accesso alle cariche di preside di facoltà e di rettore. Le convenzioni definiscono il programma di ricerca, le relative risorse e la destinazione degli eventuali utili netti anche a titolo di compenso dei soggetti che hanno partecipato al programma.”
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