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DM 14 ottobre 2021 n. 1154

Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l’articolo 1 che istituisce il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;

VISTO l’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25 e in particolare l’art. 2, comma 5, lettera d);

VISTI gli artt. 1 e 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370;

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale è stato approvato il regolamento sull’autonomia didattica degli Atenei in sostituzione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e, in particolare, l’art. 9 il quale prevede che:

  • “Con apposite deliberazioni le Università attivano i propri corsi di studio, nel rispetto della procedura di accreditamento definita dal citato Decreto Legislativo emanato in attuazione della delega prevista dall’art. 5, comma 1, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Nel caso di mancata conferma dell’accreditamento di uno o più corsi, le Università assicurano la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi, conseguendo il relativo titolo e disciplinando le modalità di esercizio della facoltà di opzione per altri corsi di studio accreditati ed attivati” (comma 2, sostituito dall’art. 17, comma 3, lettera a) del Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19);
  • “l’attivazione dei corsi di studio di cui al comma 2 è subordinata all’inserimento degli stessi nella Banca dati dell’offerta formativa, sulla base di criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale” (comma 3);

VISTO l’art. 1-ter, comma 1, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, in base al quale “le Università adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro”;

VISTE le Linee guida europee per l’assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell’istruzione superiore, adottate dai Ministri europei dell’istruzione superiore alla Conferenza di Yerevan nel maggio 2015, che modificano le precedenti adottate a Bergen nel 2005;

VISTO il documento relativo all’approccio europeo per l’assicurazione della qualità dei programmi congiunti, approvato dai Ministri europei dell’istruzione superiore alla Conferenza di Yerevan, maggio 2015;

VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

VISTO il D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura e il funzionamento dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (A.N.V.U.R.);

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO il d.lgs. 27 gennaio 2012, n. 19, recante “Valorizzazione dell'efficienza delle Università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;

VISTO il decreto ministeriale 8 agosto 2016, n. 635, relativo alle Linee generali d’indirizzo della programmazione triennale delle Università 2016-2018;

VISTO il decreto ministeriale 12 dicembre 2016, n. 987, con il quale sono stati definiti gli indicatori per l’accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei Corsi universitari in coerenza con il decreto ministeriale n. 635/2016;

VISTO il decreto ministeriale 8 agosto 2018, n. 585, relativo al costo standard per studente in corso per il triennio 2018-2020, sulla base di quanto previsto nel D.M. n. 987/2016;

VISTI i decreti ministeriali ed interministeriali con i quali sono state ridefinite, ai sensi del predetto decreto n. 270/2004, le Classi dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea Magistrale;

TENUTO CONTO dei limiti alle spese di personale e alle spese di indebitamento fissati dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;

VISTO il decreto ministeriale n. 439 del 5 giugno 2013, “Accreditamento iniziale e periodico delle Scuole Superiori a Ordinamento Speciale”;

VISTO il decreto ministeriale 7 gennaio 2019, n. 6, relativo alla “Autovalutazione, Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e Valutazione periodica”, come integrato dal decreto ministeriale 8 gennaio 2021, n. 8;

VISTO l’art. 19, comma 2, del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla l. 11 settembre 2020, n. 120, il quale prevede che: “All’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti l’ANVUR, la Conferenza dei rettori delle università italiane e il Consiglio universitario nazionale, sono definite le modalità di accreditamento dei corsi di studio da istituire presso sedi universitarie già esistenti, in coerenza con gli obiettivi di semplificazione delle procedure e di valorizzazione dell’efficienza delle università. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottarsi entro e non oltre la data del 15 aprile precedente all’avvio dell’anno accademico, è prevista la concessione o il diniego dell’accreditamento. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, i commi da 3 a 9 del presente articolo sono abrogati”;

VISTO il d.m. 12 agosto 2020, n. 446, relativo alla definizione delle nuove Classi di Laurea ad orientamento professionale in professioni tecniche per l’edilizia e il territorio (LP-01), professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (LP-02), professioni tecniche industriali e dell’informazione (LP-03);

VISTO il d.m. 3 marzo 2021, n. 133, in materia di flessibilità nella determinazione dei percorsi formativi;

VISTO il decreto ministeriale 25 marzo 2021, n. 289, relativo alle Linee generali d’indirizzo della programmazione 2021-2023 e in particolare:

  • l’art. 2, comma 2, il quale prevede che “con apposito decreto, tenuto conto dei pareri espressi dalla CRUI e dall’ANVUR, si provvede alla conferma per il triennio 2021-2023 del modello del costo standard adottato con il decreto 5 agosto 2018 (prot. n. 585), previo adeguamento, ai sensi dell’art. 12, co. 2, lett. a), del d.l. n. 91 del 2017, convertito dalla l. n. 123 del 2017, degli standard di docenza previsti per l’accreditamento, da attuare con il provvedimento di cui all’art. 8, co. 2, lett. a), del presente decreto”;
  • l’art. 5, comma 2, il quale prevede che gli indicatori e i target scelti dagli Atenei nell’ambito della propria programmazione strategica “sono altresì considerati ai fini dell’accreditamento periodico della sede secondo quanto previsto dal decreto di cui all’art. 8, co. 2, lett. a), del presente decreto”;
  • l’art. 8, comma 2, lett. a., il quale prevede che “con apposito decreto, su proposta dell’ANVUR, sono definiti, a decorrere dall’a.a. 2022/2023, i criteri, le modalità e gli indicatori per l’accreditamento iniziale e periodico, tenuto conto delle linee di indirizzo riportate nell’allegato 4 e degli indicatori riportati nell’allegato 2 del presente decreto di sedi e corsi di studio presso le Università, in sostituzione del d.m 7 gennaio 2019 (prot.n. 6), e successive modificazioni”;
  • l’Allegato 4, punto A, il quale prevede, in relazione alle modalità di erogazione dei corsi di studio, che, con il decreto di cui all’art. 8, comma 2, sono individuate, sentito il C.U.N., le classi “che prevedono, per il perseguimento di specifici obiettivi formativi, particolari attività pratiche e di tirocinio, la frequenza di laboratori ad alta specializzazione e disciplinate da disposizioni di legge o dell'Unione Europea”, le quali possono essere istituite esclusivamente secondo con modalità convenzionale o mista;
  • l’Allegato 4 ultimo capoverso, il quale prevede che “Tenuto conto degli Standard e Linee Guida Europei per l’Assicurazione della Qualità nello Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore (ESG), degli esiti del primo ciclo di accreditamento periodico delle sedi previsto dal d.lgs. 27 gennaio 2012, n. 19, degli indirizzi contenuti nel presente decreto e di quanto definito con il decreto ministeriale di cui all’art. 8, co. 2, sono riviste, in previsione del nuovo ciclo di accreditamento periodico a decorrere dal 2022, le procedure di verifica esterna al fine di proporre un modello semplificato di valutazione con il quale condurre le successive viste di accreditamento”;

CONSIDERATO che per i Corsi di Studio delle professioni sanitarie, nella perdurante situazione di emergenza sanitaria, e per quelli, attualmente in fase di primo avvio, ad orientamento professionale di cui al d.m. n. 446 del 12 agosto 2020, è necessario assicurare lo sviluppo e la flessibilità di tali percorsi che possono prevedere l’apporto anche maggioritario di apposite figure specialistiche esterne ai ruoli universitari;

VISTO il d.m. n. 1015 del 4 agosto 2021, con il quale è stato confermato il modello del costo standard definito con il d.m. n. 585/2018, fatta eccezione per i Corsi di Studio relativi alle professioni sanitarie ed i Corsi di Studio ad orientamento professionale;

TENUTO CONTO dei criteri e degli indicatori proposti dall’A.N.V.U.R. ai sensi dell’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 19/2012 con delibera n. 166 del 29 luglio 2021;

RITENUTO di recepire la proposta dell’A.N.V.U.R. con riferimento agli standard di docenza previsti per l’accreditamento iniziale nei limiti dei parametri stabiliti col d.m. n. 987/2016;

RITENUTO che, al fine di tenere conto dell’utilizzo delle competenze esterne al sistema universitario, sia opportuno considerare tra i docenti di riferimento anche una quota di docenti a contratto, fermo restando, per le Università statali, che occorre assicurare la coerenza tra gli standard di docenza di cui al presente decreto con gli indici di costo utilizzati per la definizione del modello del costo standard di cui al citato d.m. n. 1015/2021 ai fini dell’assegnazione del fondo di finanziamento ordinario, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 12, co. 2, lett. a, del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123;

RITENUTO di individuare con successivo decreto le possibili modalità di erogazione dei corsi di studio per ciascuna classe, secondo le tipologie riportate nell’allegato 4 al DM n. 289/2021;

DECRETA

Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai fini dell’autovalutazione, dell’accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari, nonché alla valutazione periodica delle Università, con riferimento alle Università statali e non statali legalmente riconosciute, ivi comprese le Università telematiche.

2. Definizioni:

  • a. Accreditamento iniziale: si intende l’autorizzazione ad istituire e attivare sedi e corsi di studio universitari, a seguito della verifica del possesso dei requisiti didattici, di qualificazione dei docenti e della ricerca, strutturali, organizzativi e di sostenibilità economico – finanziaria di cui agli allegati A, B e D.
  • b. Accreditamento periodico: si intende la verifica, con cadenza almeno quinquennale per le sedi e almeno triennale per i corsi di studio, della persistenza dei requisiti di cui alla lettera a), del possesso di ulteriori requisiti di qualità, di efficienza e di efficacia delle attività svolte in relazione agli indicatori di Assicurazione della Qualità (AQ) di cui agli Allegati C ed E.
  • c. Valutazione periodica: si intende la valutazione volta a misurare, anche ai fini di cui alla lettera b), l’efficienza, la sostenibilità economico-finanziaria delle attività e i risultati conseguiti dalle singole università nell’ambito della didattica, della ricerca in coerenza con gli standard e le Linee Guida per l’Assicurazione della Qualità nello spazio Europeo dell’Istruzione Superiore (ESG) e tenuto conto degli obiettivi della programmazione triennale del Ministero, sulla base degli indicatori di cui all’allegato E.
  • d. Sede: si intende l’insieme delle strutture didattiche o di ricerca dell’Università collocate nel medesimo Comune. La sede decentrata è quella in cui le strutture didattiche o di ricerca sono collocate in un Comune diverso rispetto al Comune in cui è situata la sede legale dell’Università.
  • e. Corsi di studio: si intendono i corsi di laurea, i corsi di laurea magistrale e i corsi di laurea magistrale a ciclo unico.

3. La concessione, il diniego ovvero la revoca dell’accreditamento iniziale e periodico di sedi e corsi vengono disposti con decreto del Ministro su conforme parere dell’A.N.V.U.R., fatti salvi, limitatamente ai corsi di studio, i casi di decadenza automatica indicati nel presente decreto, per i quali l’Ateneo è tenuto alla soppressione del corso senza la necessità di formale provvedimento ministeriale; in caso contrario i titoli di studio eventualmente rilasciati sono privi di valore legale.

Art. 2 (Accreditamento iniziale delle sedi)

1. In relazione a quanto previsto dall’art. 8, comma 1 e dall’allegato 4, punto C, del D.M. n. 289/2021 relativo alle linee generali d’indirizzo della programmazione 2021-2023, non si dà luogo all’accreditamento di nuove sedi universitarie se non:

  • a. a seguito di processi di fusione tra Atenei già accreditati. In tal caso si provvede ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, della L. n. 240/2010;
  • b. in correlazione all’istituzione di una nuova sede decentrata da parte di Atenei già accreditati. La relativa proposta da parte dell’Ateneo deve essere formulata contestualmente a quella dei corsi da accreditare nella nuova sede. L’accreditamento delle sedi decentrate richiede il possesso dei requisiti per l’accreditamento dei relativi corsi di cui all’allegato A e C, nonché il possesso degli specifici requisiti della sede secondo quanto previsto dall’allegato B. Il mancato accreditamento iniziale di uno o più dei corsi previsti nella nuova sede non preclude l’accreditamento della stessa.

Art. 3 (Accreditamento periodico delle sedi)

1. L’accreditamento periodico delle sedi ha durata massima quinquennale e viene conseguito dalle sedi che soddisfano i requisiti per l’accreditamento iniziale di cui all’allegato B e quelli previsti come risultato dei processi di Assicurazione della Qualità (AQ) di cui all’allegato C, a seguito della verifica da parte dell’A.N.V.U.R. sulla base dell’esito delle visite in loco delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV) tenuto altresì conto di quanto di seguito indicato:

  • a. analisi dei dati della relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna (di seguito NUV) e delle risultanze dell’attività di monitoraggio e di controllo della qualità delle attività dell’Ateneo;
  • b. valutazione delle informazioni contenute nelle Schede Uniche Annuali relative ai Corsi di Studio (di seguito SUA-CDS), anche in relazione ai rispettivi Rapporti di Riesame, e della valutazione delle informazioni contenute nelle Schede Uniche Annuali della Ricerca e della Terza Missione/Impatto sociale dei Dipartimenti (di seguito SUA-RD/TM);
  • c. indicatori previsti per la valutazione periodica di cui all’art. 6 del presente Decreto e risultati conseguiti in relazione agli obiettivi della programmazione triennale ai sensi dell’art. 1-ter del d.l. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla L. 31 marzo 2005, n. 43.

2. La durata dell’accreditamento periodico della sede di cui al comma 1 può essere ridotta in relazione alle criticità emerse nell’esame periodico dei corsi di studio di cui all’art. 5.

3. L’accreditamento periodico proposto dall’A.N.V.U.R. è graduato tenendo conto sia dei processi di assicurazione della qualità sia dei risultati, secondo quanto previsto dagli Allegati C ed E come descritto nella tabella seguente:

ESITO DURATA DESCRIZIONE
Accreditamento pienamente soddisfacente
Almeno il 75% dei punti di attenzione di sede con valutazione “Pienamente soddisfacente”
5 anni accreditamento periodico di validità quinquennale con verifica intermedia dei Corsi di Studio alla fine del terzo anno.
Accreditamento soddisfacente
Almeno il 50% dei punti di attenzione di sede con valutazione “Soddisfacente” o “Pienamente soddisfacente”
5 anni accreditamento periodico di validità quinquennale con verifica intermedia dell’Ateneo e dei Corsi di Studio alla fine del terzo anno.
Accreditamento condizionato
Tra il 25% e il 50% dei punti di attenzione di sede con valutazione “Soddisfacente” o “Pienamente soddisfacente” e non più del 50% con valutazione “Non soddisfacente”
1, 2 anni accreditamento temporalmente vincolato che:
• in caso di superamento delle riserve segnalate entro il termine stabilito al momento della valutazione, comporta l’estensione del periodo di accreditamento per ulteriori 4 o 3 anni;
• in caso di mancato superamento delle riserve segnalate entro il termine stabilito al momento della valutazione, comporta, in relazione alla gravità di tali riserve, la ulteriore conferma del giudizio condizionato, ovvero la soppressione della sede.
• In ogni caso lo stato di “accreditamento condizionato” non può durare per più di 4 anni, pena la proposta di soppressione della sede.
Non accreditamento
Almeno il 50% dei punti di attenzione di sede con valutazione “Non soddisfacente”
soppressione della sede

4. L’accreditamento periodico della sede comporta l’accreditamento periodico di tutti i suoi corsi di studio e delle eventuali sedi decentrate, ad eccezione di quelli valutati negativamente, che sono soppressi.

5. In caso di offerta formativa che preveda piani di raggiungimento dei requisiti di docenza di cui all’art. 4, comma 3, per una quota superiore a un quarto dei corsi di studio, il giudizio per la sede è di “accreditamento condizionato”.

Art. 4 (Accreditamento iniziale corsi di studio)

1. I nuovi corsi di studio sono istituiti nel rispetto di quanto previsto dalle linee generali d’indirizzo della programmazione triennale delle Università previo accreditamento iniziale di durata massima triennale, disposto non oltre il 15 aprile antecedente l’anno accademico di attivazione, a seguito di:

  • parere positivo del C.U.N. sull’ordinamento didattico;
  • verifica da parte di A.N.V.U.R. del possesso dei requisiti di cui all’allegato A (ovvero, della coerenza, adeguatezza e sostenibilità del piano di raggiungimento dei requisiti di cui al successivo comma 3 e all’allegato C (Ambito D).

2. Nell’allegato D sono riportate le aree disciplinari di afferenza delle classi dei corsi di studio con le relative numerosità di riferimento ai fini della definizione degli standard minimi della docenza.

3. L’accreditamento di nuovi corsi di studio può essere concesso anche a fronte di un piano di raggiungimento dei requisiti di docenza secondo quanto previsto dall’Allegato A e che si completi entro la durata normale del corso assicurando una presa di servizio dei docenti di riferimento in stretta relazione al numero di anni di corso da attivare secondo quanto riportato nell’allegato A; tale piano deve essere approvato dagli organi di governo e valutato positivamente dal NUV. In questo caso, o anche qualora siano già presenti piani di raggiungimento per corsi accreditati negli anni precedenti, l’accreditamento e l’istituzione di nuovi corsi può essere proposto nel limite massimo del 2% dell’offerta formativa già accreditata e in regola con i requisiti di docenza, nonché, per le Università statali, a condizione che abbiano un Indicatore di sostenibilità economico finanziaria (ISEF) maggiore di 1, come di seguito riportato:

Corsi attivi a.a. x Corsi attivabili a.a. (x+1) (max 2%)
1 – 50 +1
51 – 100 +2
101 – 150 +3
151-200 +4
Oltre 200 +5

Non si può in ogni caso disporre l’accreditamento di ulteriori corsi di studio in caso di sussistenza di piani di raggiungimento per oltre un quarto dei corsi di studio accreditati o in caso di giudizio di accreditamento periodico condizionato dell’Ateneo.

4. I corsi di studio di nuova istituzione e accreditati devono essere attivati non oltre l’anno accademico successivo a quello di riferimento del D.M. di accreditamento, pena la decadenza automatica dello stesso. È altresì prevista la decadenza automatica dell’accreditamento, in caso di successiva sospensione dell’attivazione del corso per due anni consecutivi.

5. Per gli anni successivi a quelli dell’accreditamento iniziale, l’attivazione dei corsi di studio accreditati è subordinata unicamente alla verifica, entro il 30 novembre dell’a.a. antecedente a quello di attivazione, del possesso dei requisiti della docenza di riferimento richiesti nell’anno accademico in corso di svolgimento o del rispetto dell’eventuale piano di raggiungimento dei requisiti di docenza. I dati necessari per la verifica devono essere aggiornati dalle Università. Il Ministero e l’A.N.V.U.R. svolgono, in qualsiasi momento, una complessiva azione di monitoraggio e valutazione dei suddetti dati.

6. L’accreditamento si intende confermato qualora l’esito della verifica di cui al comma 5, ivi compreso quello dei piani di raggiungimento, sia positivo e in caso contrario decade automaticamente con contestuale eliminazione del corso di studi dalla banca dati dell’offerta formativa. Qualora l’esito negativo della verifica sia determinato da una insufficienza della docenza necessaria in relazione al superamento delle numerosità massime di studenti indicate nell’allegato D, l’accreditamento del corso e la possibilità di attivare lo stesso in difetto della docenza necessaria permangono per un massimo di un anno accademico, senza la necessità di sottoscrivere i piani di raggiungimento di cui al comma 3 e incorrere nelle conseguenze ivi indicate, al fine di consentire l’adozione e l’attuazione di altre misure idonee al superamento delle carenze di docenza.

7. Le eventuali modifiche dell’ordinamento didattico sono approvate con provvedimento direttoriale sentito il C.U.N. In caso di modifiche dell’ordinamento ritenute sostanziali, ovvero che possano incidere sui presupposti dell’accreditamento iniziale del corso, sentito il C.U.N., il Ministero può trasmettere il corso all’A.N.V.U.R. per l’acquisizione del relativo parere.

Art. 5 (Accreditamento periodico dei corsi di studio)

1. L’accreditamento periodico dei corsi di studio della stessa Università viene concesso ai corsi che soddisfano i requisiti per l’accreditamento iniziale e quelli di cui all’allegato C, tenuto conto degli indicatori di valutazione periodica di cui all’allegato E. La verifica di tali requisiti viene effettuata da parte dell’A.N.V.U.R., anche sulla base dell’attività di monitoraggio e valutazione dei NUV.

2. Tutti i corsi di studio attivi delle Università che hanno ottenuto l’accreditamento periodico, sono sottoposti con periodicità almeno triennale a valutazione da parte dell’A.N.V.U.R. L’accreditamento periodico dei corsi di studio di nuova istituzione viene allineato all’accreditamento periodico dei restanti corsi di studio dell’Ateneo. L’accreditamento periodico dei corsi può essere anticipato in caso di criticità riscontrate, anche su segnalazione dei NUV o del Ministero.

3. In caso di esito positivo della valutazione da parte dell’A.N.V.U.R., la durata dell’accreditamento periodico dei corsi è automaticamente prorogata fino al termine della durata dell’accreditamento periodico della sede. In caso di criticità riscontrate o su segnalazione del Ministero, l’A.N.V.U.R. dispone una valutazione approfondita del corso:

  • in caso di esito positivo, la durata dell’accreditamento viene automaticamente prorogata fino al termine dell’accreditamento della sede;
  • in caso di esito negativo si provvede alla revoca dell’accreditamento e alla soppressione del corso con apposito decreto del Ministro.

4. Nei casi in cui l’esame periodico dei corsi attivi in una sede dimostri rilevanti criticità per una parte rilevante degli stessi, il Ministero, sentita l’A.N.V.U.R., può altresì richiedere l’anticipo della visita di accreditamento periodico della sede.

Art. 6 (Valutazione periodica)

1. La verifica dell’efficienza e della sostenibilità economico-finanziaria delle attività e i risultati conseguiti vengono valutati sulla base degli indicatori di cui all’allegato E, in coerenza con gli standard e le Linee Guida per l’Assicurazione della Qualità nello spazio Europeo dell’Istruzione Superiore (ESG) e tenuto conto di quanto previsto dalle vigenti linee generali d’indirizzo della programmazione triennale delle Università.

2. I risultati della valutazione periodica degli Atenei da parte dell’A.N.V.U.R., sulla base degli indicatori di cui all’Allegato E, sono utilizzati ai fini dell’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di cui agli art. 3 e 5 del presente decreto.

Art. 7 (Nucleo di valutazione)

1. Per le finalità di cui al presente decreto, i NUV:

  • a. esprimono un parere vincolante all’Ateneo sul possesso dei requisiti per l’accreditamento iniziale ai fini dell’istituzione di nuovi corsi di studio (rif. art. 8, comma 4, d.lgs. n. 19/2012), nonché sulla coerenza e sostenibilità dei piani di raggiungimento di cui all’art.4;
  • b. verificano il corretto funzionamento del sistema di AQ e forniscono supporto all’A.N.V.U.R. e al Ministero nel monitoraggio del rispetto dei requisiti di accreditamento iniziale e periodico dei corsi e delle sedi (rif. art. 9, commi 2, 3 e 7, d.lgs. n. 19/2012);
  • c. forniscono supporto agli organi di governo dell’Ateneo e all’A.N.V.U.R. nel monitoraggio dei risultati conseguiti rispetto agli indicatori per la valutazione periodica (rif. art. 12, comma 1, d.lgs. n. 19/2012), nonché all’Ateneo nell’elaborazione di ulteriori indicatori per il raggiungimento degli obiettivi della propria programmazione strategica (rif. art. 12, comma 4, d.lgs. n. 19/2012);
  • d. riferiscono nella relazione annuale di cui all’art. 1, comma 2, della L. 19 ottobre 1999, n. 370 sugli esiti delle attività di cui ai precedenti punti b e c. (rif. art. 12, comma 2, d.lgs. n. 19/2012).

Art. 8 (Flessibilità dell’offerta formativa e corsi di laurea ad orientamento professionale)

1. In relazione a quanto previsto dall’Allegato 4, punto B, del D.M. n. 289/2021, è data la possibilità di accreditare nuovi corsi di studio che utilizzano, negli ambiti disciplinari relativi alle attività di base e caratterizzanti, ulteriori settori scientifico-disciplinari rispetto a quelli previsti dalle tabelle allegate ai Decreti delle classi di laurea e laurea magistrale nel rispetto degli obiettivi formativi della relativa classe e di quanto appresso indicato:

  • a. il numero massimo di corsi di studio accreditabili complessivamente per ciascun Ateneo non può essere superiore al 20% dell’offerta formativa già accreditata;
  • b. sono esclusi:
    • i. le lauree: L-17 Scienze dell’architettura, L/DS Difesa e sicurezza, SNT/1, SNT/2, SNT/3 e SNT/4 relative alle professioni sanitarie;
    • ii. le lauree magistrali a numero programmato nazionale o locale obbligatorio: LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura, LM-41 Medicina e chirurgia, LM-42 Medicina veterinaria, LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria, LM-85bis Scienze della formazione primaria, LMR/02 Restauro, LM/DS Difesa e Sicurezza, LM/13 Farmacia e Farmacia Industriale;
    • iii. i corsi di studio interclasse di cui all’art. 1, comma 3, dei DD.MM. 16 marzo 2007 e la LMG/01 Giurisprudenza.
  • c. gli ulteriori settori possono essere inseriti in aggiunta o in sostituzione di quelli presenti nelle tabelle della relativa classe fermo restando che:
    • i. per ciascun ambito disciplinare deve essere attivato almeno un SSD tra quelli previsti dalle tabelle della classe;
    • ii. ai SSD presenti nelle tabelle della classe devono essere attribuiti almeno il 50% del numero minimo di CFU previsti per ciascuna delle attività formative indispensabili.

2. Al fine di facilitare l’istituzione di corsi di studio direttamente riconducibili alle esigenze del mercato del lavoro, nell’ambito dei corsi di cui al comma 1, ciascun Ateneo può proporre al massimo un corso di laurea sperimentale ad orientamento professionale nelle classi di cui al D.M. 16 marzo 2007 per anno accademico, in aggiunta al limite del 2% di cui all’art. 4, comma 3, esclusivamente con modalità di erogazione convenzionale, caratterizzato da un percorso formativo teorico, di laboratorio e applicato in stretta collaborazione con il mondo del lavoro, nel rispetto dei seguenti criteri:

  • a. il progetto formativo è sviluppato mediante convenzioni con imprese qualificate, ovvero loro associazioni, collegi, o ordini professionali che assicurano la realizzazione di almeno 50 CFU e non più di 60 CFU in attività di tirocinio curriculare, anche con riferimento ad attività di base e caratterizzanti.
  • b. i corsi di studio prevedono la programmazione degli accessi a livello locale ai sensi dell’art. 2 della L. 2 agosto 1999, n. 264, entro il limite massimo di 100 studenti e la presenza di un adeguato numero di tutor delle aziende coinvolte nel processo formativo;
  • c. al termine del primo ciclo della sperimentazione, l’indicatore di valutazione periodica relativo agli sbocchi occupazionali entro un triennio dal conseguimento del titolo di studio deve essere almeno pari al 60%. Il rispetto di tale soglia è condizione necessaria al fine dell’accreditamento periodico del corso stesso. La suddetta percentuale si applica fino alla conclusione del ciclo iniziato nell’a.a. 2020/21. Successivamente, l’indicatore di valutazione periodica relativo agli sbocchi occupazionali entro un anno dal conseguimento del titolo di studio deve essere almeno pari all’80%.

3. I corsi di laurea ad orientamento professionale di cui al D.M. n. 446/2020 possono essere istituiti in aggiunta al limite del 2% di cui all’art. 4, comma 3. I corsi sperimentali già attivati aventi contenuti e sbocchi occupazionali analoghi a quelli delle nuove classi a orientamento professionale sono trasformati e disattivati entro l’a.a. 2022/23.

Art. 9 (Banche dati di riferimento)

1. Le schede SUA-CdS e SUA-RD, anche attraverso la interoperabilità con le altre banche dati ministeriali contengono gli elementi informativi necessari al sistema di autovalutazione, valutazione periodica e accreditamento, nonché alla definizione annuale dell’offerta formativa (dalla fase di istituzione a quella di attivazione dei corsi di studio).

2. I contenuti e il funzionamento e i termini di compilazione delle banche dati di cui al presente articolo sono definiti, nel rispetto dell’art. 5, c. 3, del D.P.R. n. 76/2010, sentita l’A.N.V.U.R., con apposito Decreto Direttoriale.

3. Con il Decreto Direttoriale di cui al comma 2 sono altresì individuate le tipologie dei corsi di studio a carattere internazionale.

Art. 10 (Disposizioni finali e transitorie)

1. Il presente decreto sostituisce il D.M. n. 6/2019 e successive modificazioni e integrazioni, a decorrere dalla definizione dell’offerta formativa dell’a.a. 2022/2023.

2. Per i corsi di studio accreditati entro l’a.a. 2021/2022 che non rispettano i requisiti minimi di docenza di cui al presente decreto, gli Atenei possono sottoscrivere piani di raggiungimento dei predetti requisiti secondo le modalità indicate dall’articolo 4 del presente decreto, da conseguire non oltre un numero di anni corrispondenti alla durata normale dei corsi incrementato di due.

3. Ai fini della definizione dell’offerta formativa dell’a.a. 2022/2023, il termine per la verifica dei requisiti di docenza di cui all’art. 4, comma 5, è stabilito nel decreto direttoriale di cui all’art. 9, comma 2.

4. Fino alla entrata in vigore del regolamento adottato in attuazione dell’art. 19, comma 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, il termine di cui all’art. 4, comma 1, del presente decreto per l’accreditamento iniziale dei corsi di studio resta stabilito al 15 giugno.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

IL MINISTRO
prof.ssa Maria Cristina Messa


ELENCO ALLEGATI AL D.M.

  • Allegato A - Requisiti di accreditamento del Corso di studio
  • Allegato B - Requisiti di accreditamento iniziale delle sedi
  • Allegato C – Valutazione della qualità delle sedi e dei corsi di studio
  • Allegato D - Numerosità di riferimento e massime di studenti e relativi raggruppamenti
  • Allegato E - Indicatori di valutazione periodica di sede e di corso

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