FAQ sull'AVA
Fonte: Banca Dati Offerta Formativa - 22/02/2013
N° | DOMANDA | RISPOSTA |
---|---|---|
1 | In caso di superamento dei limiti della numerosità massima di cui allegato D, si applicano anche i criteri qualitativi di composizione della docenza e di appartenenza ai SSD previsti per i requisiti della docenza di riferimento? | La duplicazione dei docenti si ha al raddoppio della numerosità di immatricolati rispetto alla numerosità massima. Nei casi intermedi è consentita una graduazione crescente. Esempio: • numerosità massima immatricolati = 100 • docenti di riferimento = 3, di cui almeno 1 Professore, almeno 2 docenti di ssd base-caratterizzanti, massimo 1 docente settori affini • immatricolati = 130 Requisiti di Docenza = 3 x (1+w) = 3 x (1+130/100) = 3 x 1,3 = 3,9 arrotondato a 4 Per cui, docenti di riferimento = 4, di cui: • professore, almeno 1 x 4/3 = 1 x 1,33 = 1,33 arrotondato = 1 • docenti di ssd base-caratterizzanti, almeno 2 x 4/3 = 2 x 1,33 = 2,66 arrotondato = 3 • docenti di ssd affini, massimo 1 x 4/3 = 1,33 arrotondato = 1 massimo |
2 | La modifica del RAD per l’a.a. 2013/14 implica il possesso dei requisiti a regime previsto per i corsi di nuova attivazione? | NO. La modifica del RAD implica la trasformazione di un corso già esistente e non l’attivazione di un nuovo corso. |
3 | Sarà possibile modificare l'offerta formativa nell'a.a. 14/15, anche in riferimento a quanto previsto all'articolo 6 del DM 47/13? | SI. Tuttavia, la continuità dell'offerta formativa deve essere perseguita dall'a.a. 2014- 15 all'a.a 2016-17. Di conseguenza, qualora nell’a.a. 2015-2016 vi siano modifiche del Regolamento didattico del corso di studio rispetto all’a.a. 2014/15, si applicheranno i requisiti di docenza a regime. |
4 | Le sedi decentrate devono essere accreditate singolarmente? | L'ANVUR accrediterà il singolo Ateneo nel suo complesso e ciascuna sede dell’Università così come definita dal DM 47/2013. |
5 | Che tipi di corsi comprende la dicitura “corsi di nuova attivazione, anche se già istituiti”? Art. 4 comma 4 del DM 47/2013 | a) Corsi di studio inseriti ex novo nel RAD b) Corsi solo istituiti e mai attivati c) Corsi istituiti, e non presenti nell'offerta 2012-2013 |
6 | L'obbligo di estinguere due corsi di studio per attivarne uno nuovo è sempre in vigore? | NO. Alle nuove attivazioni non si applica più il limite posto dal DM 50/2010, fatto salvo che sia verificato il requisito di sostenibilità economico-finanziaria (ISEF > 1). Se ISEF = 1 sono previsti eventuali requisiti più stringenti a livello di ateneo per l’attivazione di nuovi corsi di studio. |
7 | E' possibile la modifica degli obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi in sede di attivazione dei corsi di studio? | SI. Gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi sono valutati dall' ANVUR. |
8 | I corsi di studio interateneo sono soppressi se non attivati per più di 2 anni consecutivi? | NO. L'attivazione dei corsi di studio ad anni alterni è autorizzata solo per i corsi interateneo ove già previsto nella relativa convenzione, e non si applica quanto disposto nell'art. 4 comma 7, in quanto prevale quanto previsto all’articolo 6, comma 5. |
9 | Quali sono le condizioni per l'applicazione dell'indicatore di sostenibilità economicofinanziaria? | Ove l'indicatore ISEF risulti minore o uguale ad 1, l'ateneo può alternativamente scegliere di chiudere un corso per attivarne un altro o assicurare il soddisfacimento dei requisiti a regime per tutti i corsi dell'ateneo. |
10 | Da quando decorre il termine dei due anni di non attivazione per la soppressione prevista all'articolo 4 comma 7? | I due anni sono riferiti a decorrere dall'a.a. 2012/2013. |
11 | Nella tabella dell'allegato D non è presente la classe LMR/02, sarà definita? | SI ma non per l’a.a. 2013/14. |
12 | Quali sono le indicazioni relative ai corsi di laurea magistrale della formazione insegnanti? | I RAD dei corsi di laurea magistrale della formazione insegnanti già istituiti non saranno soppressi. |