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accreditamento:dm_6_2019 [14.01.2019 - 15:22] fermat [Allegato A - Requisiti di accreditamento del corso di studio] |
accreditamento:dm_6_2019 [11.01.2021 - 11:19] (versione attuale) |
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Linea 1: | Linea 1: | ||
====== DM 7 gennaio 2019 n. 6 ====== | ====== DM 7 gennaio 2019 n. 6 ====== | ||
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+ | //come modificato dal DM 8 dell'8 gennaio 2021// | ||
Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari. | Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari. | ||
Linea 113: | Linea 115: | ||
5. In caso di sottoscrizione di piani di raggiungimento dei requisiti di docenza di cui all'art. 4, comma 2, per una quota maggioritaria dei corsi di studio, il giudizio per la sede resta pari a “condizionato” fino al conseguimento dei predetti requisiti. | 5. In caso di sottoscrizione di piani di raggiungimento dei requisiti di docenza di cui all'art. 4, comma 2, per una quota maggioritaria dei corsi di studio, il giudizio per la sede resta pari a “condizionato” fino al conseguimento dei predetti requisiti. | ||
- | ===== Art.4 (Accreditamento iniziale corsi di studio) ===== | + | ===== Art. 4 (Accreditamento iniziale corsi di studio) ===== |
1. I nuovi corsi di studio sono istituiti nel rispetto di quanto previsto dalle linee generali d'indirizzo della programmazione triennale delle Università previo accreditamento iniziale di durata massima triennale, disposto non oltre il 15 giugno antecedente l'anno accademico di attivazione, a seguito di: | 1. I nuovi corsi di studio sono istituiti nel rispetto di quanto previsto dalle linee generali d'indirizzo della programmazione triennale delle Università previo accreditamento iniziale di durata massima triennale, disposto non oltre il 15 giugno antecedente l'anno accademico di attivazione, a seguito di: | ||
* parere positivo del CUN sull'ordinamento didattico; | * parere positivo del CUN sull'ordinamento didattico; | ||
- | * verifica da parte di ANVUR del possesso dei requisiti di cui all'allegato A ( ovvero, della coerenza e sostenibilità del piano di raggiungimento dei requisiti di cui al successivo comma 2) e C (Requisito R3). | + | * verifica da parte di ANVUR del possesso dei requisiti di cui all'allegato A (ovvero, della coerenza e sostenibilità del piano di raggiungimento dei requisiti di cui al successivo comma 2) e C (Requisito R3). |
2. L'accreditamento di nuovi corsi di studio di cui al comma 1, può essere attuato concesso a fronte: a) di un piano, approvato dal NUV, di raggiungimento dei requisiti di docenza di cui all'allegato A entro la durata normale del corso che preveda una graduale presa di servizio dei docenti di riferimento in stretta relazione al numero di anni di corso da attivare; b) dell'inserimento della docenza in possesso dell'Ateneo o della presentazione dei bandi emanati per il reclutamento dei professori necessari. | 2. L'accreditamento di nuovi corsi di studio di cui al comma 1, può essere attuato concesso a fronte: a) di un piano, approvato dal NUV, di raggiungimento dei requisiti di docenza di cui all'allegato A entro la durata normale del corso che preveda una graduale presa di servizio dei docenti di riferimento in stretta relazione al numero di anni di corso da attivare; b) dell'inserimento della docenza in possesso dell'Ateneo o della presentazione dei bandi emanati per il reclutamento dei professori necessari. | ||
Linea 123: | Linea 125: | ||
3. I corsi di studio istituiti devono essere attivati non oltre l'anno accademico successivo a quello di riferimento del DM di accreditamento, pena la decadenza automatica dello stesso. E' altresì prevista la decadenza automatica dell'accreditamento, in caso di successiva sospensione dell'attivazione del corso per due anni consecutivi. | 3. I corsi di studio istituiti devono essere attivati non oltre l'anno accademico successivo a quello di riferimento del DM di accreditamento, pena la decadenza automatica dello stesso. E' altresì prevista la decadenza automatica dell'accreditamento, in caso di successiva sospensione dell'attivazione del corso per due anni consecutivi. | ||
- | 4. L'attivazione dei corsi di studio accreditati è subordinata unicamente all'inserimento annuale degli stessi nella Banca dati dell'offerta formativa (SUA-CdS), previa verifica automatica nella medesima banca dati del possesso dei requisiti di docenza di cui all'allegato A, punto b ( ovvero del rispetto del piano di raggiungimento dei requisiti di docenza di cui a comma 2). I dati necessari per la verifica dovranno essere aggiornati dalle Università. Il Ministero e l'ANVUR svolgono, in qualsiasi momento, una complessiva azione di monitoraggio e valutazione dei suddetti dati. | + | 4. L'attivazione dei corsi di studio accreditati è subordinata unicamente all'inserimento annuale degli stessi nella Banca dati dell'offerta formativa (SUA-CdS), previa verifica automatica nella medesima banca dati del possesso dei requisiti di docenza di cui all'allegato A, punto b (ovvero del rispetto del piano di raggiungimento dei requisiti di docenza di cui a comma 2). I dati necessari per la verifica dovranno essere aggiornati dalle Università. Il Ministero e l'ANVUR svolgono, in qualsiasi momento, una complessiva azione di monitoraggio e valutazione dei suddetti dati. |
- | 5. L'accreditamento si intende confermato qualora l'esito della verifica di cui al comma 4, sia positivo e, in caso contrario, decade automaticamente con contestuale eliminazione del corso di studi dalla banca dati dell'offerta formativa. Esclusivamente qualora l'esito negativo della verifica sia determinato da una insufficienza della docenza necessaria in relazione al superamento delle numerosità massime di studenti, l'accreditamento del corso e la possibilità di attivare lo stesso in difetto della docenza necessaria permangono fino all'a.a. 2022/2023, e successivamente per un solo anno accademico, al fine di consentire l'adozione di misure idonee al superamento delle carenze di docenza. L'accreditamento e l'istituzione di nuovi corsi può essere in tal caso proposto nel limite massimo del 2% dell'offerta formativa già autorizzata e in regola con i requisiti di docenza, per le Università statali a condizione che abbiano un Indicatore di sostenibilità economico finanziaria (ISEF) maggiore di 1, come di seguito riportato: | + | 5. L'accreditamento si intende confermato qualora l'esito della verifica di cui al comma 4, sia positivo e, in caso contrario, decade automaticamente con contestuale eliminazione del corso di studi dalla banca dati dell'offerta formativa. <hi #c3c3c3><del>Esclusivamente</del></hi>((D.M. 8/2021)) Qualora l'esito negativo della verifica sia determinato da una insufficienza della docenza necessaria in relazione al superamento delle numerosità massime di studenti, l'accreditamento del corso e la possibilità di attivare lo stesso in difetto della docenza necessaria permangono fino all'a.a. 2022/2023, e successivamente per un solo anno accademico, al fine di consentire l'adozione di misure idonee al superamento delle carenze di docenza. <hi #c3c3c3><del>L'accreditamento e l'istituzione di nuovi corsi può essere in tal caso proposto nel limite massimo del 2% dell'offerta formativa già autorizzata e in regola con i requisiti di docenza, per le Università statali a condizione che abbiano un Indicatore di sostenibilità economico finanziaria (ISEF) maggiore di 1, come di seguito riportato:</del></hi> <hi #fff200>In tal caso o nel caso di presentazione di piani di raggiungimento dei requisiti di docenza o in presenza di piani di raggiungimento già adottati e in corso di graduale ed effettiva realizzazione, l'accreditamento e l'istituzione di nuovi corsi può essere proposto nel limite massimo del 2% dell’offerta formativa già autorizzata e in regola con i requisiti di docenza. Per le Università statali è condizione necessaria possedere un indicatore di sostenibilità economico finanziaria (ISEF) maggiore di 1, come di seguito riportato:</hi>((D.M. 8/2021)) |
^ Corsi attivi a.a. x \\ (corsi in regola coi requisiti di docenza) ^ Corsi attivabili a.a. (x+1) (max 2%) ^ | ^ Corsi attivi a.a. x \\ (corsi in regola coi requisiti di docenza) ^ Corsi attivabili a.a. (x+1) (max 2%) ^ | ||
Linea 134: | Linea 136: | ||
| Oltre 200 | + 5 | | | Oltre 200 | + 5 | | ||
- | Sarà comunque monitorato ex post il quadro complessivo dell'offerta formativa che ne deriva, al fine del raggiungimento della piena sostenibilità e dell'accreditamento periodico di cui all'art.5. | + | Sarà comunque monitorato ex post il quadro complessivo dell'offerta formativa che ne deriva, al fine del raggiungimento della piena sostenibilità e dell'accreditamento periodico di cui all'art. 5. |
5. Le eventuali modifiche dell'ordinamento didattico sono approvate con provvedimento direttoriale sentito il CUN. In caso di modifiche ritenute sostanziali dell'ordinamento che possano incidere sui presupposti dell'accreditamento iniziale del corso, sentito il CUN, il Ministero può trasmettere il corso all'ANVUR per l'acquisizione del relativo parere. | 5. Le eventuali modifiche dell'ordinamento didattico sono approvate con provvedimento direttoriale sentito il CUN. In caso di modifiche ritenute sostanziali dell'ordinamento che possano incidere sui presupposti dell'accreditamento iniziale del corso, sentito il CUN, il Ministero può trasmettere il corso all'ANVUR per l'acquisizione del relativo parere. | ||
Linea 164: | Linea 166: | ||
1. Per le finalità di cui al presente decreto, i NUV: | 1. Per le finalità di cui al presente decreto, i NUV: | ||
- | * a. esprimono un parere vincolante all'Ateneo sul possesso dei requisiti per l'accreditamento inziale ai fini dell'istituzione di nuovi corsi di studio (rif. Art. 8, comma 4 d.lgs. 19/2012), nonché sulla coerenza e sostenibilità dei piani di raggiungimento di cui all'art.4, comma 2 ; | + | * a. esprimono un parere vincolante all'Ateneo sul possesso dei requisiti per l'accreditamento inziale ai fini dell'istituzione di nuovi corsi di studio (rif. Art. 8, comma 4 d.lgs. 19/2012), nonché sulla coerenza e sostenibilità dei piani di raggiungimento di cui all'art. 4, comma 2 ; |
* b. verificano il corretto funzionamento del sistema di AQ e forniscono supporto all'ANVUR e al Ministero nel monitoraggio del rispetto dei requisiti di accreditamento iniziale e periodico dei corsi e delle sedi (rif. Art. 9, commi 2, 3 e 7, d.lgs. 19/2012); | * b. verificano il corretto funzionamento del sistema di AQ e forniscono supporto all'ANVUR e al Ministero nel monitoraggio del rispetto dei requisiti di accreditamento iniziale e periodico dei corsi e delle sedi (rif. Art. 9, commi 2, 3 e 7, d.lgs. 19/2012); | ||
* c. forniscono supporto agli organi di governo dell'Ateneo e all'ANVUR nel monitoraggio dei risultati conseguiti rispetto agli indicatori per la valutazione periodica (rif. Art. 12, comma 1), nonché all'Ateneo nell'elaborazione di ulteriori indicatori per il raggiungimento degli obiettivi della propria programmazione strategica (rif. Art. 12, comma 4, d.lgs. 19/2012); | * c. forniscono supporto agli organi di governo dell'Ateneo e all'ANVUR nel monitoraggio dei risultati conseguiti rispetto agli indicatori per la valutazione periodica (rif. Art. 12, comma 1), nonché all'Ateneo nell'elaborazione di ulteriori indicatori per il raggiungimento degli obiettivi della propria programmazione strategica (rif. Art. 12, comma 4, d.lgs. 19/2012); | ||
Linea 182: | Linea 184: | ||
* ii. ai SSD presenti nelle tabelle della classe devono essere attribuiti almeno il 50% del numero minimo di CFU previsti per ciascuna delle attività formative indispensabili. | * ii. ai SSD presenti nelle tabelle della classe devono essere attribuiti almeno il 50% del numero minimo di CFU previsti per ciascuna delle attività formative indispensabili. | ||
- | 2. Al fine di facilitare l'istituzione di corsi di studio direttamente riconducibili alle esigenze del mercato del lavoro, nell'ambito dei corsi di cui al comma 1, ciascun Ateneo può proporre al massimo un corso di Laurea per anno accademico, in aggiunta al limite del 2% di cui all'art.4, comma 5, esclusivamente con modalità di erogazione convenzionale, caratterizzato da un percorso formativo teorico, di laboratorio e applicato in stretta collaborazione con il mondo del lavoro, nel rispetto dei seguenti criteri: | + | 2. Al fine di facilitare l'istituzione di corsi di studio direttamente riconducibili alle esigenze del mercato del lavoro, nell'ambito dei corsi di cui al comma 1, ciascun Ateneo può proporre al massimo un corso di Laurea per anno accademico, in aggiunta al limite del 2% di cui all'art. 4, comma 5, esclusivamente con modalità di erogazione convenzionale, caratterizzato da un percorso formativo teorico, di laboratorio e applicato in stretta collaborazione con il mondo del lavoro, nel rispetto dei seguenti criteri: |
* a. il progetto formativo è sviluppato mediante convenzioni con imprese qualificate, ovvero loro associazioni, collegi, o ordini professionali che assicurano la realizzazione di almeno 50 CFU e non più di 60 CFU in attività di tirocinio curriculare, anche con riferimento ad attività di base e caratterizzanti. | * a. il progetto formativo è sviluppato mediante convenzioni con imprese qualificate, ovvero loro associazioni, collegi, o ordini professionali che assicurano la realizzazione di almeno 50 CFU e non più di 60 CFU in attività di tirocinio curriculare, anche con riferimento ad attività di base e caratterizzanti. | ||
* b. i corsi di studio prevedono la programmazione degli accessi a livello locale ai sensi dell'art. 2 della L. 2 agosto 1999, n. 264, entro il limite massimo di 50 studenti e la presenza di un adeguato numero di tutor delle aziende coinvolte nel processo formativo; | * b. i corsi di studio prevedono la programmazione degli accessi a livello locale ai sensi dell'art. 2 della L. 2 agosto 1999, n. 264, entro il limite massimo di 50 studenti e la presenza di un adeguato numero di tutor delle aziende coinvolte nel processo formativo; | ||
- | * c. al termine del primo ciclo della sperimentazione, l'indicatore di valutazione periodica relativo agli sbocchi occupazionali entro un anno dal conseguimento del titolo di studio deve essere almeno pari all'80%. Il rispetto di tale soglia è condizione necessaria al fine dell'accreditamento periodico del Corso stesso dopo il primo triennio. | + | * c. <hi #c3c3c3><del>al termine del primo ciclo della sperimentazione, l'indicatore di valutazione periodica relativo agli sbocchi occupazionali entro un anno dal conseguimento del titolo di studio deve essere almeno pari all'80%. Il rispetto di tale soglia è condizione necessaria al fine dell'accreditamento periodico del Corso stesso dopo il primo triennio.</del></hi> <hi #fff200>al termine del primo ciclo della sperimentazione, l'indicatore di valutazione periodica relativo agli sbocchi occupazionali entro un triennio dal conseguimento del titolo di studio deve essere almeno pari al 60%. Il rispetto di tale soglia è condizione necessaria al fine dell'accreditamento periodico del corso stesso. La suddetta percentuale si applica fino alla conclusione del ciclo iniziato nell'a.a.2020/21</hi>((D.M. 8/2021)). |
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+ | <hi #fff200>3. I corsi di laurea di cui al d.m. n. 446/2020 possono essere istituiti in deroga al limite del 2% di cui all’art. 4, comma 5. I corsi sperimentali già attivati aventi contenuti e sbocchi occupazionali analoghi a quelli delle nuove classi a orientamento professionale sono trasformati e disattivati entro l'a.a. 2022/23</hi>((D.M. 8/2021)). | ||
===== Art. 9 (Banche dati di riferimento) ===== | ===== Art. 9 (Banche dati di riferimento) ===== | ||
Linea 252: | Linea 256: | ||
| Laurea magistrale a ciclo unico di 6 anni | 18 | 10 | | | Laurea magistrale a ciclo unico di 6 anni | 18 | 10 | | ||
- | == Corsi (L, LM) Professioni sanitarie, Scienze motorie, Servizio Sociale, Mediazione Linguistica e traduzione e interpretariato - Corsi di laurea (L) sperimentali ad orientamento professionale - (L/DS, LM/DS) Scienze della Difesa e Sicurezza e gli altri corsi attivati in convenzione con le Forze armate== | + | == Corsi (L, LM) Professioni sanitarie, Scienze motorie, Servizio Sociale, Mediazione Linguistica e traduzione e interpretariato – Corsi di laurea a orientamento professionale (L-P01, L-P02, L-P03) - Corsi di laurea (L) sperimentali ad orientamento professionale – (L/DS, LM/DS) Scienze della Difesa e Sicurezza e gli altri corsi attivati in convenzione con le Forze armate== |
^ CORSI ^ N. docenti ^ di cui professori a tempo indet. (almeno) ^ | ^ CORSI ^ N. docenti ^ di cui professori a tempo indet. (almeno) ^ | ||
| Laurea | 5 | 3 | | | Laurea | 5 | 3 | | ||
| Laurea magistrale | 4 | 2 | | | Laurea magistrale | 4 | 2 | | ||
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+ | <hi #fff200>I docenti delle classi L-P01, L-P02, L-P03 sono da utilizzare anche per le attività di cui all'art. 3, comma 2 del d.m. n. 446/2020</hi>((D.M. 8/2021)). | ||
== Corsi di Scienze della Formazione Primaria, Laurea magistrale a ciclo unico per il Restauro == | == Corsi di Scienze della Formazione Primaria, Laurea magistrale a ciclo unico per il Restauro == | ||
Linea 321: | Linea 327: | ||
* b. Docenti in convenzione ai sensi dell’art. 6, comma 11 Legge 240/10; | * b. Docenti in convenzione ai sensi dell’art. 6, comma 11 Legge 240/10; | ||
* c. Professori a tempo determinato di cui all’articolo 1, comma 12 Legge 230/05; | * c. Professori a tempo determinato di cui all’articolo 1, comma 12 Legge 230/05; | ||
- | * d. Docenti ai quali siano attribuiti contratti ai sensi dell'art. 23 della Legge 240/10. | + | * d. Docenti ai quali siano attribuiti contratti ai sensi dell'art. 23 della Legge 240/10; |
+ | * <hi #fff200>e. Docenti in convenzione con gli Enti di Ricerca ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.m. 27 novembre 2012 (prot. n. 24786)</hi>((D.M. 8/2021)). | ||
Nella successiva tabella K sono definite le caratteristiche dei corsi di studio internazionali di cui all’allegato 3 del DM n. 635/2016, che possono utilizzare una percentuale massima del 50% (tipologie a), c) d)) ovvero 20% (tipologia b)) di docenti strutturati in università straniere con qualifica corrispondente a quella dei professori ovvero dei ricercatori delle Università italiane. | Nella successiva tabella K sono definite le caratteristiche dei corsi di studio internazionali di cui all’allegato 3 del DM n. 635/2016, che possono utilizzare una percentuale massima del 50% (tipologie a), c) d)) ovvero 20% (tipologia b)) di docenti strutturati in università straniere con qualifica corrispondente a quella dei professori ovvero dei ricercatori delle Università italiane. | ||
Linea 330: | Linea 337: | ||
| a) | Corsi interateneo con Atenei stranieri, che prevedono il rilascio del titolo congiunto, doppio o multiplo | Sono Corsi di studio a ordinamento congiunto con Atenei stranieri ai sensi dell’art. 3, comma 10, del DM n. 270/2004, al termine dei quali gli studenti ottengono un titolo congiunto, doppio o multiplo. | | | a) | Corsi interateneo con Atenei stranieri, che prevedono il rilascio del titolo congiunto, doppio o multiplo | Sono Corsi di studio a ordinamento congiunto con Atenei stranieri ai sensi dell’art. 3, comma 10, del DM n. 270/2004, al termine dei quali gli studenti ottengono un titolo congiunto, doppio o multiplo. | | ||
| b) | Corsi con mobilità internazionale strutturata | Sono corsi per i quali si prevede, o è già certificato, che almeno il 20% degli studenti acquisiscano o abbiano ha acquisito almeno 12 CFU all’estero in tutta la carriera con riferimento al corso in questione. (modifica prevista dal DM 935 del 29.11.2017) | | | b) | Corsi con mobilità internazionale strutturata | Sono corsi per i quali si prevede, o è già certificato, che almeno il 20% degli studenti acquisiscano o abbiano ha acquisito almeno 12 CFU all’estero in tutta la carriera con riferimento al corso in questione. (modifica prevista dal DM 935 del 29.11.2017) | | ||
- | | c) | Corsi erogati in lingua straniera | Ai fini della possibilità di conteggiare docenti stranieri, con riferimento a tali corsi i cui obiettivi formativi, risultati di apprendimento e sbocchi occupazionali attesi hanno una rilevanza anche internazionale, si deve altresì verificare quanto segue: \\- per i corsi che hanno concluso almeno un ciclo di studi, il 10% degli studenti iscritti (media nel triennio) ha il titolo d’accesso conseguito all’estero; \\i docenti di riferimento hanno adeguate competenze linguistiche | | + | | c) | Corsi erogati in lingua straniera | Ai fini della possibilità di conteggiare docenti stranieri, con riferimento a tali corsi i cui obiettivi formativi, risultati di apprendimento e sbocchi occupazionali attesi hanno una rilevanza anche internazionale, si deve altresì verificare quanto segue: \\ - per i corsi che hanno concluso almeno un ciclo di studi, il 10% degli studenti iscritti (media nel triennio) ha il titolo d’accesso conseguito all’estero; \\ - i docenti di riferimento hanno adeguate competenze linguistiche | |
- | | d) | Corsi di Laurea Magistrale con la partecipazione di Università italiane e selezionati per un co-finanziamento comunitario nell'ambito del programma omunitario "Erasmus plus 2014 - 2020 azione centralizzata chiave 1" | Sono Corsi di studio LM e LMCU selezionati per un co-finanziamento comunitario in "Erasmus plus". Al fine di assicurare la continuità con il precedente programma "Erasmus Mundus", saranno inclusi nella medesima categoria i Corsi di studio finanziati in tale programma. L'inclusione nella categoria dei Corsi di studio internazionali decade con il termine della partecipazione al programma di riferimento. | | + | | d) | Corsi di Laurea Magistrale con la partecipazione di Università italiane e selezionati per un co-finanziamento comunitario nell'ambito del programma omunitario "Erasmus plus 2014 - 2020 azione centralizzata chiave 1" | Sono Corsi di studio LM <hi #c3c3c3><del>e LMCU</del></hi>((D.M. 8/2021)) selezionati per un co-finanziamento comunitario in "Erasmus plus". Al fine di assicurare la continuità con il precedente programma "Erasmus Mundus", saranno inclusi nella medesima categoria i Corsi di studio finanziati in tale programma. L'inclusione nella categoria dei Corsi di studio internazionali decade con il termine della partecipazione al programma di riferimento. | |
+ | |||
+ | La possibilità di prevedere un numero di crediti inferiore a 6, ovvero a 5, previa delibera motivata delle strutture didattiche competenti è ammessa per i corsi delle tipologie a) e d) della Tabella K. | ||
== iii. Copertura dei settori scientifico-disciplinari == | == iii. Copertura dei settori scientifico-disciplinari == | ||
Linea 340: | Linea 349: | ||
Quando i SSD MAT/01-MAT/09 e FIS/01-FIS/08 sono tutti presenti negli ambiti di base di una Classe di laurea, devono essere considerati indistinguibili dal punto di vista delle relative competenze didattiche. Di conseguenza, possono essere conteggiati come docenti di riferimento nei Corsi di Studio delle suddette Classi di Laurea docenti appartenenti a SSD MAT/01-MAT/09 e FIS/01-FIS/08 che siano responsabili di attività formative in ognuno di questi SSD. | Quando i SSD MAT/01-MAT/09 e FIS/01-FIS/08 sono tutti presenti negli ambiti di base di una Classe di laurea, devono essere considerati indistinguibili dal punto di vista delle relative competenze didattiche. Di conseguenza, possono essere conteggiati come docenti di riferimento nei Corsi di Studio delle suddette Classi di Laurea docenti appartenenti a SSD MAT/01-MAT/09 e FIS/01-FIS/08 che siano responsabili di attività formative in ognuno di questi SSD. | ||
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+ | <hi #fff200>Sono considerati come indistinguibili dal punto di vista delle relative competenze didattiche i SSD da FIS/01 a FIS/08 quando questi siano anche solo parzialmente presenti negli ambiti di base di una Classe di laurea</hi>((D.M. 8/2021)). | ||
== iv. Tutor per i corsi a distanza == | == iv. Tutor per i corsi a distanza == | ||
Linea 355: | Linea 366: | ||
Al fine di limitare l’eccessiva parcellizzazione delle attività didattiche delle Università statali e non statali, gli insegnamenti e le altre attività formative di base e caratterizzanti erogabili in ciascun corso di studio nelle classi definite in attuazione del D.M. n. 270/2004, vengono organizzati in modo tale che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun modulo coordinato, corrispondano, di norma, non meno di 6 crediti, o, comunque, non meno di 5, previa delibera dell’organo competente a livello di Ateneo. Per quanto riguarda gli insegnamenti e le altre attività formative affini e integrativi, è possibile prevedere un numero di crediti inferiore a 6, ovvero a 5, previa delibera motivata delle strutture didattiche competenti. | Al fine di limitare l’eccessiva parcellizzazione delle attività didattiche delle Università statali e non statali, gli insegnamenti e le altre attività formative di base e caratterizzanti erogabili in ciascun corso di studio nelle classi definite in attuazione del D.M. n. 270/2004, vengono organizzati in modo tale che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun modulo coordinato, corrispondano, di norma, non meno di 6 crediti, o, comunque, non meno di 5, previa delibera dell’organo competente a livello di Ateneo. Per quanto riguarda gli insegnamenti e le altre attività formative affini e integrativi, è possibile prevedere un numero di crediti inferiore a 6, ovvero a 5, previa delibera motivata delle strutture didattiche competenti. | ||
- | La suddetta possibilità è concessa nelle classi di Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, Medicina Veterinaria e nelle classi relative alle Professioni sanitarie, dove sono presenti insegnamenti di base e caratterizzanti con un numero di CFU inferiori a 5-6. Analogamente tale possibilità viene prevista anche nei casi in cui i valori minimi degli ambiti individuati nelle tabelle allegate ai DDMM 16 marzo 2007, nel D.M. 25 novembre 2005 e nel DI 2 marzo 2011, siano inferiori a 5-6 CFU e l’assegnazione di un numero superiore di crediti negli ordinamenti didattici sia in contrasto con gli obiettivi specifici del corso, nonché per i corsi di studio internazionali delle tipologie a e c della tabella K. | + | La suddetta possibilità è concessa nelle classi di Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, Medicina Veterinaria e nelle classi relative alle Professioni sanitarie, dove sono presenti insegnamenti di base e caratterizzanti con un numero di CFU inferiori a 5-6. Analogamente tale possibilità viene prevista anche nei casi in cui i valori minimi degli ambiti individuati nelle tabelle allegate ai DDMM 16 marzo 2007, nel D.M. 25 novembre 2005 e nel DI 2 marzo 2011, siano inferiori a 5-6 CFU e l’assegnazione di un numero superiore di crediti negli ordinamenti didattici sia in contrasto con gli obiettivi specifici del corso, nonché per i corsi di studio internazionali della tipologia a e d((come rettificato con nota MIUR prot. 1334 del 16/01/2019)) della tabella K. |
==== d) Risorse strutturali ==== | ==== d) Risorse strutturali ==== | ||
Linea 472: | Linea 483: | ||
| Umanistico - sociale | C1 | 100 | 200 | | | Umanistico - sociale | C1 | 100 | 200 | | ||
| ::: | C2 | 100 | 250 | | | ::: | C2 | 100 | 250 | | ||
+ | | <hi #fff200>Professionalizzanti</hi>((D.M. 8/2021)) | P | 75 | 100 | | ||
+ | |||
==== Corsi di Laurea magistrale con modalità di erogazione convenzionale o mista ==== | ==== Corsi di Laurea magistrale con modalità di erogazione convenzionale o mista ==== | ||
Linea 542: | Linea 555: | ||
| ::: | L-36 | Scienze politiche e delle relazioni internazionali | | | ::: | L-36 | Scienze politiche e delle relazioni internazionali | | ||
| ::: | L-40 | Sociologia | | | ::: | L-40 | Sociologia | | ||
+ | | <hi #fff200>Professionalizzanti</hi>((D.M. 8/2021)) | LP-01 | Professioni tecniche per l’edilizia e il territorio | | ||
+ | | ::: | LP-02 | Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali | | ||
+ | | ::: | LP-03 | Professioni tecniche industriali e dell’informazione | | ||
+ | | ::: | | Corsi di laurea sperimentali ad orientamento professionale, di cui all'art. 8, comma 2, indipendentemente dalla Classe di laurea nella quale sono stati attivati | | ||
==== CORSI DI LAUREA MAGISTRALE ==== | ==== CORSI DI LAUREA MAGISTRALE ==== |